“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006
Macro-attività Realizzazione
Azione di sistema - S
PERIMENTAZIONE PROTOTIPALE,
PROMOZIONE E MESSA IN RETE DI“
CENTRI DI COMPETENZA”,
RETI TEMATICHE DI SEMPLIFICATORICentro di competenza regionale sulla semplificazione Regione Molise Norme in materia di gestione dei rifiuti
dicembre 2021
INDICE
Premessa ... 4
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI... 5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ... 5
Articolo 1 - Campo di applicazione ... 5
Articolo 2 - Principi ... 5
Articolo 3 - Obiettivi ... 6
Articolo 4 - Definizioni ... 7
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE ... 8
Capo I - Competenze della Regione ... 8
Articolo 5 - Competenze della Regione ... 8
Capo II - Ente di Governo dell’Ambito del Molise (E.G.A.M.) ... 9
Articolo 6 - E.G.A.M... 9
Capo III - Competenze di altri Enti ... 10
Articolo 7 - Competenze delle Province ... 10
Articolo 8 - Competenze dei Comuni... 10
Articolo 9 - Competenze di ARPA Molise ... 11
TITOLO III - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE ... 11
Articolo 10 - Piano regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) ... 11
Articolo 11 - Procedure per l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti ... 12
Articolo 12 - Sistema informativo regionale sui rifiuti ... 12
Articolo 13 - Osservatorio regionale sul ciclo dei rifiuti ... 13
Articolo 14 - Divulgazione delle informazioni e diffusione della cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti ... 13
Articolo 15 - Finanziamento della pianificazione regionale in materia di rifiuti ... 14
TITOLO IV - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ... 14
Articolo 16 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani .... 14
Articolo 17 - Ambito Territoriale Ottimale e Aree di raccolta ... 15
Articolo 18 - Funzioni connesse alla organizzazione e all’affidamento dei servizi ... 15
Articolo 19 - Determinazione della tariffa ... 16
Articolo 20 - Supporto tecnico all’Autorità d’ambito ... 16
Articolo 21 - Piano d’ambito ... 16
Articolo 22 - Criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ... 17
Articolo 23 - Principi per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale .... 17
Articolo 24 - Azioni specifiche di prevenzione ... 18
TITOLO V - APPROVAZIONE DEI PROGETTI E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO ... 19
Articolo 25 - Presentazione delle domande ... 19
Articolo 26 - Procedimento autorizzatorio ... 19
Articolo 27 - Provvedimento di autorizzazione unica ... 19
Articolo 28 - Autorizzazione delle varianti ... 20
Articolo 29 - Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione ... 21
Articolo 30 - Rinnovo dell’autorizzazione unica ... 22
Articolo 31 - Sospensione dell’autorizzazione unica... 22
Articolo 32 - Decadenza dell’autorizzazione unica ... 23
Articolo 33 - Revoca dell’autorizzazione unica ... 23
Articolo 34 - Oneri per le attività istruttorie e di controllo ... 24
Articolo 35 - Garanzie finanziarie ... 24
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI ... 26
Articolo 36 - Norme transitorie ... 26
Articolo 37 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi... 26
TITOLO VII - ABROGAZIONI, PUBBLICAZIONI ... 28
Articolo 38 - Abrogazioni ... 28
Articolo 39 - Sanzioni ... 28
Articolo 40 - Norma finanziaria ... 29
Articolo 41 - Norma finale ... 29
Articolo 42 - Dichiarazione d’urgenza e pubblicazione ... 29
Nota di chiusura delle attività del gruppo di lavoro ... 30
Premessa
Il presente documento rappresenta il risultato delle analisi comparative e della elaborazione di una proposta condotti dal gruppo di lavoro istituito presso la Regione Molise. Il gruppo di lavoro costituito inizialmente dal referente della Regione Molise ha poi integrato i referenti delle Province di Campobasso e Isernia e dell’ARPA Molise; Formez PA ha coordinato le fasi e i compiti del gruppo di lavoro, nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” (P.O.N. Governance e Capacità Istituzionale 2104-2020 - Asse 1 Obiettivo Specifico 1.2) e dal Centro di competenza regionale per la semplificazione.
Il gruppo di lavoro è stato originariamente costituto per la revisione e la semplificazione di tutta la disciplina regionale in materia di gestione dei rifiuti e delle bonifiche dei siti contaminati nonché di protezione dell’ambiente dai pericoli dell’amianto. In corso d’opera, a causa delle difficoltà organizzative generate dalla situazione di emergenza sanitaria, si è deciso di procedere per aree specifiche, in modo da completare più rapidamente le normative per ciascuna area. Il primo documento elaborato è stato
Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati
(marzo 2021), a cui è seguito unNorme in materia di bonifiche dei siti contaminati - Aggiornamento
(novembre 2021). Il presente documento presenta le norme in materia di gestione dei rifiuti.Si è ritenuto opportuno richiedere preventivamente un parere all’Ufficio legislativo della Regione Molise che ha indicato come preferibile l’opzione di una riscrittura dei testi poiché la disciplina e i relativi principi risultano ormai superati dalla normativa comunitaria e statale vigente. L’Ufficio legislativo ha pertanto suggerito di prevedere un’abrogazione espressa della vigente normativa regionale e di considerare la necessità di disciplinare con disposizioni transitorie i procedimenti ancora aperti al momento dell’avvicendamento delle due discipline.
