• Non ci sono risultati.

Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 27 aprile 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 27 aprile 2020"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 136/01 Tassi di cambio dell'euro — 24 aprile 2020. . . 1 2020/C 136/02 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione. . . 2

Corte dei conti

2020/C 136/03 Relazione speciale 7/2020, «Attuazione della politica di coesione: i costi sono comparativamente bassi, ma non vi sono informazioni sufficienti per valutare le economie risultanti dalla semplificazione» . . . 3 2020/C 136/04 Relazione speciale 08/2020, «Gli investimenti dell’UE nei siti di interesse culturale meritano maggiore

attenzione e coordinamento». . . 4

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 136/05 Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione, (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nellaGU C 434 del 27.12.2019, pag. 27) . . . 5

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA Commissione europea

2020/C 136/06 Notifica preventiva di concentrazione, [Caso M.9447 — Hitachi/ABB (Power Grid Division)] (1). . . 7

Rettifiche

2020/C 136/07 Rettifica della comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (GU C 91 I del 20.3.2020). . . 9

IT

C 136 Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

63o anno

Comunicazioni e informazioni

27 aprile 2020 Edizione

in lingua italiana

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(2)
(3)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1) 24 aprile 2020 (2020/C 136/01)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,0800

JPY yen giapponesi 116,22

DKK corone danesi 7,4577

GBP sterline inglesi 0,87498

SEK corone svedesi 10,8723

CHF franchi svizzeri 1,0525

ISK corone islandesi 158,60

NOK corone norvegesi 11,4785

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 27,310

HUF fiorini ungheresi 355,19

PLN zloty polacchi 4,5284

RON leu rumeni 4,8419

TRY lire turche 7,5365

AUD dollari australiani 1,6943

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5173

HKD dollari di Hong Kong 8,3706

NZD dollari neozelandesi 1,7991

SGD dollari di Singapore 1,5396

KRW won sudcoreani 1 332,59

ZAR rand sudafricani 20,5019

CNY renminbi Yuan cinese 7,6455

HRK kuna croata 7,5523

IDR rupia indonesiana 16 875,00

MYR ringgit malese 4,7093

PHP peso filippino 54,891

RUB rublo russo 80,3991

THB baht thailandese 35,030

BRL real brasiliano 6,0128

MXN peso messicano 26,8331

INR rupia indiana 82,3660

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(4)

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (2020/C 136/02)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Lettonia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1).

Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Lettonia

Oggetto della commemorazione: ceramica della Letgallia

Descrizione del disegno: la moneta è dedicata alla ceramica della Letgallia. La ceramica tradizionale si è sviluppata per lunghi periodi in due distretti, la Letgallia e la Curlandia; tuttavia è solo nella Letgallia che è sopravvissuta nel tempo e si è tramandata di generazione in generazione. La ceramica della Letgallia è stata inclusa anche nel Canone della cultura lettone.

Il disegno raffigura un tipico esemplare di ceramica della Letgallia: un candelabro in argilla. Reca la menzione «LATGALES KERAMIKA» (ceramica della Letgallia), il nome del paese «LATVIJA» e l’anno di emissione «2020».

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata: 312 000

Data di emissione: secondo trimestre 2020.

(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

(5)

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale 7/2020

«Attuazione della politica di coesione: i costi sono comparativamente bassi, ma non vi sono informazioni sufficienti per valutare le economie risultanti dalla semplificazione»

(2020/C 136/03)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 7/2020 «Attuazione della politica di coesione: i costi sono comparativamente bassi, ma non vi sono informazioni sufficienti per valutare le economie risultanti dalla semplificazione».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.

(6)

Relazione speciale 08/2020

«Gli investimenti dell’UE nei siti di interesse culturale meritano maggiore attenzione e coordinamento»

(2020/C 136/04)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 08/2020 «Gli investimenti dell’UE nei siti di interesse culturale meritano maggiore attenzione e coordinamento».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.

(7)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nellaGU C 434 del 27.12.2019, pag. 27) (2020/C 136/05)

L’articolo 31, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (1), che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati dalla loro legislazione. Il medesimo articolo stabilisce che la Commissione pubblichi l’elenco consolidato di tali trust e istituti giuridici affini, secondo quanto notificato dagli Stati membri, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale elenco è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C, del 27 dicembre 2019 (2019/C 434/13) (2). Alcuni Stati membri hanno successivamente modificato le loro notifiche. Il presente documento integra tali modifiche e sostituisce l’elenco pubblicato il 27 dicembre 2019.

