• Non ci sono risultati.

PI4584 - PREZZI CARBURANTI STAZIONE ERG DI BERGAMO Provvedimento n. 13748

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

PI4584 - PREZZI CARBURANTI STAZIONE ERG DI BERGAMO Provvedimento n. 13748

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 6 maggio 2004, integrata in data 23 giugno 2004 con l’identificazione dell’operatore pubblicitario, la società TOTAL Italia S.p.A., in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio costituito da un cartello relativo agli “sconti” praticati sui prezzi dei carburanti, esposto il giorno 7 aprile 2004 presso la stazione di servizio con marchio “ERG”, sita in San Paolo d’Argon (BG), Via Bergamo n. 30/A.

Nella richiesta si lamenta che il citato messaggio, in ragione delle indicazioni in esso contenute, sarebbe idoneo ad indurre in errore i destinatari in relazione ai prezzi dei carburanti effettivamente praticati al pubblico presso il distributore e si porrebbe ulteriormente in contrasto con quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Industria del 30 settembre 1999 (Disposizioni concernenti le modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi).

II. IL MESSAGGIO

Il messaggio segnalato è costituito da un cartello a sfondo bianco posto nella carreggiata interna del menzionato impianto in cui compare l’indicazione: “Sconto Euro 0,04 pari a £. 80”.

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 28 giugno 2004 è stato comunicato alla Sig.ra Annamaria Patelli e alla società Erg Petroli S.p.A., in qualità di presunti operatori pubblicitari, nonché al segnalante, l’avvio del procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stato valutato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla possibile idoneità dello stesso ad indurre in errore i consumatori circa i prezzi praticati presso il punto vendita carburanti.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alle comunicazioni di avvio del procedimento è stato richiesto ai presunti operatori pubblicitari, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni riguardanti: la natura e lo stato dei rapporti intercorrenti tra la Sig.ra Annamaria Patelli e la società Erg Petroli S.p.A. (da ora anche Erg), in relazione all’attività esercitata nella stazione di servizio di cui sopra; le modalità di funzionamento del distributore in oggetto (ad esempio modalità solo “servito” o anche “self service”); i soggetti a cui sono riconducibili le campagne promozionali attuate presso il distributore di cui sopra, relative agli sconti carburanti, la predisposizione dei contenuti e la realizzazione del messaggio pubblicitario in esame; il prezzo base a cui si riferisca l’indicazione di sconto, in particolare con riferimento alla data di rilevazione del messaggio e precisamente al 7 aprile 2004; con riferimento all’importo dello sconto indicato nel messaggio, di precisare se detto importo sia o meno già ricompreso nei prezzi esposti presso il distributore (praticati alla pompa).

Con memoria pervenuta in data 15 luglio 2004, la società Erg ha rappresentato, in sintesi, quanto segue:

1. la società Erg ha concesso la gestione del punto vendita in esame alla signora Annamaria Patelli in virtù di un contratto di comodato gratuito e fornitura;

2. tale impianto opera con modalità di Servizio Post Pay che prevede l’erogazione di carburante alla Clientela in modalità self-service con successivo pagamento alla Cassa centralizzata;

3. per quanto concerne i prezzi di rivendita al pubblico praticati presso il distributore in questione, gli stessi sono il prodotto della strategia locale del gestore il quale, al fine di difendere le proprie vendite, può adottare una politica commerciale particolarmente aggressiva verso i prezzi praticati nell’area di mercato da altri impianti di distribuzione carburanti;

4. generalmente la Erg contribuisce eventualmente ai soli oneri economici correlati alla predetta politica del gestore, qualora richiesto da quest’ultimo; nel caso specifico la signora Patelli ha beneficiato di una temporanea riduzione del prezzo di cessione del prodotto determinato in base all’accordo con le Organizzazioni Sindacali dei gestori del 19 giugno 2003. Il gestore, pertanto, può utilizzare al meglio tale riduzione del prezzo di cessione al fine di incrementare le proprie vendite “riversandolo”, con le modalità dallo stesso prescelte nell’ambito della sua insindacabile autonomia imprenditoriale e discrezionale, sul consumatore finale;

