• Non ci sono risultati.

-ANNUARIO DI STATISTICHE GIUDIZIARIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "-ANNUARIO DI STATISTICHE GIUDIZIARIE "

Copied!
554
0
0

Testo completo

(1)

' .,~~- } -- ' . . k:' ~

' '

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

-ANNUARIO DI STATISTICHE GIUDIZIARIE

ROMA - 1958

1956

(2)

ISTA T - Bi,Piioteca

Inventario S. B. N. • .'). Z>.Q,'~~-

••.

Data ... J~

... .

(3)

AltOn. Prof. AMINTORE FANFANI

PRESIDENTE DEL CoNSIGLIO DEI MINISTRI

RoMA

H o l'onore di presentar Le l'Annuario di statistiche giudiziarie .t sesto della serie .t che ri,.

porta per l'anno 1956. i dati riferentisi all'attività giudiziaria civile e penale presso le va- rie magistrature dello Stato e quelli riguardanti gli istituti di prevenzione e di pena.f nonchè i dati sulla criminalità e sulla delinquenza minorile per r anno 1954.

Nel volume figurano inoltre.f per la prima volta.f due nuovi capitoli relativi alla liti- giosità e alia delittuosità. La rilevazione della litigiosità ha avuto inizio nel 1956 e si riferisce alla materia delle controversie civili secondo l'istituto giuridico.f la domanda prin- cipale dell'attore o dell'appellante e i motivi addotti a sostegno della domanda stessa ; la rilevazione della delittuosità.f iniziatasi nel 1955.f considera i fatti delittuosi venuti a cono- scenza degli organi della Pubblica sicurezza e dei Carabinieri e da questi denunciati al.:

l'Autorità giudiziaria.

L.f esposizione della materia è stata ulteriormente migliorata e sono state aggiunte nuove tavole.f fra le quali si segnalano.f oltre a quelle contenute nei due capitoli dianzi menzionati.f quelle concernenti la distribuzione degli individui giudicati.f di età inferiore a 18 anni.f se- condo le regioni e i capoluoghi di provincia con oltre 250.000 abitanti in cui commisero il delitto.f e la distribuzione per classi di età dei minorenni denunciati.f di età inferiore a 14 anni.f non imputabili.

Si confida che alla presente pubblicazione non mancherà lusinghiera accoglienza da parte di tutti coloro che.f attraverso le statistiche .t seguono l'andamento dei vari fenomeni giudiziari.

Roma.f 31 ottobre 1958

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

LANFRANCO MAROI

(4)
(5)

ERRATA-CORRIGE

Pagina Tavola Sezione Colonna Riga ERRATA CO'RRlGE

l

16 24 2• ultima 5• l

44 55 l" I• IO• 9 96

125 62 l• penultima 25"' 1.304 81.304

509 170 3• 3• 7• 4.339 4.338

509 170 3• 5• l l 3• 4.394 8.394

.Annuario di statistiche giudiziarie - 1956

(6)
(7)

1 . • • •

INDICE

PREMESSA

Organi delr Amministrazione della giustizia ed attribuzioni • . Organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena • • Avvertenze alle tavole. • • . • • • • . • • • • • • • •

TAVOLE INTRODUTTIVE

DATI GENERALI E CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

Giustizia civile. • • • Protesti. • • • • • Procedure concorsuali Statistica notarile Giustizia penale • Delittuosità • • • Criminalità • • • Delinquenza minorile.

. •.

.

Istituti di prevenzione e di pena •

PARTE I

GIUSTIZIA CIVILE E STATISTICHE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE

Cap. l - Procedimenti • 2 - Provvedimenti ••

1> 3 - Litigiosità. • • • . • • • • •

4 - Protesti, procedure concorsuali, statistica notarile • 5 - Notizie riassuntive per distretti di Corte di appello .

· PARTE II

GIUSTIZIA PENALE

Cap. 6 - Procedimenti • • • • • 7 - Provvedimenti • . • •

l)

8 - Reati, imputati, pene. •

9 - Notizie riassuntive per circoscrizioni regionali statistiche e distretti di Corte di appello - Notizie varie • • • • • • • • • • . • • • • • • •

PARTE III

DELITTUOSITÀ, CRIMINALITÀ, DELINQUENZA MINORILE

Cap.IO - Delittuosità • • • • • • • • • • • • 11 - Criminalità - Anno 1954 •

12 _,... Delinquenza minorile - Anno 1954

Pag. vn

XIV XVIII

3 5 6 9 10 15 16 18 19

23 36 43 164 204

215 223 227 289

299 362 454

(8)

VI INDICE

PARTE IV

ISTITUTI Dlvl>REVE:fiZIONE E DI PENA

Cap.13 - Detenuti, internati e ricoverati • • • • • • • • • • • • • 14 - Regime di detenzione • • • . _. _. • • • • • • . • • •

15 Minorenni detenuti, internati e ricoverati negli istituti per minori ••

GRAFICI (fuori t~sto)

Giustizia civile. • • . • • • • . • • . . • . • • • • Giustizia penale • . . • . . • . . . . • • . . . • . Distretti di Corte di appello e. capoluoghi di provincia

Distretti di Corte di appello e sedi di Tribunale e di Pretura ••

Procedimenti di cognizione sopravvenuti e sentenze emesse in primo grado ••

Protesti e fallimenti • • • • • • • • • • • • . Atti notarili • • .. • • • • .. • • •

Convenzioni . di particolare interesse contenute negli atti notarili.

Reati preveduti dal C.P. e dalle. altre leggi, oggetto di un primo provvedimento da par- te dell'Autorità giudiz.ia~ia~ . . • • • . . . • • .

<::ondant;tati secondo il delitto . ~ . . • • • • . • • . • . . .

,Minorenni giudicati secon~o la speci~ del provvedimento . . ~ . ·. . Entrati dallo. stato di libertà1 t.fSCiti, in libertà e detenuti presenti a fine anno. • Procedimenti di cognizione sopravvenuti e sentenze emesse in primo grado, per di-

stretto di Corte di appello - Anno 1956 • . • • . • . . . • . . . . .