Stato membro Trust o istituto giuridico affine notificato

Belgio Nessuno

Bulgaria Nessuno

Cechia Svěřenský fond

Danimarca Nessuno

Germania a) nicht Rechtsfähige Stiftungen, wenn der Stifungszweckman aus Sicht des Stifters eigennützig

b) Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion entsprechen

Estonia Nessuno

Irlanda Express trusts

Grecia Nessuno

Spagna Nessuno

Francia Fiducies

Croazia Nessuno

Italia (*) a) Mandato fiduciario b) Vincolo di destinazione Cipro (*) a) Εμπιστεύματα

b) Διεθνή εμπιστεύματα

Lettonia Nessuno

Lituania Nessuno

Lussemburgo (*) Contrats fiduciaires Ungheria Bizalmi vagyonkezelő

Malta a) Trusts

b) Foundations

(1) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2) GU C 434 del 27.12.2019, pag. 27.

(8)

Stato membro Trust o istituto giuridico affine notificato Paesi Bassi (*) Fonds voor gemene rekening

Austria Nessuno

Polonia Nessuno

Portogallo Nessuno (**)

Romania Fiducia

Slovenia Nessuno

Slovacchia Nessuno

Finlandia Nessuno

Svezia Nessuno

Regno Unito Express trusts

(*) I trust sono riconosciuti in base alle disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1o luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento elaborata dalla Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

(**) I trust che sono stati legalmente costituiti ai sensi del diritto straniero, con una durata superiore a un anno e il cui costituente o i cui costituenti sono residenti non portoghesi (trust stranieri), possono essere riconosciuti e autorizzati a svolgere attività esclusivamente nella zona di libero scambio di Madera.

(9)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.9447 — Hitachi/ABB (Power Grid Division)]

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 136/06)

1. In data 20 aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Hitachi Ltd («Hitachi», Giappone),

— ABB Management Holding AG [«ABB (Power Grid Division»), Svizzera], controllata di ABB Ltd.

Hitachi acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di ABB (Power Grid Division).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Hitachi: opera in vari segmenti di attività, tra cui soluzioni informatiche, soluzioni energetiche (compreso lo sviluppo, l’ingegneria, la fabbricazione e la vendita di prodotti, sistemi e progetti relativi a: a) prodotti ad alta tensione, b) trasformatori, c) automazione della rete elettrica, e d) integrazione della rete elettrica), soluzioni per l’industria, soluzioni per la mobilità e soluzioni SmartLife;

— ABB (Power Grid Division): attiva nello sviluppo, nell’ingegneria, nella produzione e nella vendita di prodotti, sistemi e progetti relativi a: a) prodotti ad alta tensione, b) trasformatori, c) automazione della rete elettrica, e d) integrazione della rete elettrica.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9447 — Hitachi/ABB (Power Grid Division)

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(10)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(11)

RETTIFICHE

Rettifica della comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020) (2020/C 136/07)

In tutto il testo il termine «epidemia» è sostituito dal termine «pandemia», con le opportune modifiche grammaticali.

In tutto il testo il termine «COVID-19» è sostituito dal termine «Covid-19», salvo alla pagina 3, nota 7.

Pagina 1, titolo:

anziché: «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»,

leggasi: «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19».

Pagina 3, nota 10:

anziché: «Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione SA. 56685, Danimarca - Regime di compensazione per l'annullamento di eventi collegati al COVID-19,»,

leggasi: «Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione SA. 56685, Danimarca - Regime di compensazione per l'annullamento di eventi collegati alla Covid-19,».

(12)
(13)

Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

2985 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

IT

Riferimenti

Documenti correlati

Le modifiche apportate consistono nell’aggiornamento della tabella contenente i principali punti da controllare e del relativo metodo di valutazione per tenere

d) dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area occidentale della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite,

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 12,5 Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milli­.. grammi

Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio Consultare le istruzioni generali per l'uso di meta SPC 2.

in base alle norme del disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione. Le dimensioni dei caratteri della menzione «sur lie» e della denominazione geografica «Val de

«Le colture destinate alla produzione della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - specie

2020/C 343/01 Informazioni fornite dalla Commissione in conformità dell’articolo 8, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio

a) Al posto della dicitura «denominazione di origine protetta» possono essere utilizzate menzioni tradizionali, come «vino “Classicus” di origine protetta»,