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Bollettino. Settimanale. Anno XIV - n novembre 2004 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

Bollettino

Settimanale

Anno XIV - n. 45

22 novembre 2004

(2)
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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5

I639 - PRODOTTI DISINFETTANTI

Provvedimento n. 13717 5

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 13

C6703 - EUTELIA/NOICOM

Provvedimento n. 13731 13

C6730 - CRIBIS–CRIF BUSINESS INFORMATION SERVICES/CRIF–CENTRALE RISCHI FINANZIARIA

Provvedimento n. 13732 16

C6735 - PIRELLI & C. REAL ESTATE/BETA 2003

Provvedimento n. 13733 20

C6736 - ESSO ITALIANA/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETÀ DI PERSONE

Provvedimento n. 13734 22

C6737 - ESSO ITALIANA/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETÀ DI PERSONE

Provvedimento n. 13735 24

C6738 - ABBOTT LABORATORIES/EXPERIMENTAL AND APPLIED SCIENCES

Provvedimento n. 13736 26

C6741 - ENI/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE

Provvedimento n. 13737 28

C6743 - CISALFA SPORT/RAMO DI AZIENDA LONGONI SPORT

Provvedimento n. 13738 30

C6744 - CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI CIRIO DEL MONTE ITALIA-SOPRAGOL

Provvedimento n. 13739 33

C6746 - UNIEURO/RAMO DI AZIENDA DI HOLDING DEI GIOCHI

Provvedimento n. 13740 36

C6747 - S.I.B. - SOCIETÀ ITALIANA BRICOLAGE /RAMO DI AZIENDA DI GALLERIE COMMERCIALI ITALIA

Provvedimento n. 13741 39

C6748 - AUCHAN/SOCIETA' DI PERSONE

Provvedimento n. 13742 42

C6755 - COOP ADRIATICA/GIOTTO

Provvedimento n. 13743 44

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 47

AS283 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI 47

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 55

PI4480 - DELEGAZIONE A.U.A.

Provvedimento n. 13745 55

PI4521 - WWW.LAVOROCASA.COM

Provvedimento n. 13746 61

PI4536 - U.C.P. TOSCANO

Provvedimento n. 13747 66

PI4584 - PREZZI CARBURANTI STAZIONE ERG DI BERGAMO

Provvedimento n. 13748 71

PI4687 - FASTWEB/SKY

Provvedimento n. 13751 76

(4)
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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I639 - PRODOTTI DISINFETTANTI Provvedimento n. 13717

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’art. 81 del Trattato CE;

VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTE le segnalazioni pervenute in data 9 maggio, 5 e 20 novembre 2003, e 8 aprile 2004;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATI i seguenti elementi;

I. LE PARTI

VIATRIS S.p.A., già ASTA MEDICA S.p.A. (di seguito ASTA MEDICA), con sede a Milano, è una società attiva nel settore della fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici.

ASTRAZENECA S.p.A. (di seguito ASTRAZENECA), già ZENECA S.p.A., con sede a Basiglio (MI), è attiva nel settore della fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici.

BERGAMON S.r.l. (di seguito BERGAMON), con sede a Roma, è una società attiva nel settore della produzione e distribuzione di specialità medicinali.

B. BRAUN MILANO S.p.A. (di seguito BRAUN), già B. BRAUN SURGICAL S.p.A., con sede a Milano, opera nel settore della fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici.

ESOFORM S.p.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO (di seguito ESOFORM), con sede a Rovigo, è attiva nel settore della fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici.

FARMEC S.r.l. (di seguito FARMEC), con sede a Pescantina (VR), è una società attiva nel settore della produzione e del commercio all’ingrosso di specialità medicinali.

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GERMO S.p.A. (di seguito GERMO), con sede a Cormano (MI), è una società attiva nel settore della produzione e distribuzione di prodotti per la disinfezione.

INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.r.l. (di seguito IMS), con sede a Pomezia (RM), è una società attiva nel settore della produzione e del commercio all’ingrosso di disinfettanti, detergenti, presidi medico-chirurgici e sanitari.

SOCIETÀ ITALO BRITANNICA L. MANETTI - H. ROBERTS & C. S.p.A. (di seguito MANETTI & ROBERTS), con sede a Firenze, è una società del Gruppo Bolton attiva principalmente nella produzione di profumi e articoli per toletta.

PIERREL FARMACEUTICI S.p.A. (di seguito PIERREL), con sede a Milano, è una società attiva, principalmente, nella fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici.

SANITAS LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO S.r.l. (di seguito SANITAS), con sede a Tortona (AL), è una società attiva nella distribuzione di specialità medicinali.

PAN SERVICE Soc. Coop. a r.l. (di seguito PAN SERVICE), con sede a Milano, è una società (attualmente in liquidazione) attiva nel settore dei servizi di assistenza e consulenza in favore di soggetti partecipanti a gare indette da enti pubblici o privati.

INFORMATION HOSPITAL SERVICE S.r.l. (di seguito IHS), con sede a Milano, è una società attiva nel settore dei servizi di assistenza e consulenza in favore di soggetti partecipanti a gare indette da enti pubblici o privati.

II. LE SEGNALAZIONI RICEVUTE

In data 9 maggio 2003, la Guardia di Finanza - Comando Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato - ha segnalato presunti comportamenti restrittivi della concorrenza posti in essere da alcune imprese nell’ambito di gare per la fornitura di prodotti disinfettanti e antisettici ad ASL e Aziende Ospedaliere.

La segnalazione della Guardia di Finanza trae origine da un esposto presentato alla medesima nel luglio 2001 da una ex dipendente della società IMS, la quale riferiva presunte attività illecite in materia di appalti pubblici per la fornitura di prodotti antisettici e disinfettanti ad ASL e Aziende Ospedaliere. A seguito dell’esposto dell’ex dipendente dell’IMS e dei riscontri di rito, la Guardia di Finanza ha inviato una dettagliata informativa all’Autorità Giudiziaria di Roma, che la delegava a compiere preliminari accertamenti. Successivamente, l’intero fascicolo processuale è stato trasmesso per competenza territoriale alla Procura di Milano, che ha autorizzato la Guardia di Finanza a compiere attività di polizia giudiziaria.

In data 5 novembre 2003, la Guardia di Finanza ha comunicato all’Autorità di aver ricevuto dalla Autorità Giudiziaria di Milano, in data 28 ottobre 2003, l’autorizzazione a trasmettere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la documentazione da cui scaturiva la segnalazione.

