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Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 29 aprile 2020

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(1)

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2020/C 140/01 Avviso all’attenzione della persona cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2020/584/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/582 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana . . . 1 2020/C 140/02 Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione

2013/798/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 2017/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana. . . 3

Commissione europea

2020/C 140/03 Tassi di cambio dell'euro — 28 aprile 2020. . . 4

Comitato europeo per il rischio sistemico

2020/C 140/04 Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 marzo 2020, che modifica la decisione CERS/2011/1 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2020/3). . . 5

IT

C 140 Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

63o anno

Comunicazioni e informazioni

29 aprile 2020 Edizione

in lingua italiana

(2)
(3)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all’attenzione della persona cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2020/584/PESC del Consiglio, e

dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/582 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella

Repubblica centrafricana

(2020/C 140/01)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona che figura nell’allegato della decisione 2013/798/PESC (1) del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2020/584/PESC del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 (3) del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/582 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana.

Il 20 aprile 2020 il Comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inserito una persona nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive a norma dei punti 20 e 21, lettera a), della risoluzione 2399 (2018).

La persona interessata può presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch Room DC2 0853B

United Nations New York, N.Y. 10017 Stati Uniti d’America Tel. +1 917 367 9448 Fax +1 212 963 1300 e-mail: delisting@un.org

Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che la persona designata dalle Nazioni Unite deve essere inclusa negli elenchi delle persone e delle entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l’inclusione negli elenchi della persona in questione sono specificati alla voce corrispondente dell’allegato della decisione del Consiglio e dell’allegato I del regolamento del Consiglio.

Si richiama l’attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

(1) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2) GU L 137 del 29.4.2020, pag. 5.

(3) GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1.

(4) GU L 137 del 29.4.2020, pag. 1.

(4)

La persona interessata può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che la include negli elenchi summenzionati. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(5)

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 2017/2014 del Consiglio concernenti misure

restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

(2020/C 140/02)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/798/PESC del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/584 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/582 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/798/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/584 del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 224/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/582 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati nella decisione 2013/798/PESC e nel regolamento (UE) n. 224/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(3) GU L 137 del 29.4.2020, pag. 5.

(4) GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1.

(5) GU L 137 del 29.4.2020, pag. 1.

(6)

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1) 28 aprile 2020

(2020/C 140/03)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,0877

JPY yen giapponesi 116,06

DKK corone danesi 7,4570

GBP sterline inglesi 0,87078

SEK corone svedesi 10,7480

CHF franchi svizzeri 1,0586

ISK corone islandesi 159,50

NOK corone norvegesi 11,2783

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 27,227

HUF fiorini ungheresi 355,94

PLN zloty polacchi 4,5468

RON leu rumeni 4,8445

TRY lire turche 7,6115

AUD dollari australiani 1,6734

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5179

HKD dollari di Hong Kong 8,4301

NZD dollari neozelandesi 1,7956

SGD dollari di Singapore 1,5407

KRW won sudcoreani 1 325,80

ZAR rand sudafricani 20,2913

CNY renminbi Yuan cinese 7,6977

HRK kuna croata 7,5600

IDR rupia indonesiana 16 714,69

MYR ringgit malese 4,7451

PHP peso filippino 55,032

RUB rublo russo 80,6862

THB baht thailandese 35,280

BRL real brasiliano 6,1004

MXN peso messicano 26,5269

INR rupia indiana 82,5220

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(7)

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 20 marzo 2020

che modifica la decisione CERS/2011/1 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2020/3)

(2020/C 140/04)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (2),

considerando quanto segue:

(1) In data 18 dicembre 2019 è stato adottato il Regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che modifica il Regolamento (UE) n. 1092/2010. Talune modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/2176 dovrebbero essere rispecchiate nel regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) mediante la modifica delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio generale del CESR (di seguito il «Consiglio generale») e attraverso adeguamenti corrispondenti delle disposizioni relative al Comitato direttivo, al Comitato tecnico consultivo del CESR (di seguito il «Comitato tecnico consultivo») e al presidente e al vicepresidente del CESR.

(2) Fino ad oggi il vicepresidente del Comitato tecnico consultivo è stato selezionato tra i membri dello stesso Comitato.

Il vicepresidente dovrebbe essere selezionato tra i membri del Comitato tecnico consultivo e tra funzionari di alto livello delle autorità rappresentate nel Consiglio generale per consentire una maggiore flessibilità per quanto riguarda la selezione del vicepresidente.

(3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), che stabilisce il regolamento interno del CESR,

(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.

(3) Regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 146).

(4) Decisione BCE/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4).

