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65 o anno Comunicazioni e informazioni 8 aprile 2022

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(1)

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 154

Edizione in lingua italiana

65o anno

Comunicazioni e informazioni

8 aprile 2022

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 154/01 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10602 — SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE) (1). . . 1 2022/C 154/02 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10582 — GAMALIFE / GOING

CONCERN OF ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA) (1). . . 2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 154/03 Tassi di cambio dell’euro — 7 aprile 2022. . . 3 2022/C 154/04 Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea. . . 4

Garante europeo della protezione dei dati

2022/C 154/05 Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu). . . 7

IT

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(2)

2022/C 154/06 Elenco degli Stati membri e delle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 8, e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio - Elenco delle autorità competenti dell’Irlanda del Nord con riguardo all’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio in conformità al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. . . 10

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2022/C 154/07 Notifica preventiva di concentrazione (Case M.10691 – CDP GROUP / FOMAS GROUP / PUNCH GROUP / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1). . . 17

ALTRI ATTI

Commissione europea

2022/C 154/08 Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. . . 19

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10602 — SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2022/C 154/01)

Il 1o aprile 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10602. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10582 — GAMALIFE / GOING CONCERN OF ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 154/02)

Il 24 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10582. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(5)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell’euro (1) 7 aprile 2022 (2022/C 154/03)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,0916

JPY yen giapponesi 135,32

DKK corone danesi 7,4378

GBP sterline inglesi 0,83450

SEK corone svedesi 10,3130

CHF franchi svizzeri 1,0185

ISK corone islandesi 141,00

NOK corone norvegesi 9,5595

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 24,512

HUF fiorini ungheresi 379,26

PLN zloty polacchi 4,6370

RON leu rumeni 4,9419

TRY lire turche 16,0929

AUD dollari australiani 1,4578

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,3704

HKD dollari di Hong Kong 8,5554

NZD dollari neozelandesi 1,5816

SGD dollari di Singapore 1,4848

KRW won sudcoreani 1 330,92

ZAR rand sudafricani 16,0520

CNY renminbi Yuan cinese 6,9448

HRK kuna croata 7,5562

IDR rupia indonesiana 15 692,35

MYR ringgit malese 4,6046

PHP peso filippino 56,114

RUB rublo russo

THB baht thailandese 36,541

BRL real brasiliano 5,1460

MXN peso messicano 21,9806

INR rupia indiana 82,9510

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(6)

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2022/C 154/04)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 402:

Il seguente testo è inserito nelle note esplicative della voce 9403 dopo la frase: «Questa voce non include “supporti per l’esposizione di informazioni” quali “cartelli per esterni” e “espositori avvolgibili”.»:

«I supporti per l’esposizione di informazioni sono progettati per essere facilmente installati, rimossi (ripiegati/arrotolati) e trasportati/spostati laddove siano necessari. Essi sono progettati per uso esterno o interno o entrambi. Il loro scopo principale è fornire informazioni e/o presentare pubblicità.

Di conseguenza sono privi del carattere di “mobili” ai sensi della nota esplicativa del sistema armonizzato del capitolo 94, considerazioni generali, secondo comma, lettera A), per arredare abitazioni private, alberghi, teatri, uffici, scuole, … o navi, roulotte ecc.»

A pagina 404:

La tabella nelle note esplicative della voce 9403 situata dopo la frase «Esempi di “supporti per l’esposizione di informazioni” da classificare in base al materiale costitutivo in una voce che comprenda vari articoli del medesimo materiale» è soppressa e sostituita dalla seguente tabella:

«Cartello per esterni per immagini in metallo

Base di materia plastica dura, parte superiore con cornice di alluminio e un foglio di materia plastica al centro, coperto da una pellicola di PVC trasparente su entrambi i lati.

Base e cornice di alluminio con attacchi di gomma e pellicole di PVC trasparente che coprono un foglio di carta.

Voce 7616 (il carattere essenziale è conferito dalla cornice in alluminio).

Voce 7616 (il carattere essenziale è conferito dalla cornice in alluminio).

(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2) GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.

(7)

Pannello centrale di materia plastica fissato su cinque bacchette (aste) di lunghezza pressoché identica, anch’esse di materia plastica, che possono essere inclinate in diverse direzioni. Quattro di esse presentano un gancio di materia plastica all’estremità, mentre sulla quinta è fissato un tappo di materia plastica.

Una cornice a forma di schermo concavo ricurvo, costruito con tubi di alluminio e base di acciaio da collocare a terra (altezza circa 2 m e lunghezza circa 2 m). La cornice è progettata per assicurarvi un tessuto. Il tessuto non è incluso all’importazione. Il prodotto smontato è progettato per essere trasportato in una borsa.

Voce 3926 (l’articolo è costituito esclusivamente da materie plastiche).

Voce 7616 (il carattere essenziale dell’articolo è conferito dalla cornice in alluminio).

