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Poiché il ramo di azienda oggetto di acquisizione è un esercizio di tipo bar, il settore interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizio commerciale, che vanno dal semplice bar, in grado di somministrare solo bevande e dolciumi, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione veloce (snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away), sino ai tradizionali ristoranti con servizio al tavolo. A ciascun tipo di esercizio è associata almeno una delle seguenti licenze: a) sevizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e similari); b) somministrazione di bevande e dolciumi (bar, gelaterie, pasticcerie e similari). In Lombardia, ove si realizza la presente operazione, una legge regionale ha unificato le due licenze, a far data dal 2004: ogni licenza abilita pertanto il titolare a svolgere nei propri locali sia attività di bar che di ristorazione.

Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più ampio mercato della ristorazione.

In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una dimensione locale, non superiore ai confini della provincia interessata.

Il settore della ristorazione commerciale è caratterizzato da un'estrema frammentazione dell'offerta e da un’ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l’altro, dalla larga presenza di imprese a carattere familiare; a ciò si aggiunga che nel solo ambito comunale di Volta Mantovana, nel quale è localizzato il ramo d’azienda oggetto di acquisizione, sono state attribuite complessivamente 24 licenze unificate (di tipo a e di tipo b), di cui nessuna fa capo alla ESSO.

Nell’intera provincia di Mantova, sono state attribuite 1.347 licenze, di cui 914 di tipo b) e di queste solo 2 attribuite alla ESSO.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'operazione comunicata non appare pertanto in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

C6737 - ESSO ITALIANA/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETÀ DI PERSONE Provvedimento n. 13735

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società ESSO Italiana S.r.l. , pervenuto in data 12 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Esso Italiana S.r.l. (di seguito, ESSO) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. Il capitale sociale di ESSO è detenuto per il 99% dalla ExxonMobil Mediterranea S.r.l..

Il fatturato realizzato da ESSO nel 2003 in Italia è stato di circa 5,7 miliardi di euro al netto di IVA e accise.

La società Mella Meazza S.n.c. di Natale Mella e Carla Mazza opera nel settore della ristorazione mediante la gestione di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel comune di Rho (MI). Tale impresa ha realizzato nel 2003 un fatturato di circa 58.972 euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di ESSO, del ramo d’azienda della società Mella Meazza Snc costituito dal complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività bar per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, munito di autorizzazione amministrativa, da affidare successivamente a società controllata da ESSO, che eserciterà comunque l’attività nell’ambito del Comune di Rho (MI) e aree limitrofe.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L'operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva dis posto dall'articolo 16, comma 1, citata legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Poiché il ramo di azienda oggetto di acquisizione è un esercizio di tipo bar, il settore interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizio commerciale, che vanno dal semplice bar, in grado di somministrare solo bevande e dolciumi, agli esercizi in grado di offrire anche un servizio di ristorazione veloce (snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away), sino ai tradizionali ristoranti con servizio al tavolo. A ciascun tipo di esercizio è associata almeno una delle seguenti licenze: a) sevizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e similari); b) somministrazione di bevande e dolciumi (bar, gelaterie, pasticcerie e similari). In Lombardia, ove si realizza la presente operazione, una legge regionale ha unificato le due licenze, a far data dal 2004: ogni licenza abilita pertanto il titolare a svolgere nei propri locali sia attività di bar che di ristorazione.

Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più ampio mercato della ristorazione.

In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una dimensione locale, non superiore ai confini della provincia interessata.

Il mercato della ristorazione veloce è caratterizzato da un'estrema frammentazione dell'offerta e da una ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l’altro, dalla larga presenza di imprese a carattere familiare; a ciò si aggiunga che nel solo ambito comunale di Rho (MI), nel quale è localizzato l’esercizio commerciale oggetto di acquisizione, sono state attribuite complessivamente 140 licenze unificate (di tipo a e di tipo b), di cui nessuna fa capo alla ESSO.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'operazione comunicata non appare pertanto in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

C6738 - ABBOTT LABORATORIES/EXPERIMENTAL AND APPLIED SCIENCES Provvedimento n. 13736

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’atto della società Abbott Laboratories, pervenuto in data 12 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Abbott Laboratories (di seguito “Abbott”), con sede legale nell’Illinois (USA), è una società di diritto statunitense, a capo dell’omonimo gruppo attivo a livello mondiale nella ricerca, scoperta, sviluppo, produzione e vendita di una vasta linea di prodotti farmaceutici, nutrizionali e diagnostici.