Le attività di revisione e semplificazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti sono iniziate nella primavera del 2020, attraverso l’analisi comparativa di quanto prodotto nella recente legislazione regionale e nella predisposizione di un modello che potesse fungere da guida nella redazione delle nuove norme. Il lavoro è stato lungo e complesso, non solo per le questioni normative di estrema delicatezza, ma anche per la discontinuità contrattuale del referente regionale e per definire l’individuazione dell’Autorità d’Ambito.
Gli obiettivi del gruppo di lavoro hanno riguardato principalmente l’aggiornamento della normativa regionale vigente (legge regionale 7 agosto 2003, n.25) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (
Norme in materia ambientale
); la ripartizione delle competenze; la descrizione dei procedimenti; la disciplina delle sanzioni e le norme transitorie; l’individuazione dell’Autorità d’Ambito. Su quest’ultima questione, dopo aver formulato alcune ipotesi e dopo un’attenta valutazione delle stesse, in linea con la disciplina statale e con altre esperienze regionali, si è deciso di incardinare la suddetta Autorità nell’Ente di Governo dell’Ambito del Molise (E.G.A.M.) e di inserire nel documento le norme di modifica alla legge istitutiva dell’E.G.A.M. (legge regionale 22 aprile 2017, n. 4) con l’obiettivo di specificare le ulteriori funzioni dell’Ente.
Tutte le fasi di elaborazione del documento sono state condivise con tutti i partecipanti al gruppo di lavoro.
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. La Regione Molise disciplina con la presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legislazione di settore, la gestione dei rifiuti sul territorio regionale.
2. La presente legge disciplina:
a) le competenze dei soggetti che esercitano poteri e funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti;
b) gli strumenti della pianificazione regionale nelle materie di cui alla lettera a);
c) la definizione dell’ambito territoriale ottimale di livello regionale;
d) l’istituzione dell’Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti in attuazione della normativa comunitaria e nazionale di settore ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione integrata;
e) la determinazione dell’ammontare del tributo speciale, “ecotassa”, per il deposito in discarica dei rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
f) il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
g) la promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione.
Articolo 2 - Principi
1. La Regione Molise intende favorire la riduzione della produzione di rifiuti e assicurare le più elevate garanzie di protezione dell’ambiente e di tutela della salute dei cittadini.
2. Le attività di gestione dei rifiuti si conformano al principio dello sviluppo sostenibile al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future e il loro diritto a un patrimonio ambientale integro.
3. Tutte le attività che attengono alla gestione del Servizio integrato dei rifiuti, inclusi la realizzazione delle opere funzionali a tale servizio, gli interventi di cui alla Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono attività di pubblico interesse.
4. La gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa europea e nazionale in materia ambientale, è realizzata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica e nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
5. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati sono attuati nel rispetto del principio di autosufficienza e del principio di prossimità in ambito regionale, in attuazione della direttiva 2008/98/CE e dell’articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Lo smaltimento, il trattamento e il recupero dei rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata sono attuati nel rispetto del principio di prossimità. I rifiuti sopracitati potranno essere smaltiti, trattati o recuperati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o di raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
7. La Regione Molise assume come proprio il principio dell’economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.
8. La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi:
a) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività, evitando possibili fonti di inquinamento dell’ambiente, mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera l ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici.
Articolo 3 - Obiettivi
1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all’articolo 2, persegue i seguenti obiettivi:
a) la riduzione alla fonte della quantità di rifiuti prodotti e la riduzione massima della quantità di rifiuti urbani non inviati al riciclaggio;
b) il recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili e il loro riutilizzo;
c) la protezione dell’ambiente e della salute, prevedendo e riducendo gli impatti negativi della gestione dei rifiuti, rafforzando la prevenzione primaria delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti;
d) il raggiungimento dell’obiettivo di autosufficienza per l’impiantistica di trattamento e recupero per i rifiuti urbani e speciali.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, in tutto il territorio regionale sono adottate le seguenti azioni:
a) incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e potenziare quantitativamente e qualitativamente le raccolte differenziate mediante la progressiva adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione dell’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) favorire, per le frazioni raccolte in maniera differenziata, la valorizzazione in termini
economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
c) incentivare l’autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio di prossimità, a cominciare dalle utenze disagiate per posizione orografica e per insufficiente rete di collegamenti, aree agricole e aree a bassa densità abitativa;
d) incentivare lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di derrate alimentari e di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta ai fini del loro riutilizzo;
e) incentivare il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti attraverso la tariffazione puntuale al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e di migliorare la qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato;
f) ridurre la produzione e il trattamento di rifiuti speciali e la loro pericolosità.
3. La Regione individua le funzioni e i compiti amministrativi per i quali è necessario l’esercizio unitario sul territorio e ne regola lo svolgimento. Indirizza e coordina, nel rispetto della loro autonomia territoriale e funzionale, le attività in materia degli Enti locali e degli Organi di controllo sanitario e ambientale.
