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PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, quanto alla contestazione mossa dalla stessa associazione in merito alla inapplicabilità del Decreto Legislativo n. 74/92 al caso di specie, si osserva che l’Autorità ha avuto modo di precisare (PI2139 Lega Tumori) che anche le comunicazioni diffuse da un’associazione che persegua fini ideali possono assumere natura pubblicitaria nella misura in cui sono volte a promuovere la cessione di beni o la prestazione di servizi dietro corrispettivo.

Nel caso di specie l’A.U.A. offre servizi di assistenza e di consulenza di tipo legale ai suoi soci i quali attraverso il pagamento della quota associativa annuale di 80 euro, acquisiscono il diritto ad un’assistenza per una serie di servizi, quali, come si legge dal sito A.U.A.:

- consulenza ed assistenza sui ricorsi contro le infrazioni al Codice della strada al prefetto, giudice di pace, tribunale, commissione tributaria;

- interventi presso le Amministrazioni pubbliche;

- recupero di somme indebitamente pagate per sanzioni amministrative (multe) non dovute;

- assistenza legale in caso d’incidente stradale;

- sconti sulle polizze assicurative.

Appare perciò improprio il riferimento operato dalla parte al caso PI1268 in cui l’Autorità ha affermato che “la prospettazione pubblicitaria degli obiettivi che l’associazione in parola persegue, nella misura in cui non costituisce una promessa di risultato ovvero non determina aspettative nel

destinatario del messaggio, non ha alcuna valenza ingannatoria, trattandosi esclusivamente della descrizione dell’attività che l’associazione svolge e della finalità che la stessa persegue”. Infatti i messaggi oggetto del presente procedimento sono evidentemente volti, oltre che a fornire informazioni sull’Associazione A.U.A., anche all’acquisizione di nuovi iscritti che proprio attraverso tali informazioni determinano la loro scelta di iscriversi a detta associazione e, quindi, di sostenere il relativo costo. Nel messaggio apparso sul sito http://news2000.libero.it/webmagazine/13914.jhtml, in particolare, è evidente la finalità promozionale dello stesso là dove riporta “Con 80 euro ci si può iscrivere e ricevere assistenza legale gratuita in tutta Italia”. Anche il sito dell’associazione A.U.A., oltre a fornire tutta una serie di informazioni volte a far conoscere gli scopi e l’attività dell’associazione, contiene una sezione denominata “Come associarsi” volta all’acquisizione di nuove iscrizioni cliccando la quale si legge

“Per diventare Soci A.U.A. è sufficiente inviare la domanda di adesione al Presidente, versare la quota associativa ed impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione”.

Richiesto di provare l’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nei citati messaggi pubblicitari con specifico riferimento all’affermazione che l’A.U.A. è effettivamente “presente sull’intero territorio nazionale nelle 836 città sedi degli uffici dei Giudici di pace con proprie delegazioni e con studi legali, presso i quali domicilia le cause in difesa degli automobilisti garantendo in tal modo la difesa ovunque”, l’operatore non ha prodotto alcuna idonea documentazione entro i termini indicati nel provvedimento di attribuzione dell’onere della prova.

In tal caso, pertanto, si deve ritenere omessa la prova richiesta. Da ciò consegue, ai sensi dell’art.

7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, che le affermazioni contenute nel messaggio relative alla presenza di 836 delegazioni e studi legali nonché all’assistenza legale gratuita devono ritenersi inesatte.

Tali inesattezze riguardando le caratteristiche alle quali è prestato il servizio pubblicizzato, assumono per i destinatari un ruolo fondamentale apparendo, pertanto, in grado di influenzarne le scelte economiche. Questi ultimi, infatti, possono subire un condizionamento del proprio processo di scelta economica essendo indotti, dal contenuto dei messaggi contestati, ad associarsi all’A.U.A.

sulla base del falso presupposto che la stessa sia dotata di 836 centri in Italia e che la stessa offra un patrocinio legale gratuito.

I messaggi nel loro complesso lasciano intendere che l’A.U.A. sia un’associazione capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale attraverso proprie delegazioni. Infatti, nei citati messaggi sono molteplici i riferimenti alla presenza di sedi dell’associazione o a studi legali nelle “836 città sedi degli uffici dei giudici di pace” che sono poi le sedi giurisdizionali competenti nella materia di cui l’A.U.A. dichiara di occuparsi, ovvero le controversie inerenti le contravvenzioni automobilistiche.