Nel 2003, il fatturato consolidato, realizzato a livello mondiale da ABBOTT, è stato pari a circa 19.700 milioni di euro, di cui 3.304 milioni per vendite effettuate nell’Unione Europea e 609 milioni di euro circa per vendite effettuate in Italia.

Experimental and Applied Sciences, Inc. (di seguito EAS) è una società con sede legale in Colorado (USA) che produce e commercializza, prevalentemente, prodotti alimentari dietetici ad alto valore energetico che comprendono barrette, bevande sostitutive dei pasti e prodotti in polvere per la preparazione di bevande di vario genere impiegate come integratori alimentari per il fitness.

Il fatturato realizzato da EAS nel 2003 a livello mondiale è stato di circa 272 milioni di euro, di cui circa 10 milioni per vendite effettuate in Europa e circa 576.000 euro derivano da vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di Abbott direttamente o tramite la propria controllata, Aspen Acquisition, Inc., del controllo esclusivo di EAS.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE, n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

Il settore interessato dall’operazione, in ragione dell’attività svolta dalla società acquisita, è quello della produzione e distribuzione di prodotti dietetici sostitutivi di pasti e consistenti, in particolare, in barrette alimentari, bevande e prodotti in polvere per la preparazione di bevande di vario genere impiegate come integratori alimentari per il fitness. Sebbene tali prodotti presentino un qualche grado di sostituibilità, le loro diverse caratteristiche merceologiche possono far ritenere che almeno alcuni di essi individuino mercati rilevanti distinti. In ogni caso, la definizione dei mercati del prodotto può essere lasciata aperta in quanto, nel caso di specie, non verrebbe comunque modificata la valutazione dell’impatto concorrenziale dell’operazione.

Da un punto di vista geografico, la dimensione di tali mercati può essere considerata nazionale.

Effetti dell’operazione

EAS detiene una quota di circa il [1-5%]1 nel settore del complesso dei prodotti dietetici sostitutivi dei pasti, mentre la società acquirente risulta operante dal 2002, tramite la controllata Zone Perfect Nutrition Company Inc., con una quota di mercato inferiore all’1%2. A seguito dell’operazione in esame, tale quota verrà, pertanto, incrementata in modo marginale, a fronte della presenza di concorrenti di rilievo quali le società Novartis Nutrition S.r.l. e Also S.p.A., con quote, rispettivamente, del [60-90%] e del [10-20%].

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16 comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

1 Nella presente versione i dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

2 Cfr. Provvedimento n. 12375 del 22 Agosto 2003.

C6741 - ENI/RAMO DI AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE Provvedimento n. 13737

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’atto della società ENI S.p.A., pervenuto in data 14 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

ENI S.p.A. (di seguito ENI) svolge, attraverso numerose società controllate, attività nei settori del petrolio, del gas naturale, della petrolchimica, della finanza, dell’ingegneria e dei servizi.

Il capitale sociale di ENI è detenuto per il 20,32% dal Ministero dell’Economia e Finanze e per il 10% dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Nel 2003 il fatturato consolidato realizzato a livello nazionale da ENI è stato di circa 25.491 milioni di euro al netto delle accise.

Oggetto di acquisizione, a mezzo di contratto di compravendita, è il ramo di azienda di proprietà dell’impresa Transport S.a.s. di Taula Vittorio & C. (di seguito Transport), costituito da un impianto per la commercializzazione di carburanti su rete ordinaria sito nel Comune di Sant’Antioco (CA), già recante i colori AGIP in forza di un contratto di convenzionamento con ENI. Transport, che svolge attività di commercializzazione di carburanti e lubrificanti e altre attività accessorie, nel 2003 ha realizzato un fatturato di circa 19,4 milioni di euro al netto delle accise.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata si sostanzia nella stipula, a favore di ENI, di un contratto di compravendita di azienda avente ad oggetto un impianto di distribuzione carburanti di proprietà della Transport, sito nel Comune di Sant’Antioco, (CA), lungomare De Pompeis – Zona Porto.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comporta l’acquisto del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

Il mercato del prodotto rilevante è quello della distribuzione su rete stradale di carburanti per uso autotrazione (benzine, gasolio).