4. La Regione persegue gli obiettivi di trasparenza, efficienza e semplificazione mediante la totale informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti e dei rispettivi fascicoli, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Articolo 4 - Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inoltre definite come:
a) Area di Raccolta: area interna all’Ambito Territoriale Ottimale ove si provvede a organizzare il sistema intercomunale di raccolta;
b) ARPA Molise: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise;
c) Autorità competente: l’Amministrazione o Ente competente all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione degli interventi;
d) Compostaggio di Prossimità: sistema di compostaggio per piccoli comuni (con popolazione inferiore a 2000 abitanti), a iniziare dalle utenze disagiate per posizione orografica e per insufficiente rete di collegamenti, aree agricole e aree a bassa densità abitativa;
e) Decreto: il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) E.G.A.M.: Ente di Governo dell’Ambito del Molise;
g) I.S.P.R.A.: Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale;
h) O.R.So. : Osservatorio Rifiuti Sovraregionale i) P.R.G.R.: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE Capo I - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze della Regione
1. In applicazione dell’articolo 196 del Decreto, la Regione esercita le seguenti competenze:
a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del P.R.G.R.;
b) la definizione dei criteri sulla base dei quali le Province individuano le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dell’articolo 195, comma 1, lettera p), del Decreto;
c) la definizione di criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), del Decreto, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
d) l’adozione di direttive, strategie, indirizzi, linee guida e norme di settore per la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti e per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità d’ambito e altri Enti locali;
e) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
f) la definizione dei criteri per la ricognizione da parte dell’Autorità d’ambito della situazione impiantistica esistente e delle situazioni dei gestori comunali del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
g) la definizione di criteri e indirizzi per la elaborazione del Piano d’ambito, redatto ai sensi dell’articolo 203, comma 3, del Decreto, di competenza dell’Autorità d’ambito;
h) la definizione di criteri e indirizzi per il calcolo della tariffa, nel rispetto delle competenze delle autorità nazionali di settore;
i) la determinazione del tributo speciale, cosiddetto “ecotassa”, la definizione della modalità di determinazione e riscossione, ai sensi dell’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
j) l’emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del Decreto, ai fini della realizzazione e dell’esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
k) l’emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, compresa l’autorizzazione dei relativi progetti di variante, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili, ai sensi dell’articolo 208 del Decreto;
l) l’emissione dei provvedimenti di conferma, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell’autorizzazione unica;
m) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui all’ articolo 194 del Decreto;
n) l’adozione di regolamenti e la determinazione degli strumenti economici e finanziari necessari a incentivare la diffusione presso i Comuni della tariffazione puntuale;
o) l’istituzione e l’organizzazione dell’osservatorio regionale sul ciclo dei rifiuti;
p) l’emissione di ordinanze contingibili e urgenti a norma dell’articolo 191 del Decreto.
2. Tutti gli atti di cui al comma 1 sono di competenza della Giunta regionale, sempre che non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente a esso attribuiti.
Capo II - Ente di Governo dell’Ambito del Molise (E.G.A.M.)
Articolo 6 - E.G.A.M.
1. L’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è l’E.G.A.M., istituito con legge regionale 22 aprile 2017, n. 4.
2. L’organizzazione e gli organi dell’E.G.A.M. sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 2017, n. 4, come modificati e integrati dalla presente legge.
3. Sono introdotte le seguenti modifiche alla legge regionale 22 aprile 2017, n. 4:
a) all’articolo 5, dopo il comma 3, è introdotto il seguente comma 3bis: «3bis. L’E.G.A.M.
esercita, altresì, le funzioni di governo del ciclo dei rifiuti»;
b) all’articolo 8, comma 4, la lettera b) è sostituita come segue: «b) all’approvazione e aggiornamento del piano d’ambito per il servizio idrico integrato e del piano d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, tenuto conto delle proposte formulate dalle assemblee territoriali e degli indirizzi della Regione e, per quanto riguarda il piano d’ambito per il servizio idrico integrato, delle proposte delle autorità di distretto idrografico territorialmente interessate»;
c) all’articolo 8, dopo il comma 4, è introdotto il seguente comma 4bis: «4bis. Nell’esercizio delle funzioni di governo del ciclo dei rifiuti, il Comitato d’ambito svolge altresì le seguenti attività:
a. specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
b. adozione e approvazione del piano finanziario relativo al piano d’ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all’esercizio delle funzioni di cui al presente Capo;
c. determinazione delle Aree di Raccolta, all’interno dell’ATO;
d. determinazione dell’ammontare della tariffa e l’applicazione del tributo speciale, cosiddetto “ecotassa";
e. ricognizione, propedeuticamente alla redazione del Piano d’ambito, della situazione impiantistica all’interno dell’ATO e trasmissione degli esiti della ricognizione alla Regione;
f. implementazione, per quanto nelle proprie competenze, dei dati relativi alla gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani sulla piattaforma O.R.So.;
g. definizione delle misure attuative per l’applicazione da parte dei Comuni della tariffazione puntuale.».
Capo III - Competenze di altri Enti
Articolo 7 - Competenze delle Province
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
a) l’individuazione, sentiti l’Autorità d’ambito e i Comuni, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
b) la partecipazione all’Osservatorio Regionale sul Ciclo dei Rifiuti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del Decreto.
2. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, lettera c), le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, individuando l’origine e la destinazione dei rifiuti.
