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PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

I. RICHIESTE DI INTERVENTO

Con richieste di intervento pervenute in data 26 aprile e 17 maggio 2004, integrate con l’individuazione del committente in data 26 maggio 2004, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, in relazione ai propri compiti istituzionali, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dei messaggi diffusi dalla Hua Sheng di Chen Wei Feng sul periodico “La Locandina”, edizione di Firenze, del 5 aprile 2004, in copertina e alla p. 74, volti a pubblicizzare la relativa attività di cancellazione protesti e riabilitazione con restituzione della possibilità di ottenere finanziamenti di vario tipo.

Nelle richieste di intervento si evidenzia che i suindicati messaggi sarebbero idonei ad ingannare i consumatori in merito ai servizi pubblicizzati, in quanto la cancellazione e riabilitazione dei protestati è di competenza esclusiva della Camera di Commercio e che tale procedimento impone il rispetto di determinati termini di legge. In secondo luogo, si afferma che le attività descritte nel messaggio avrebbero natura di credito al consumo e potrebbero configurare ipotesi di attività bancaria.

II. MESSAGGI

I messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono in due tabellari pubblicati rispettivamente nella copertina e a pagina 74 del periodico “La Locandina”, edizione di Firenze, del 5 aprile 2004. In entrambi appare, in alto, la scritta in evidenza: “sei protestato o cattivo pagatore? Risolviamo il tuo problema”, con la specificazione, nel secondo messaggio, “entro 30 giorni ti rendiamo libero”; sempre in entrambi i tabellari compare, a chiusura, l’indicazione

“Ufficio Cancellazione Protesti Toscano U.C.P.” seguita da due numeri di telefono. Il testo centrale dei due messaggi è il seguente: nel primo si legge: “Ti restituiamo il conto corrente, la possibilità di acquistare a rate, di chiedere mutui finanziamenti carte di credito oltre alla serenità perduta.

Siamo in grado di liberarvi dalla catena dei protesti e dalle centrali rischi dei cattivi pagatori a prescindere dalla vostra situazione”; nel secondo: “Grazie al nostro servizio garantito potrai ottenere la cancellazione della tua negatività potendo così ottenere prestiti mutui e linee di credito alle [sic] migliori tassi di mercato”. Infine, in entrambi i messaggi compare, fuori dal testo e, in

evidenza, una ulteriore scritta: nel primo “soddisfatti o rimborsati”, nel secondo “soddisfatti o rimborsati nessuna spesa di apertura pratica”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 7 giugno 2004 è stato comunicato al segnalante e alla Hua Sheng di Chen Wei Feng, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 74/92, con riguardo alle qualifiche dell’operatore pubblicitario, alle caratteristiche del servizio offerto e al prezzo di vendita dello stesso, nonché con riguardo all’indicazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla Hua Sheng di Chen Wei Feng, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti la società (atto costitutivo, statuto, iscrizione al registro delle imprese, ecc.) e la sua attività di cancellazione protesti e riabilitazione dei soggetti protestati, con riferimento alle modalità di svolgimento della stessa, chiedendo di precisare se detta attività comporti, anche solo in alcuni casi, la concessione di finanziamenti ai clienti e/o lo svolgimento di attività di mediazione finanziaria. Si sono, inoltre, chieste informazioni sui vanti, contenuti nei messaggi, relativi alla possibilità di ottenere finanziamenti di vario tipo (acquisto a rate, conti correnti bancari, rilascio carte di credito, mutui, ecc.), chiedendo altresì di precisare se l’operatore pubblicitario erogasse direttamente tali finanziamenti e/o svolgesse attività di mediazione finanziaria. Infine, si sono chieste informazioni circa le condizioni alle quali è di fatto fornita la garanzia ”soddisfatti o rimborsati”, nonché sulla campagna pubblicitaria a cui i messaggi in esame sono riconducibili.

Con memoria pervenuta in data 14 luglio 2004, l’operatore pubblicitario ha evidenziato innanzitutto che la ditta era ormai chiusa da oltre un mese e che anche la pubblicità relativa alla cancellazione dei protesti era cessata da mesi. In realtà, prosegue l’operatore pubblicitario, nonostante la diffusione dei messaggi, l’attività in questione non è mai stata svolta dall’operatore stesso in quanto nessun cliente interessato a tali servizi si è a lui rivolto. Ad ogni modo, l’operatore sostiene di non aver mai svolto attività bancaria o di prestito e che le promesse di ottenimento di finanziamenti riportate nei messaggi erano riferite al fatto che i clienti “riabilitandosi avrebbero potuto avere nuovo accesso al credito ma naturalmente attraverso gli istituti bancari abilitati, finanziarie o altro”.

Infine, nella memoria l’operatore pubblicitario afferma anche che “la cancellazione e riabilitazione dei protestati mi risulta essere attività di competenza esclusiva del Tribunale”.

In data 3 settembre 2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi a mezzo stampa, in data 27 settembre 2004 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 22 ottobre 2004, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole/comparativa illecita ai sensi degli artt.

1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni.