Procedimenti di cognizione sopravvenuti e sentenze emesse in grado di appello, per di- stretto di Corte di appello - Anno 1956 • • . • . . . • • . . . • • • . . Procedimenti di cognizioite esauriti con sentenza dèfiriitiva, secondo la materia delle con- troversie e l'esito della domanda dell'attore - Anno 1956 . • • • • . • . • . . . Procedimenti di cognizione·esau.riti con sentenza definitiva, secondo la materia delle con-

troversie, per distretto di Corte di appello - Anno 1956 ••

Protesti ·e fallimenti, per regione. - Anno 1956 . • • . • • • . • • • • • .Convenzioni .notarili, per regione - Anno 1956 • • • • • .. . . • • • . ~

Délitti preveduti dal .C.P. e. dalle leggi in materia commerciale, oggetto di un primo provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, per distretto di Corte di appello Anno 1956 • • . . • • . . . • • • • . . . • . . • • • .

Imputati giudicati, secondo l'esito del giudizio .di'.primo grado - Anno 1956 Imputati giudicati dalle Preture e dai Tribunali - A,nno J 956 . . . .

Fatti delittuosi denunciati dalla P.S. e dai Carabinieri, per provincia - Anno 1956 • . .Omicidi, rapine e furti denunciati dalla P.S. e dai Carabinieri, per provincia.-Anno 1956 Condannati secondò il delitto e il sessò .;.· Anno. 1954 . . . . • • ~ • . . . . • . . . Condannati secondo l'età, il delitto e il sesso - Anno 1954 • . . • . • • • . • . . • . Condannati secondo lò, stato civile, l'istiu~ione; la professione o condizione, il delitto e . -.. · .. · il s~sso - Anno 1954 ·• . . . · . . . . ; . . • . . . . • ... . • • . . . . Còndannati s'econdo il delitto, la regione in cui fu commesso e il sesso - Anno 1954 • Condannati secondo alcuni delitti, l'età e il sesso - Anno 1954. • • • • • . • • • . Minorenni giudicati secondo la specie del provvedimento, il sesso e l'età - Anno 1954 Minorenni giudicati secondo il delitto, la specie. del provvedimento e l'età- Anno 1954 Entrati dallo stato di libertà 'o per prima ~s~egri.azione e usciti in libertà - Anno 1956 Entrati dallo stato di libertà o per prima assegnazione, secondo l'età e lo stato civile -

· ·.:- ·· Anno 1956 • • . • . . • ; • . ; . • • • • • ~ • . • • • • • . petenud, internati e ricoverati presenti al 31 dicembre_ 1956 _.

Pag. 489 506 509

VIII VIII XXVI XXVI

4 4 4 4 14 14 14 14 24 24 42 42 196 196

238 276 276 308 308 394 394 394 410 410 456 456 508 508 508

(9)

)j

PREMESSA

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DELI .. A GIUSTIZIA ED ATTRIBUZIONI (l)

l -ORGANI

La giustizia~ in materia civile e penale~ è amministrata:

dal giudice conciliatore ; dal pretore ;

dal tribunale ; dalla corte di assise ; dalla corte di appello ; dalla corte di cassazione.

Presso le corti ed il tribunale è costituito l'ufficio del pubblico ministero rappre:-

sentato~ rispettivamente, dal procuratore generale della Repubblica e dal procuratore della Repubblica. Presso le preture non vi è ufficio di P.M. Il pretore, in materia pe-

nale~ nel periodo istruttorio e nella fase di esecuzione dei suoi provvedimenti, partecipa~

nello stesso tempo~ delle qualità di giudice e di pubblico ministero ; nel dibattimento~

invece~ egli esplica esclusivamente funzioni giurisdizionali ed il pubblico ministero è rappresentato da un altro organo (normalmente un avvocato incaricato per ogni singola udienza o dibattimento).

2 - ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI

a) Il giudice conciliatore è giudice singolo ; ha sede in ogni comune ; per i co- muni divisi in borgate e frazioni e per quelli divisi in quartieri possono essere istituiti distinti uffici di giudice conciliatore.

Il conciliatore ha solo competenza· in materia civile.

b) Il pretore ha sede in ogni capoluogo di mandamento (che comprende più comuni). Eglì è giudice singolo ; nelle preture più importanti~ che possono essere divise in sezioni, è coadiuvato da pretori in sottordine.

Ha competenza in materia civile e penale.

In materia civile è giudice di primo grado, nei limiti fissati dalla legge, e di appello avverso le sentenze del conciliatore ; in materia penale è solo giudice di primo grado.

(l) Cfr. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

(10)

VI Il PREMESSA

c) Il tribunale ha sede in ogni capoluogo di circondario (che comprende più man- damenti). È organo collegiale (un magistrato di appello come presidente e due magi- strati di tribunale come giudici) ; a seconda delYimportanza della sede ha un numero variabile di giudici ed è; eventualmente; diviso in sezioni. Nei tribunali di maggiore importanza il presidente è magistrato di cassazione.

Il tribunale ha competenza in materia civile e penale. È giudice di primo grado per le materie non di competenza del pretore o del conciliatore ed è giudice di appello av- verso le sentenze pronunciate dal pretore. Per l'istruzione dei procedimenti penali è co- stituito; in ogni tribunale; l'ufficio del giudice istruttore.

d) In ogni capoluogo di distretto di corte di appello è costituito un tribunale per i minori; che è organo collegiale di cui fa parte un membro onorario scelto fra gli esperti in psicologia; psichiatria; ecc.

e) La corte di appello è organo collegiale che ha sede in ogni capoluogo di di- stretto (che comprende più circondari) ; è formata. da più sezioni (ciascuna con un ma- gistrato di cassazione <<presidente di sezione>> e quattro magistrati di appello) ed è di- retta dal presidente.

Essa giudica sugli appelli proposti avverso le sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali; sia in materia civile che penale.