3. La verifica e il controllo periodico sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, 216 del Decreto e di quanto previsto all’articolo 197 del Decreto.
4. L’emissione dell’atto di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al decreto Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in relazione ai titoli abilitativi inerenti, tra gli altri, l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto.
Articolo 8 - Competenze dei Comuni
1. I Comuni esercitano le competenze che gli sono attribuite all’articolo 198 del Decreto.
2. I Comuni disciplinano le tariffe all’utenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. I Comuni provvedono, per quanto di propria competenza, ad adottare misure utili all’incremento della raccolta differenziata.
4. I Comuni attuano criteri di efficienza ed economicità anche mediante l’utilizzo delle misure volte al contenimento delle tariffe in base alle misure incentivanti previste dalla Regione secondo le misure attuative definite dall’Autorità d’ambito.
5. I Comuni implementano i dati sulla Piattaforma O.R.So. per quanto di loro competenza.
6. I Comuni effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi
di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post- operativa e di ripristino ambientale delle discariche. A tal fine utilizzano i fondi delle fideiussioni istituite in fase di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Articolo 9 - Competenze di ARPA Molise
1. Ai fini della presente legge, fatte salve le competenze che sono attribuite all’ARPA dal Decreto e dalla legge regionale 13 dicembre 1999 n.38, sono di competenza di ARPA Molise:
a) la partecipazione all’Osservatorio regionale sul ciclo dei rifiuti;
b) la gestione dell’applicativo O.R.So. al fine della validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell’articolo 205 del Decreto;
c) la gestione della sezione regionale Molise del Catasto nazionale dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del Decreto;
d) la validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell’articolo 205 del Decreto;
e) la raccolta e la validazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti speciali prodotti nella Regione Molise;
f) la divulgazione delle informazioni sulla qualità e sulla quantità dei rifiuti prodotti nel territorio della Regione Molise;
g) la promozione di campagne di divulgazione ambientale sulla produzione e gestione dei rifiuti.
TITOLO III - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE
Articolo 10 - Piano regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)
1. La pianificazione regionale costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti, fissa le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge.
2. Il P.R.G.R. persegue l’obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell’effettivo recupero di materia ed energia, promuove la gestione sostenibile dei rifiuti e l’innovazione tecnologica.
3. Il P.R.G.R. è elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento.
4. Il P.R.G.R. prevede la metodologia di calcolo e verifica delle percentuali di raccolta differenziata ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e sulla base delle Linee guida emanate con decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016.
5. Il P.R.G.R. definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti in conformità con la gerarchia europea dei rifiuti e con l’obiettivo di azzerare progressivamente i flussi di rifiuti destinati alla discarica.
6. Sono parte integrante del P.R.G.R. il piano per la bonifica delle aree inquinate e il piano per la protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
7. Il P.R.G.R. opera tramite continue azioni di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi, di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 11 del Decreto.
8. In attuazione dei commi 3 e seguenti dell’articolo 181 del Decreto, il P.R.G.R. fissa gli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti, stabilisce misure di sostegno e un sistema di premialità per quei Comuni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi stabiliti.
9. La Giunta regionale presenta ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dell’azione di monitoraggio e l’eventuale programma di attività per le annualità successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l’ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all’attuazione del Piano regionale.
10. Il P.R.G.R. sezione rifiuti urbani è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore.
11. Le disposizioni del P.R.G.R. trovano piena e immediata osservanza e attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.
Articolo 11 - Procedure per l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti
1. Il P.R.G.R. è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,del Decreto.
2. La Giunta regionale adotta il P.R.G.R. e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.
3. Il P.R.G.R. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.
4. Il P.R.G.R. può essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni, qualora situazioni particolari lo rendano necessario.
5. La Giunta regionale, a seguito dell’adeguamento del P.R.G.R. alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali nonché alle direttive e indirizzi del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente e verificata l’assoggettabilità a VAS, effettua le modifiche e gli adeguamenti del Piano, conseguenti all’evoluzione normativa e all’aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici.
Articolo 12 - Sistema informativo regionale sui rifiuti
1. Il sistema informativo regionale dei rifiuti è costituito dall’applicativo O.R.So.
2. L’applicativo O.R.So. è gestito dall’ARPA Molise e costituisce strumento di:
a) acquisizione telematica dei dati di produzione e di gestione dei rifiuti urbani;
b) acquisizione telematica dei dati di gestione dei rifiuti presso gli impianti di trattamento ubicati sul territorio regionale;
c) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionale in materia di rifiuti.
3. Ai fini dell’implementazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti e sui connessi aspetti economici, i Comuni, i gestori degli impianti di recupero, trattamento e di smaltimento dei rifiuti (operanti in procedura ordinaria o in procedura semplificata o con autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decreto), sono tenuti a utilizzare l’applicativo O.R.So.