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In data 20 novembre 2003, la Guardia di Finanza ha trasmesso all’Autorità parte della documentazione acquisita con le indagini di polizia giudiziaria nel settore della fornitura di prodotti antisettici e disinfettanti.

La rimanente documentazione è stata trasmessa all’Autorità in data 8 aprile 2004, accompagnata dalla suddetta richiesta di autorizzazione, formulata dal Comando alla Procura di Milano, a comunicare i dati alla suddetta Autorità, nonché dalla relativa autorizzazione alla trasmissione dei documenti e degli atti rilasciata dal magistrato in data 28 ottobre 2003.

Secondo quanto riportato dall’ex-dipendente dell’IMS, a partire dagli anni 1999-2000, tra alcune imprese attive nella fornitura di prodotti disinfettanti e antisettici alle ASL e/o Aziende Ospedaliere

“fu raggiunto un accordo con il duplice scopo di allineare in alto i prezzi di offerta nelle gare indette dalle USL e di spartirsi gli appalti in base alle zone e al numero di posti letto di ogni Azienda Ospedaliera”.

La denunciante riferiva che i responsabili delle diverse aziende produttrici si riunivano periodicamente per stabilire preventivamente gli aggiudicatari delle forniture in occasione di gare indette dalle strutture sanitarie pubbliche.

Un ruolo centrale nella realizzazione dell’accordo risulta esser stato svolto dalle società di servizi PAN SERVICE e IHS, riconducibili alla medesima persona fisica o ai suoi familiari. Tali società fornivano il cosiddetto “servizio gare” a numerose società farmaceutiche, consistente nella predisposizione e nell’inoltro agli enti pubblici delle offerte di gara, previa predisposizione della relativa documentazione di supporto.

Dalla documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza si evince che PAN SERVICE si presentava ai futuri clienti come società di servizi, in grado di effettuare la rilevazione dei consumi e il monitoraggio dell’andamento delle gare nel mercato ospedaliero, i cui risultati sarebbero stati illustrati alle imprese clienti nel corso di incontri periodici.

Infatti, secondo quanto riportato dalla denunciante, PAN SERVICE “si occupava di monitorare il mercato e mettere in contatto le società fornitrici dei prodotti”; in particolare, il responsabile della società avrebbe studiato un meccanismo per la ripartizione delle forniture di prodotti antisettici e disinfettanti che richiedeva incontri periodici nei quali si coordinavano a tavolino le offerte che le società farmaceutiche avrebbero presentato ai diversi enti appaltanti.

Tale meccanismo consisteva nella predisposizione, da parte di PAN SERVICE, di tabulati, reperiti dalla Guardia di Finanza nel corso di ispezioni, in cui per ognuno dei 25 princìpi attivi generalmente richiesti dalle ASL veniva designata una delle ditte succitate che avrebbe dovuto aggiudicarsi l’appalto: “La spartizione era legata soprattutto al fattore n° posti letto, alle forniture già effettuate, alle conoscenze all’interno degli ospedali dei capireparto (che potevano prediligere un prodotto piuttosto che un altro), alla presenza in zona di agenti più o meno introdotti […]

Infatti, se la ASL rientrava nella zona assegnata, dall’accordo pattuito, alla IMS, il prezzo offerto era il più basso fra quelli dalle ditte concordati, se la gara doveva essere persa dalla IMS in quanto di pertinenza, come rilevato dal tabulato, di un’altra ditta, il prezzo doveva essere assolutamente non competitivo”. A questo proposito esisteva un elenco di tutti i 25 princìpi attivi con l’indicazione di un prezzo minimo concordato, al di sotto del quale nessuna ditta sottoscrittrice dell’accordo sarebbe dovuta scendere assolutamente, in modo da evitare una corsa fratricida al ribasso, ed un prezzo massimo che ogni azienda si impegnava a offrire a seconda che dovesse vincere o perdere la gara.

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Prova principale di tale meccanismo di ripartizione a livello nazionale è pertanto rappresentata dai tabulati reperiti dalla Guardia di Finanza e relativi a tutte le regioni italiane, elaborati in previsione delle offerte da presentare nelle diverse gare. I tabulati recano, in colonna, la denominazione dei 25 princìpi attivi oggetto di gara e, in riga, la ragione sociale dell’ente appaltante. Il dato verticale e quello orizzontale si incrociano in una casella che può essere di colore chiaro o scuro. Secondo il segnalante, nelle caselle di colore chiaro è riportata la sigla della società la cui aggiudicazione della gara, in virtù di precedenti rapporti di fornitura già consolidati, non è né in discussione, né suscettibile di modifiche; le caselle di colore scuro, invece, rappresenterebbero ipotesi di assegnazione mediante trattativa. Oltre ai tabulati per la spartizione delle gare, la Guardia di Finanza ha prodotto:

- documenti acquisiti in sede di ispezione, che testimoniano l’esistenza di prospetti indicanti, per singolo principio attivo, un prezzo minimo ed una forbice di prezzo massimo entro cui formulare le offerte in sede di gara;

- lettere di convocazione alle riunioni che si tenevano con cadenza periodica, nel corso delle quali la PAN SERVICE aggiornava le singole imprese sull’evoluzione del mercato ospedaliero dei disinfettanti.

III. IL MERCATO RILEVANTE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dal presente provvedimento si riferisce alla fornitura di prodotti antisettici e disinfettanti alle ASL, alle Aziende Ospedaliere, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai Policlinici universitari e agli Ospedali militari.

Per antisettici si intendono quei prodotti chimici che limitano o prevengono il pericolo di infezione, distruggendo o inibendo i microrganismi patogeni sulla cute e sui tessuti viventi.

Per disinfettanti si intendono invece i prodotti chimici capaci di distruggere microrganismi patogeni su oggetti, dispositivi medici e strumentario chirurgico; rispetto agli antisettici hanno un maggiore grado di tossicità.

Antisettici e disinfettanti sono riconducibili ad un numero limitato di princìpi attivi e si differenziano per concentrazione di principio attivo e tipologie di soluzione (alcolica, saponosa, acquosa, ecc.), per confezioni (bustine, flaconi) e diverse misure (200 ml, 500 ml, 1000 ml) con accessori specifici (sottotappo riduttore, dispenser, ecc.).

Da un punto di vista giuridico, questi prodotti possono essere inquadrati in tre categorie: specialità medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici.

La vigente normativa nazionale (emanata in attuazione di direttive comunitarie) considera

“specialità medicinali” gli antisettici destinati al trattamento della cute lesa e delle mucose, e quindi sottoposti all’autorizzazione alla produzione, alla registrazione e all’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) da parte del Ministero della Salute1.