Fanno parte di essa la sezione istruttoria e la sezione per minorenni.

f) La corte di cassazione ha sede in Roma; con giurisdizione su tutto il territo- rio della Repubblica ; è costituita in sezioni (3. civili e 3 penali) e composta dal primo presidente; da presidenti di sezione e da consiglieri. Ciascuna sezione giudica con sette votanti (un presidente e 6 consiglieri) ; le sezioni unite - presiedute dal primo presi- dente - giudicano con 15 votanti. La corte di cassazione; come organo supremo della giustizia; assicura r esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge; l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola i con- flitti di competenza e di attribuzione.

Presso la corte di cassazione le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal- l'ufficio di procura generale; composto dal procuratore generale; da uno o più avvocati generali e dai sostituti.

g) Per la corte d'assise e la corte d'assise di appello si dirà appresso.

3 - GIUSTIZIA CIVILE

La giustizia civile è amministrata dal giudice conciliatore; dal pretore; dal tribunale;

dalla corte di appello e dalla corte di cassazione (l).

UFFICI DI coNCILIAZIONE - Il conciliatore ha competenza in primo grado per le cause relative a beni mobili e per le cause di sfratto per finita locazione o relative a contratti di locazione di beni immobili di valore non superiore a lire 25.000. Nelle cause di valore non superiore a lire diecimila il conciliatore può decidere secondo equità ;

(l) Cfr. grafico corrispondente.

(11)

,-

___.

l l

l l

l l l

GIUSTIZIA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE

CORTE DI APPELLO

l J

COGNIZIONE APPELLO

DIRETTA

PRETURA

GRADO

l

l

l

l l

L----~-. ---l -------J

Ricorso per Cassazione

ISTITUTO CENTI{ALE DI STATISTICA

UFFICIO DI

CONC ILlAZIONE r - - - - _ j

- - - - Appello

(12)

lffllll

l l

l

l

l L _ _ _ _ _ _ _

GIUSTIZIA PENALE

CORTE DI

CASSAZIONE

---,

- 't l l

--~ -,-l ~ l

,- - - , l

l

---,

l l l l

l

l

l l

l l

l l l l

: l t. - - - - l - - - ~ - - - -_l : : L - _l - - - - - - ._l_- - - - - - - - - - - - - - - J

l l l

l l l

l

l PRETURA ---...l

ISTRUZIONE

Appello da sentenze istruttorie

Sentenze di rinvio a giudizio del giudice istruttore e della sezione istruttoria Avocazione di procedimenti da parte della procura generale

Richiéste di decreti di citazione a giudizio del pubblico ministero avanti al tribunale o alla Corte di assise e richieste di procedimento al pretore Richieste di istruzione formale (al giudice istruttore o alla sezione istruttoria)

Appello da sentenze emesse a dibattimento o sommaria (al pretore) - - - Ricorso per cassazione avverso sentenze appellate

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

(13)

ORGANI DELL'AMM.NE DÉÌ.LA GIUSTIZIA ED ATTRIBUZIONI IX

le sentenze relative a tali cause sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdi- zione o per incompetenza. Il conciliatore svolge anche la sua attività in sede concilia-·

tiva oltre che contenziosa.

PRETURE - Il pretore è giudice di appello rispetto al giudice conciliatore ; è giu- dice di primo grado per le cause di valore non superiore a lire 250.000 (in quanto non siano di competenza del conciliatore) ; inoltre è competente, qualunque sia il va- lore, per le cause in materia possessoria, in materia di apposizione di termini ed osser- vanza delle distanze legali, in materia di sfratto per finita mezzadria ed affitto a coltiva- tore diretto e per quelle per finita locazione ; è altresì competente in materia di uso dei servizi del condominio di case, per la consegna ed il rilascio di cose, per l'espropria- zione fo!zata di cose mobili e di crediti e per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare. Quale giudice singolo egli provvede direttamente all'istruttoria della causa ed al giudizio.

Il pretore ha inoltre numerose attribuzioni di carattere non giurisdizionale, fra le quali la più importante è quella di sorveglianza sulle tutele dei minori e degli incapaci (giudice tutelare).

TRIBUNALI - Il tribunale è giudice di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dal pretore ed è giudice di primo grado per tutte le cause che non sono di com- petenza del conciliatore o del pretore ; è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato ed alla capacità delle persone ed ai diritti onorifici, per la querela di falso, per ogni causa di valore indeter- minabile e per la espropriazione forzata di cose immobili.

La fase istruttoria è espletata dal giudice istruttore designato di volta in volta dal presidente ; il giudice istruttore esercita i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, ammette e presiede l'espletamento delle prove e dei mezzi istruttori, fissa le relative udienze ed i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

La discussione e la decisione invece spettano al collegio, di cui il giudice istruttore fa parte come relatore.

CoRTI DI APPELLO - La corte di appello giudica sugli appelli proposti avverso le sentenze emesse in primo grado dal tribunale ; ha inoltre competenza diretta per al- cune materie, quali, ad esempio, i ricorsi in materia di elettorato e la delibazione delle sentenze straniere.

La fase istruttoria è limitata all'introduzione della causa ed alla designazione del consigliere istruttore per la verifica della regolare costituzione delle parti in contraddi- torio, per la pronuncia suÙ'ammissibilità e la procedibilità dell'appello e per la preci- sazione delle conclusioni da sottoporre al collegio.

CoRTE DI CASSAZIONE - La corte di cassazione conosce dei ricorsi avverso sen- tenze definitive, pronunciate in primo grado o in grado di appello, proposti per errata applicazione delle norme di legge o per errato svolgimento dei procedimenti da parte dei giudici di merito ; giudica altresì dei ricorsi promossi per denunciare conflitti di giurisdizione o per promuovere regolamento di competenza.

Il pubblico ministero presso la corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze e assiste alla deliberazione delle decisioni.

(14)

PREMESSA

4 GIUSTIZIA PENALE

4.1 - Fase istruttoria (l)

Tale fase può essere svolta - secondo la competenza - dagli uffici seguenti:

procura della Repubblica; procura generale della Repubblica; ufficio di istruzione; se- zione istruttoria; pretura.