4. Sono salve le ulteriori e diverse prescrizioni stabilite da norme statali.
Articolo 13 - Osservatorio regionale sul ciclo dei rifiuti
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di rifiuti, l’Osservatorio sul Ciclo dei Rifiuti (OCR), con i seguenti compiti:
a) conservare i dati relativi al ciclo dei rifiuti raccolti ed elaborati da ARPA Molise tramite l’applicativo O.R.So.;
b) fornire pareri tecnici e amministrativi alla Giunta regionale, alle Province e agli Enti comunali;
c) monitorare l’attuazione del P.R.G.R. e del Piano d’ambito, segnalando alla Giunta regionale eventuali inadempienze e suggerendo gli strumenti attuativi;
d) provvedere alla divulgazione, insieme ad ARPA Molise, dei dati sul ciclo dei rifiuti;
e) fornire supporto per gli aspetti tecnici e di pianificazione nel settore dei rifiuti;
f) fornire il supporto tecnico all’Autorità d’ambito;
g) altre attività che potranno essere assegnate dalla Giunta regionale anche su proposta dello stesso Osservatorio.
2. L’Osservatorio è coordinato dal direttore della struttura regionale competente in materia di rifiuti ed è composto da:
a) due membri esperti (uno in materia informatica e uno in materia di rifiuti) designati dall’ARPA Molise;
b) due membri esperti del servizio regionale competente in materia;
c) un membro esperto in materia di rifiuti designato per ognuna delle Province;
d) un membro esperto in materie di legislazione ambientale designato dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale emana le disposizioni concernenti il funzionamento dell’Osservatorio regionale sul Ciclo dei Rifiuti.
Articolo 14 - Divulgazione delle informazioni e diffusione della cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti
1. La Regione, gli Enti locali e ARPA Molise assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sulla qualità e quantità dei rifiuti prodotti nel territorio regionale, nonché sulle migliori pratiche gestionali garantendo:
a) la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;
b) la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell’ambito e a supporto dell’esercizio delle funzioni istituzionali;
c) la redazione e la diffusione di guide normative e tecniche;
d) la promozione di specifici processi educativi e formativi nell’ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo 15 - Finanziamento della pianificazione regionale in materia di rifiuti
1. Le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la riduzione della produzione dei rifiuti, l’incentivazione della raccolta differenziata, del riuso e della minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio, sono finanziati con le risorse di cui all’articolo 40.
TITOLO IV - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
Articolo 16 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, deirifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di priorità:
a) la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
b) le raccolte, le raccolte differenziate e il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati;
c) l’attivazione di sistemi di raccolta e tariffazione su tutto il territorio che assicurano, secondo le specificità di ogni territorio e dopo aver privilegiato la riduzione dei rifiuti, la migliore qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo le migliori tecnologie disponibili;
d) il riciclaggio;
e) il trattamento dei rifiuti negli impianti più prossimi;
f) le altre forme di recupero dei rifiuti, incluso il recupero energetico;
g) lo smaltimento dei rifiuti.
3. Il riutilizzo, il riciclo o ogni altra azione diretta a ottenere materia prima secondaria dai rifiuti sono adottati con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di produzione di energia.
4. Nell’ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attività, le strutture, comprese quelle a servizio delle raccolte differenziate, e gli impianti sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero. Il conferimento in discarica costituisce la fase finale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle della raccolta, delle raccolte differenziate, del recupero e della valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti.
5. L’organizzazione sul territorio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la pianificazione dei relativi flussi di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento sono demandate all’Autorità d’ambito che, a seguito della redazione del Piano d’ambito, individua la migliore soluzione adottabile sulla base dell’autosufficienza, dell’efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e del P.R.G.R.
Articolo 17 - Ambito Territoriale Ottimale e Aree di raccolta
1. Ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è così organizzato:
a) Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendo per tali gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all’utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti l’avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata del rifiuto organico;
b) Aree di Raccolta, definite dal Piano d’ambito, per le funzioni inerenti la raccolta differenziata, il trasporto e l’avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, con l’esclusione del rifiuto organico; la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e le strutture a servizio della raccolta differenziata.
Articolo 18 - Funzioni connesse alla organizzazione e all’affidamento dei servizi
1) I Comuni esercitano, singolarmente o in forma associata, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni:
a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del piano d’ambito, finalizzato all’acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all’erogazione dei servizi e alla realizzazione dei relativi impianti;
c) approvazione del piano finanziario relativo al Piano d’ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;
d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
e) affidamento dei servizi, conseguente all’individuazione della loro modalità di produzione;
f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi;
g) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o a esse conferiti dai Comuni.
2) Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 devono essere salvaguardati gli obiettivi
raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle percentuali dei Comuni facenti parte dell’area.
Articolo 19 - Determinazione della tariffa
1. In ossequio alle determinazioni dell’autorità statale di regolazione, i Comuni determinano la tariffa relativa alle utenze presenti sul loro territorio attraverso le seguenti modalità:
a) indirizzi dell’Autorità d’ambito regionale;
b) valore economico del costo del servizio per il Comune determinato dal piano finanziario, sulla base dell’unità di misura di rifiuti prodotti e imputato, in base alle produzioni dei rifiuti, come costo a carico del Comune;
c) valore economico relativo ai servizi minimi garantiti nel Comune per ciò che attiene le attività di spazzamento;
d) eventuali compartecipazioni economiche statali alla tassa sui rifiuti (TARI).
Articolo 20 - Supporto tecnico all’Autorità d’ambito
1. L’Autorità d’ambito si avvale del supporto delle professionalità con competenze di carattere tecnico, informatico e giuridico nonché delle risorse strumentali dell’Osservatorio regionale sul ciclo dei rifiuti;
2. L’Osservatorio regionale sul ciclo dei rifiuti fornisce il supporto tecnico all’Autorità stessa, provvede alle attività istruttorie necessarie all’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 6.
