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Sosta sul marciapiede: sanzione

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Sosta sul marciapiede: sanzione

Autore: Adele Margherita Falcetta | 18/10/2018

In questo articolo vedremo qual è la sanzione alla quale si va incontro in caso di sosta sul marciapiede.

Ti è capitato tante volte di cercare disperatamente un parcheggio. A un certo punto, hai individuato un posto nel quale la tua auto non entrava per pochi centimetri. Se avessi posizionato una parte di essa sul marciapiede, saresti riuscito a lasciarla in quello spazio angusto eppure in quel momento prezioso. Sei stato

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tentato di farlo, data la penuria di posti. Poi hai rinunciato non sapendo qual è la sanzione prevista in caso di sosta sul marciapiede. Ti sei accontentato di un posto più distante rispetto alle tue esigenze. Sai che ti dico? Hai fatto bene. In questo articolo ti spiego il motivo. Se decidi di parcheggiare la tua automobile, o qualsiasi altro veicolo, sul marciapiede, lo fai a tuo rischio e pericolo. Infatti, il marciapiede è riservato, per espressa disposizione di legge, al transito dei pedoni. Le sanzioni previste dal Codice della Strada a carico dei contravventori sono severe e comportano non soltanto il pagamento di una multa, ma anche la decurtazione di punti dalla patente. Ma per comprendere appieno l’argomento sosta sul marciapiede: sanzione, occorre iniziare dalla definizione di marciapiede.

Cosa è il marciapiede?

Il marciapiede è definito dal Codice della Strada [1] come una parte della strada esterna alla carreggiata. Esso è di norma rialzato rispetto alla carreggiata stessa, ma può essere delimitato o protetto anche in altro modo. Lo stesso Codice specifica che il marciapiede è riservato ai pedoni. Ecco dunque le caratteristiche del marciapiede:

è una parte della strada. Quest’ultima è, molto genericamente, lo spazio pubblico destinato alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali.

Comprende la carreggiata, le banchine, i marciapiedi, le piste ciclabili;

è esterno alla carreggiata. Questa è la parte della strada specificamente destinata al transito dei veicoli. Il marciapiede è esterno ad essa;

è rialzato, o altrimenti delimitato o protetto. Di solito il marciapiede è alcuni centimetri più alto rispetto alla strada, allo scopo di impedire in modo più efficace l’invasione da parte dei veicoli. Tuttavia, esso può essere anche “a raso” e delimitato in altro modo, ad esempio con strisce, con paletti o con ringhiere;

è riservato ai pedoni. Su di esso non possono circolare veicoli, nemmeno biciclette. Allo stesso modo, è vietato usare sul marciapiede tavole, pattini o altri acceleratori di andatura, che possono costituire un pericolo per i pedoni [2]. Data la lentezza del loro incedere, è possibile adoperare i passeggini, così come possono circolarvi i pedoni che fanno uso di sedia a rotelle.

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Quali sanzioni per chi parcheggia sul marciapiede?

Il Codice della Strada vieta espressamente la sosta e la fermata dei veicoli sul marciapiede [3]. Ricordiamo che:

la sosta è una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, che consente al conducente di allontanarsi;

la fermata è una temporanea sospensione della marcia, necessaria per compiere azioni di breve durata.

Pertanto, non è consentito lasciare il proprio veicolo, nemmeno parzialmente, parcheggiato sul marciapiede e allontanarsi. Allo stesso modo, non è possibile fermare il veicolo per breve tempo, ad esempio per fare salire o scendere un passeggero, posizionandosi sul marciapiede in tutto o in parte. C’è però un’eccezione: il parcheggio è possibile in presenza di appositi segnali che lo consentono. Ciò, di norma, avviene quando il marciapiede è molto ampio, e la sosta dei veicoli non intralcia il transito e la sicurezza dei pedoni. In tal caso, oltre alla segnaletica verticale, che potrà anche indicare a quale tipologia di veicoli è limitato il parcheggio, sarà presente anche la segnaletica orizzontale, consistente in strisce che delimitano l’area nella quale è possibile posizionare gli stessi.

Le sanzioni in caso di sosta sul marciapiede sono diverse, secondo che il veicolo sia un’automobile, oppure un veicolo a due ruote:

qualora il veicolo sia un’automobile, la multa va da un minimo di 84 euro fino ad un massimo di 335 euro;

se invece si tratta di un ciclomotore o di un motociclo, la multa compresa tra i 40 euro e i 163 euro.

Alla sanzione pecuniaria si aggiunge quella accessoria della decurtazione di due punti dalla patente. Come se non bastasse, la multa si applica per ciascun giorno in cui la violazione si protrae. Così, lasciare la propria auto parcheggiata sul marciapiede e poi partire può costare molto caro. Va precisato che il divieto vale anche per il caso in cui si posizionino sul marciapiede solo una o due ruote del veicolo. Ciò comporta sempre un’invasione della parte della strada riservata ai pedoni, che non trova giustificazione, secondo la Cassazione, nemmeno se dettata dalla necessità di non intralciare il traffico o perché i parcheggi scarseggiano [5].

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Pensa al caso in cui su un lato della strada siano in sosta più veicoli in doppia fila.

Un automobilista ha necessità di parcheggiare dalla parte opposta, ma se lo facesse allineandosi al marciapiede ostacolerebbe la circolazione, perché la carreggiata risulta ristretta a causa dei veicoli lasciati in posizione irregolare. Per consentire un agevole defluire del traffico, il nostro automobilista si stringe il più possibile al margine destro della strada, salendo con sue ruote sul marciapiede.