UFFICI DEL PuBBLICO MINISTERO - a) Procure della Repubblica - Il procuratore della Repubblica è capo della polizia giudiziaria del circondario e quindi può proce- dere ad atti di polizia giudiziaria ; in ogni caso; ricevuta la notizia del reato; ove que- sta sia fondata; promuove l'azione penale; altrimenti richiede al giudice istruttore presso il tribunale di pronunciare decreto di non doversi procedere (salvo il contrario avviso del giudice istruttore stesso).

Nel caso di inizio dell'azione penale; questa deve essere condotta dal giudice istrut- tore presso il tribunale (rito formale) o dallo stesso procuratore della Repubblica (rito sommario) a seconda della complessità o meno delle indagini.

A chiusura dell'istruttoria sommaria; il procuratore della Repubblica; se l'imputato deve essere prosciolto; chiede al giudice istruttore presso il tribunale di pronunciare la relativa sentenza ; altrimenti richiede al presidente del tribunale di emettere decreto di citazione al dibattimento. Infine; nei casi di giudizio direttissimo; il procuratore della Repubblica promuove l'azione mediante presentazione dell'imputato al giudice nel di- battimento.

Poichè non si avrà occasione di ritornare sul procuratore della Repubblica; è da ri- levare. che in materia civile questi esercita l'azione civile o interviene in causa nei casi stabiliti dalla legge (es. cause matrimoniali; cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone).

Per i procedimenti a carico dei minorenni provvede il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni; il quale promuove l'azione penale e svolge le funzioni istruttorie; col rito sommario.

b) Procure generali della Repubblica. - Presso ogni corte di appello l'ufficio del P.M. è rappresentato dal procuratore generale e dai suoi sostituti. Il procuratore gene- rale è capo della polizia giudiziaria del distretto e capo gerarchico dei procuratori della Repubblica del distretto.

Il procuratore generale può rimettere alla sezione istruttoria le istruzioni per delitti di competenza della corte di assise e del tribunale e; in tal caso; svolge le relative re- quisitorie.

Per quanto attiene alla materia civile; il procuratore generale svolge; in grado di appello; l'attività spettante in primo grado al procuratore della Repubblica.

UFFICI ISTRUTTORI - a) Uffici di istruzione presso i Tribunali - Il giudice istrut- tore è un giudice del tribunale stabilmente incaricato dell'istruzione dei procedimenti penali sia di competenza del tnbunale che della corte di assise (nei tribunali di mag- giore importanza sono incaricati di tale attività due o più giudici; componenti l'ufficio di istruzione penale).

(l) Cfr. grafico corrispondente.

(15)

ORGANI DELL'AMM.NE DELLA GIUSTIZIA ED ATTRIBUZIONI

Il giudice istruttore~ a chiusura dell~istruttoria~ emette sentenza di proscioglimento dell'imputato o di rinvio a giudizio dello stesso avanti al pretore (nel caso che vi sia degradamento di competenza~ altrimenti il pretore istruisce con rito sommario i proce- dimenti di sua cognizione)~ al tribunale o alla corte di assise. Egli giudica altresì del- l'appello avverso le sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore ed è competente a pronunciare~ a richiesta del P.M.~ il decreto di impromovibilità dell'azione penale.

Circa i reati di competenza della corte di assise è da ricordare che il giudice istrut- tore per il nuovo codice di procedura penale (che in ciò modificò le disposizioni del codice del 1913) divenne anche giudice dei risultati della istruzione~ da lui compiuta~

per i reati detti (art. 369 c.p.p.).

L'art. 369 fu modificato dall'art. 12 del D.L.L. 5 ottobre 1945 n. 679 nel senso

che~ per i reati di competenza della corte di assise~ giudice dei risultati dell'istruzione divenne la sezione istruttoria, alla quale il procuratore generale presentava le sue re- quisitorie.

Con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle corti di assise~ stabilito con la legge IO aprile 1951 n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951 n. 1324 e 5 maggio 1952 n. 405, è stata ripristinata la competenza del giudice istruttore, quale giu- dice dei risultati dell'istruzione per reati di competenza della corte di assise, su requi- sitorie del procuratore della Repubblica (art. 374 c.p.p. così modificato dall'articolo 44 legge 10 aprile 1951 n. 287 e art. 369 c.p.p. così modificato dall'art. 42 stessa legge)

h) Sezioni istruttorie. - La sezione istruttoria è una sezione della corte di ap- pello (che giudica con un presidente e due consiglieri) ed è competente a conoscere gli appelli proposti avverso le sentenze di proscioglimento dei giudici istruttori. Essa~ pe-

raltro~ in primo grado, può condurre Yistruttoria penale, nei casi in cui questa le sia stata rimessa dal procuratore generale.

Come sopra detto, a seguito del nuovo ordinamento delle corti d'assise~ la sezione istruttoria non è più competente a pronunciare le sentenze conclusive dell'istruttoria nei procedimenti per i reati di competenza della corte di assise.

PRETURE - Nella fase istruttoria il pretore agisce soltanto in qualità di pubblico ministero. Egli procede sempre col rito sommario~ eccetto i casi in cui debba proce- dere a giudizio direttissimo o per decreto penale di condanna.

Qualora~ in seguito agli atti istruttori compiuti, il pretore riconosca di non doversi pro-

cedere~ pronuncia sentenza in tal senso~ altrimenti emette decreto di citazione a giudizio.

Avverso le sentenze istruttorie del pretore, come si è già visto~ è proponibile ap- pello avanti al giudice istruttore. Nei casi di manifesta infondatezza del fatto~ questi emette decreto di impromovibili dell'azione penale.

4.2 - Fase del giudizio (l)

Il giudizio~ in pubblico dibattimento~ è svolto - secondo la competenza - dai seguenti uffici : pretura, tribunale~ corte di assise~ corte di appello, corte di assise di

appello~ corte di cassazione.

(l) Cfr. grafico corrispondente.

(16)

PREMESSA

PRETURE - Il pretore è giudice · di primo grado per i reati per i quali · la legge stabilisce una pena detentiva (reclusione od arresto) non superiore nel massimo a tre

anni~ ovvero una pena pecuniaria (multa o ammenda) qualunque ne sia l'ammontare, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Forma particolare del giudizio pretorio è quello per decreto ; invero il pretore, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, se ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda può pronunciare la condanna per decreto senza procedere al di- battimento. Avverso tale decreto il condannato può proporre opposizione allo stesso pre- tore che, in tal caso, procede a giudizio in dibattimento.