5. in tale ottica la società scrivente ha fornito al gestore una cartellonistica pubblicitaria da esporre presso il punto vendita oggetto del presente procedimento, contenente l’indicazione “Occhio al prezzo”, da ritenersi conforme alle prescrizioni in materia di protezione del consumatore, giacché essa mira unicamente a stimolare la valutazione comparativa tra il prezzo alla pompa praticato dal punto vendita e quello praticato dagli altri impianti presenti nell’area di mercato;

6. il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento è stato predisposto e realizzato dalla signora Annamaria Patelli quale sua autonoma iniziativa commerciale;

7. infine si precisa che l’importo “-80” indicato nel suddetto cartello potrebbe riferirsi al Prezzo raccomandato dalla Erg al gestore in forza del regolamento UE 2790/1999 e dell’accordo sindacale sopra citato.

In data 19 luglio 2004 la signora Annamaria Patelli ha inviato una memoria precisando, in sintesi, quanto segue:

− l’impianto in oggetto è stato dato in gestione alla scrivente mediante contratto di comodato stipulato con la società Erg in data 16 dicembre 2003;

− i prezzi di rivendita praticati presso il punto vendita in esame sono il frutto di una campagna avviata dalla signora Annamaria Patelli al fine di difendere e/o incrementare le proprie vendite;

− lo sconto evidenziato nel cartello oggetto nel presente procedimento è riferito al Prezzo Consigliato dalla Erg in forza dell’accordo sindacale del 19 giugno 2003 ed è già compreso nel prezzo praticato alla pompa;

− il cartellone pubblicitario oggetto di esame è il frutto di una iniziativa unilaterale della scrivente senza alcun coinvolgimento, diretto o indiretto, della società Erg;

− a tal fine si precisa che, in relazione a tale campagna di sconto, la società Erg ha predisposto unicamente la cartellonistica ufficiale presente sull’impianto, che riporta “Occhio al Prezzo”, attualmente presente sul punto vendita sino alla scadenza della campagna medesima;

− infine, si precisa che la cartellonistica predisposta dalla scrivente aveva solo lo scopo di richiamare l’attenzione del consumatore il quale, una volta entrato nell’area dell’impianto, poteva reperire tutte le informazioni necessarie per una valutazione comparativa tra il prezzo praticato dal punto vendita medesimo e i prezzi praticati da altri impianti di carburanti presenti sulla medesima direttrice stradale.

In data 4 agosto 2004 è stato comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il quadro normativo di riferimento e l’applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92

Il decreto del Ministro dell’Industria del 30 settembre 1999 (Disposizioni concernenti le modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi) ha disposto, all’articolo 1, che “i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori” (comma 1), e che “è fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo” (comma 2).

Il segnalante ha rilevato come i messaggi oggetto della richiesta di intervento, oltre a costituire fattispecie di pubblicità ingannevole, si porrebbero in contrasto con quanto previsto dal D.M. 30 settembre 1999.

Al riguardo, occorre rilevare che oggetto del procedimento e di valutazione nel presente provvedimento è la presunta ingannevolezza del messaggio ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92. A questa Autorità è, quindi, demandato esclusivamente l’accertamento relativo all’eventuale contrasto della fattispecie segnalata con quanto disposto dal citato decreto in materia di pubblicità ingannevole, non potendo, al contrario, rilevare, al fine del predetto accertamento, né essere esaminati in questa sede, gli eventuali ulteriori profili di illiceità della fattispecie segnalata in relazione a normative di settore che pur possano presentare, come nel caso di specie, ratio e contenuti parzialmente interferenti con quelli propri del Decreto Legislativo n. 74/921.