(8)

Cornice pieghevole a fisarmonica in metallo comune (alluminio con accessori di plastica) da collocare a terra (altezza circa 2 m). Progettato per reggere un tessuto stampato (non incluso all’importazione) per mezzo di magneti. Il prodotto smontato è progettato per essere trasportato in una valigia su ruote.

Cornice costruita in alluminio da collocare a terra (altezza circa 2 m). La cornice è progettata per assicurarvi un tessuto per mezzo di magneti. Il tessuto illustrato nell’immagine del prodotto assemblato non è incluso all’importazione.

Il prodotto smontato è progettato per essere trasportato in una borsa.

Voce 7616 (il carattere essenziale dell’articolo è conferito dalla cornice in alluminio).

Voce 7616 (il carattere essenziale dell’articolo è conferito dalla cornice in alluminio).

»

(9)

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2022/C 154/05)

L’8 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri. La proposta fa parte di un pacchetto legislativo più ampio, denominato «codice di cooperazione di polizia dell’UE», che comprende anche una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia («Prüm II»), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio («decisioni Prüm») e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (previo parere separato del GEPD), e la proposta di raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa di polizia.

La proposta mira ad agevolare un accesso equivalente per le autorità di contrasto alle informazioni detenute in un altro Stato membro nel rispetto dei diritti fondamentali, inclusi gli obblighi di protezione dei dati, nonché a garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un punto di contatto unico efficace e funzionante e a porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per lo scambio di informazioni sulle attività di contrasto tra gli Stati membri, rafforzando al contempo il ruolo di Europol come nodo centrale dell’UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità.

Pur comprendendo la necessità che le autorità di contrasto beneficino dei migliori strumenti giuridici e tecnici possibili per lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati, il GEPD ritiene che taluni elementi della proposta debbano essere modificati per garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati.

In primo luogo, la proposta dovrebbe definire chiaramente l’ambito di applicazione ratione personae dello scambio di informazioni e, in ogni caso, limitare le categorie di dati personali che possono essere scambiati sui testimoni e sulle vittime, in conformità all’articolo 6 della direttiva 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e analogamente all’approccio adottato dall’allegato II del regolamento Europol.

Il GEPD ritiene inoltre che, in linea con il principio della limitazione della conservazione, la futura direttiva dovrebbe stabilire esplicitamente che i dati personali nei sistemi di gestione dei casi dei punti di contatto unici dovrebbero essere conservati solo per periodi di tempo molto brevi, che dovrebbero generalmente corrispondere ai termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 5 della proposta.

Infine, il GEPD è dell’avviso che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a valutare caso per caso se Europol debba ricevere una copia delle informazioni scambiate e per quale finalità. La proposta dovrebbe inoltre prevedere esplicitamente che tale finalità, unitamente alle eventuali restrizioni di cui all’articolo 19 del regolamento Europol, sia comunicata a Europol.

Il parere analizza inoltre una serie di altre questioni specifiche e formula raccomandazioni al riguardo, quali il rapporto tra la proposta di direttiva e il quadro giuridico esistente in materia di protezione dei dati, nonché l’uso di SIENA come principale canale di comunicazione tra gli Stati membri.

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

1. L’8 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (la «proposta») (1).

(1) COM(2021) 782 final.

(10)

2. La proposta fa parte di un pacchetto legislativo più ampio, denominato «codice di cooperazione di polizia dell’UE», che comprende anche:

— la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia («Prüm II»), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e

— la proposta di raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa di polizia (3).

3. L’obiettivo del codice di cooperazione di polizia dell’UE è razionalizzare, rafforzare, sviluppare, modernizzare e agevolare la cooperazione nell’attività di contrasto tra gli organismi competenti nazionali (4). A tale riguardo, la proposta di direttiva mira a garantire alle autorità di contrasto di tutti gli Stati membri l’accesso equivalente alle informazioni disponibili in altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati e dello svolgimento di indagini penali o di operazioni contro il crimine, superando in tal modo le norme attualmente vigenti a livello nazionale che ostacolano un flusso di informazioni efficace ed efficiente (5). La proposta mira pertanto a istituire un quadro giuridico che garantisca la convergenza delle pratiche nazionali e consenta un monitoraggio e un’applicazione migliori delle norme a livello nazionale e dell’UE. Inoltre, la proposta mira al ravvicinamento delle norme minime comuni al fine di garantire un funzionamento efficiente ed efficace dei punti di contatto unici. Tali obblighi minimi comuni riguardano la composizione, le strutture, le responsabilità, il personale e le capacità tecniche.