TRIBUNALI E CORTI DI ASSISE - a) Tribunali. - Il tribunale è giudice di appello avverso le sentenze pronunciate dal pretore ed ha, in primo grado, la cognizione dei reati che non sono attribuiti alla competenza della corte di assise o del pretore ; inol- tre ha competenza per tutti i reati finanziari. Avverso le sentenze del tribunale può appellarsi avanti la corte di appello.

b) Corti di assise (1). - Con la legge 10 aprile 1951 n. 287, e successive modifi- cazioni, che si è già avuto occasione di ricordare, sono stati riordinati i giudizi di assise.

I cardini della riforma dell'ordinamento sono i seguenti:

l) istituzione del doppio grado di merito anche per giudizi dì assise ; si hanno perciò corti di assise (una per circolo, sezione del tribunale del capoluogo del circolo, competente in primo grado) e corti di assise di appello (una o più per distretto, se- zioni della corte di appello e competenti in secondo grado). La convocazione di entrambe

spetta~ però, sempre al presidente della corte di appello del distretto ;

2) competenza per materia determinata non più secondo la pena comminata, ma secondo indicazione qualitativa dei singoli delitti di maggiore gravità, es : omicidi; ra- pine ed estorsioni aggravate (art. 37 legge 10 aprile 1951 n. 287, modificativo dell'ar- ticolo 29 c.p.p.) ;

3) nuovo' sistema di scelta dei giudici popolari attraverso la formazione di albi generali per i giudici popolari di corte di assise e per i giudici popolari di corte di as- sise di appello. La inclusione nell'uno o nell'altro di tali albi è in relazione al titolo di studio posseduto, e cioè la licenza di scuola media inferiore per i giudici popolari di corte di assise e la licenza di scuola media di secondo grado per quelli di corte di assise di appello ;

4) attribuzione della competenza istruttoria - anche per quanto attiene alla pro- nuncia di proscioglimento o di rinvio a giudizio - al giudice istruttore; con esclusione dell'intervento della sezione istruttoria, salvo sempre, però; la facoltà di remissione a quest'ultima dell'intera istruttoria da parte del procuratore generale ;

5) la corte di assise è presieduta da un magistrato di appello e composta da un magistrato di tribunale e da sei giudici popolari ; la corte di assise di appello è pre- sieduta da un magistrato di cassazione e composta da un magistrato di appello e da sei giudici popolari. Magistrati togati e giudici popolari formano un unico collegio.

(l) Per necessità sistematica la trattazione sulla giurisdizione di assise viene svolta unitariamente con, riferimento anche alla corte di assise di appello.

(17)

ORGANI DELL'AMM.NE DELLA GIUSTIZIA ED ATTRIBUZIONI XIII

Ai sensi dell'art. 49 della legge succitata n. 287 del 1951~ le corti di assise e le corti di assise d~appello con la nuova composizione hanno cominciato a funzionare en- tro un anno dalla data di pubblicazione. della legge stessa (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 7 ·maggio 1951).

Col precedente ordinamento~ invece~ la corte d~assise era organo collegiale di unico

grado~ competente a conoscere dei delitti per i quali la legge stabiliva la pena dello

ergastolo~ ovvero la reclusione non inferiore nel minimo ad otto anni o nel massimo a dodici anni. Le sentenze di essa erano impugnabili soltanto con ricorso per cassa- zione. Ogni corte di assise era sezione della corte di appello del distretto ed aveva giu- risdizione nel circolo assegnatole ; era convocata per ogni sessione dal presidente della corte di appello ; era presieduta da un magistrato di cassazione e composta da un ma- gistrato di corte di appello. e da cinque giudici popolari estratti a sorte dall'albo for- mato dal presidente della corte di appello a seguito di scelta tra alcune determinate ca- tegorie di cittadini. Magistrati togati e giudici popolari decidevano collegialmente ogni questione sia sul fatto che in diritto.

CoRTI DI APPELLO - Come già detto~ la corte di appello giudica sugli appelli pro- posti avverso le sentenze pronuncìate in primo grado dai tribunali. È inoltre compe- tente direttamente in particolari materie~ come ad es. per la concessione della riabili-

tazione~ la pronuncia di estradizione (per le quali~ peraltro~ provvede in camera di con-

siglio)~

Per quanto attiene alla sezione della corte che costituisce la corte di assise di ap- pello (l) per giudicare degli appelli avverso le sentenze delle corti di assise~ si richiama quanto detto nel punto b) precedente~ ove la giurisdizione di assise ha avuto - per ne- cessità sistematiche - trattazione unitaria.

CoRTE DI CASSAZIONE - La corte di cassazione giudica~ con Yintervento del P.M.;

sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi in primo grado o in grado di appello fon- dati sull~ errata applicazione del diritto sostanziale o processuale~ e conosce delle de- nuncie per i conflitti di competenza e di giurisdizione.

(l) Cfr. Legge 10 aprile 1951. n. 287.

(18)

ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Il regolamento del 18 giugno 1931; n. 717~ distingue gli istituti di prevenzione e di pena in:

stabilimenti di custodia preventiva ; stabilimenti di pena ordinari ; stabilimenti di pena speciali ;

stabilimenti per misure amministrative di sicurezza detentive.

Con il R. Decreto Legge 20 luglio 1934~ n. 1404~ modificato col R.D.L. 15 no- vembre 1938~ n. 1802~ in ogni sede di corte di appello o sezione di corte di appello sono stati istituiti~ in un unico edificio~ un riformatorio giudiziario~ una casa di rieduca-

zione~ un carcere per minorenni~ nonchè un istituto di osservazione ; tali stabilimenti hanno assunto la denominazione di centri di rieducazione per minorenni.

Presso ogni centro di rieducazione è in funzione il tribunale dei minorenni e la sezione di corte d'appello . per minorenni.