I messaggi, per le espressioni usate, inducono i destinatari a ritenere erroneamente di avere rapporti con l’ufficio pubblico competente a provvedere alla cancellazione dei protesti e di poter ottenere sicuramente il risultato attraverso i servizi prestati dall’operatore pubblicitario. In realtà la cancellazione dall’elenco dei protesti o la riabilitazione sono rispettivamente di competenza dell’Ufficio protesti della Camera di Commercio e del Presidente del Tribunale, e ben potrebbero essere negate da tali autorità.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

I messaggi in esame lasciano intendere che l’operatore pubblicitario sia un soggetto istituzionalmente preposto a svolgere le funzioni pubblicizzate e che, in virtù di tale qualifica, sia in grado di provvedere alla cancellazione dei protesti cambiari e alla eliminazione delle loro conseguenze senza dover ricorrere ad alcuna ulteriore verifica. Inoltre, i messaggi lasciano intendere che l’operatore metta in condizione il cliente di cancellare comunque i propri protesti, fornendo anche, eventualmente, i necessari finanziamenti.

Tale decodifica è supportata innanzitutto dal tono complessivo dei messaggi, nei quali viene prospettata con decisione e senza esprimere alcuna riserva la possibilità di eliminare il problema del “protestato o cattivo pagatore”, nel primo messaggio aggiungendo anche “a prescindere dalla vostra situazione” e comunque assicurando, in entrambi i messaggi, un risultato garantito (“soddisfatti o rimborsati”). Ad accentuare l’effetto volto a presentare l’operatore quale soggetto idoneo al raggiungimento dei risultati pubblicizzati in quanto deputato anche istituzionalmente allo svolgimento di tale attività, contribuisce poi la denominazione utilizzata (“ufficio cancellazione protesti toscano”), che evoca per l’operatore stesso una qualifica di ufficio pubblico.

Al contrario, come lo stesso operatore ammette, la cancellazione e riabilitazione dei protestati è di esclusiva competenza di soggetti pubblici e pertanto non poteva essere svolta dal medesimo.

Inoltre, l’operatore pubblicitario afferma anche che l’attività pubblicizzata non comprende neppure la concessione di finanziamenti ai protestati volti a consentire a questi ultimi di ripagare i propri debiti ed ottenere, dunque, la cancellazione dei protesti e la riabilitazione.

L’attività oggetto dei messaggi pubblicitari deve intendersi, pertanto, come un servizio di disbrigo pratiche, consistente nell’inoltro ai soggetti istituzionalmente preposti allo scopo della richiesta di una eventuale cancellazione del protesto, previa verifica, da parte di questi ultimi, dell’esistenza delle necessarie condizioni. In altre parole, l’operatore non è in grado di raggiungere il risultato pubblicizzato, a meno che il cliente non sia già in possesso dei requisiti necessari per la cancellazione del protesto, né possiede alcuna forma di riconoscimento istituzionale che renda necessario o almeno sufficiente il ricorso allo stesso per cancellare i protesti e ottenere la riabilitazione. In più, trattandosi di un servizio offerto da un privato e non da un soggetto pubblico,

verosimilmente per la fornitura dello stesso si richiede un corrispettivo del quale tuttavia non si fa menzione nei messaggi. Nel contesto sopra descritto, infatti, nel quale l’utente è indotto a pensare che il servizio pubblicizzato sia fornito da un ufficio pubblico, non può ritenersi sufficiente al riguardo l’avvertenza “nessuna spesa di apertura pratica”, peraltro presente solo in uno dei due messaggi. La circostanza che non si richiedano corrispettivi per l’apertura della pratica è infatti ancora compatibile con la fornitura a titolo gratuito di un servizio, laddove detto servizio venga erogato da un soggetto pubblico.

In realtà, i messaggi pubblicitari in esame non evidenziano né la vera natura dell’operatore pubblicitario, che è un soggetto privato e non pubblico, né il tipo di servizio offerto, consistente nell’attività di disbrigo pratiche, né, infine, le condizioni economiche alle quali questo viene fornito. I suddetti messaggi, pertanto, risultano idonei ad indurre in errore i destinatari in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio pubblicizzato e alle condizioni alle quali il servizio viene fornito, nonché alle caratteristiche e alla effettiva qualifica dell’operatore pubblicitario. In tal modo, essi sono suscettibili di arrecare un pregiudizio economico all’utente che, in assenza delle informazioni minime necessarie sulle caratteristiche e sulle condizioni del servizio effettivamente offerto, decida di ricorrere ai servizi pubblicizzati sul falso presupposto di poter ottenere direttamente, con sicurezza e senza aggravio di costi il risultato pubblicizzato (cancellazione dei protesti e riabilitazione del cliente) da parte di un soggetto a ciò istituzionalmente preposto.

Per quanto concerne, poi, le affermazioni contenute nei messaggi relative all’esistenza di una garanzia “soddisfatti o rimborsati”, ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, l’uso dei termini garanzia, garantito o di altre indicazioni similari è ammissibile solo se viene accompagnato dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta ovvero, nei casi di brevità del messaggio, se -oltre ad una sintetica descrizione- la pubblicità riporta un esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore. Nessuna di tali condizioni è stata rispettata nei messaggi pubblicitari denunciati, i quali contengono riferimenti alla predetta garanzia “soddisfatti o rimborsati” senza precisare -in alcun modo- i reali contenuti di tali fattispecie di garanzia e senza fare alcun rinvio ad un testo facilmente consultabile dai consumatori.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle qualifiche dell’operatore pubblicitario, alle caratteristiche del servizio offerto e al prezzo di vendita dello stesso, nonché in ordine alla garanzia ad essi concretamente offerta, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;

DELIBERA

che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla Hua Sheng di Chen Wei Feng, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettere a), b) e c), e 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.

7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

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