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FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINO E APPARECCHI TELEFONICI – SEDE CONSORZIO A.I. TITO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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ART. 1 - GENERALITÀ
Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, affida a soggetto terzo, da individuarsi mediante procedura aperta di cui al D.Lgs. n.163/06, la fornitura e posa in opera di un centralino e di apparecchi telefonici comprensivi di garanzia totale (servizio di assistenza e manutenzione) per un periodo di anni cinque, per l’adeguamento della rete e degli apparati telefonici in uso presso la sede dell’Ente nell’a.i. di Tito.
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati dal D.Lgs.
n.163/06 e s.m.i., per le parti espressamente richiamate, nonché dalle condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.
ART. 2 – MODALITÀ, CONDIZIONI E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA La fornitura consiste in:
- Consegna, installazione e programmazione completa del sistema telefonico, degli apparecchi telefonici e di armadio rack;
- Realizzazione e posa, ove si rendesse necessario, di nuova rete per il collegamento degli apparecchi telefonici.
Ogni altro onere riflesso compreso le opere murarie necessarie per l’installazione e montaggio della fornitura.
L’importo a base d’asta, definito a corpo, pari ad € 15.000,00 oltre IVA, è così dettagliato::
Fornitura e posa in opera di un centralino e di apparecchi telefonici: € 10.500,00
Garanzia totale (servizio di assistenza e manutenzione) per un periodo
di anni cinque: € 4.500,00
TOTALE A BASE D’APPALTO € 15.000,00 Fornitura e posa in opera di un centralino e di apparecchi telefonici:
L’impianto telefonico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Centralino per il collegamento di n. 50 interni IP
Interfaccia Voip
Interfaccia per il collegamento di n. 4 linee ISDN
Interfaccia per il collegamento di n. 4 SIM
Interfaccia per il collegamento di linee BCA
Interfaccia per il collegamento di n. 4 linee analogiche esterne
Servizio di cortesia integrato con personalizzazione messaggi
Voice Mail integrato
n. 2 Posto operatore con consolle per la visualizzazione degli interni
n. 40 apparecchi direzionali IP (16 tasti)
Garanzia totale (servizio di assistenza e manutenzione) per un periodo di anni cinque:
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La fornitura dovrà prevedere la garanzia completa e globale, inclusa l’assistenza e gli interventi di manutenzione ed eventuale sostituzione, per un periodo di anni 5 dalla data di messa in esercizio dell’impianto.
ART. 3 - IMPEGNI DELL’APPALTATORE L’appaltatore assumerà l’obbligo di:
1) fornire il centralino e gli apparecchi telefonici con caratteristiche uguali o superiori a quelle previste dal precedente art.2 in funzione dell’avanzamento tecnologico intervenuto;
2) provvedere alla fornitura, installazione e configurazione di tutto quanto previsto dal bando;
3) provvedere alla fornitura e posa in opera di armadio rack per la custodia del centralino e dei vari apparati di rete;
4) provvedere, ove si rendesse necessario, alla realizzazione di nuova rete per il collegamento degli apparecchi telefonici;
5) rilasciare il certificato di collaudo della rete;
6) fornire il centralino e gli apparecchi telefonici;
7) fornire, per l’impianto installato, una garanzia totale che dovrà prevedere il servizio di assistenza e manutenzione per tutti i componenti dell’impianto telefonico (sia essi hardware che software) per un periodo di cinque anni a partire dalla data di messa in funzione dell’intero impianto;
8) impegnarsi ad effettuare gli interventi di manutenzione entro e non oltre le 12 ore successive alla richiesta;
Il tutto nel rispetto delle indicazioni e direttive del Direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 4 - PREZZO E QUANTITÀ
L’importo a base d’asta è definito a corpo in complessivi € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre I.V.A.
ART. 5 - DURATA DELLA FORNITURA
La consegna, l’installazione e la messa in esercizio del sistema telefonico dovranno essere ultimate entro 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto. La garanzia totale (servizio di assistenza e manutenzione) avrà durata di anni cinque dalla data di messa in esercizio dell’impianto.
ART. 6 - VIGILANZA - CONTROLLO - PENALITÀ
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà ad effettuare necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi assunti dal fornitore, ai sensi del presente capitolato.
L’inosservanza degli obblighi contrattuali é accertata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, mediante apposito verbale da notificarsi presso il domicilio del fornitore.
Il fornitore potrà produrre le sue controdeduzioni entro cinque giorni dalla data della notifica, trascorso inutilmente tale termine, l’inosservanza contestata si intenderà
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tacitamente ammessa con la conseguente applicazione di una penale da € 300,00 a
€ 1.000,00. Sulle controdeduzioni presentate dal fornitore si pronuncerà il C.d.A.
dell’Ente.