Rientrano, invece, nella nozione di “presidi medico-chirurgici” gli antisettici destinati alla cute integra (prodotti per lavaggio antisettico e chirurgico, per preparazione del campo operatorio, per preparazione di manovre invasive e per preparazione di terapie iniettive) ed i disinfettanti per

1 Cfr. Decreto Legislativo 29 maggio 1991, n. 191, come modificato con Decreto Legislativo 18 febbraio 1997, n. 44

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ambienti (disinfezione di superfici e arredi metallici, di superfici non metalliche e pavimenti, di servizi ed attrezzature igieniche e decontaminazione di materiali organici e rifiuti speciali), e pertanto soggetti all’obbligo di registrazione presso il Ministero della Salute2.

Sono, infine, considerati “dispositivi medici” i disinfettanti per dispositivi medici e/o apparecchiature (disinfezione di alto livello di materiali “non autoclavabili”, di tappi multiperforabili e altri oggetti critici, decontaminazione di ferri chirurgici, disinfezione di oggetti semicritici e non critici) e pertanto devono avere la relativa marcatura di conformità alla direttiva CEE n. 93/42 di classe corrispondente al rischio connesso all’impiego del dispositivo3.

Attualmente, le strutture sanitarie pubbliche acquisiscono i prodotti in questione mediante trattativa privata, con licitazione privata e pubblico incanto, con contratti di durata compresa tra 12 e 24 mesi e indicazioni di quantità presunte e non vincolanti (solitamente con acquisti effettivi inferiori a tali quantità presunte). In particolare, le gare di appalto per la fornitura di prodotti disinfettanti e antisettici alle Aziende Ospedaliere e alle Aziende Sanitarie Locali sono disciplinate dal T.U. delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture4.

I lotti sono di solito numerosi (da 20 a 60), suddivisi per formulazione/confezionamento. Talvolta, detti lotti, pur avendo ad oggetto il medesimo principio attivo, sono stati definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici come distinti ed autonomi in virtù della diversa concentrazione del principio o diversa soluzione (alcolica, saponosa, acquosa, ecc.) o diversa tipologia di confezionamento richiesti.

Occorre, infine, osservare che alcuni prodotti possono essere utilizzati per più destinazioni di uso, e talora i produttori scelgono più di una registrazione. Ai fini del caso in esame, tuttavia, non risulta necessario stabilire se i diversi princìpi attivi e/o prodotti costituiscano o meno mercati del prodotto distinti. Pertanto, ai fini del presente procedimento l’ambito di valutazione è rappresentato dalla fornitura a mezzo gara di prodotti antisettici e disinfettanti alle ASL e/o Aziende Ospedaliere.

Il mercato geografico

Per quanto concerne, infine, la dimensione geografica del mercato, in conformità con gli orientamenti dell'Autorità5, essa può essere ritenuta coincidente con il territorio nazionale.

IV. DESCRIZIONE DELLE CONDOTTE DENUNCIATE E DEGLI ELEMENTI ACQUISITI IN FASE PREISTRUTTORIA

In aggiunta ai tabulati spartitori sopra descritti, la Guardia di Finanza ha trasmesso all’Autorità ulteriore documentazione relativa ad alcune gare che possono essere considerate sintomatiche della ripartizione effettuata a livello nazionale. Si tratta delle gare bandite dalla ASL Roma C, dalla ASL Salerno 02, dalla ASL “Benevento 1”, dalla AO Lazzaro Spallanzani di Roma, dalla AO San Camillo Forlanini di Roma e dalla ASL Cagliari 8.

2 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.

3 Cfr. Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

4 Cfr. Decreto Legislativo 24 luglio 1991, n. 358, come modificato con decreto legislativo n. 402/98.

5 Cfr. provvedimenti dell’Autorità n. 2271 del 22 agosto 1994 , Citrosil Sanitas/Glaxo (C1614), in Boll. n. 34/94; n. 13118 del 22 aprile 2004, Medlock Medical/Ramo di azienda di SSL Products (C6410), in Boll. n. 17/2004; n. 13340 del 1 luglio 2004 Regent Medical/Ramo d’azienda di SSL International (C6538), in Boll. n. 27/2004.

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In particolare, dalle delibere di aggiudicazione acquisite presso gli enti appaltanti si traggono informazioni sulle imprese invitate alle gare, su quelle che hanno effettivamente partecipato presentando offerte valide, sulle caratteristiche dei prodotti, sul valore delle singole procedure concorsuali, nonché sulla coincidenza tra l’impresa aggiudicataria e quella designata dal tabulato di previsione.

Sulla base del confronto tra le tabelle spartitorie e la documentazione relativa alle suddette gare (numero e descrizione dei lotti, offerte presentate dalle società, vincitore risultante dai verbali di aggiudicazione), si può immediatamente evincere l’ampia corrispondenza tra quanto pronosticato (tabella ex-ante) e quanto effettivamente realizzatosi (risultato ex-post). In particolare, con riferimento ai tabulati aggiornati al maggio 1999, si osserva una corrispondenza tra vincitore effettivo dei lotti oggetto della gara e vincitore designato nei seguenti casi: gara bandita dalla ASL Roma C, aggiudicata con delibera del 28 settembre 2000 (8 casi su 10); gara bandita dalla ASL Salerno 02, aggiudicata con delibera del 3 ottobre 2000 (11 casi su 16); gara bandita dalla ASL Benevento 1, aggiudicata con delibera del 22 dicembre 1999 (5 casi su 7); 1° gara bandita dalla AO Lazzaro Spallanzani di Roma, aggiudicata con delibera dell’11 febbraio 2000 (3 casi su 6); 2°

gara bandita dalla AO Lazzaro Spallanzani di Roma, aggiudicata con delibera del 23 marzo 2001 (3 casi su 5).

Con riferimento, invece, ai tabulati aggiornati al novembre 2001, si osserva una corrispondenza tra vincitore effettivo e vincitore designato nei seguenti casi: gara bandita dalla AO San Camillo Forlanini di Roma, aggiudicata con delibera del 18 marzo 2002 (4 casi su 7); gara bandita dalla ASL Cagliari 8, aggiudicata con delibera del 16 luglio 2002 (9 casi su 14).

Nel corso delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza sono state, inoltre, reperite delle tabelle contenenti, per ogni principio attivo, la denominazione dei prodotti offerti da ciascuna società, nonché il prezzo minimo e la forbice di prezzi massimi per ciascuna confezione. Sempre nel corso delle suddette ispezioni, sono infine state reperite numerose lettere di invito ad incontri periodici, a partire dal 30 ottobre 1998, inviate da PAN SERVICE alle imprese facenti parte del presunto cartello.