4. La proposta, e più in generale il codice di cooperazione di polizia dell’UE, è collegata agli obiettivi politici di diversi documenti strategici dell’UE nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare la strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza (6), la strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (7) e la strategia del 2021 per uno spazio Schengen pienamente funzionante e resiliente (8). Inoltre, le proposte che istituiscono il codice di cooperazione di polizia dovrebbero essere esaminate alla luce della riforma di Europol in corso e del ruolo crescente dell’Agenzia come nodo centrale dell’Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità che raccoglie e tratta quantità sempre maggiori di dati (9).

5. Il 7 gennaio 2022 la Commissione ha consultato il GEPD in merito alla proposta di direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto, a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Le osservazioni e le raccomandazioni di cui al presente parere si limitano alle disposizioni della proposta che sono più pertinenti in termini di protezione dei dati.

4. CONCLUSIONI

33. Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni principali.

— Il rapporto con il quadro giuridico esistente in materia di protezione dei dati dovrebbe essere spiegato più chiaramente nei considerando. Inoltre, la proposta dovrebbe evitare di fare riferimento al regolamento generale sulla protezione dei dati, in quanto non sembra pertinente nel contesto del trattamento dei dati personali previsto dalla proposta.

— La proposta dovrebbe definire chiaramente l’ambito di applicazione ratione personae degli scambi di informazioni previsti e limitare le categorie di dati personali che possono essere scambiati sui testimoni e sulle vittime, in conformità all’articolo 6 della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e analogamente all’approccio adottato dall’allegato II del regolamento Europol.

— Il GEPD ritiene che, in linea con il principio della limitazione della conservazione, la proposta dovrebbe stabilire esplicitamente che i dati personali possono essere conservati nei sistemi di gestione dei casi dei punti di contatto unici solo per un periodo di tempo molto breve, che dovrebbe generalmente corrispondere ai termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 5 della proposta.

(2) COM(2021) 784 final.

(3) COM(2021) 780 final.

(4) Relazione, pag. 2.

(5) Relazione, pag. 3.

(6) Comunicazione della Commissione sulla strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza, COM(2020) 605 final.

(7) Comunicazione della Commissione - Strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, COM(2021) 170 final.

(8) Comunicazione della Commissione - «Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente», COM(2021) 277 final.

(9) Per maggiori informazioni si veda il parere del GEPD 4/2021, https://edps.europa.eu/system/files/2021-03/21-03-08_opinion_euro pol_reform_en.pdf.

(11)

— Infine, il GEPD è dell’avviso che la proposta dovrebbe imporre esplicitamente agli Stati membri di valutare caso per caso se inviare a Europol una copia delle informazioni scambiate e per quale finalità. La proposta dovrebbe inoltre prevedere esplicitamente che tale finalità, unitamente alle eventuali restrizioni di cui all’articolo 19 del regolamento Europol, sia comunicata a Europol. Il GEPD raccomanda inoltre di sopprimere l’ultima frase del considerando 18.

Bruxelles, 7 marzo 2022

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

(12)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Elenco degli Stati membri e delle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 8, e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del

Consiglio - Elenco delle autorità competenti dell’Irlanda del Nord con riguardo all’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio in conformità al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2022/C 154/06)

Il presente elenco è pubblicato ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 (1). Le autorità competenti hanno ricevuto notifica in conformità agli articoli del regolamento riportati qui di seguito.

a) Articolo 15, paragrafo 1: L’esportazione di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è subordinata alla convalida di un certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro, conformemente a quanto stabilito all’articolo 12, paragrafo 4, se necessario nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

Articolo 15, paragrafo 2: Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1.

b) Articolo 17, paragrafo 8: Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per i controlli e le verifiche dei certificati di cattura a norma dell’articolo 16 e dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.

c) Articolo 21, paragrafo 3: Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica della sezione «riesportazione» dei certificati di cattura secondo la procedura di cui all’articolo 15.

Stato membro Autorità competenti

Belgio a), b), c):

— Vlaamse Overheid; Dienst Zeevisserij (governo fiammingo; Agenzia per l’agricoltura e la pesca, Autorità per la pesca marittima)

Bulgaria a), b), c):

— Изпълнителна Aгенция по Pибарство и Aквакултури (Agenzia nazionale per la pesca e l’acqua­

coltura)

Cechia a):

— non pertinente b), c):

— Celní úřad pro Středočeský kraj (ufficio doganale della regione della Boemia centrale)

— Celní úřad pro hlavní město Prahu (ufficio doganale di Praga capitale)

— Celní úřad Praha Ruzyně (ufficio doganale di Praga Ruzyně)

— Celní úřad pro Jihočeský kraj (ufficio doganale della regione della Boemia meridionale)

— Celní úřad pro Plzeňský kraj (ufficio doganale della regione di Pilsen)

— Celní úřad pro Karlovarský kraj (ufficio doganale della regione di Karlovy Vary)

— Celní úřad pro Ústecký kraj (ufficio doganale della regione di Ústí nad Labem)

(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(13)

Stato membro Autorità competenti

— Celní úřad pro Liberecký kraj (ufficio doganale della regione di Liberec)