Oltre i centri di rieducazione sono stati mantenuti~ per i minorenni, tutti gli sta- bilimenti separati appositamente già predisposti dalla legislazione anteriore al sopra ci- tato decreto.· Si hanno così anche distinte case di rieducazione per minorenni traviati~

nonchè riformatori giudiziari per minorenni assoggettati a misure di sicurezza detentive e sezioni giudiziarie per minori degli anni 18~ imputati e condannati~ presso gli stabi:..

limenti carcerari.

STABILIMENTI DI CUSTODIA PREVENTIVA - Sono stabilimenti di custodia preventiva le carceri centrali e succursali e le carceri mandamentali.

Le carceri giudiziarie centrali sono istituite in ogni capoluogo di tribunale (un car- cere succursale può essere istituito o nello stesso capoluogo di tribunale o in un altro comune del circondario).

Le carceri giudiziarie mandamentali sono istituite in ogni capoluogo di pretura, ma il Ministero di grazia e giustizia può riunire due o più carceri mandamentali in un solo stabilimento. Esse sono sotto la direzione dei pretori anzichè dei funzionari dell'ammi- nistrazione carceraria.

Alle carceri giudiziarie centrali e succursali sono assegnati: gli imputati ; i dete- nuti a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza o di altra autorità ; gli arrestati per ragione di estradizione ; i detenuti in transito ; i condannati in .attesa di assegna- zione a stabilimenti di pena. Possono, altresì~ essere destinati alle carceri giudiziarie cen- trali e succursali i condannati alla reclusione per un tempo non superiore ai due

(19)

ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

anni (l)~ ed i condannati all~arresto~ sempre che non si tratti di delinquenti abituali~

professionali o per tendenza o di contravventori abituali o professionali.

Alle carceri mandamentali sono assegnate le stesse categorie elencate per le car- ceri giudiziarie e succursali ; peraltro possono in esse avere esecuzione solo le con- danne a penedetèntive non superiori a sei mesi (1), sempre che non si tratti di delin- quenti abituali, professionali o per tendenza o di· contravventori abituali o professionali.

Presso ciascuna delle carceri giudiziarie centrali e succursali e mandamentali sono istituite sezioni distinte:

- per le donne ; per i minori degli anni 18 ; per i maggiori degli anni 18 e mi- nori degli anni 25 che non hanno già scontato una pena detentiva ; per l'espiazione della pena dell'arresto.

STABILIMENTI DI PENA ORDINARI - Sono stabilimenti di pena ordinari:

gli ergastoli ;

- le case di reclusione ;

- le case di arresto presso ciascun carcere giudiziario centrale e succursale e le sezioni speciali di arresto presso le case di reclusione dove sono assegnati i condannati con sentenza irrevocabile all'ergastolo~ alla reclusione e all'arresto.

Le donne sono assegnate a stabilimenti distinti da quelli degli uomini ovvero a se- zioni distinte di tali stabilimenti.

Sono inoltre istituite sezioni distinte per le seguenti categorie di detenuti:

- per i minori degli anni 18 presso gli stabilimenti per adulti ;

- per i maggiori degli anni 18 e minori degli anni 25 che non hanno già scon- tato una pena detentiva presso gli stabilimenti destinati agli adulti ;

- per i condannati all'arresto che siano minorati fisici o psichi ci~ presso le case di arresto ;

- per i condannati per delitti colposi e per i condannati ai quali fu concessa ta- luna delle attenuanti prevedute dai numeri I~ 2 e 3 dell'art. 62 del codice penale~ non- chè per i condannati alla sola pena della multa~ i quali scontano~ nel caso di conver-

sione~ la pena della reclusione~ e sempre che non si tratti di delinquenti abituali~ pro- fessionali o per tendenza~ presso gli stabilimenti per l'esecuzione della reclusione.

STABILIMENTI DI PENA SPECIALI - Sono stabilimenti di pena speciali:

- gli stabilimenti per minori degli anni 18 nei quali sono assegnati i condannati di tale età. Sono anche istituite~ per i condannati minori degli anni 18~ sezioni distinte presso gli stabilimenti destinati agli adulti ;

- le case di lavoro all'aperto nelle quali sono assegnati i condannati ammessi al lavoro a norma degli artt. 22~ 23 e 142 del codice penale vigente e 120 del regola- mento degli istituti di prevenzione e di pena in vigore ;

- lo stabilimento di riaqattamento sociale nel quale, a norma dell'art. 227 del citato regolamento~ sono assegnati i condannati a pena detentiva per un tempo superiore

(l) Con disposizione ministeriale è stato consentito che, per eventuali esigenze di capienza, lavoro, e~c., possano permanere nelle dette carceri anche i condannati alla reclusione per un tem- po supenore. a quello fissato dal regolamento •

••

\.

(20)

~I PREMESSA

ai cinque anni., i quali abbiano scontato un terzo della pena o almeno la metà se reci- divi e siano stati costantemente classificati buoni per tre anni., se il rimanente della pena non superi gli otto anni ;

- le case di punizione nelle quali., a norma dell"art. 156 del citato regolamento, sono assegnati i condannati che dopo aver subito la più grave delle punizioni stabilite dagli artt. 153 e 154 dello stesso regolamento., qualunque sia la durata., persistono nella cattiva condotta e commettono altre infrazioni alla disciplina ;

- le case di rigore nelle quali sono assegnati i condannati alla pena dell'erga- stolo e alla reclusione ostinatamente ribelli all'ordine o alla disciplina ;

- le case per minorati fisici o psichici nelle quali sono assegnati i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per sordomutismo o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti., nonchè gli ubriachi abituali e le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti ed i condannati invalidi od affetti da malattie croniche;

- il sanatorio giudiziario., il quale è diviso in tre reparti : preventorio., sanatorio e convalescenzario. In esso sono assegnati i condannati affetti da tubercolosi o predi- sposti a tale malattia ;

l'ergastolo per delinquenti abituali., professionali o per tendenza ;

- le case di reclusione per delinquenti abituali., professionali o per tendenza.