1 Cfr., in questo senso, TAR Lazio, I, 4 settembre 1998, S.I.R.C. Spa/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

TAR Lazio, I, 11 maggio 2000, RAI Radiotelevisione Italiana Spa/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Gli operatori pubblicitari

In riferimento al messaggio oggetto di valutazione, l’operatore pubblicitario è rappresentato esclusivamente dalla Sig.ra Annamaria Patelli, gestore dell’impianto, dal momento che, come si evince dalla memoria pervenuta in data 15 luglio 2004 dalla società Erg e secondo quanto affermato dalla stessa Sig.ra Annamaria Patelli nella propria memoria del 19 luglio 2004, è quest’ultima ad averne liberamente determinato il contenuto e le modalità di diffusione.

L’idoneità del messaggio ad indurre in errore e il pregiudizio economico

Quanto al merito della fattispecie, occorre innanzitutto evidenziare che qualora, come nel caso di specie, un messaggio abbia ad oggetto o comunque si riferisca ad un elemento che risulta estremamente rilevante nella scelta di acquisto dei consumatori, quale è il prezzo, risulta imprescindibile che le indicazioni contenute nel messaggio stesso siano tali da porre il consumatore in condizione di avere chiara e immediata contezza di tale elemento.

Il messaggio segnalato riguardante la pubblicizzazione di uno “sconto” sui carburanti non risponde a tali criteri ed è idoneo ad indurre in errore i destinatari in relazione ai prezzi dei prodotti petroliferi praticati presso il distributore, e tanto per le ragioni che seguono.

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento utilizza espressioni come “Sconto Euro 0,04 pari a £. 80”, volte a comunicare l’applicazione di riduzioni di prezzo, senza indicare tuttavia la grandezza base alla quale dette riduzioni devono essere applicate.

L’indicazione di uno “sconto” riferito ad un prezzo base non conoscibile nel suo ammontare non può che generare confusione nel consumatore, rispetto al reale contenuto dell’offerta che gli viene proposta2. A conferma di quanto rilevato, si ricorda che, in relazione alla gran parte dei prodotti industriali, in particolare nella grande distribuzione, l’indicazione in pubblicità sia di un prezzo sia di uno sconto ha generalmente lo scopo di comunicare al pubblico che al prezzo esposto deve essere sottratto l’importo dello sconto, così da ottenere il prezzo effettivamente praticato e non, come invece nel caso di specie, che lo sconto pubblicizzato deve essere addizionato al prezzo esposto per ottenere un prezzo di partenza che, peraltro, per il consumatore non riveste interesse alcuno.

Ne discende che l’utilizzazione di espressioni come “Sconto Euro 0,04 pari a £. 80”, volte a comunicare l’applicazione di riduzioni di prezzo, non può che risultare ingannevole ove non accompagnata dall’indicazione chiara ed esplicita della natura e della misura della grandezza base cui la riduzione si riferisce.

Laddove l’operatore pubblicitario intenda promuovere “sconti”, i messaggi dovranno essere caratterizzati da modalità grafiche di evidente percezione e dovranno contenere non soltanto l’indicazione del prezzo dei prodotti petroliferi effettivamente praticato presso il distributore, come riportato sul display dell’erogatore automatico, ma anche, in aggiunta all’esplicitazione del fatto che il prezzo praticato è la risultante dell’applicazione di uno sconto, l’indicazione della natura della misura della grandezza-base cui lo sconto è stato applicato.