— Celní úřad pro Královéhradecký kraj (ufficio doganale della regione di Hradec Králové)

— Celní úřad pro Pardubický kraj (ufficio doganale della regione di Pardubice)

— Celní úřad pro Kraj Vysočina (ufficio doganale della regione di Vysočina)

— Celní úřad pro Jihomoravský kraj (ufficio doganale della regione della Moravia del Sud)

— Celní úřad pro Olomoucký kraj (ufficio doganale della regione di Olomouc)

— Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (ufficio doganale della regione della Moravia-Slesia)

— Celní úřad pro Zlínský kraj (ufficio doganale della regione di Zlín)

Danimarca a):

— Fiskeristyelsen (Agenzia danese per la pesca) b):

— Fiskeristyrelsen – kun direkte landinger (Agenzia danese per la pesca – unicamente sbarchi diretti)

— Fødevarestyrelsen – anden import (Amministrazione veterinaria e alimentare danese – altre importazioni)

c):

— Fødevarestyrelsen (Amministrazione veterinaria e alimentare danese)

Germania a), b), c):

— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione)

Estonia (a):

— Veterinaar- ja Toiduamet Kalapüügikorralduse büroo (Ente veterinario e alimentare, ufficio Regolamentazione della pesca)

(b):

— Maksu-ja Tolliamet; Veterinaar-ja Toiduamet; Keskkonnaministeerium (ufficio tributario e doganale estone; Ente veterinario e alimentare; ministero dell’Ambiente)

(c):

— Maksu-ja Tolliamet (ufficio tributario e doganale estone)

Irlanda a), b), c):

— The Sea Fisheries Protection Authority (Autorità per la tutela della pesca marittima)

Grecia a):

— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας (ministero dello Sviluppo rurale e dell’alimentazione, direzione generale Pesca, direzione Controllo delle attività e dei prodotti della pesca, dipartimento INN)

(14)

Stato membro Autorità competenti

b), c):

— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας (ministero dello Sviluppo rurale e dell’alimentazione, direzione generale Pesca, direzione Controllo delle attività e dei prodotti della pesca, dipartimento INN)

— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (ministero dello Sviluppo rurale e del­

l’alimentazione, direzione generale Pesca, direzione Controllo delle attività e dei prodotti della pesca, dipartimento INN, ufficio di controllo dei prodotti della pesca presso l’aeroporto inter­

nazionale di Atene)

Spagna a), b), c):

— MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE PESCA

Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura Subdirección General de Control e Inspección (direzione generale Gestione della pesca e dell’acquacoltura, sottodirezione generale Controllo e ispezione)

Francia a):

— Les directions départementales des territoires et de la mer – délégations à la mer et au littoral;

direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane;

direction de la mer Sud Océan Indien (direzioni dipartimentali dei territori e del mare - delega­

zioni mari e litorale; direzione Mare Guadalupa; direzione Mare Martinica; direzione Mare Guyana francese; direzione Mare Oceano Indiano meridionale)

— Le Centre national de surveillance des pêches (Centro nazionale di sorveglianza della pesca) b):

— Les bureaux de douane des directions régionales (uffici doganali delle direzioni regionali)

— La Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (direzione Pesca marittima e acquacoltura) c):

— Les bureaux de douane des directions régionales (uffici doganali delle direzioni regionali)

Croazia a):

— Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (ministero dell’Agricoltura; direzione Pesca) b), c):

— Ministarstvo financija; Carinska uprava (ministero delle Finanze; amministrazione doganale)

Italia a), c):

— Autorità Marittime (Guardia costiera) b):

— Agenzia delle Dogane

— Ministero della Salute

Cipro a), b), c):

— Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ministero dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell’ambiente; dipartimento Pesca e ricerca marittima)

(15)

Stato membro Autorità competenti

Lettonia a):

— Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments (ministero dell’Agricoltura; diparti­

mento Pesca) b):

Nozvejas sertifikātu pārbaudes un verifikācijas procedūras (per le procedure di controllo e verifica dei certificati di cattura):

— Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Servizio nazionale per l’ambiente; diparti­

mento Controllo della pesca);

Muitas kontroles (per i controlli doganali):

— Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde (Amministrazione doganale nazionale; Servizio nazionale delle entrate)

c):

— Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Servizio nazionale per l’ambiente; diparti­

mento Controllo della pesca).