V. LE CONDOTTE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

Quanto sopra descritto mostra l'esistenza di comportamenti paralleli posti in essere dalle società ASTAMEDICA, ASTRAZENECA, BERGAMON, BRAUN, ESOFORM, FARMEC, GERMO, IMS, MANETTI & ROBERTS, PIERREL, SANITAS, che rappresentano alcuni tra i principali operatori presenti sul mercato in esame.

L’intesa prefigurata dal segnalante consisterebbe nel coordinamento delle offerte presentate dalle suddette imprese nell’ambito delle gare per la fornitura di prodotti antisettici e disinfettanti alle ASL e/o Aziende Ospedaliere, attuato, in particolare, mediante la fissazione congiunta dei prezzi offerti da ciascuno dei partecipanti ai vari lotti. In conseguenza di tali comportamenti, le suddette imprese sarebbero riuscite, da un lato, a ripartirsi il mercato, dall’altro a fissare il prezzo di aggiudicazione, con un notevole grado di indipendenza dalla pressione concorrenziale.

Il coordinamento delle condotte si è concretizzato grazie all’attività delle società PAN SERVICE e IHS, apparentemente diretta al mero monitoraggio del settore delle forniture a diverse strutture sanitarie pubbliche, ma nella sostanza espressione di un sofisticato congegno di raccolta di

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informazioni impiegate poi per predisporre dei tabulati spartitori, relativi a tutte le regioni italiane, elaborati in previsione delle offerte da presentare nelle diverse gare.

Dalla lettura dei suddetti tabulati può trarsi che la corrispondenza tra le imprese indicate nelle mappe spartitorie e quelle poi risultate effettivamente aggiudicatarie delle forniture delle gare non sia diversamente ed alternativamente giustificabile se non in base ad una qualche forma di coordinamento strategico. Sintomatica della suddetta spartizione è la sostanziale corrispondenza tra “previsioni” ed “aggiudicazioni” in relazione alle gare bandite dalla ASL Roma C, dalla ASL Salerno 02, dalla ASL “Benevento 1”, dalla AO Lazzaro Spallanzani di Roma (2 gare), dalla AO San Camillo Forlanini di Roma e dalla ASL Cagliari 8.

Il coordinamento del comportamento concorrenziale si è inoltre manifestato nell’individuazione, per ciascuna gara, del prezzo che ogni impresa avrebbe dovuto offrire al fine di garantire l’esito concordato. I documenti acquisiti in sede di ispezione testimoniano, infatti, l’esistenza di prospetti indicanti, per singolo principio attivo, un prezzo minimo ed una forbice di prezzi massimi entro cui formulare le offerte in sede di gara.

A conferma, militano, poi, le numerose lettere con cui PAN SERVICE invitava le imprese colludenti ad una serie di incontri a cadenza periodica nel corso dei quali è verosimile ritenere che si sia realizzato uno scambio di informazioni, finalizzato alla spartizione delle gare.

I comportamenti descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e pertanto appaiono integrare gli estremi per un’infrazione all’articolo 81, par. 1, del Trattato CE. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 - Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato6 - il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato in maniera estensiva, tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. In particolare, i cartelli orizzontali che si applicano ad un intero Stato membro sono normalmente in grado di pregiudicare il commercio tra stati membri in quanto hanno, per loro natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato.

Nel caso di specie, i comportamenti sopra descritti integrano la fattispecie di un’intesa realizzata a livello nazionale, a partire dal 1998, relativa all’intero settore della fornitura a mezzo gara di antisettici e disinfettanti alle ASL e/o Aziende Ospedaliere, volta ad alterare o annullare il funzionamento di gare d’appalto, impedendo una qualunque forma di confronto concorrenziale fra le imprese. In particolare, il coordinamento del comportamento concorrenziale delle società indicate era volto alla ripartizione del mercato ed al coordinamento delle politiche di prezzo, traducendosi, come già indicato in precedenza:

- nell’elaborazione, per il tramite delle società PAN SERVICE e IHS, di mappe spartitorie delle aggiudicazioni fra le imprese parti dell’accordo, su tutto il territorio nazionale, e

- nell’individuazione per ciascuna gara del prezzo che ciascuna impresa partecipante avrebbe dovuto offrire al fine di garantire l’esito previsto nei tabulati.

RITENUTO, pertanto, che la descritta intesa è idonea a pregiudicare il commercio intracomunitario, in quanto è suscettibile di determinare la compartimentazione del mercato a livello nazionale;

6 Su GUUE C 101/81 del 27 aprile 2004.

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RITENUTO, inoltre, che l’intesa in esame potrebbe avere per oggetto e per effetto di alterare in maniera sensibile la concorrenza nel settore della fornitura a mezzo gara di prodotti antisettici e disinfettanti alle ASL e/o Aziende Ospedaliere, in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE;

DELIBERA

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società VIATRIS S.p.A., ASTRAZENECA S.p.A., BERGAMON S.r.l., B. BRAUN MILANO S.p.A., ESOFORM S.p.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO, FARMEC S.r.l., GERMO S.p.A., INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.r.l., SOCIETÀ ITALO BRITANNICA L.

MANETTI - H. ROBERTS & C. S.p.A., PIERREL FARMACEUTICI S.p.A., SANITAS LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO S.r.l., PAN SERVICE Soc. Coop. a r.l. e INFORMATION HOSPITAL SERVICE S.r.l.;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "B" almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Fabrizio Sbicca;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "B" di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 18 novembre 2005;

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C6703 - EUTELIA/NOICOM Provvedimento n. 13731

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor D’Alberti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO la comunicazione della società EUTELIA S.p.A., pervenuta in data 13 settembre 2004;

VISTA la richiesta di parere comunicata, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 1° ottobre 2004;

VISTO il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 25 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

EUTELIA S.p.A. (di seguito Eutelia) è una società che opera, direttamente o attraverso società controllate, nel settore della gestione e fornitura di impianti e di reti di telecomunicazioni fissa e della gestione e fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali fonìa vocale di rete fissa, accesso ad Internet, trasmissione dati. I soci di Eutelia sono alcune società finanziarie e persone fisiche.

Il fatturato complessivamente realizzato in Italia nell’anno 2003 da Eutelia è stato di 497 milioni di euro.

NOICOM S.p.A. (di seguito Noicom) è una società specializzata in servizi di fonìa fissa, servizi internet e servizi di trasmissione dati per piccole e medie imprese e per l’utenza residenziale.

