• Non ci sono risultati.

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 7 maggio 2004 è stato comunicato al segnalante e al signor Marco Fronzaroli, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento, sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla trasparenza, nonché alle condizioni e caratteristiche dell’offerta prospettata e all’attività svolta dall’operatore pubblicitario.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 284/03, è stato richiesto al signor Marco Fronzaroli, in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardo:

1. l’attività svolta dall’operatore pubblicitario con riferimento al messaggio in questione;

2. caratteristiche e condizioni di svolgimento delle attività lavorative proposte ai destinatari del messaggio segnalato;

3. indicazione di ragione o denominazione sociale delle altre imprese eventualmente coinvolte nell’organizzazione sopra descritta;

4. copia dei contratti o di altra documentazione attestante i rapporti intercorrenti tra il signor Marco Fronzaroli e persone che abbiano trovato un’occupazione presso lo stesso o presso altri soggetti con lo stesso collegati ovvero, in mancanza, la modulistica utilizzata dal signor Marco Fronzaroli per la formalizzazione delle suddette proposte di lavoro;

5. chiarimenti e documentazione circa le modalità con le quali viene distribuito il “Pacchetto Decisionale On-Line Gratuito e senza rischio”, così come prospettato nel messaggio in esame, nonché gli eventuali costi dello stesso;

6. chiarimenti e documentazione su quanto prospettato testualmente nel messaggio circa la seguente frase: “Per cortesia nota: i prezzi per il Pacchetto Decisionale in questa presentazione si riferiscono SOLO al Mercato Americano!”;

7. sussistenza di eventuali obblighi ulteriori, oneri o spese accessorie connesse all’accettazione dell’offerta prospettata.

E’ stato inoltre richiesto all’operatore pubblicitario di fornire i piani di programmazione del messaggio oggetto della richiesta di intervento, nonché copia di eventuali altri messaggi (a mezzo stampa, televisivi, radiofonici, pubblicità esterna o altro) aventi contenuto analogo a quello diffuso sul sito internet www.lavorocasa.com, indicando anche per essi il numero e le modalità di diffusione.

In data 27 maggio 2004 l’operatore pubblicitario ha inviato una memoria difensiva nella quale in sintesi si evidenzia quanto segue:

− preliminarmente si sostiene che il messaggio in esame non ha alcuna natura pubblicitaria, ai sensi dell’art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 in quanto lo stesso ha il solo scopo di effettuare una selezione di aspiranti collaboratori indipendenti per la distribuzione dei prodotti commercializzati dalla società Herbalife Italia S.p.A.;

− nella Home Page del sito www.lavorocasa.com, nel paragrafo intitolato “Informazioni in merito all’attività”, l’operatore informa del tipo di attività che viene proposta nelle pagine successive del sito internet, attività che non è tesa alla promozione della vendita di beni o servizi, ma semplicemente alla selezione di collaboratori indipendenti;

− inoltre, prima di procedere all’invio dei dati, viene effettuata una verifica volta ad accertare che l’utente abbia effettivamente letto e compreso i termini dell’offerta, chiedendo una esplicita conferma in tal senso;

− lo scrivente svolge attività di incaricato alle vendite per la società Herbalife Italia S.p.A..

L’operatore fornisce on-line gratuitamente ai visitatori del sito un “Pacchetto Decisionale”

(costituito da un file contenente un libretto elettronico da scaricare sul proprio computer ed un video da visionare) relativo all’attività di distributore di prodotti Herbalife, che potrà essere intrapresa solo dopo una selezione del candidato eseguita da un proprio funzionario. Non è richiesto alcun esborso da parte del candidato, né lo stesso viene invitato ad acquistare prodotti e/o servizi di alcun genere;

− il messaggio segnalato si limita ad invitare l’utente a richiedere la password per accedere gratuitamente ad informazioni che lo metteranno in grado di valutare l’interesse all’attività lavorativa proposta, le cui caratteristiche sono descritte dettagliatamente nel riquadro esplicativo che si trova all’inizio del sito;

− le modalità con le quali viene distribuito, a titolo gratuito, il Pacchetto Decisionale sono dettagliatamente illustrate nella pagina web contenente il modulo per la richiesta del materiale informativo;