Articolo 21 - Piano d’ambito
1. L’Autorità d’ambito, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, redige il Piano d’Ambito, a norma di quanto previsto dall’articolo 203, comma 3, del Decreto.
2. Il Piano d’ambito recepisce e attua le indicazioni del P.R.G.R. e si conforma alle prescrizioni delle Province nel merito della localizzazione degli impianti.
3. Il Piano d’ambito si uniforma e attua i principi che sono contenuti nella presente legge ed è predisposto al fine di perseguirne gli obiettivi.
4. Il contratto o i contratti di servizio o gli accordi di programma che saranno stipulati per la gestione del Servizio integrato dei rifiuti dovranno essere finalizzati all’attuazione degli obiettivi del P.R.G.R. e della presente legge.
5. Il Piano d’ambito non è sottoposto a VAS, in quanto attuativo del P.R.G.R.
6. Il Piano d’ambito introduce misure attuative affinché, successivamente alla sua approvazione, i Comuni possano applicare la tariffazione puntuale.
Articolo 22 - Criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti
1. La Regione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 195, comma 1, lettera p), del Decreto, definisce i criteri per la individuazione, da parte delle Province, delle aree e dei siti non idonei alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, tenendo conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica.
2. La definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti esigenze:
a) tutela dell’ambiente, della salute, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, artistico e archeologico, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e dei siti;
b) differenziazione dei fattori di localizzazione in rapporto alle specifiche tipologie di impianto;
c) diversificazione del grado di fattibilità degli interventi secondo fattori escludenti e penalizzanti.
3. Il termine fattore escludente indica la non idoneità delle aree alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; il termine fattore penalizzante rende necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione a specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell’area.
4. La localizzazione di nuovi impianti è subordinata alla verifica della possibilità, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. e di quelli indicati nel presente articolo, del potenziamento, della ristrutturazione o della riconversione di quelli già esistenti, al fine di evitare il consumo di nuovo suolo e i relativi impatti su ambiente e territorio.
Articolo 23 - Principi per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale
1. Fermo restando i principi di cui all’articolo 2 della presente legge, sono ammesse iniziative pubbliche e private nel campo dello smaltimento, trattamento e recupero rifiuti urbani e speciali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere autorizzate previa verifica del rispetto delle procedure previste dal Decreto e dei seguenti principi in attuazione dell’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE e dell’articolo 182-bis del Decreto:
a. autosufficienza;
b. prossimità, in ambito regionale, per le attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, presso l’impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c. equa distribuzione territoriale delle iniziative al fine di non gravare sulle componenti ambientali e sociali del contesto territoriale di riferimento, tenendo conto dell’impiantistica esistente e programmata e delle criticità sulle matrici ambientali derivanti dall’effetto cumulo delle iniziative nello stesso contesto territoriale;
d. conformità con le previsioni del P.R.G.R. e coerenza con i fabbisogni complessivi previsti nel
P.R.G.R. sia per i rifiuti urbani che speciali.
3. I nuovi impianti e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere autorizzati in conformità con le Best Available Techniques ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l ter), del Decreto.
4. Gli impianti esistenti o autorizzati all’esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a esercitare o avviano l’esercizio alle condizioni per le quali sono stati autorizzati.
5. In caso di interventi su impianti esistenti è consentito il rilascio di nuova autorizzazione finalizzata all’ampliamento e/o al revamping degli stessi impianti, a prescindere dai criteri di localizzazione di cui all’articolo 22, purché coerenti con le previsioni del P.R.G.R. e della presente legge, a condizione che gli stessi impianti non costituiscano, anche mediante l’adozione di specifiche misure collettive, rischi sanitari e ambientali in relazione alle caratteristiche del luogo.
6. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del Piano d’ambito.
7. Sono procedibili le istanze relative a impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità. Tali istanze sono ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo da destinare a smaltimento è minore dell’otto per cento. Per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite dell’otto per centro è applicato in occasione della prima istanza di modifica dell’impianto.
8. Le istanze relative a ogni attività di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti sono soggette alla preventiva verifica di conformità al Piano d’ambito da parte dell’Ufficio regionale, competente in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilità, per i rispettivi procedimenti autorizzatori e di verifica della compatibilità ambientale, ai sensi dei procedenti commi. La valutazione è resa in via preliminare nell’ambito del procedimento autorizzatorio.
9. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del Decreto, la verifica di assoggettabilità alla VIA e/o la valutazione di impatto ambientale di un progetto di nuovo impianto di trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani speciali ovvero di ampliamento di quelli esistenti deve prioritariamente effettuare un’analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto al fabbisogno regionale.
Articolo 24 - Azioni specifiche di prevenzione
1. In attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, delle Linee guida della Commissione Europea sulla prevenzione del 2012, dell’articolo 1, comma 2, lettera g) della presente legge, la Regione pone come obiettivo prioritario la prevenzione della produzione dei rifiuti secondo i principi dell’economia circolare.