Noicom non detiene partecipazioni di controllo in alcuna società.

Il fatturato di Noicom nell’anno 2003 è stato di 70 milioni di euro, esclusivamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di Eutelia della maggioranza delle azioni, sino ad un massimo del 98%, di Noicom.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione

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preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Secondo le informazioni fornite dalle parti, l’operazione in esame interessa i mercati a valle della fornitura all’utenza finale di servizi di fonìa fissa, di servizi di accesso ad internet e di trasmissione di dati; per quanto riguarda il mercato a monte della fornitura di accesso e connettività su base locale, infatti, Noicom non affitta la propria rete ad altri operatori, mentre la rete affittata da Eutelia risulta poco significativa.

L’estensione geografica dei mercati rilevanti individuati dalle parti appare essere l’intero territorio nazionale. I principali operatori, infatti, dispongono di licenze con copertura nazionale. Inoltre, gli utenti, sia del segmento affari che di quello famiglia, possono servirsi dei servizi di qualunque impresa senza distinguere in base alla loro ubicazione sul territorio nazionale.

In tutti i mercati identificati dalle parti sono presenti numerosi e qualificati operatori, tra cui Telecom Italia, Wind, Tiscali e Albacom per quanto riguarda i servizi di accesso ad Internet e di trasmissione dati, Telecom Italia, Albacom, Tele2 e Wind per quanto riguarda i servizi di fonìa fissa.

Per quanto riguarda il mercato dei servizi di accesso ad Internet, secondo le informazioni fornite dalle parti la quota di mercato di Eutelia nel 2003 è risultata essere pari allo 0,98%, mentre la quota di mercato di Noicom relativamente allo stesso periodo è stata dello 0,16%.

Per quanto riguarda i servizi di telefonia fissa, nel 2003 Eutelia ha raggiunto una quota di mercato del 4,3%, mentre la quota di Noicom è stata dello 0,52%.

Secondo le informazioni comunicate dalle parti, per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati nel 2003 né Eutelia, né Noicom hanno fatto registrare alcuna quota di mercato.

In presenza di numerosi operatori concorrenti che detengono quote di mercato significativamente superiori a quella delle imprese interessate, l’operazione comunicata non è idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza in nessuno dei mercati rilevanti.

V. DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Con parere pervenuto in data 25 ottobre 2004, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell’Autorità, in cui veniva rilevato che la concentrazione in esame non fosse suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

(15)

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

(16)

C6730 - CRIBIS–CRIF BUSINESS INFORMATION SERVICES/CRIF–CENTRALE RISCHI FINANZIARIA

Provvedimento n. 13732

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Cribis S.p.A., pervenuta in data 7 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Cribis – Crif Business Information Services S.p.A. (di seguito Cribis) è una società facente parte dell’omonimo gruppo attiva nella gestione e nell’erogazione di sistemi di informazioni economiche e finanziarie sulle imprese e sulle proprietà immobiliari italiane, nello sviluppo di indici sintetici di valutazione e nell’elaborazione di reportistica commerciale sull’affidabilità finanziaria di persone fisiche e giuridiche.

Il 99,9% del capitale sociale di Cribis Holding S.r.l. è detenuto, per conto di due persone fisiche, da Unione Fiduciaria S.p.A..

Nel 2003 il fatturato realizzato in Italia da Cribis è risultato pari a circa 32,25 milioni di euro.

Crif – Centrale Rischi Finanziaria S.p.A. (di seguito Crif) è società attiva nell’offerta di informazioni c.d. di “referenza creditizia” diretta a supportare le banche e le società finanziarie nell’erogazione del credito con particolare riferimento ai prestiti personali ed altri affidamenti di tipo retail, ai contratti di leasing erogati da banche o intermediari finanziari non bancari, nonché di locazione.

Attualmente il capitale sociale di Crif è detenuto per il 38,8% circa da Cribis e da altre società facenti parte del gruppo Cribis; per il 60% circa da 17 Istituti bancari, che possiedono ciascuno una partecipazione compresa tra lo 0,02% e il 5,04%; per il 1,2% dalla Busi Impianti S.p.A., Shufa Holding AG e da Kreditschutzverband Von 1870.

Nel 2003 il fatturato realizzato in Italia da Crif, da considerare ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, è risultato pari a circa 52,36 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di Cribis di un’ulteriore quota di partecipazione in Crif pari al 34,03% del capitale sociale. A seguito dell’operazione Cribis deterrà quindi in Crif una quota di capitale sociale pari al 72,82%.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

(17)

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione supera i 41 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L’operazione interessa il settore della Business Information, nel quale operano entrambe le società, ossia il settore di tutti quei servizi informativi necessari nell’attività corrente di enti finanziari e bancari, imprese industriali, studi legali e professionali. In tale attività opera un insieme di soggetti molto differenziato (case di informazioni commerciali, operatori che offrono servizi di accesso a banche dati economico-finanziarie, servizi di monitoraggio sull’affidabilità degli operatori e analisi dei bilanci, operatori specializzati nella fornitura di visure ipocatastali e protesti) che fornisce servizi elaborando, in misura più o meno complessa, dati ed informazioni provenienti da fonti camerali e non. Tale settore è suddivisibile in segmenti a seconda dell’utilizzo dei prodotti informativi fatto dal cliente (informazioni per il credito, informazioni per il marketing, informazioni legali, informazioni fiscali, business news).

In particolare, Cribis è una società attiva principalmente nella commercializzazione di informazioni economico-commerciali raccolte presso fonti pubbliche ed ha quali utenti soggetti molto differenziati tra loro. In particolare, Cribis, sulla base dell’accordo siglato con Infocamere (Società Consortile delle Camere di Commercio – CCIAA), distribuisce informazioni raccolte dalle Camere di Commercio e gestite in archivi informatici da Infocamere; provvede alla raccolta delle informazioni commerciali presso i Tribunali, gli Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie) e gli Uffici del Catasto ed alla loro commercializzazione. Le informazioni fornite da Cribis possono essere “grezze”, cioè non rielaborate e commercializzate nella forma in cui vengono acquisite, oppure elaborate.

Diversamente Crif, che si rivolge ad un’utenza operante pressoché esclusivamente nel settore del credito, è specializzata nella raccolta, nella centralizzazione presso apposite banche dati e nella fornitura di informazioni commerciali di referenza creditizia; in particolare essa realizza anche servizi di “credit bureau” sul credito c.d. retail, ovvero gestisce una centrale rischi alla quale gli aderenti possono richiedere informazioni relative al merito di credito dei soggetti cui intendono fornire un finanziamento.