STABILIMENTI PER MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA DETENTIVE - Sono stabi·

limenti per l'esecuzione delle misure amministrative di sicurezza detentive : le colonie agricole ;

le case di lavoro ; i manicomi giudiziari ;

le case di cura e di custodia ; i riformatori giudiziari ;

i riformatori giudiziari speciali ; i sanatori giudiziari ;

le case di rigore.

Le donne sono internate in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini, ov- vero in sezioni distinte di tali stabilimenti. .

Nelle colonie agricole., nelle case di lavoro, nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia sono internate le persone sottoposte alle corrispondenti misure di sicurezza nei casi preveduti dal codice penale.

Nelle case di rigore sono trasferiti gli internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro che siano ostinatamente ribelli all'ordine e alla disciplina. Nei sanatori giudi- ziari sono trasferiti gli internati affetti da tubercolosi o predisposti a questa malattia.

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro sono assegnati a sezioni speciali i delin- quenti abituali, professionali o per tendenza.

Nei manicomi giudiziari sono assegnati a sezioni speciali i minori degli anni 18 e i sordomuti. Nelle case di cura e di custodia sono assegnati a sezioni speciali i minori de- gli anni 18., i sordomuti., gli ubriachi abituali e coloro che erano dediti all'uso di so- stanze stupefacenti. Dei riformatori giudiziari sarà trattato nella parte <<istituti per mi- nori>>.

(21)

ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA ·xvu

IsTITUTI PER MINORI - Oltre i centri di rieducazione" di cui si è già detto" gli istituti per minori sono i seguenti :

- sezioni giudiziarie per minori imputati e condannati, presso gli stabilimenti carcerari ;

- case di rieducazione governative e convenzionate ; - riformatori giudiziari.

Nelle sezioni carcerarie presso i centri di rieducazione sono custoditi i minori im- putati di reato ; nelle sezioni speciali delle carceri giudiziarie centrali e succursali e man- damentali sono custoditi i minori imputati di reato che siano sottoposti alla competenza del giudice ordinario per essere coimputati con maggiorenni.

Nelle case di rieducazione sono assegnati, in base agli articoli 25" 26 e 27 del R.D.

20 luglio 1934, n. 1404, le seguenti categorie di minori:

- i minori che per abitudini contratte diano manifeste prove di traviamento ed appaiano bisognevoli di correzione morale ;

i minori traviati in dipendenza dello stato di abbandono in cui si trovano ; - i minori diffamati ai sensi dell'art. 165 della legge di pubblica sicurezza ; - i minori sottoposti a procedimento penale qualora il ricovero sia richiesto dal pubblico ministero ;

- i minori ai quali sia stato concesso in procedimento penale il perdono giudi- ziale o la sospensione condizionale della pena, qualora il tribunale dei minorenni rico- nosca necessario il provvedimento di ricovero ;

- i minori prosciolti per difetto di capacità d'intendere e di volere senza che sia stata applicata una misura di sicurezza, qualora il ricovero sia richiesto dal pubblico ministero;

- i minori liberati" anche a segujto di libertà provvisoria, dalle carceri e dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, qualora il ricovero sia richiesto dal pub- blico ministero al quale deve essere comunicato il provvedimento di liberazione.

Nei riformatori giudiziari ordinari sono internati i minori sottoposti alle corrispon- denti misure di sicurezza nei casi preveduti dal codice penale ; nei riformatori giudiziari speciali o nelle sezioni speciali dei riformatori ordinari vengono internati i minori per i quali la legge stabilisce che il ricovero sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso" nonchè i minori che durante il ricovero nello stabili- mento ordinario si siano rivelati particolarmente pericolosi. Nei riformatori giudiziari"

sia ordinari che speciali, sono istituite" altresì" sezioni separate per i minori degli anni 14.

Negli istituti di osservazione" infine" vengono accolti ed ospitati i minori degli anni 18 abbandonati" fermati per motivi di pubblica sicurezza o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in una casa di rieducazione.

(22)

AVVERTENZE ALLE TAVOLE

l - I dati raccolti negli Annuari di statistiche giudiziarie risultano dalle rileva- · zioni eseguite dagli organi preposti alle statistiche stesse nei periodi cui le rìlevazioni si riferiscono e cioè dal Ministero di Grazia e Giustizia per gli anni 1862-1879 e 1907- 1935, dalla Direzione Generale della Statistica per gli anni 1880-1906, dall'Istituto Cen- trale di Statistica per gli anni dal 1936 in poi.

Le rilevazioni concernenti le carceri ed i riformatori nel periodo dal 1862 al 1918 vennero eseguite dal Ministero dell'Interno.

2 - I dati relativi alle statistiche giudiziarie vengono desunti dai registri giorna- lieri istituiti nel 1879 per le statistiche penali, nel 1947 per le statistiche civili e nel 1933 per gli istituti di prevenzione e di pena.

I dati relativi all'attività notarile vengono invece desunti dai repertori esistenti presso gli archivi notarili ; quelli sui protesti e sulle procedure concorsuali vengono anch'essi desunti direttamente dagli atti d'ufficio presso i tribunali.

I dati relativi alla delittuosità sono desunti dalle schede di denuncia di fatto delit- tuoso che gli Uffici di P.S. e i Comandi di Stazione dei CC. compilano all'atto della denun- cia all'Autorità giudiziaria e trasmettono mensilmente all'Istituto Centrale di Statistica.

3 - I dati desunti dai predetti documenti vengono trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica per mezzo di appositi modelli distinti per ciascuna specie di ufficio giu- diziario e per ciascun ramo di statistica.

N el periodo postbellico detti modelli hanno formato oggetto di un'accurata revi- sione al fine di adeguare la materia rilevata alle finalità generali delle statistiche giudi- ziarie ; detta revisione è stata effettuata d'intesa col Ministro di Grazia e Giustizia at- traverso l'apposita Commissione per le statistiche giudiziarie contemplata nel decreto di trasferimento all'Istituto Centrale di Statistica di tale branca di rilevazioni.

4 - Le rilevazioni concernenti le statistiche giudiziarie civili e penali e quelle notarili, nonchè le rilevazioni sugli istituti di prevenzione e di pena, vengono effet- tuate con periodicità trimestrale ; quelle sui protesti, sulle procedure concorsuali, sulla litigiosità e sulla delittuosità vengono invece effettuate con periodicità mensile.