− il sito è gestito e realizzato dalla Work From Home (USA), ed è sviluppato su un modello creato negli Stati Uniti e distribuito in tutto il mondo, tradotto nelle varie lingue. Operando in varie nazioni, le condizioni di distribuzione del Pacchetto Decisionale possono variare. Nello specifico, negli USA il Pacchetto Decisionale viene inviato a casa del richiedente sotto forma di un CD-ROM contenente il video ed un manuale cartaceo ed ha, pertanto, un costo di spedizione. In Italia, viceversa, lo stesso materiale viene distribuito on-line con le modalità sopra descritte a titolo del tutto gratuito. La gratuità dell’offerta è esplicitata, nella versione in lingua italiana del sito, dall’affermazione “Per cortesia nota: i prezzi per il Pacchetto Decisionale si riferiscono solo al mercato americano”; in questo modo si è voluto meglio specificare all’utente italiano che lo stesso non dovrà sostenere alcun costo per ricevere il Pacchetto Decisionale on-line;

− nel mese di maggio 2004 l’operatore pubblicitario ha inserito a pagamento il messaggio oggetto di esame sui giornali “Trovalavoro” e “Il cerca trova” di Livorno. Messaggio analogo è ospitato a pagamento sul sito www.cliccalavoro.it.

In data 19 luglio 2004 l’operatore pubblicitario ha inviato una ulteriore memoria nella quale, oltre a richiamare quanto già riportato nella memoria del 27 maggio 2004, ha ribadito che: “l’unica modalità di fornitura del Pacchetto decisionale è quella Via internet; non è infatti previsto in alcun modo l’invio per posta di tale pacchetto, né è mai stato richiesto alcun pagamento ai richiedenti”, e ha inviato alcune dichiarazioni di utenti (con relativi indirizzi e-mail e/o numero di cellulare) che attestano di non aver sostenuto alcuna spesa per ottenere il “Pacchetto Decisionale”.

In data 4 agosto 2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio pubblicitario oggetto del presente provvedimento è stato diffuso sulla rete Internet, in data 9 settembre 2004 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 8 ottobre 2004, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame non costituisce una fattispecie di pubblicità ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 sulla base delle seguenti considerazioni:

a) dalla documentazione agli atti emerge la gratuità della fornitura del “Pacchetto Decisionale On-Line” e la finalizzazione della stessa all’acquisizione di candidature per rapporti di collaborazione lavorativa;

b) il messaggio in esame non rientra tuttavia nella nozione di pubblicità quale definita dall’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto, pur se diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, appare privo dello scopo di “promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti o obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il messaggio oggetto della segnalazione, diffuso il giorno 9 marzo 2004 attraverso la rete Internet all’indirizzo www.lavorocasa.com, invita l’utente a richiedere un “Pacchetto Decisionale On-Line Gratuito e senza rischio” al fine di ricevere informazioni sul tipo di attività da svolgere.

In via preliminare si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dall’organo consultivo e da quanto argomentato dall’operatore pubblicitario, il messaggio segnalato deve essere qualificato come pubblicità ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92 e in particolare dell’art. 2, comma 1, lettera a), in quanto, come emerge dalla documentazione in atti, risulta avere come scopo primario quello di promuovere l’adesione di distributori commerciali indipendenti per la vendita di prodotti Herbalife. Il messaggio in esame, infatti, non si riferisce ad un’offerta di lavoro in senso stretto, in quanto è diretto non tanto alla selezione di personale dipendente retribuito da inserire nel proprio organico, bensì a promuovere una collaborazione finalizzata alla distribuzione e vendita di prodotti presso i consumatori finali ed intrinsecamente caratterizzata dall’assunzione del rischio di impresa.

Si osserva inoltre che il messaggio risulta conforme ai requisiti di trasparenza di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto la finalità promozionale è chiaramente riconoscibile come tale.

Venendo ora al merito delle contestazioni formulate, relative alla gratuità del “Pacchetto Decisionale” on-line, dalle risultanze istruttorie emerge come i destinatari della proposta non abbiano dovuto sostenere alcun onere per ricevere il materiale informativo via internet, in linea con quanto prospettato nel messaggio stesso. In sostanza, le affermazioni contenute nel messaggio oggetto di contestazione in relazione alla gratuità del “Pacchetto Decisionale” hanno trovato effettivamente riscontro nella realtà. Per tale ragione il messaggio in esame non è in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il messaggio oggetto di valutazione, alla luce di contenuti del medesimo e dell’obiettivo dallo stesso perseguito, costituisce una fattispecie di pubblicità non ingannevole ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.

RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ai sensi dell’art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 e che, per le sue modalità di presentazione detto messaggio risulta riconoscibile come tale;

RITENUTO, inoltre, che il messaggio pubblicitario in esame non è idoneo a indurre in errore i destinatari in ordine alle condizioni dell’offerta prospettata;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dal signor Marco Fronzaroli, non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera b), e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

PI4536 - U.C.P. TOSCANO Provvedimento n. 13747

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Documenti correlati