In ragione del fatto che l’utenza cui si rivolge Crif è esclusivamente quella creditizia, l’operazione riguarda più propriamente l’attività di Business Information per il settore del credito. Sono

“informazioni per il credito” i documenti e le informazioni su persone fisiche e giuridiche che consentono di valutare l’affidabilità di un determinato soggetto. La gamma di prodotti disponibili nel segmento delle informazioni per il credito è molto varia e va dai dati grezzi provenienti da fonti pubbliche a prodotti più complessi e a più alto valore aggiunto nei quali i dati grezzi vengono rielaborati e che normalmente contengono anche un giudizio sull’affidabilità o meno di un soggetto. I fruitori di questo tipo di informazioni sono sia il sistema finanziario (principalmente per la verifica dei propri affidamenti) sia le imprese (principalmente per la verifica del rischio commerciale).

(18)

Nell’ambito dell’attività appena descritta, si colloca il principale dei servizi offerti da Crif, il servizio di “credit bureau”. In tale attività opera chi, attraverso la costituzione di centrali rischi, raccoglie informazioni economico-commerciali di natura privata relative al settore del credito, ovvero tutti i dati concernenti le operazioni di finanziamento realizzate da ciascuno degli intermediari finanziari aderenti, tendenzialmente appartenenti al settore del credito al consumo, per consentire all’ente finanziatore di meglio qualificare il consumatore e, quindi, proteggere dal rischio di inadempimento le operazioni di credito che intende realizzare. Tali informazioni, suddivise per soggetto, ineriscono pagamenti insoluti, pagamenti già effettuati o che devono essere effettuati. Crif raccoglie e commercializza informazioni di referenza creditizia esclusivamente sul credito c.d. retail, cioè limitato ad affidamenti non superiori ad 31.245 euro, poiché per finanziamenti di importo superiore vi è l’obbligo di adesione a due diverse centrali rischi gestite, rispettivamente, dalla Banca d’Italia (per importi superiori a 75.000 euro) e dalla Società Interbancaria per l’Automazione – SIA (per importi compresi fra i 31.245 ed i 75.000 euro), sotto la vigilanza della Banca d’Italia.

I principali concorrenti di Crif nella gestione di “credit bureau” privati e facoltativi sono le società Dun & Bradstreet, Experian Information Services, il Consorzio a Tutela del Credito S.p.A. (CTC) e l’Associazione Italiana Leasing (Assilea).

Nella fattispecie in esame non appare necessario stabilire se il mercato rilevante merceologico debba essere individuato nell’intera Business Information per il settore del credito ovvero nella sola gestione delle centrali rischi per crediti entro i 31.245 euro, dato che in entrambi i casi la concentrazione in esame non risulta in grado di modificare significativamente gli assetti strutturali dell’offerta.

Infatti, secondo le stime fornite dalle parti, nel mercato della Business Information per il credito, nel 2003, Crif deteneva una quota certamente inferiore al 10%, mentre Cribis deteneva una quota inferiore al 4%1. A seguito dell’operazione, pertanto, Cribis deterrebbe in tale mercato una quota non superiore al 14%, sostituendosi nella posizione attuale di Crif tra gli operatori concorrenti (3°

sul mercato).

Ove si ritenesse, invece, che il mercato rilevante da considerarsi debba essere il solo mercato dei servizi di “credit bureau” per crediti di importo entro i 31.245 euro, l’operazione non sarebbe comunque in grado di produrre effetti strutturali di rilievo, dato che tra le imprese interessate non si realizza una sovrapposizione di operatività, essendo Cribis inattiva in tale settore.

Anche passando ad esaminare gli eventuali effetti anticompetitivi che, in questo caso, l’operazione potrebbe produrre, non sembra possibile che, attraverso la concentrazione, Cribis sia in grado di acquistare o rafforzare una posizione dominante, rispettivamente, nei mercati del servizio di

“credit bureau” sul credito retail e della Business Information per il credito. Già attualmente, infatti, in forza dell’integrazione esistente a livello partecipativo tra il gruppo Cribis e Crif (Cribis è l’azionista di maggioranza relativa di Crif), i prodotti della prima vengono offerti unitamente ai servizi erogati dalla seconda.

1 Tali valori sono ottenuti assumendo che tutto il fatturato 2003 delle due società sia realizzato nella business information per il settore del credito (circostanza che per Cribis non si realizza, dato che essa è attiva verso una molteplicità di clienti) e che il valore totale delle vendite non sia cresciuto dal 2001 al 2003, circostanza ritenuta inverosimile.

(19)

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

(20)

C6735 - PIRELLI & C. REAL ESTATE/BETA 2003 Provvedimento n. 13733

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Pirelli & C. Real Estate S.p.A., pervenuto in data 12 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (di seguito Pirelli RE) è una società controllata, con una quota del 59,6% del capitale sociale, da Pirelli & C. S.p.A., società holding del gruppo Pirelli. A Pirelli RE fanno capo tutte le attività immobiliari del gruppo Pirelli.

Nel 2003 il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal gruppo Pirelli è stato pari a 6.671 milioni di euro, di cui 1.490 euro in Italia.

Beta 2003 S.r.l. (di seguito Beta 2003) è una società di recente costituzione, controllata, con una quota del 100% del capitale sociale, da GS S.p.A. (di seguito GS), a sua volta facente parte del gruppo Carrefour Italia.

Attualmente Beta 2003 è una società inattiva.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione si inserisce nell’ambito di un piano di riorganizzazione parziale delle attività del gruppo Carrefour che si realizza attraverso:

− la cessione, da parte di GS, alla società veicolo Beta 2003 di sei centri commerciali per la vendita all’ingrosso di prodotti alimentari e di largo consumo attualmente utilizzati dalla stessa GS;

− la contestuale locazione dei sei immobili, da parte di Beta 2003, a GS per una durata di 15+6 anni. Durante tale periodo di tempo, GS continuerà a svolgere in tali immobili l’attività di vendita all’ingrosso di prodotti alimentari e di largo consumo;

− la vendita a Pirelli RE dell’intero capitale sociale di Beta 2003.

A conclusione dell’operazione, Pirelli RE deterrà il 100% del capitale sociale di Beta 2003, mentre i sei centri commerciali di cui è proprietaria l’acquisita continueranno a rimanere nella disponibilità di GS per la durata dei contratti di locazione.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata non costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto i sei centri commerciali di proprietà di Beta 2003 continueranno a rimanere nella disponibilità della società cedente per un periodo di tempo significativo.