Il mercato della distribuzione carburanti su rete stradale è caratterizzato, dal lato dell’offerta, dalla presenza di un elevato numero di imprese di distribuzione convenzionate o direttamente controllate dalle principali società petrolifere attive sul territorio nazionale.

Dal lato della domanda, il mercato risulta contraddistinto dalla presenza di un numero molto elevato di consumatori che effettuano, in modo ricorrente, frequenti acquisti di prodotto per quantità ridotte e che non trovano vantaggioso rifornirsi presso impianti di distribuzione situati lontano dal luogo in cui svolgono la propria attività.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell’offerta, l’estensione geografica del mercato della distribuzione in rete stradale è di tipo locale e coincide con il territorio della provincia in cui è situato l’impianto oggetto di acquisizione. Il mercato rilevante, ai fini della presente concentrazione, è quello della distribuzione di carburanti in rete stradale nella provincia di Cagliari.

Effetti dell’operazione

ENI è presente sul mercato rilevante con una quota pari a circa il 38% mentre la quota dell’impianto oggetto di acquisizione è trascurabile.

In considerazione della modesta quota detenuta dall’impianto oggetto di acquisizione e del fatto che lo stesso già recava i colori e il marchio AGIP, si ritiene che l’operazione non sia idonea a determinare modifiche sostanziali nell’assetto concorrenziale del mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

C6743 - CISALFA SPORT/RAMO DI AZIENDA LONGONI SPORT Provvedimento n. 13738

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società, CISALFA SPORT S.p.A., pervenuta in data 14 ottobre 2004;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

CISALFA SPORT S.p.A. (di seguito CISALFA), con sede legale a Roma, è attiva nella vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo ed articoli sportivi. CISALFA è controllata da una persona fisica.

Il fatturato consolidato realizzato nel 2003 dal gruppo Cisalfa è stato di circa 387 milioni di euro, di cui 384 milioni di euro in Italia.

LONGONI SPORT S.p.A., società in liquidazione e in amministrazione straordinaria dal 17 dicembre 2003 (di seguito LONGONI), con sede legale a Rimini, opera nella vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo ed articoli sportivi. LONGONI è controllata, tramite Giacomelli Sport Group S.p.A., da GM&GF Sport International SA, società holding del gruppo, che detiene una quota pari al 53% del capitale sociale.

Il fatturato realizzato nel 2003 in Italia da LONGONI è stato di circa 61 milioni di euro, di cui circa 51 milioni di euro realizzati attraverso le vendite degli esercizi commerciali oggetto di acquisizione.

NATURA & SPORT S.r.l., società in liquidazione e in amministrazione straordinaria dal 17 dicembre 2003 (di seguito NATURA & SPORT), con sede legale a Rimini, è attiva anch’essa nella vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo ed articoli sportivi. NATURA & SPORT è controllata da LONGONI.

Il fatturato realizzato nel 2003 in Italia da NATURA & SPORT è stato di circa 15,6 milioni di euro, di cui circa 15 milioni realizzati attraverso le vendite degli esercizi commerciali oggetto di acquisizione.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di CISALFA, tramite la propria controllata Cisalfa Nord S.p.A., di 19 punti vendita di abbigliamento sportivo ed articoli sportivi, ad insegna Longoni, di cui 15 gestiti da LONGONI e 4 da NATURA & SPORT, siti in alcune province lombarde (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Pavia, Varese), nonché a Alessandria, Genova, Pesaro e Vercelli.

Tale acquisizione avverrà in ragione del fatto che CISALFA - a seguito di offerta presentata alla procedura di amministrazione straordinaria ex Decreto Legislativo n. 270/99 delle società del gruppo Giacomelli – è risultata aggiudicataria dei sopraindicati 19 complessi aziendali.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004 ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dalle parti di impresa di cui è prevista l’acquisizione è superiore ai 41 milioni di euro.

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