La riscossione delle penali avverrà mediante trattenuta da effettuarsi sul corrispettivo dovuto al fornitore.
In ogni caso, qualora si verificassero inadempienze tali da compromettere l’interesse pubblico alla tutela della salute, all’igiene e all’ambiente, il Consorzio ha la facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio, a spese del fornitore, i lavori e/o le attività necessarie che il fornitore, benché diffidato, non abbia eseguito nei tempi indicati.
ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA FORNITURA
E’ vietata la cessione della fornitura a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata dichiarazione di decadenza della stessa ed il risarcimento di danni e delle spese causate all’amministrazione.
ART. 8 - CAUZIONE
All’atto della stipula del contratto il fornitore dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi per gli effetti dell’art.113 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.
ART. 9 - INFORTUNI E DANNI
Il fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell’esecuzione della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Consorzio.
ART. 10 - COOPERAZIONE TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO Il fornitore é tenuto a segnalare immediatamente al competente ufficio consortile, tutti quei fatti e circostanze che, rilevati dal personale addetto nell’espletamento della fornitura, possono impedire il regolare svolgimento della fornitura medesima nonché i fatti che possono determinare inconvenienti per l’igiene, la salute, la sicurezza pubblica e l’ambiente.
Il suddetto personale dovrà altresì denunciare al competente ufficio consortile, qualsiasi irregolarità, fornendo ogni possibile utile indicazione per l’individuazione dei trasgressori.
ART. 11 - ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE È fatto obbligo al fornitore di :
1) osservare le condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza;
2) ottemperare alle disposizioni sull’assunzione delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e s.m.i.;
3) ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
ART. 12 - DECADENZA DALLA FORNITURA
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La fornitura decade per:
1) mancata assunzione della fornitura alla data stabilita;
2) parziale o totale insolvenza del fornitore verso il personale o verso gli istituti previdenziali ed assicurativi, salvo il caso di rateizzazioni accordate dai predetti enti o concordate con le organizzazioni sindacali;
3) cessione, anche parziale, della fornitura ad altri;
4) liquidazione o fallimento del fornitore;
5) risoluzione del contratto.
Il Consorzio, qualora riscontri l’esistenza di una delle situazioni sopra indicate, atte a dar luogo alla decadenza della fornitura, notifica al fornitore l’addebito con invito a produrre le relative controdeduzioni entro il termine di giorni 3 dalla data della notifica presso il domicilio del Concessionario.
La decadenza é dichiarata dal Consorzio mediante apposito atto deliberativo del C.d.A.
Eventuali danni o spese, dirette o indirette derivanti al Consorzio ed imputabili al fornitore sono ad esclusivo carico di quest’ultimo.
ART. 13 – IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE L’importo contrattuale è definito a corpo, mediante ribasso sull’importo della fornitura posto a base di gara: € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA.
L’aggiudicazione avverrà tramite procedura aperta di cui all’art.55 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., e la scelta dell’aggiudicatario avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. n.163/06 con individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs.
n.163/06 e s.m.i., ed esclusione automatica ai sensi dell’art.124 comma 8 del D.Lgs.
n.163/06e s.m.i. delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
ART. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO I pagamenti verranno effettuati:
1. 100% dell’importo contrattuale, relativo alla fornitura e posa in opera del centralino e degli apparecchi telefonici, entro 45 giorni dall’avvenuta fornitura di tutto quanto previsto, attestata dal Direttore dell’esecuzione del Contratto;
2. l’importo relativo alla garanzia totale (servizio di assistenza e manutenzione) per un periodo di anni cinque, sarà corrisposto con rate semestrali posticipate.
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del fornitore tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle di registrazione.
ART. 16 - CLAUSOLA DI MANLEVA
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L’Ente appaltante resterà estraneo a tutti i rapporti nonché a tutti gli obblighi che l’Appaltatore assumerà nei confronti di soggetti nell’espletamento delle attività affidate.
Detti rapporti dovranno infatti intendersi intercorsi esclusivamente tra l’Appaltatore ed i predetti soggetti, senza che mai si possa attribuire alcuna responsabilità, diretta o indiretta, contrattuale ed extracontrattuale, all’Ente appaltante.
L’Appaltatore, pertanto, dovrà tenere sollevato ed indenne l’Ente appaltante da ogni eventuale controversia e/o contestazione avanzata da imprese appaltatrici, fornitrici o soggetti terzi in genere in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente affidamento.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto che non si possa definire in via amministrativa, sarà competente il Tribunale di Potenza. Nel caso di contenzioso si tenterà un accordo bonario con procedura assimilabile all’art.240 del D.Lgs. n.163/06.
ART. 18 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.
Tito lì, 16.12.2011
Il Responsabile del Procedimento (Geom. Alfredo ROCCO)