(21)

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

(22)

C6736 - ESSO ITALIANA/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETÀ DI PERSONE Provvedimento n. 13734

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società ESSO Italiana S.r.l., pervenuto in data 12 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Esso Italiana S.r.l. (di seguito ESSO) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. Il capitale sociale di ESSO è detenuto per il 99% dalla ExxonMobil Mediterranea S.r.l..

Il fatturato realizzato da ESSO nel 2003 in Italia è stato di circa 5,7 miliardi di euro.

La società Markus Pub di Platter Walter & C. S.n.c. (di seguito Markus Pub) opera nel settore della ristorazione mediante la gestione di un esercizio commerciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito nel comune di Volta Mantovana, in provincia di Mantova. Tale impresa ha realizzato nel 2003 un fatturato di circa 16.630 euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di ESSO, del ramo d’azienda della società Markus Pub, costituito dal complesso di beni organizzati per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in un esercizio commerciale bar, munito di autorizzazione amministrativa, sito nel Comune di Volta Mantovana.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L'operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della citata legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Poiché il ramo di azienda oggetto di acquisizione è un esercizio di tipo bar, il settore interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

(23)

In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizio commerciale, che vanno dal semplice bar, in grado di somministrare solo bevande e dolciumi, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione veloce (snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away), sino ai tradizionali ristoranti con servizio al tavolo. A ciascun tipo di esercizio è associata almeno una delle seguenti licenze: a) sevizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e similari); b) somministrazione di bevande e dolciumi (bar, gelaterie, pasticcerie e similari). In Lombardia, ove si realizza la presente operazione, una legge regionale ha unificato le due licenze, a far data dal 2004: ogni licenza abilita pertanto il titolare a svolgere nei propri locali sia attività di bar che di ristorazione.

Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più ampio mercato della ristorazione.

In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una dimensione locale, non superiore ai confini della provincia interessata.

Il settore della ristorazione commerciale è caratterizzato da un'estrema frammentazione dell'offerta e da un’ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l’altro, dalla larga presenza di imprese a carattere familiare; a ciò si aggiunga che nel solo ambito comunale di Volta Mantovana, nel quale è localizzato il ramo d’azienda oggetto di acquisizione, sono state attribuite complessivamente 24 licenze unificate (di tipo a e di tipo b), di cui nessuna fa capo alla ESSO.

Nell’intera provincia di Mantova, sono state attribuite 1.347 licenze, di cui 914 di tipo b) e di queste solo 2 attribuite alla ESSO.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'operazione comunicata non appare pertanto in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

(24)

C6737 - ESSO ITALIANA/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETÀ DI PERSONE Provvedimento n. 13735

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società ESSO Italiana S.r.l. , pervenuto in data 12 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Esso Italiana S.r.l. (di seguito, ESSO) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. Il capitale sociale di ESSO è detenuto per il 99% dalla ExxonMobil Mediterranea S.r.l..

Il fatturato realizzato da ESSO nel 2003 in Italia è stato di circa 5,7 miliardi di euro al netto di IVA e accise.

La società Mella Meazza S.n.c. di Natale Mella e Carla Mazza opera nel settore della ristorazione mediante la gestione di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel comune di Rho (MI). Tale impresa ha realizzato nel 2003 un fatturato di circa 58.972 euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di ESSO, del ramo d’azienda della società Mella Meazza Snc costituito dal complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività bar per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, munito di autorizzazione amministrativa, da affidare successivamente a società controllata da ESSO, che eserciterà comunque l’attività nell’ambito del Comune di Rho (MI) e aree limitrofe.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L'operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva dis posto dall'articolo 16, comma 1, citata legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.

(25)

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Poiché il ramo di azienda oggetto di acquisizione è un esercizio di tipo bar, il settore interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizio commerciale, che vanno dal semplice bar, in grado di somministrare solo bevande e dolciumi, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione veloce (snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away), sino ai tradizionali ristoranti con servizio al tavolo. A ciascun tipo di esercizio è associata almeno una delle seguenti licenze: a) sevizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e similari); b) somministrazione di bevande e dolciumi (bar, gelaterie, pasticcerie e similari). In Lombardia, ove si realizza la presente operazione, una legge regionale ha unificato le due licenze, a far data dal 2004: ogni licenza abilita pertanto il titolare a svolgere nei propri locali sia attività di bar che di ristorazione.

Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più ampio mercato della ristorazione.

In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una dimensione locale, non superiore ai confini della provincia interessata.

Il mercato della ristorazione veloce è caratterizzato da un'estrema frammentazione dell'offerta e da una ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l’altro, dalla larga presenza di imprese a carattere familiare; a ciò si aggiunga che nel solo ambito comunale di Rho (MI), nel quale è localizzato l’esercizio commerciale oggetto di acquisizione, sono state attribuite complessivamente 140 licenze unificate (di tipo a e di tipo b), di cui nessuna fa capo alla ESSO.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'operazione comunicata non appare pertanto in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

(26)

C6738 - ABBOTT LABORATORIES/EXPERIMENTAL AND APPLIED SCIENCES Provvedimento n. 13736

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’atto della società Abbott Laboratories, pervenuto in data 12 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Abbott Laboratories (di seguito “Abbott”), con sede legale nell’Illinois (USA), è una società di diritto statunitense, a capo dell’omonimo gruppo attivo a livello mondiale nella ricerca, scoperta, sviluppo, produzione e vendita di una vasta linea di prodotti farmaceutici, nutrizionali e diagnostici.

Nel 2003, il fatturato consolidato, realizzato a livello mondiale da ABBOTT, è stato pari a circa 19.700 milioni di euro, di cui 3.304 milioni per vendite effettuate nell’Unione Europea e 609 milioni di euro circa per vendite effettuate in Italia.

Experimental and Applied Sciences, Inc. (di seguito EAS) è una società con sede legale in Colorado (USA) che produce e commercializza, prevalentemente, prodotti alimentari dietetici ad alto valore energetico che comprendono barrette, bevande sostitutive dei pasti e prodotti in polvere per la preparazione di bevande di vario genere impiegate come integratori alimentari per il fitness.

Il fatturato realizzato da EAS nel 2003 a livello mondiale è stato di circa 272 milioni di euro, di cui circa 10 milioni per vendite effettuate in Europa e circa 576.000 euro derivano da vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di Abbott direttamente o tramite la propria controllata, Aspen Acquisition, Inc., del controllo esclusivo di EAS.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE, n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.