Anche se ha agito in buona fede e a fin di bene, rischia di trovare, al suo ritorno, una contravvenzione ad aspettarlo.

Chi può fare la multa?

La multa per sosta o fermata su un marciapiede può essere elevata soltanto dalla polizia municipale, e non dagli ausiliari del traffico dipendenti da aziende private.

Questi ultimi, infatti, possono fare le multe soltanto in caso di violazioni che riguardano l’utilizzo delle strisce blu a pagamento; non anche per quelle che incidono sul traffico e sulla funzionalità delle altre aree. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione in una sentenza pronunciata a seguito di una multa elevata da un ausiliare del traffico [6].

Quest’ultimo, quindi, può elevare una contravvenzione solo nei seguenti casi:

parcheggio in aree di sosta a pagamento senza che il conducente del veicolo abbia pagato il ticket;

parcheggio in aree di sosta a pagamento con ticket scaduto e non rinnovato;

parcheggio in doppia fila in adiacenza a spazi contrassegnati da strisce blu, quando il veicolo parcheggiato in maniera irregolare impedisce ad altri automobilisti di uscire dagli appositi spazi o di entrarvi;

circolazione sulle cosiddette corsie preferenziali, vale a dire le porzioni della carreggiata delimitate da strisce gialle e riservate ai mezzi pubblici.

In questo caso la contravvenzione può essere fatta soltanto se l’ausiliare è un dipendente di una ditta di trasporto pubblico.

Vi è però un’eccezione. Gli ausiliari possono elevare contravvenzioni al pari degli agenti di polizia municipale, se vengono a ciò abilitati con un provvedimento amministrativo del sindaco, che li indica nominativamente.

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Cosa fare in caso di multa?

Se viene elevata una multa per sosta sul marciapiede, sarà difficile contestarla.

Infatti, come abbiamo visto, non è possibile invocare la buona fede, vale a dire l’intenzione di lasciare più spazio al traffico delle auto. Allo stesso modo, non serve affermare che la sosta si è protratta per poco tempo, e che lo scopo era solo quello di sbrigare una veloce commissione. Infatti, la legge non tiene conto del fatto che il veicolo sia rimasto sullo spazio riservato ai pedoni per breve tempo: essa non sanziona soltanto la sosta, ma anche la fermata, che per definizione è di brevissima durata. Se ci si ferma sul marciapiede per far salire qualcuno in macchina, e si viene visti da un vigile zelante che ci eleva una contravvenzione, non sarà possibile impedirglielo.

L’unico caso in cui è possibile contestare la multa è quello in cui la contravvenzione sia stata elevata da ausiliari del traffico non autorizzati. In tutti gli altri casi, conviene pagare al più presto la multa: infatti, se si provvede entro cinque giorni dalla notifica, è possibile godere di una riduzione del 30% rispetto al minimo. Se si paga entro 60 giorni, si verserà l’importo ridotto indicato dalla polizia municipale nel verbale; se il pagamento avviene oltre questo termine, l’importo raddoppierà. Quindi è opportuno recarsi senza perdere tempo all’ufficio postale o da un tabaccaio per effettuare il pagamento.

Un discorso a parte merita la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente. In questo caso, nel verbale di contravvenzione che viene notificato a casa è contenuto un invito al proprietario del veicolo a comunicare i dati dell’effettivo conducente, se diverso da lui. Infatti, in una famiglia è frequente che un veicolo venga utilizzato da più persone. Non è raro, poi, il caso in cui si presti la propria auto a un amico che ne è momentaneamente sprovvisto.

Naturalmente, la decurtazione dei punti dalla patente non può essere subita da una persona diversa da quella che ha commesso l’infrazione. Per questo, il verbale viene notificato presso la residenza del proprietario del veicolo, al quale si risale tramite la targa; ma questi ha la possibilità di evitare la sanzione accessoria, indicando l’effettivo conducente.

A questo punto il proprietario della vettura ha le seguenti alternative:

pagare subito la multa e comunicare di essere stato lui a commettere

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l’infrazione, subendo la decurtazione di due punti dalla propria patente;

pagare la multa e comunicare il nominativo dell’effettivo trasgressore, al quale quindi sarà applicata la sanzione accessoria;

pagare la multa e non comunicare alcun dato riguardo al trasgressore. In questo caso, egli subirà un’altra multa di importo piuttosto consistente, pari a 284 euro.

L’ultima soluzione può essere praticata da chi abbia già subito diverse decurtazioni di punti dalla propria patente, e rischi, con l’applicazione di ulteriori sanzioni, di ritrovarsi a zero. In tal caso, può convenire non comunicare alcun dato sul conducente. L’amministrazione si troverà così impossibilitata ad applicare la sanzione accessoria, non sapendo a chi indirizzarla. Questo “trucchetto”, però, costa l’applicazione di un’ulteriore, salata, sanzione pecuniaria.

Ora sai qual è la sanzione in caso di sosta sul marciapiede e quali sono i comportamenti da adottare a seguito di una multa per tale infrazione.

Note

[1] Art. 1 co. 3 n. 33 C.d.S. [2] Art. 190 C.d.S. [3] Art. 158 co. 1 lettera h C.d.S. [4]

Art. 158 co. 5 C.d.S. [5] Cass. sent. n. 21052/2016 del 18.10.2016. [6] Cass. sent.

n. 21268/2014.

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