I modelli di rilevazione vengono trasmessi direttamente all'Istituto Centrale di Sta- tistica che provvede alla revisione, elaborazione e pubblicazione del materiale.

I principali dati riassuntivi vengono pubblicati sul Bollettino mensile di statistica e sulle altre pubblicazioni generali dell'Istituto.

I dati statistici sulla criminalità vengono desunti dalle schede individuali dei con- dannati, raccolte nel casellario giudiziale centrale.

I dati relativi alla delinquenza mincrrile vengono desunti da una scheda individuale trasmessa direttamente dai vari uffici giudiziari penali all'Istituto Centrale di Statistica.

(23)

A.VVERTENZE ALLE TAVOLE

5 - La stat1st1ca giudiziaria civile e penale riflette essenzialmente I' attività dei vari uffici giudiziari in primo o secondo grado, sia in materia contenziosa (istruttoria e giudizio) che di volontaria giurisdizione (ad esempio, tutele).

I dati relativi ai vari anni riflettono l'attività giudiziaria nel quadro degli ordina- menti e dei codici e leggi vigenti negli anni cui le statistiche si riferiscono.

In particolare è da tener presente che con legge 18 luglio 1956, n. 761, entrata in vigore il 15 agosto 1956, è stato ulteriormente aumentato il limite della competenza per valore dei conciliatori e dei pretori, rispettivamente da 10.000 a 25.000 lire e da 100.000 a 250.000 lire.

6 - I dati si riferiscono in generale alle circoscrizioni giudiziarie (distretti di Corte di appello, circondari di Tribunali, mandamenti di Preture) o alle circoscrizioni am-

Distretti di Corte di appello

Torino ••

Brescia • Milano • . Trento • . Venezia • . Trieste • . Genova.

Bologna.

Firenze.

Perugia.

Ancona.

Roma .

L'Aquila . . . . Napoli . .

Bari • . Lecce • . Potenza. . . . . Catanzaro.

Reggio di Calabr. (sez.) Caltanissetta. . Catania.

Messina Palermo Cagliari.

ITALIA

Regioni o provincie corrispondenti

Piemonte e Valle d'Aosta

Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, meno 2 comuni della prov. di Brescia (l)

Varese, Como, Milano, Pavia e Sondrio

Trentine-Alto Adige e 2 comuni della prov. di Brescia (l}

Veneto e Friuli-Venezia Giulia Territorio di Trieste

Liguria e prov. di Massa-Carrara Emilia-Romagna

Toscana, meno prov. di Massa-Carrara Umbria

Marche

Lazio e 9 comuni della prov. di Caserta (2) Abruzzi e Molise, meno prov. di Campobasso

Campania, prov. di Campobasso e l comune della prov.

di Foggia (3), meno 9 comuni della prov. di Caserta (2) e 30 comuni della prov. di Salerno (4)

Bari e Foggia, meno l comune della prov. di Foggia (3) Brindisi, Lecce e Taranto

Basilicata e 30 comuni della prov. di Salerno (4) Cosenza, Catanzaro e Reggio di Calabria, meno 23 co-

muni della prov. di Reggio di Calabria (5) 23 comuni della prov. di Reggio di Calabria (5) Caltanissetta ed Enna, meno l comune della prov. di

Caltanissetta (6)

Catania, Ragusa, Siracusa e comune della prov. di Caltanissetta (6)

Messina

Palermo, Agrigento e Trapani Sardegna

Popolazione residente calcolata

al 31-12-1956

3.782.934 2.389.757 4.488.151 764.921 4.847.344 310.293 1.837.528 3.623.397 3.040.305 820.516 1.377.041 3.657.295 1.297.424

4.895.696 1.961.204 1.446.474 766.527 1.890.629 252.029 540.333 1.465.432 689.110 2.026.582 1.384.058 49.554.990

(l) Magasa e Valvestino.- (2) Conca de!h Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, _Roccamonfina, S. Pietro Infine, Tora-Piccilli. - (3) Rocchetta S. Antonio. - (4) Ate:ta Lucana, Auletta, Buonabita- colo, Caggtano, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle dì Bulgheria, Ispani, Monte S. Giacomo, Montesano sulla Marc~llana, Morigerati, Padula, Pertosa, Polla, RJccagloriosl, Sala Consilin1, Salvitelle, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, Santa Martna, Sant' Arsenio, Sanza, Sassano, Sapri, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati. - (5) Africo, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo,

~ontebello Ionico, Motta S. Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roshudi, S. Lorenzo, S. Roberto, Sant'Alessio tn Aspromonte, S. Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa S. Giovanni. - (6) Niscemi.

Riferimenti

Documenti correlati

STATO CIVILE Coniugato dal 1973 con Alessandra Caputo; padre di due figli (Chiara, 41 anni, laureata in economia politica e Gianluca, 34 anni, laureato in scienze della

Nati da parti semplici per dllrata della gestazione, sesso, vitalità, filiazione e peso del neonato Nati da parti plurÌ!ni per durata della gestazione, sesso,

Il presente volume e stato ancora migliorato, rispetto ai precedenti, con una più razio- nale sistemazione della materia e con l'aggiunta di altre nuove tavole,

È composta da un magistrato di appello (presidente), da un magistrato di tribunale e da sei giudici popolari. Presso ogni tribunale è costituito un ufficio di

bita, ricettazione, ìnsolvenza, usura , ecc.) Frode nell'esercizio del commercio. Vendita di sos tanze alimentari non genuine Bancarotta. Emissione as segni a

Gli ulteriori dati che riguardano la materia penale processuale, la criminalità e le persone condannate vengono trasmessi rispettivamente dall'Ufficio Statistica del

• le informazioni relative alle condizioni di pericolosità e rischio agenti sul territorio;. • la Condizione Limite dell’Emergenza (solo per il

I tassi di mortalità per malattie croniche delle basse vie respiratorie (Figura 6g) presentano un andamento temporale decrescente in tutte le aree del Paese,