2. Al fine di realizzare l’obiettivo di cui al comma precedente la Regione promuove e sostiene azioni specifiche per accrescere la partecipazione e l’informazione dei cittadini sul tema della
prevenzione della produzione dei rifiuti e degli stili di vita sostenibili.
3. La Regione sviluppa, anche all’interno di più ampi programmi regionali di educazione e promozione della sostenibilità, specifiche campagne di informazione e comunicazione, sensibilizzazione ed educazione in collaborazione con gli Enti locali, l’Autorità d’ambito, l’ARPA Molise, gli enti di ricerca, le Università degli Studi, le istituzioni scolastiche e gli insegnanti, i consorzi di filiera, le associazioni accreditate e quelle di volontariato e dei consumatori.
TITOLO V - APPROVAZIONE DEI PROGETTI E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO
Articolo 25 - Presentazione delle domande
1. Fatto salvo quanto disposto in materia di provvedimento unico regionale dall’articolo 27-bis del Decreto, le istanze di:
a) autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
b) di autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;
sono trasmesse dai soggetti richiedenti mediante la propria casella di posta elettronica certificata o di soggetto espressamente delegato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
2. All’istanza deve essere allegato il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
Articolo 26 - Procedimento autorizzatorio
1. L’istruttoria della domanda è svolta ai sensi dell’articolo 208 del Decreto, è finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica e si conclude nei termini di legge.
Articolo 27 - Provvedimento di autorizzazione unica
1. Il provvedimento di autorizzazione unica è adottato, ai sensi dell’articolo 208 del Decreto, dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti e ha durata decennale ed è rinnovabile alle condizioni di cui al successivo articolo 30.
2. Il provvedimento di autorizzazione unica individua le condizioni e le prescrizioni per garantire i principi di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga e, in particolare, contiene:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da recuperare o da smaltire;
b) la localizzazione dell’impianto;
c) i requisiti tecnici dell’impianto riferiti:
1) alla compatibilità del sito;
2) alle attrezzature utilizzate;
3) ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti;
4) alla conformità al progetto approvato.
d) le operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
e) le unità impiantistiche che costituiscono l’impianto;
f) le precauzioni da adottare in materia di sicurezza e igiene ambientale;
g) le prescrizioni derivanti dall’applicazione delle normative in materia di tutela della salute e dell’ambiente;
h) le prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e degli interventi a essa successivi;
i) le garanzie finanziarie;
j) la data di scadenza dell’autorizzazione.
3. Ai sensi dell’articolo 208, comma 6, del Decreto, il provvedimento di autorizzazione unica sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
4. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è trasmesso al soggetto istante, nonché alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
5. Nel caso in cui la realizzazione dell’impianto non possa avvenire entro il termine di efficacia delle autorizzazioni o degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’esecuzione del progetto, il soggetto autorizzato, sei mesi prima della scadenza di tale termine, presenta la domanda di conferma del provvedimento di autorizzazione unica, corredata delle autorizzazioni o degli atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti. La domanda di conferma è istruita ai sensi dell’articolo 208 del Decreto.
6. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma 5, emette il provvedimento di conferma dell’autorizzazione unica ovvero di diniego motivato della conferma e lo trasmette al soggetto istante.
7. L’autorizzazione unica è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti su istanza del soggetto che intende subentrare nella titolarità dell’autorizzazione, nonché previo consenso del soggetto autorizzato.
Articolo 28 - Autorizzazione delle varianti
1. Fatto salvo quanto disposto in materia di provvedimento unico regionale dall’articolo 27-bis del Decreto, la domanda di autorizzazione del progetto di variante di un impianto autorizzato, che
rilasciata, corredata della documentazione tecnico-progettuale e delle eventuali autorizzazioni o degli eventuali atti di assenso comunque denominati e sottoscritta dal titolare dell’autorizzazione unica, è trasmessa, mediante la propria casella di posta elettronica certificata o di soggetto espressamente delegato, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ed è istruita nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 208 del Decreto.
2. Il procedimento autorizzatorio del progetto di variante sostanziale, istruito con le modalità di cui agli articoli precedenti, si conclude con l’emanazione di un provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato della stessa, entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
3. Non sono varianti sostanziali quelle che sono determinate da esigenze tecnico-funzionali e che non comportano variazioni e incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità dei rifiuti indicati nel provvedimento di approvazione, l’ubicazione, l’ingombro volumetrico e la superficie dell’area interessata dalle attività di smaltimento o recupero, e non dovranno comunque superare i limiti di soglia per la Valutazione di Impatto Ambientale o per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e deve restare fermo il rispetto di ogni altra norma alla quale l’atto autorizzativo può essere assoggettato.
4. Le variazioni di cui al precedente comma 3 sono soggette alla previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti e al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio da parte del Comune territorialmente competente, ove necessario. Il procedimento dovrà essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza fatta salva l’interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni.
5. L’Autorità competente, nel caso in cui ritenga ricorra la fattispecie di variante sostanziale, laddove sia stata presentata istanza di variante non sostanziale, comunica all’istante il rigetto entro 30 giorni, segnalando le eventuali integrazioni alla documentazione tecnica necessarie alla successiva presentazione di un’istanza di variante sostanziale.
6. È fatta salva la facoltà dell’Autorità competente, anche nel caso di variante non sostanziale, di acquisire, qualora lo ritenga opportuno, pareri, osservazioni e informazioni dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi.