Lituania a):

— Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (servizio Pesca presso il ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Lituania)

b), c):

— Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (dipartimento Dogane presso il ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania)

Lussemburgo a):

— non pertinente b), c):

— Administration des services vétérinaires (Amministrazione dei servizi veterinari)

Ungheria a):

— non pertinente b), c):

— Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare)

Malta a), b), c):

— Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (dipartimento Pesca e acquacoltura; ministero per lo Sviluppo sostenibile, l’ambiente e il cambiamento climatico)

Paesi Bassi a), c):

— Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Autorità neerlandese per la sicurezza degli alimenti e dei beni di consumo)

b):

— Douane (dipartimento Dogane)

— Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (Autorità neerlandese per la sicurezza degli alimenti e dei beni di consumo)

(16)

Stato membro Autorità competenti

Austria a):

— non pertinente b), c):

— Bundesamt für Ernährungssicherheit (Ufficio federale per la sicurezza alimentare)

Polonia a):

— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi — Departament Rybołówstwa (ministero dell’Agricol­

tura e dello sviluppo rurale; dipartimento Pesca) b):

w przypadku importu drogą lądową i lotniczą (per le importazioni per via terrestre o aerea):

— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi — Departament Rybołówstwa (ministero dell’Agricol­

tura e dello sviluppo rurale; dipartimento Pesca)

w przypadku importu drogą morską (per le importazioni via mare):

— Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni (sede regionale dell’Ispettorato per la pesca marittima di Gdynia)

— Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie (sede regio­

nale dell’Ispettorato per la pesca marittima di Stettino) c):

— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi — Departament Rybołówstwa (ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale; dipartimento pesca) Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośro­

dek Zamiejscowy w Gdyni (sede regionale dell’Ispettorato per la pesca marittima di Gdynia)

— Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie (sede regio­

nale dell’Ispettorato per la pesca marittima di Stettino)

Portogallo a), c):

— Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca (territorio continentale: direzione generale Risorse naturali, sicurezza e ser­

vizi marittimi; Autorità nazionale della pesca)

— Azzorre: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (Azzorre: segretariato regionale per l’Ambiente e il mare; ufficio regionale del sottosegre­

tario della Pesca)

— Azzorre: Inspeção Regional das Pescas (Azzorre: Ispettorato regionale della Pesca)

— Madera: Direção Regional de Pescas (Madera: direzione regionale della Pesca) b):

— Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca; Direção de Serviços de Inspeção (territorio continentale: direzione generale Risorse naturali, sicurezza e servizi marittimi; Autorità nazionale della pesca; direzione Servizi di ispezione)

— Azzorre: Direcção Regional das Pescas (Azzorre: direzione Pesca)

— Madera: Direção Regional de Pescas (Madera: direzione regionale della Pesca)

— Alfândega de Viana do Castelo (ufficio doganale di Viana do Castelo)

— Alfândega de Leixões (ufficio doganale di Leixões)

— Alfândega do Aeroporto do Porto (ufficio doganale dell’aeroporto di Oporto)

— Alfândega de Aveiro (ufficio doganale di Aveiro)

(17)

Stato membro Autorità competenti

— Alfândega de Peniche (ufficio doganale di Peniche)

— Alfândega Marítima de Lisboa (ufficio doganale marittimo di Lisbona)

— Alfândega do Aeroporto de Lisboa (ufficio doganale dell’aeroporto di Lisbona)

— Alfândega de Setúbal (ufficio doganale di Setúbal)

— Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (delegazione doganale di Sines, ufficio doganale di Setúbal)

— Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (delegazione doganale presso l’aeroporto di Faro)

— Alfândega de Ponta Delgada (ufficio doganale di Ponta Delgada)

— Delegação Aduaneira da Horta (delegazione doganale di Horta)

— Alfândega do Funchal (ufficio doganale di Funchal)

— Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (delegazione doganale presso l’aeroporto di Madera)

Romania a), b), c):

— Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (Agenzia nazionale per la pesca e l’acquacoltura)

Slovenia a):

— Finančni urad Koper (ufficio delle finanze di Capodistria) b), c):

— Finančni urad Celje (ufficio delle finanze di Celje)

— Finančni urad Koper (ufficio delle finanze di Capodistria)

— Finančni urad Kranj (ufficio delle finanze di Kranj)

— Finančni urad Ljubljana (ufficio delle finanze di Lubiana)

— Finančni urad Maribor (ufficio delle finanze di Maribor)

— Finančni urad Murska Sobota (ufficio delle finanze di Murska Sobota)

— Finančni urad Nova Gorica (ufficio delle finanze di Nova Gorica)

— Finančni urad Novo mesto (ufficio delle finanze di Novo Mesto)

Slovacchia a):

— non pertinente b), c):

— Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Amministrazione statale veteri­

naria e alimentare della Repubblica slovacca)

Finlandia a), b), c):

— Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Centro per lo sviluppo economico, i trasporti e l’ambiente della Finlandia sudoccidentale)

Svezia a), b), c):

— Havs- och vattenmyndigheten (Agenzia per la gestione dell’ambiente marino e delle risorse idriche)

(18)

Elenco delle autorità competenti dell’Irlanda del Nord con riguardo all’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e in conformità al protocollo su Irlanda/Irlanda del

Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione

europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

Autorità competenti per i controlli e le verifiche dei certificati di cattura a norma dell’articolo 16 e dell’articolo 17, paragrafi da 1

a 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio

Irlanda del Nord Department for Agriculture, the Environment and Rural

Affairs (ministero dell’Agricoltura, dell’ambiente e dello sviluppo rurale)

UK Port Health Authorities (Autorità sanitarie portuali del Regno Unito): Belfast, Warrenpoint, Larne e Foyle

(19)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Case M.10691 – CDP GROUP / FOMAS GROUP / PUNCH GROUP / JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2022/C 154/07)

1. In data 4 aprile 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— CDP Venture Capital SGR S.p.A. («CDP VC», Italia), controllata in ultima istanza da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Italia)

— MIMETE S.r.l. (’MIMETE’, Italia), controllata da FOMAS HOP S.p.A. (Italia)

— PUNCH Torino S.p.A. («PUNCH», Italia), appartenente al gruppo PUNCH e controllata da ultimo da due persone fisiche,

— una società di nuova costituzione («NewCo», Italia)

CDP VC, MIMETE e PUNCH acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della società di nuova costituzione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività delle imprese interessate e dell’impresa comune di nuova costituzione sono le seguenti:

— CDP VC promuove e gestisce fondi di investimento a sostegno delle start-up,

— MIMETE è un fornitore di polveri metalliche per la produzione additiva,

— PUNCH fornisce servizi di consulenza ingegneristica per lo sviluppo, la fabbricazione e l’integrazione di tecnologie, sistemi e processi per la realizzazione di soluzioni chiavi in mano,

— la società di nuova costituzione («NewCo») opererà nel settore della produzione additiva e della stampa in 3D.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(20)

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10691– CDP GROUP / FOMAS GROUP / PUNCH GROUP / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles BELGIO

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(21)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di

qualità dei prodotti agricoli e alimentari (2022/C 154/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Hrušovský lepník»

N. UE: PGI-SK-02474 – 8.6.2018 DOP ( ) IGP (x)

1. Nome

«Hrušovský lepník»

2. Stato membro o paese terzo Slovacchia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare 3.1. Tipo di prodotto

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il Hrušovský lepník è una focaccia tonda o ripiegata a metà, del diametro di 25-35 cm, fatta di pasta acida di pane e patate, ripiena o guarnita, cotta in un forno in pietra.

Tipi di Hrušovský lepník:

Hrušovský lepník salato, spalmato di burro fuso, olio vegetale o grasso animale, ripieno di aglio.

Hrušovský lepník dolce, spalmato di burro fuso, olio vegetale o grasso animale, ripieno di marmellata (di prugne o ciliegie).

Hrušovský lepník ripieno di crauti, spalmato sulla parte superiore di burro fuso, olio vegetale o grasso animale.

Hrušovský lepník guarnito, spalmato sulla parte superiore di burro fuso, olio vegetale o grasso animale, con una guarnizione di cagliata e patate, e spolverizzato di cannella in polvere e zucchero, zucchero vanigliato o vaniglinato o zucchero alla cannella.

Caratteristiche:

Aspetto visivo: una focaccia con un diametro di 25-35 cm, rotonda o ripiegata a metà.

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(22)

Colore: dorato, grazie alla cottura in forno.

Odore: delicato aroma di pasta acida, legno e cenere, lievemente affumicato.

Gusto: miscela intensa ma delicata dei singoli ingredienti, dovuta alla cottura in forno, oltre all’aroma specifico del ripieno o della guarnizione.

Consistenza: l’impasto è soffice, denso e morbido, con una struttura delicata, ed è umido, non secco.

Peso dell’impasto prima della cottura: 350 – 450 g.

Spessore dell’impasto dopo la cottura in forno: almeno 0,5 cm.

Per produrre la pasta acida di pane e patate si usano i seguenti ingredienti:

farina di frumento, di segale o di farro, patate bollite, sale, agente lievitante. Per ogni chilogrammo di farina si usano circa 100 grammi di patate bollite schiacciate.

Agente lievitante: lievito per panificazione, acqua tiepida, latte, zucchero cristallizzato.

Per produrre i ripieni e le guarnizioni si usano i seguenti ingredienti:

burro, olio vegetale o grasso animale (maiale, anatra, oca), aglio, marmellata (di prugne o di ciliegie), crauti, cipolla, pepe nero macinato, sale, ciccioli di maiale o lardo affumicato rosolato, patate bollite schiacciate, cagliata, uova, cannella in polvere, zucchero cristallizzato, zucchero vanigliato o vaniglinato o zucchero alla cannella.

Ripieni e guarnizioni:

Ripieno/guarnizione di aglio: aglio schiacciato, sale, acqua.

Ripieno/guarnizione di marmellata: marmellata (di prugne o ciliegie).

Ripieno/guarnizione di cagliata e patate: cagliata, patate bollite schiacciate, uova, zucchero cristallizzato e cannella in polvere con zucchero cristallizzato, zucchero alla cannella, zucchero vanigliato o vaniglinato, per la spolverizzatura.

