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La gestione del rischio

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

Prof. Paola Frati

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La lettura medico legale della legge 24/2017:

Una legge di sistema

Risk management e contenzioso

La gestione del rischio

Assicurazione/autoritenzione e rischio clinico

Legge e correttivi

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OSSERVATORIO CORTE DI

CASSAZIONE

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SETTORE RESPONSABILITA’

SANITARIA…OPERA DI INGEGNERIA

SOCIALE

(10)

Ratio della legge…riportare

equilibrio

(11)

Ratio della legge…riportare

equilibrio

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Approccio proattivo

Approccio reattivo

Approccio difensivo

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Rapporto OCSE 2017: L’economia della sicurezza dei pazienti La maggior parte degli eventi è prevenibile mediante pratiche evidence based, la cui applicazione ha un ritorno di investimenti fino a 60 volte i costi sostenuti

Si stima che un ospedale spenda mediamente il 15% del

budget per i costi diretti ed indiretti degli eventi avversi

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La LEGGE 24/2017

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Stessa Ratio del 2236 c.c…….

«Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni,

se non in caso di dolo e colpa grave».

Vi si coglie una precisa ratio, ben espressa nella relazione del Guardasigilli al codice civile: la norma mira, da un lato, a «non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso» e, dall’altro, a «non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista».

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LEGGE DI SISTEMA

RISCHIO CLINICO

RESPONSABILITA’

DANNO

ASSICURAZIONE/AUTORITENZIONE

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TUTELA DEL PAZIENTE (e del sistema in generale)

Anticipazione della tutela e prevenzione del rischio: dal risarcimento in moneta al rafforzamento della Sicurezza delle cure (parte integrante del diritto alla salute).

Cultura della trasparenza, del dialogo e della conciliazione (CTP, 702 bis e mediaconciliazione. Obblighi di comunicazione di cui all’art. 13 nell’interesse anche del medico). Verso una nuova alleanza terapeutica.

Tasca capiente assicurativa: azione diretta, non opponibilità delle eccezioni, claims made non retroattiva, procedura di offerta stragiudiziale. Fondo di garanzia.

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REGIONE LAZIO

RICHIESTA RELAZIONE ANNUALE DATI CONTENZIOSO

RICHIESTA RELAZIONE ANNUALE RISCHI E EVENTI AVVERSI

Premio autoritenzione risparmio

Ogni struttura sul proprio sito deve pubblicare i risarcimenti dell’ultimo quinquennio

(22)

Costituito da 54 edifici 11 sedi periferiche

Occupa un’area di 150.000 mq

11 DAI

DEA di II livello inserito come hub su tutte le reti dell’emergenza regionale

DEA pediatrico

PS centrale (piastra) e 5 PS specialistici

Costituito da 54 edifici 11 sedi periferiche

Occupa un’area di 150.000 mq

11 DAI

DEA di II livello inserito come hub su tutte le reti dell’emergenza regionale

DEA pediatrico

PS centrale (piastra) e 5 PS specialistici

Azienda Policlinico Umberto I

«Sapienza» Università di Roma

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Il nostro contenzioso AOUSA

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UN SOTTILE FILO CONDUTTORE

• IL RISCHIO

• (SOSTENIBILE E CALCOLABILE)

PREVENZIONE ASSICURAZIONE

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Funzione del rischio clinico

e impatto sui premi assicurativi

• È evidente come tali previsioni, nello spirito

dell'intero impianto normativo, tendano ad

utilizzare tutte le componenti del risk

management anche al fine di consentire

all'assicuratore di ottenere, con la miglior

approssimazione possibile, la rappresentazione

del rischio da assumere, così da formulare,

conseguentemente, la determinazione del

premio.

(35)

D.L. 138/2011

Convertito in L. 148/2011

a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

DANNEGGIATO DANNEGGIANTE

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I decreti attuativi

- DM entro tre mesi per l’osservatorio delle buone pratiche (art. 2);

- DM entro tre mesi per i criteri di accreditamento delle società scientifiche (art. 5);

- DM entro tre mesi per il SNLG;

- DM entro tre mesi per i criteri e le modalità delle funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di assicurazione;

- DM entro quattro mesi per i requisiti minimi delle polizze per strutture e professionisti;

- DM entro quattro mesi per le modalità di comunicazione dei dati delle polizze;

- DM entro quattro mesi per l’istituzione del fondo di garanzia.

(37)

ARTICOLO 10: un Decreto che dovrà necessariamente contenere:

Polizza per:

Polizza per:

Struttura:

pubblica o privata Struttura:

pubblica o privata

Singolo medico e esercente la

professione sanitaria

Singolo medico e esercente la

professione sanitaria

Colpa grave

Colpa grave

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L’ esigenza di riportare in equilibrio la relazione tra medico e paziente

Cass., sez. III, sent. 16 ottobre 2007, n.

21619

«mutazione genetica della figura del professionista, un tempo genius loci ottocentesco, oggi ambita preda risarcitoria».

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Dizionario Classico di Medicina Interna (1833) alla voce errore, così si esprimeva:

Dizionario Classico di Medicina Interna (1833) alla voce errore, così si esprimeva:

non essendo una scienza di calcolo nè una scienza soltanto descrittiva, ed avendovi il ragionamento una parte tanto

importante quanto

l’osservazione, la Medicina è particolarmente esposta ad errori a causa della nostra ignoranza sopra un infinito numero di fatti.

non essendo una scienza di calcolo nè una scienza soltanto descrittiva, ed avendovi il ragionamento una parte tanto

importante quanto

l’osservazione, la Medicina è

particolarmente esposta ad

errori a causa della nostra

ignoranza sopra un infinito

numero di fatti.

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