7. Il provvedimento autorizzativo, di cui agli articoli 208 e seguenti del Decreto, integra o sostituisce quello precedente, fermi restando i termini di validità dello stesso.
Articolo 29 - Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di ricerca e di sperimentazione devono presentare apposita domanda mediante la propria casella di posta elettronica certificata o di soggetto espressamente delegato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, localizzandoli, di
norma, nelle aree individuate come idonee dalla programmazione regionale in materia.
2. L’istruttoria della domanda, svolta ai sensi dell’articolo 208 del Decreto, è finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, secondo quanto disposto dall’articolo 211 del Decreto.
Articolo 30 - Rinnovo dell’autorizzazione unica
1. L’autorizzazione unica è rinnovabile, su istanza del titolare, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
2. La domanda di rinnovo, sottoscritta dal titolare dell’autorizzazione, è presentata con le modalità di cui all’articolo 25, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa, corredata di una relazione, nonché di adeguata documentazione tecnica dalle quali risulti la permanenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell’attività che hanno costituito presupposto per l’ottenimento dell’autorizzazione unica.
3. Nelle more dell’emissione del provvedimento di rinnovo, il soggetto richiedente prosegue l’attività, previa estensione della garanzia finanziaria prestata o prestazione di una nuova garanzia.
4. Il procedimento si conclude con l’emanazione di un provvedimento di rinnovo o di diniego motivato dello stesso entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Articolo 31 - Sospensione dell’autorizzazione unica
1. L’autorizzazione unica, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni, è sospesa nei seguenti casi:
a) nelle more dello svolgimento dell’istruttoria per l’emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell’autorizzazione stessa;
b) esecuzione di varianti all’impianto in assenza di autorizzazione;
c) omessa presentazione del certificato di collaudo o esito negativo del collaudo;
d) trasferimento a terzi dell’autorizzazione unica in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
e) non ottemperanza per più di una volta dell’obbligo di agevolazione delle ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida il soggetto titolare dell’autorizzazione unica a far cessare la causa dell’inadempimento o della violazione assegnandogli un termine per provvedere.
3. Ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente causate dall’esercizio dell’attività dell’impianto, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida e contestualmente sospende l’autorizzazione per un tempo determinato;
4. Qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell’atto di diffida è ordinata la sospensione dell’attività autorizzata per un periodo massimo di
dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia cessata la causa che ha determinato l’emanazione del provvedimento di sospensione, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede a emanare il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione unica.
5. Per motivi di tutela igienico-sanitaria e della salute pubblica può essere disposta la sospensione dell’attività autorizzata a decorrere dalla data di ricezione della diffida di cui al comma 2.
6. Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione unica è comunicato al soggetto titolare dell’autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Articolo 32 - Decadenza dell’autorizzazione unica
1. Il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione unica, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni, è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) inosservanza, per almeno tre volte, durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall’autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, sanzionata mediante ordinanza ingiunzione;
b) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall’autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, che abbiano cagionato pericolo o danno per l’ambiente o per la salute pubblica;
c) decorrenza del periodo di sospensione senza che il titolare dell’autorizzazione abbia rimosso la causa che ha determinato l’emanazione del provvedimento di sospensione;
d) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida;
e) omessa prestazione o mancata accettazione della garanzia finanziaria;
f) omessa presentazione del certificato di collaudo entro il termine fissato;
g) mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante.
2. Il provvedimento di decadenza è comunicato al soggetto titolare dell’autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l’obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell’impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all’obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e, per le finalità di cui all’articolo 35, comma 5, provvede al trasferimento delle risorse introitate ai Comuni interessati.
Articolo 33 - Revoca dell’autorizzazione unica
1. Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione unica è emesso dalla struttura regionale
competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo irreversibile per la salute pubblica dovuta a cause di forza maggiore;
b) irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell’ambiente dovuta a cause di forza maggiore;
c) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di revoca è comunicato al soggetto titolare dell’autorizzazione unica e agli enti interessati, nonché è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La revoca dell’autorizzazione unica comporta l’obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell’impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all’obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e, per le finalità di cui all’articolo 35, comma 5, provvede al trasferimento delle risorse introitate ai Comuni interessati.
Articolo 34 - Oneri per le attività istruttorie e di controllo
1. I soggetti interessati sono tenuti a versare alla Regione oneri e tariffe per le attività istruttorie relative a:
a) rilascio, ai sensi dell’articolo 208 del Decreto, dell’autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché ai relativi progetti di variante;
b) rilascio, ai sensi dell’articolo 208, comma 15, del Decreto, dell’autorizzazione unica all’esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) rinnovo delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b);
d) varianti sostanziali e non delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b);
e) rilascio, ai sensi dell’articolo 211 del Decreto, dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;
f) conferma dell’autorizzazione unica;
g) comunicazioni di inizio delle campagne di attività con impianti mobili ai sensi dell’articolo 208, comma 15, del Decreto.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli oneri e le tariffe per le attività istruttorie saranno stabiliti con delibera di Giunta regionale.
Articolo 35 - Garanzie finanziarie
1. Sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i soggetti che svolgono le seguenti attività:
a) operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del