(27)

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

Il settore interessato dall’operazione, in ragione dell’attività svolta dalla società acquisita, è quello della produzione e distribuzione di prodotti dietetici sostitutivi di pasti e consistenti, in particolare, in barrette alimentari, bevande e prodotti in polvere per la preparazione di bevande di vario genere impiegate come integratori alimentari per il fitness. Sebbene tali prodotti presentino un qualche grado di sostituibilità, le loro diverse caratteristiche merceologiche possono far ritenere che almeno alcuni di essi individuino mercati rilevanti distinti. In ogni caso, la definizione dei mercati del prodotto può essere lasciata aperta in quanto, nel caso di specie, non verrebbe comunque modificata la valutazione dell’impatto concorrenziale dell’operazione.

Da un punto di vista geografico, la dimensione di tali mercati può essere considerata nazionale.

Effetti dell’operazione

EAS detiene una quota di circa il [1-5%]1 nel settore del complesso dei prodotti dietetici sostitutivi dei pasti, mentre la società acquirente risulta operante dal 2002, tramite la controllata Zone Perfect Nutrition Company Inc., con una quota di mercato inferiore all’1%2. A seguito dell’operazione in esame, tale quota verrà, pertanto, incrementata in modo marginale, a fronte della presenza di concorrenti di rilievo quali le società Novartis Nutrition S.r.l. e Also S.p.A., con quote, rispettivamente, del [60-90%] e del [10-20%].

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16 comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

1 Nella presente versione i dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

2 Cfr. Provvedimento n. 12375 del 22 Agosto 2003.

(28)

C6741 - ENI/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE Provvedimento n. 13737

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’atto della società ENI S.p.A., pervenuto in data 14 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

ENI S.p.A. (di seguito ENI) svolge, attraverso numerose società controllate, attività nei settori del petrolio, del gas naturale, della petrolchimica, della finanza, dell’ingegneria e dei servizi.

Il capitale sociale di ENI è detenuto per il 20,32% dal Ministero dell’Economia e Finanze e per il 10% dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Nel 2003 il fatturato consolidato realizzato a livello nazionale da ENI è stato di circa 25.491 milioni di euro al netto delle accise.

Oggetto di acquisizione, a mezzo di contratto di compravendita, è il ramo di azienda di proprietà dell’impresa Transport S.a.s. di Taula Vittorio & C. (di seguito Transport), costituito da un impianto per la commercializzazione di carburanti su rete ordinaria sito nel Comune di Sant’Antioco (CA), già recante i colori AGIP in forza di un contratto di convenzionamento con ENI. Transport, che svolge attività di commercializzazione di carburanti e lubrificanti e altre attività accessorie, nel 2003 ha realizzato un fatturato di circa 19,4 milioni di euro al netto delle accise.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata si sostanzia nella stipula, a favore di ENI, di un contratto di compravendita di azienda avente ad oggetto un impianto di distribuzione carburanti di proprietà della Transport, sito nel Comune di Sant’Antioco, (CA), lungomare De Pompeis – Zona Porto.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comporta l’acquisto del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.

(29)

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

Il mercato del prodotto rilevante è quello della distribuzione su rete stradale di carburanti per uso autotrazione (benzine, gasolio).

Il mercato della distribuzione carburanti su rete stradale è caratterizzato, dal lato dell’offerta, dalla presenza di un elevato numero di imprese di distribuzione convenzionate o direttamente controllate dalle principali società petrolifere attive sul territorio nazionale.

Dal lato della domanda, il mercato risulta contraddistinto dalla presenza di un numero molto elevato di consumatori che effettuano, in modo ricorrente, frequenti acquisti di prodotto per quantità ridotte e che non trovano vantaggioso rifornirsi presso impianti di distribuzione situati lontano dal luogo in cui svolgono la propria attività.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell’offerta, l’estensione geografica del mercato della distribuzione in rete stradale è di tipo locale e coincide con il territorio della provincia in cui è situato l’impianto oggetto di acquisizione. Il mercato rilevante, ai fini della presente concentrazione, è quello della distribuzione di carburanti in rete stradale nella provincia di Cagliari.

Effetti dell’operazione

ENI è presente sul mercato rilevante con una quota pari a circa il 38% mentre la quota dell’impianto oggetto di acquisizione è trascurabile.

In considerazione della modesta quota detenuta dall’impianto oggetto di acquisizione e del fatto che lo stesso già recava i colori e il marchio AGIP, si ritiene che l’operazione non sia idonea a determinare modifiche sostanziali nell’assetto concorrenziale del mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

(30)

C6743 - CISALFA SPORT/RAMO DI AZIENDA LONGONI SPORT Provvedimento n. 13738

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società, CISALFA SPORT S.p.A., pervenuta in data 14 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

CISALFA SPORT S.p.A. (di seguito CISALFA), con sede legale a Roma, è attiva nella vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo ed articoli sportivi. CISALFA è controllata da una persona fisica.

Il fatturato consolidato realizzato nel 2003 dal gruppo Cisalfa è stato di circa 387 milioni di euro, di cui 384 milioni di euro in Italia.

LONGONI SPORT S.p.A., società in liquidazione e in amministrazione straordinaria dal 17 dicembre 2003 (di seguito LONGONI), con sede legale a Rimini, opera nella vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo ed articoli sportivi. LONGONI è controllata, tramite Giacomelli Sport Group S.p.A., da GM&GF Sport International SA, società holding del gruppo, che detiene una quota pari al 53% del capitale sociale.

Il fatturato realizzato nel 2003 in Italia da LONGONI è stato di circa 61 milioni di euro, di cui circa 51 milioni di euro realizzati attraverso le vendite degli esercizi commerciali oggetto di acquisizione.

NATURA & SPORT S.r.l., società in liquidazione e in amministrazione straordinaria dal 17 dicembre 2003 (di seguito NATURA & SPORT), con sede legale a Rimini, è attiva anch’essa nella vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo ed articoli sportivi. NATURA & SPORT è controllata da LONGONI.

Il fatturato realizzato nel 2003 in Italia da NATURA & SPORT è stato di circa 15,6 milioni di euro, di cui circa 15 milioni realizzati attraverso le vendite degli esercizi commerciali oggetto di acquisizione.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di CISALFA, tramite la propria controllata Cisalfa Nord S.p.A., di 19 punti vendita di abbigliamento sportivo ed articoli sportivi, ad insegna Longoni, di cui 15 gestiti da LONGONI e 4 da NATURA & SPORT, siti in alcune province lombarde (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Pavia, Varese), nonché a Alessandria, Genova, Pesaro e Vercelli.

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