La proporzione tra cagliata e patate è di 1 : 2. Il peso grezzo del ripieno/della guarnizione è pari al 30 %-45 % del peso dell’impasto: il peso del prodotto è pertanto aumentato dal peso del ripieno/della guarnizione.

Guarnizione/ripieno di cavolo: olio vegetale o grasso animale, cipolla, zucchero cristallizzato, crauti, sale, pepe nero macinato, ciccioli di maiale o lardo affumicato rosolato. Il peso grezzo del ripieno/della guarnizione è pari al 15 %-25 % del peso dell’impasto: il peso del prodotto è pertanto aumentato dal peso del ripieno/della guarnizione.

Immediatamente dopo la cottura in forno, ogni lepník viene spalmato con uno dei seguenti ingredienti: burro fuso od olio vegetale, oppure grasso animale.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati) Non vi sono limitazioni per quanto riguarda l’origine delle materie prime.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata Il processo di produzione si articola nelle seguenti fasi:

— preparazione manuale dell’impasto;

— preparazione manuale del ripieno/della guarnizione;

— cottura in un forno in pietra di cava;

— spalmatura con burro fuso od olio vegetale, oppure grasso animale;

— successiva applicazione della guarnizione sulla parte superiore della focaccia.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato –

(23)

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato –

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende il comune di Hrušov. Il villaggio di Hrušov si trova nella regione della Banská Bystrica, sul versante meridionale, più elevato, dell’altipiano di Krupinská Planina nei pressi delle città di Veľký Krtíš, Krupina e Šahy, nel territorio dell’antico comitato di Hont.

5. Legame con la zona geografica

Il legame causale si basa sul know-how dei produttori attivi nella zona geografica, nonché sulla reputazione e le tradizioni del Hrušovský lepník.

La zona geografica delimitata è caratterizzata da insediamenti agricoli sparsi. L’isolamento dei villaggi e delle aziende agricole di questa zona remota ha costretto la popolazione locale all’autosufficienza. Gli abitanti fabbricavano da sé tutto il necessario con materiali naturali. Usavano la pietra di cava per costruire forni, in cui bruciavano la legna reperibile in quell’ambiente (carrubo, faggio, quercia, carpino). Forgiavano gli attrezzi necessari per le attività quotidiane con i materiali disponibili: ad esempio pale di legno per infornare l’impasto, ali d’oca o di anatra per spazzare la cenere, un utensile denominato ohrablo (il nome tradizionale di un tipo di pala impiegato per smuovere la cenere nel forno) che consente di controllare la temperatura del forno (quando dall’ohrablo si sprigionano scintille il forno ha raggiunto la temperatura giusta) e di spostare le braci, e infine una spazzola (cartocci di granturco legati con il fil di ferro a un lungo bastone) per pulire il forno.

L’impasto e il ripieno/la guarnizione del Hrušovský lepník vengono preparati esclusivamente a mano. L’impasto, steso in forma rotonda, dopo la cottura si presenta sottile, compatto e morbido con una struttura delicata. Le dimensioni della focaccia dipendono da quelle della pala, di cui si utilizza l’intera superficie.

Originariamente le materie prime usate per la produzione del lepník erano quelle reperite in ambito locale, dato l’isolamento dei villaggi e delle aziende agricole. Oggi l’aspetto più importante è rappresentato dal fatto che l’impasto, i ripieni e le guarnizioni sono preparati esclusivamente a mano, e che la cottura avviene in un forno in pietra.

Il Hrušovský lepník viene cotto, a temperatura superiore a 300 °C, in un forno in pietra riscaldato con legno duro (carrubo, faggio, quercia, carpino). Quando la pietra sprigiona scintille al passaggio dell’ohrablo, il forno ha raggiunto la temperatura giusta. Quando la legna si è consumata, le braci vengono spinte con l’ohrablo in fondo al forno; le altre parti del forno vengono ripulite dalla cenere con una spazzola umida. Le focacce di Hrušovský lepník cuociono affiancate, e sono rigirate con l’ohrablo in modo da ottenere una cottura adeguata su tutti i lati. Il Hrušovský lepník senza ripieno o guarnizione cuoce nel forno per cinque minuti circa, quello con ripieno o guarnizione per circa sette- dieci minuti.

Dal momento che l’impasto, il ripieno e la guarnizione sono preparati a mano e la cottura avviene in forno in pietra a temperatura elevata, l’impasto non asciuga: rimane soffice, morbido e umido, con delicati aromi di pasta acida, legno e cenere che si mescolano durante la cottura. Il ripieno o la guarnizione (che possono essere dolci o salati) completano il caratteristico sapore del prodotto.