(8)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Modifiche La Decisione CERS/2011/1 è modificata come segue:

1. l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3 Composizione

1. Qualora uno Stato membro in cui la banca centrale nazionale non è un’autorità designata ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), abbia nominato un rappresentante di alto livello di un’autorità designata quale membro del Consiglio generale avente diritto di voto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1092/2010, tale autorità designata informa il segretariato del CERS circa il nome di tale rappresentante di alto livello.

2. La Commissione europea comunica al segretariato del CERS il nome del proprio rappresentante ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1092/2010.

3. Le autorità nazionali di vigilanza, le autorità nazionali cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali, o le banche centrali nazionali, secondo i casi, in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1092/2010, informano il segretariato del CERS circa i nomi dei rispettivi rappresentanti di alto livello ovvero, se del caso, in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, del rappresentante comune nominato in qualità di membro del Consiglio generale senza diritto di voto.

4. Il segretariato del CERS tiene, aggiorna e pubblica un elenco dei membri del Consiglio generale con diritto di voto e senza diritto di voto. Tale elenco riporta i nomi dei singoli membri e le autorità, banche centrali nazionali o altre istituzioni o comitati che tali membri rappresentano. Eventuali modifiche all’elenco sono notificate senza indebito ritardo al segretariato del CERS.»;

2. all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In aggiunta ai membri aventi diritto di voto, al presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, al presidente del Comitato di risoluzione unico e al presidente del Comitato economico e finanziario, per ciascuno Stato membro solo un rappresentante di alto livello delle autorità nazionali di vigilanza, delle autorità nazionali cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali ovvero delle banche centrali nazionali, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010, siede al tavolo principale durante le discussioni concernenti le questioni per le quali tale soggetto sia stato designato in qualità di rappresentante nazionale di alto livello; gli altri rappresentanti nazionali di alto livello partecipano in veste di osservatori. In assenza di un rappresentante comune di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i rispettivi rappresentanti nazionali di alto livello si coordinano tra loro e informano il segretariato del CERS, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla riunione del Consiglio generale, circa le questioni all’ordine del giorno del Consiglio generale alla cui discussione parteciperanno. Ove non si pervenga a un accordo in merito all’attuazione della regola di rotazione dei rispettivi rappresentanti di alto livello di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, il membro nazionale del Consiglio generale avente diritto di voto decide, prima di ogni riunione, quale rappresentante nazionale di alto livello debba sedere al tavolo principale durante le discussioni concernenti le rispettive questioni e informa i rappresentanti stessi di conseguenza.»;

3. L’articolo 5 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente del CERS redige un ordine del giorno preliminare per ogni riunione ordinaria del Consiglio generale e lo sottopone in consultazione al Comitato direttivo almeno otto giorni di calendario prima della riunione del Comitato direttivo, insieme alla relativa documentazione. Successivamente, il presidente presenta l’ordine del giorno provvisorio ai membri del Consiglio generale, insieme alla relativa documentazione, almeno dieci giorni di calendario prima della riunione del Consiglio generale. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio generale si tiene conto dei seguenti requisiti:

a) la partecipazione dei rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi in virtù dell’articolo 4, paragrafo 6, dovrebbe soltanto riguardare, in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010, questioni rilevanti per l’Unione, escluso qualsiasi caso in cui possa essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri;

(*) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(**) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)

b) può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, di non partecipare alle riunioni del Consiglio generale o a parti di tali riunioni relative a specifici punti all’ordine del giorno ove possa essere oggetto di discussione la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione.»;

b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Entro tre giorni lavorativi della BCE dal ricevimento dell’ordine del giorno provvisorio, ciascun membro può presentare al segretariato del CERS la richiesta di discutere una voce dell’ordine del giorno senza la partecipazione dei rappresentanti delle autorità di paesi terzi o dei membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, ove tale membro ritenga che i requisiti di cui alle lettere a) e/o b) del paragrafo 1, a seconda del caso, non siano soddisfatti. È mantenuto l’anonimato sull’identità del membro che formula la richiesta.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente del CERS presenta la bozza dei verbali ai membri del Consiglio generale per eventuali commenti e per l’approvazione mediante procedura scritta entro due settimane dalla riunione o, ove ciò non sia possibile, prima della seguente riunione. Una volta approvati, i verbali sono firmati dal capo del segretariato del CERS. I rappresentanti delle pertinenti autorità dei paesi terzi e i membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, possono ricevere e/o presentare osservazioni soltanto sulle bozze dei verbali riguardanti punti all’ordine del giorno alla discussione dei quali hanno partecipato.»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I lavori del Consiglio generale hanno carattere di riservatezza. Il Consiglio generale può decidere di rendere pubblico un resoconto delle sue deliberazioni, fatte salve le prescrizioni applicabili in materia di riservatezza e in modo tale da non consentire l’identificazione di singoli membri del Consiglio generale o di singole autorità o banche centrali nazionali, o di singoli istituti o comitati. Il Consiglio generale può altresì decidere di tenere una conferenza stampa al termine delle riunioni.»;