Detta grandezza base deve, inoltre, essere caratterizzata dalla concretezza e dall’effettività così da consentire al consumatore di percepire la convenienza dell’offerta. Con specifico riferimento ai prodotti petroliferi, tale grandezza non può essere, tuttavia, rappresentata dal “prezzo consigliato”

2 Cfr., in questo senso, TAR Lazio, I, 16 gennaio 2002, ESSO Italiana s.r.l./Autorità garante della Concorrenza e del Mercato-Ministero delle Attività Produttive, confermata in Appello dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2003.

dalla compagnia petrolifera che fornisce i prodotti petroliferi al distributore, atteso che, per espressa disposizione di legge, tale grandezza non può essere oggetto di pubblicazione da parte del gestore3, ben potendo, invece, ad esempio, essere tale il prezzo effettivamente praticato presso lo stesso distributore per una diversa modalità di erogazione del servizio.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori e pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso il giorno 7 aprile 2004 dalla Signora Annamaria Patelli gestore della stazione di servizio con marchio “ERG”, sita in San Paolo d’Argon (BG) Via Bergamo n. 30/A costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue euro (2.582,00).

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

3 Cfr. Decreto del Ministero dell’Industria del 30 settembre 1999, art. 1, comma 1.

PI4687 - FASTWEB/SKY Provvedimento n. 13751

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la richiesta di intervento pervenuta in data 6 ottobre 2004, integrata in data 7 ottobre 2004, con la quale la società Fastweb S.p.A ha segnalato la presunta ingannevolezza e illiceità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di sei messaggi diffusi dalla società Sky Italia S.r.l. a mezzo stampa (due sul quotidiano La Repubblica del 4 settembre 2004, ed uno su La Gazzetta dello Sport del 20 settembre 2004), a mezzo dépliant (diffusi in data 15 settembre 2004 nei locali del bar

“l’oasi del gelato”, via Cesare Correnti, Milano), nonché per mezzo di uno spot radiofonico (diffuso in data 1 settembre 2004 alle ore 07:36 su Radio Capital) e di uno spot televisivo (diffuso in data 1 settembre 2004 alle ore 20:30 su Italia 1). Tali messaggi sono diretti a promuovere la sottoscrizione di abbonamenti alle offerte di contenuti televisivi della società Sky Italia S.r.l..

VISTA l’istanza di sospensione provvisoria dei suddetti messaggi presentata, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, contestualmente alla suindicata richiesta pervenuta in data 6 ottobre 2004;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 12 ottobre 2004, con la quale, tra l’altro, le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti da far pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;

VISTA la memoria di Sky Italia S.r.l., pervenuta in data 20 ottobre 2004, ed integrata il 22 ottobre 2004;

CONSIDERATO che, come indicato nella memoria presentata da Sky Italia S.r.l., la diffusione dei messaggi in oggetto è terminata nel mese di settembre 2004;

CONSIDERATO che alla luce di quanto emerso in atti, non sussistono elementi che facciano ritenere probabile la reiterazione della diffusione, nel corso del procedimento, dei messaggi segnalati;

RITENUTO, pertanto, che non emergono elementi idonei ad avvalorare gli estremi della particolare urgenza di cui all’articolo 7 comma 3 del Decreto Legislativo n. 74/92 e all’articolo 11 del D.P.R. n. 284/03;

DELIBERA

di rigettare l’istanza di sospensione provvisoria dei suindicati messaggi pubblicitari presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

Autorità garante

Antonino D’Ambrosio, Antonella Pirro, Manuela Villani Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Documentazione e Biblioteca

Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 E-mail: antitrust@agcm.it Web: http://www.agcm.it Pubblicazione a cura della

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria Via Po, 14 - 00198 Roma - Tel. 06-85981 Direttore

Coordinamento editoriale

Mauro Masi

Francesca Crispolti

Realizzazione grafica Area Strategic Design

Prezzi

Stampa e diffusione

Fascicolo € 4,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità settimanale)

Abbonamento € 83,00

Conto corrente postale n. 387001 intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Editoria

Piazza Verdi, 10 - 00198 Roma Telefoni:

abbonamenti: tel. 0685082207 – 0685084124 vendita al pubblico tel. 0685082147 - 0685082591 e-mail: venditeperiodici@ipzs.it

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, all'U.O. Distribuzione e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 712/91

Documenti correlati