Le competenze di coloro che, nella zona geografica delimitata, producono il Hrušovský lepník sono il frutto di conoscenze ed esperienze trasmesse di generazione in generazione, e ciò si riflette sulla qualità del prodotto finale. La preparazione dell’agente lievitante, dell’impasto, dei ripieni e delle guarnizioni, il tempo necessario per riscaldare il forno in pietra alla temperatura giusta, e infine l’uso di arnesi tradizionali come le ali d’oca o anatra, l’ohrablo e la spazzola: tutti questi fattori conferiscono al Hrušovský lepník l’aroma e il sapore caratteristici.

Grazie alle sue eccezionali qualità, derivanti dalla preparazione a mano e dalle modalità di cottura, il prodotto è diventato assai popolare e ricercato. Gli organizzatori di esposizioni ed eventi gastronomici invitano i produttori a effettuare dimostrazioni delle autentiche modalità di preparazione dell’impasto, dei ripieni e delle guarnizioni, nonché della cottura. Il Hrušovský lepník viene preparato e prodotto nella zona geografica delimitata cui è storicamente legato.

La reputazione e la tradizione trisecolare del Hrušovský lepník sono testimoniate dal certificato, assegnatogli nel 2014, che consente di utilizzare l’etichetta «prodotto regionale di HONT», in quanto prodotto regionale peculiare preparato con metodi tradizionali in buona parte artigianali.

(24)

Dal 1996 Hrušov ospita regolarmente la manifestazione folcloristica Hontianska paráda, dedicata a metodi agricoli da lungo tempo desueti, nonché alla preparazione del pane e del Hrušovský lepník https://sk.m.wikipedia.org/wiki/

Hontianska_par%C3%A1da.

Troviamo riferimenti alla reputazione del prodotto anche in programmi televisivi, quali ad esempio «Nebíčko v papuľke»

(Il paradiso in bocca) e «Slovensko v obrazoch» (La Slovacchia per immagini).

Un numero del 2015 della rivista Živnostenské noviny, dedicato all’artigianato tradizionale slovacco, segnalava che era possibile gustare il Hrušovský lepník durante manifestazioni riservate a tale settore, come l’evento Dni majstrov ÚĽUV 2015 (Giornate degli artigiani dell’ÚĽUV [Centro per la produzione delle arti popolari] 2015).

Il Hrušovský lepník si prepara in base a ricette storiche tipiche della zona geografica delimitata. Vivendo in questi luoghi remoti, le popolazioni hanno potuto conservare il proprio caratteristico modo di vita. Nella pubblicazione HONT Tradície ľudovej kultúry (Tradizioni della cultura popolare di HONT) il professor J. Botík ricorda che «nella sua versione più antica esso veniva impastato senza lievito e cotto in forno a bassa temperatura per la cena della vigilia di Natale». Agli inizi del ventesimo secolo, in particolare prima che si diffondesse la cottura del pane, questo tipo di focacce era conosciuto e comunemente preparato in tutta la regione di Hont.

Il nome «Hrušovský lepník» deriva da quello del villaggio di Hrušov, che è storicamente legato alla preparazione delle focacce lepník. La seconda parte del termine, lepník (o ľepňik prima della standardizzazione della lingua slovacca scritta) corrisponde alla parola usata nel dialetto locale per un tipo di focaccia tonda cotta in un forno in pietra.

Questo nome è costantemente usato nella zona sin dalla prima metà del diciottesimo secolo. Secondo il professor J.

Botík «le mogli degli artigiani del villaggio spesso spalmavano patate bollite, marmellata, cagliata o formaggio bryndza sulle focacce lepník preparate con pasta di pane; si è poi continuato a chiamare ľepňik questo tipo di focaccia.

I coloni slovacchi che si stanziarono nella grande pianura recarono con sé questo antico tipo di pane [...]».

Nei primi decenni del ventesimo secolo il Hrušovský lepník era un piatto riservato ai giorni di festa. Era il dolce più diffuso. Si cuoceva in un forno in pietra per la cena della vigilia di Natale e ciascun membro della famiglia, compresi tutti gli animali domestici, ne mangiava un pezzo. Veniva servito anche durante la quaresima, nel corso di attività tradizionali come il páračky (lavorazione delle piume d’oca) e il priadky (filatura), e a Pasqua. In epoche più recenti si preparava una volta alla settimana prima della cottura del pane. Il pane si cuoceva sempre di sabato, perché fosse fresco la domenica e ne rimanesse una quantità sufficiente per l’intera settimana. Ciascuna famiglia preparava diverse pagnotte, da quattro a sei a seconda delle dimensioni della famiglia. Il Hrušovský lepník si preparava allora, e si prepara ancor oggi, nei remoti insediamenti agricoli di Hrušov,

i cui ritmi di vita consentono di conservare le tradizioni più antiche. Il Hrušovský lepník era una leccornia nel lontano passato e lo è ancor oggi.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/Hrusovsky%20lepnik.pdf

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(26)

IT

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