4. all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1092/2010, affinché il Consiglio generale possa validamente votare, è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritti di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente del CERS può convocare una riunione straordinaria durante la quale possono essere adottate decisioni con un quorum pari a un terzo, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo dell’articolo 2, paragrafo 2.»;

5. l’articolo 7 è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il collegio elettorale è composto dai membri nazionali del Consiglio generale aventi diritto di voto, a titolo personale;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il presidente del CERS invita i membri nazionali del Consiglio generale aventi diritto di voto a una riunione convocata ai fini dell’elezione, con almeno 15 giorni di calendario di preavviso. Il presidente invita altresì i candidati aventi titolo a manifestare interesse. Il capo del segretariato del CERS agisce in qualità di segretario del collegio elettorale.»;

6. l’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8 Composizione

1. I membri nazionali del Consiglio generale aventi diritto di voto sono candidati idonei per l’elezione dei quattro membri nazionali del Comitato direttivo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2. L’organo elettorale composto dai membri nazionali del Consiglio generale aventi diritto di voto determina il numero dei membri del Comitato direttivo degli Stati membri partecipanti e degli Stati membri non partecipanti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1092/2010, tenendo in considerazione il numero di Stati membri che sono Stati membri partecipanti secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e quelli che non lo sono al momento dell’elezione. A tal fine, l’organo elettorale arrotonda per eccesso o per difetto al numero intero più prossimo.

3. Tenendo in considerazione la suddetta determinazione dell’organo elettorale, il presidente del CERS invita i candidati aventi titolo a manifestare interesse entro i 15 giorni di calendario precedenti l’elezione. Il presidente del CERS propone all’organo elettorale l’elenco dei candidati sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute entro l’apertura della riunione convocata ai fini dell’elezione.

(10)

4. Il presidente organizza uno o più scrutini segreti, sulla base dei quali i candidati aventi titolo che ricevono il numero di voti più elevato sono eletti in linea con la proporzione richiesta ai sensi del paragrafo 2. In caso di pareggio, hanno luogo successivi scrutini. In sede di votazione, i membri dell’organo elettorale dovrebbero tendere a garantire una rappresentanza bilanciata degli Stati membri.

5. Ai fini dell’elezione di ciascuno dei quattro membri nazionali di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1092/2010, è necessaria la maggioranza semplice dei voti dei membri dell’organo elettorale presenti alla riunione.»;

7. l’articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio direttivo decide le date delle proprie riunioni su proposta congiunta del presidente e del primo vicepresidente del CERS. Le riunioni ordinarie, di norma, hanno luogo entro le quattro settimane precedenti ogni riunione del Consiglio generale.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente del Comitato direttivo e il primo vicepresidente del CERS possono, ciascuno su proposta propria o di altri membri del Comitato direttivo, invitare anche altre persone a partecipare alle riunioni del Comitato direttivo ove opportuno e fatto salvo il rispetto dei requisiti di riservatezza.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ove un membro del Comitato direttivo sia impossibilitato a partecipare a una riunione, può essere nominato per iscritto un supplente. Il presidente del Comitato scientifico consultivo è sostituito di norma da uno dei due vicepresidenti del Comitato scientifico consultivo stesso. Il vicepresidente del Comitato tecnico consultivo funge da supplente del presidente dello stesso Comitato tecnico consultivo. Tali modifiche sono notificate per iscritto al capo del segretariato del CERS con debito anticipo rispetto alla riunione del Comitato direttivo.»;

8. l’articolo 10 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’ordine del giorno per ciascuna riunione del Comitato direttivo è proposto congiuntamente dal presidente del CESR e dal primo vicepresidente del CERS ed è adottato dal Comitato direttivo all’inizio della riunione. In linea di principio, il presidente del CERS redige congiuntamente al primo vicepresidente del CERS un ordine del giorno provvisorio e lo presenta, assieme alla relativa documentazione, ai membri del Comitato direttivo almeno dieci giorni di calendario prima della riunione. Tutti i membri del Comitato direttivo possono sottoporre punti e documenti al presidente e al primo vicepresidente del CERS affinché siano presi in esame dal Comitato direttivo.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato direttivo esamina in anticipo le questioni all’ordine del giorno provvisorio per ogni riunione del Consiglio generale, assieme alla relativa documentazione. Il Comitato direttivo garantisce la preparazione dei dossier per il Consiglio generale e, ove opportuno, propone opzioni o soluzioni. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio generale si tiene conto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), secondo il caso. Il Comitato direttivo informa il Consiglio generale degli sviluppi dell’attività del CERS in maniera continuativa.»;

9. l’articolo 13 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Un rappresentante delle banche centrali nazionali di Islanda e Norvegia e, nel caso del Lichtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze, nonché un rappresentante dell’autorità di vigilanza nazionale competente per ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA partecipano al Comitato tecnico consultivo.

