Rientro in ruolo, all'esito del mandato di componente del Consiglio superiore della magistratura, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.
(Risposta a quesito del 17 novembre 2010)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 novembre 2010, ha adottato la seguente delibera:
“- letto il quesito avanzato in data 9 novembre 2010 dal Presidente del Tribunale di …, con il quale si chiede di conoscere se sia possibile assegnare un giudice reimmesso in ruolo all'esito del mandato di componente del Consiglio superiore della magistratura a funzioni diverse da quelle pregresse,
“anche nelle forme dell'applicazione interna”, e ciò al fine di consentire una migliore organizzazione ed efficienza dell'ufficio;
- rilevato innanzitutto che l'art. 30 del D.p.R. n. 916 del 16 settembre 1958 che disciplina il rientro in ruolo dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, come modificato dall'art.
13 della legge 44 del 28 marzo 2002, prevede che “I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate”;
- che la medesima disposizione è prevista nel par. 44.3 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011, laddove si afferma che “in caso di rassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla destinazione tabellare di provenienza, eventualmente anche in soprannumero rispetto all'organico della sezione”;
- che pertanto non vi è dubbio che il giudice reimmesso in ruolo all'esito del mandato di componente del Consiglio superiore della magistratura debba rientrare nelle medesime funzioni precedentemente esercitate;
ritenuto che diversa questione sia quella concernente l'ipotesi della applicazione interna successiva alla reimmissione in ruolo nelle funzioni pregresse;
- che nel caso di specie il giudice reimmesso in ruolo presso il Tribunale di … svolgeva, anteriormente al proprio mandato di Consigliere, le funzioni di giudice del lavoro;
- considerato che la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, in aderenza alla previsione di cui agli artt. 21 l. 533/1973 e 38 D.Lgs.
51/1998, disciplina espressamente la materia al par. 117.1, disponendo: “I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nel relativi provvedimenti”;
- rilevato che in tal senso si è più volte espresso questo Consiglio, a partire dalla risposta a quesito del 9 giugno 2004,
delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:
I magistrati già componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura al momento del loro rientro nel posto di provenienza devono essere obbligatoriamente ricollocati nelle funzioni precedentemente svolte, come previsto dall'art. 30 del D.p.R. 916 del 1958 modificato dall'art. 13 della legge 44 del 2002 e dal par. 44.3 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per gli anni 2009-2011.
I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti”.