Nell’ambito del procedimento l’A.U.A., sia nell’ambito delle memorie presentate che in risposta al provvedimento dell’onere della prova deliberato dall’Autorità, non ha fornito risposte atte a provare l’esattezza materiale delle affermazioni riportate nei messaggi con particolare riguardo alla presenza delle 836 delegazioni in tutta Italia.

Appare infatti evidente che nella scelta di un utente di associarsi all’A.U.A., pagando la relativa quota, di centrale importanza è il fatto che la stessa possa disporre di una consolidata e diffusa rete di delegazioni sul territorio nazionale. Il fatto poi che la stessa sia comunque in grado di assistere l’utente al bisogno non modifica l’effetto decettivo e confusorio del messaggio in merito alle

caratteristiche del servizio offerto, con particolare riguardo alla effettiva diffusione territoriale della stessa associazione ed al vantato patrocinio legale gratuito.

In base a quanto sopra evidenziato, tali messaggi risultano pertanto idonei ad indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche del servizio offerto, con particolare riguardo alla effettiva presenza sul territorio nazionale delle 836 delegazioni e studi legali e alla prospettata assistenza legale gratuita.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche del servizio offerto, potendo, per tale motivi, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dall’Associazione utenti automobilistici – A.U.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

PI4521 - WWW.LAVOROCASA.COM Provvedimento n. 13746

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore il Professor Marco D’Alberti;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 22 marzo 2004, integrata in data 26 aprile 2004 con l’identificazione dell’operatore pubblicitario, l’Unione Nazionale Consumatori di Roma in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso il giorno 9 marzo 2004 attraverso la rete Internet, all’indirizzo www.lavorocasa.com, avente ad oggetto la possibilità di richiedere e ricevere gratuitamente materiale informativo on-line a supporto di una proposta di lavoro.

Nella richiesta di intervento si ipotizza l’ingannevolezza del messaggio in quanto il “pacchetto decisionale” on-line ivi menzionato, contenente le informazioni relative all’attività prospettata, potrebbe non essere in realtà gratuito.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è stato diffuso in data 9 marzo 2004 all’indirizzo www.lavorocasa.com, a cui si accede selezionando l’annuncio pubblicato su un sito internet specializzato in offerte di lavoro.

Nell’annuncio in questione viene descritta l’attività lavorativa proposta, si rimanda alla visione del sito www.lavorocasa.com e si offre la possibilità di ricevere on-line ulteriori e più dettagliate informazioni contenute nel c.d. “Pacchetto Decisionale”. La pagina contenente il modulo per eseguire tale richiesta riporta nell’intestazione la scritta “WorkFromHome - Ora puoi lavorare alle tue condizioni: decidi il tuo livello di guadagno – pianifica i tuoi orari – risparmia per gli studi o la pensione – compila il modulo seguente per ricevere informazioni e importanti fatti che ti aiuteranno a rincorrere il tuo sogno di poter lavorare da casa”.

La pagina www.lavorocasa.com contiene la presentazione e la spiegazione dell’offerta lavorativa e, nel paragrafo intitolato Pacchetto Decisionale On-Line GRATUITO, riporta quanto segue:

“Ordina il tuo Pacchetto Decisionale online GRATUITO! Questo sarà il tuo inizio verso il successo finanziario OGGI! Questo passo è per quegli individui che hanno il desiderio di controllare il loro futuro, vogliono lavorare da casa, ed avere il tipo di guadagno che offrirà loro la vita che desiderano. Nella pagina successiva c’è un form di ordine. Appena completato, ci verrà

spedito via e-mail. Quando ricevuto, risponderemo sempre via email con un link ad un sito web creato in modo speciale, completo di una user name e password che ti darà facile accesso al tuo Pacchetto Decisionale On-line GRATUITO E SENZA RISCHIO”.

A destra della pagina vi è una riproduzione fotografica raffigurante un manuale e un CD e, sotto il titolo Pacchetto Decisionale Informativo Gratuito, sono riportate le seguenti precisazioni: “Il tuo ordine conterrà un manuale online che spiegherà come, perché e cosa stiamo facendo, ed uno speciale link online per guardare un video dove ci conoscerai e vedrai esattamente come la nostra attività funziona”. Più in basso sotto la scritta “Hai bisogno di Maggiori Informazioni?” viene specificato che: “Abbiamo preparato un audio di 3 minuti che puoi ascoltare ora. […] Per Cortesia nota: i Prezzi per il Pacchetto Decisionale in questa presentazione si riferiscono SOLO al Mercato Americano!”.

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