Il presidente del Comitato tecnico consultivo, di propria iniziativa o su proposta di uno o più altri membri del Comitato tecnico consultivo, può invitare anche un rappresentante di alto livello di un’autorità designata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1092/2010, e/o un rappresentante di alto livello di un’autorità nazionale cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento, a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico consultivo ove opportuno e fatto salvo il rispetto dei requisiti di riservatezza.

(11)

Il presidente del Comitato tecnico consultivo, di propria iniziativa o su proposta di uno o più altri membri del Comitato tecnico consultivo, può invitare anche un rappresentante di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi, in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010, a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico consultivo ove opportuno e fatto salvo il rispetto dei requisiti di riservatezza.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I membri del Comitato tecnico consultivo eleggono il proprio vicepresidente. L’elezione avviene mediante scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei voti espressi. I membri del Comitato tecnico consultivo e i funzionari di alto livello delle istituzioni membri del CESR sono candidati aventi titolo. Il rappresentante del Comitato scientifico consultivo non può essere eletto vicepresidente del Comitato tecnico consultivo. La permanenza in carica del vicepresidente del Comitato tecnico consultivo è di tre anni ed è rinnovabile.»;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il presidente del Comitato tecnico consultivo propone, almeno dieci giorni di calendario prima della riunione, un ordine del giorno preparato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, che è presentato al Comitato tecnico consultivo per l’approvazione. La documentazione relativa alle questioni all’ordine del giorno è resa disponibile a tutti i membri del Comitato tecnico consultivo dal segretariato del CERS. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Comitato tecnico consultivo si tiene conto dei seguenti requisiti:

a) la partecipazione dei rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi in virtù dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, dovrebbe soltanto riguardare questioni rilevanti per l’Unione, escluso qualsiasi caso in cui possa essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri;

b) può richiedersi ai rappresentanti delle autorità interessate degli Stati membri dell’EFTA di non partecipare alle riunioni del Comitato tecnico consultivo o a parti di tali riunioni relative a specifici punti all’ordine del giorno ove possa essere oggetto di discussione la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione.

Entro tre giorni lavorativi della BCE dal ricevimento dell’ordine del giorno provvisorio, ciascun rappresentante può presentare al segretariato del CERS la richiesta di discutere una voce dell’ordine del giorno senza la partecipazione dei rappresentanti che partecipano ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, ove i requisiti di cui alle lettere a) e/o b) del paragrafo 7, a seconda del caso, non siano soddisfatti. È mantenuto l’anonimato sull’identità del rappresentante che formula la richiesta.»;

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il Comitato tecnico consultivo è assistito dal segretariato del CERS. Il capo del segretariato del CERS predispone i verbali sommari delle riunioni del Comitato tecnico consultivo, che sono presentati per i commenti e l’approvazione al più tardi due settimane dopo la riunione o, laddove non sia possibile, prima della riunione successiva.»;

10. all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio generale è consultato a proposito del/i candidato/i selezionato/i dalla BCE per il posto di capo del segretariato del CERS, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010. Il Consiglio generale, a seguito di una procedura aperta e trasparente, valuta se i candidati preselezionati per il posto di capo del segretariato possiedano le qualità, l’imparzialità e l’esperienza necessarie alla gestione del segretariato. Il Consiglio generale informa il Parlamento europeo e il Consiglio in modo sufficientemente dettagliato in merito alla procedura di valutazione e consultazione.»;

11. all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS sono adottate dal Consiglio generale e firmate dal presidente del CESR o dal capo del segretariato del CERS per certificarne la conformità alla decisione del Consiglio generale.»;

12. all’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio generale, il Comitato direttivo, il Comitato tecnico consultivo e il Comitato scientifico consultivo possono svolgere audizioni, pubbliche o meno. Le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le organizzazioni dei consumatori e gli esperti accademici, consultati durante l’audizione sono selezionati in maniera non discriminatoria, con lo scopo di affrontare in modo adeguato situazioni specifiche.»;

13. all’articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli strumenti giuridici del CERS sono adottati dal Consiglio generale e firmati dal presidente del CESR o dal capo del segretariato del CERS per certificarne la conformità alla decisione del Consiglio generale.»;

(12)

14. all’articolo 28, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli accordi di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010 e qualsiasi altro accordo con altre istituzioni o autorità relativo allo scambio di informazioni, incluse informazioni riservate, sono approvati dal Consiglio generale e firmati per conto del CERS dal suo presidente.»;

Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2020

Francesco MAZZAFERRO Capo del Segretariato del CERS, per conto del Consiglio generale del CERS

(13)
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Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

2985 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

IT

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