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ANNUARIO DI STATISTICHE GIUDIZIARIE

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REPUBBLICA ITALIANA

·~ ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

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ANNUARIO DI STATISTICHE GIUDIZIARIE

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Vol. XII

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STABILIMENTO 'tiPOLITOG!tAFICO FAUSTO FAILLI - ROMA

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All'On. Prof. ALDO MORO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ROMA

Ho l'onore di presentarle il volume XII dell'<< Annuario di statistiche giudiziarie>> che contiene, per l'anno 1962, le consuete statistiche sull'attività giudiziaria civile e penale, sulla delinquenza minorile e sugli istituti di prevenzione e pena.

Tutta la materia è inquadrata, di norma, nelle stesse tavole che sono state pubblicate nella precedente edizione dell'Annuario ed anche questa volta il volume è corredato di nu- merosi grafici relativi ai più significativi aspetti dei fenomeni considerati.

Roma, settembre 1965

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Giuseppe de Meo

(3)

VI INOICF

PARTE IV

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Cap. 12 13 14

Detenuti, internati e ricoverati • . . . . . • . . . • . . . . Regime di detenzione - Giudici di sorveglianza - Consigli di patronato Minorenni detenuti, internati e ricoverati negli istituti per minori . .

Giustizia civile . • . . . • . Giustizia penale . . . . Distretti di Corte di appello e Sedi di Pretura • . . . . Procedimenti di cognizione Protesti e fallimenti . • . .

GRAFICI (fuori testo)

sedi di Tribumle •

Atti notarili e convenzioni di particolare interesse Delitti denunciati dalla P.S. e dai CC . , . . .

Minorenni giudicati con provveJjmento irrevocabile, secondo la specie del provve- dinlento . . . • • • . . . . • . • . . • . . . . Minorenni condannati con provvedimento irrevocabile, secondo il delitto . . . Entrati dallo stato di libertà, usciti in libertà e detenuti presenti a fine anno per

posizione giuridica . , . . . • . . . • , . • . . . . Procedimenti di cognizione sopravvenuti, per distretto di Corte dì appelJo - An nn 1962 Provvedimenti in materia civile - Anno 1962 . . . . . Procedimenti di cognizione esauriti con sentenza deiinitiva, secondo la materia delle

controversie e l'esito della domanda dell'attore - Am1o 1962 . . . . Procedimenti di cognizione esauriti con sentenza definitiva, secondo la materia delle

controversie, per di::>tretto di Corte di appello - Anno 1962 Protesti e fallimenti, per regione - Anno 1962 . . . . Convenzioni notariii, pet' regione - Anno 1962 . . , . . . •

Procedimenti esauriti secondo la regione del deliHo, l'esito del procedimento e il delitto - Anno 1962 . . . . . . . . • . . . . Delitti denunciati alle Preture e Procure, per distretto di Corte dì appello- Anno 1962 Imputati giudicati, secondo l'esito del giudizio in istruttoria e primo grado, per

delitto - Anno 1962 . • . • • . • • . • • • , . • • . • . • . • . . . Condannati, secondo l'età, lo stato civile, l'attività economica, il delitto e il sesS\) -

Anno 1962 . . • . . . • . .. . • . . . . • . . . . Condannati secondo il delitto, l'età e la recìdività - Anno 1962 . . . . Furti consumati secondo il luogo del delitto e il valore della refurtiva - Anno 1962 Omicidi volontari secondo il movente e la relazione della persona uffesa con ['im-

putato - Anno 1962 . . . . . . . . Delitti denunciati dalla P.S. e dai Carabinieri, per t'egione - Anno 1962 Minorenni giudicati con provvedimento irrevocabile - Anno 1962 . .

Minorenni giudicati con provvedimento irrevocabile, secondo il delitto e la regione in cui fu commesso - Anno 1962 . • . . . . . . • . . . . .

Entr.:~ti dallo stato di libertà e usciti in libertà - Anno 1962

Entrati dallo stato di lìbertà, secondo l'età e lo stato civile (imputati, condannati, sottoposti a misure di sicurezza) - Anno 1962

Detenuti, internati e ricoverati presenti al 31 dicembre 1962

Pag.

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323 359 363

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7 14 15 15 15 28 29 114 115 180 181 204 214

228 .229 260 .261 261 280 294 295 352 352 353

PREMESSA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

A - ORGANI

La giustizia è amministrata dai seguenti organi : ufficio di conciliazione ; prettlra ; tribunale e corte di assise ; corte di appello e corte di aosise di appello ; corte di cassazione i ufficio del pub~

b!ico ministero.

1. UFFICJO m coNCILIAZIONE - In ogni Comune ha sede un uflido di conciliazione. Il giu- dice conciliatore (giudice sìt1g,,lo) ha competenza solo in materia civile per le cause relative a beni mobili di v,tlore tl\ltl superiore a 25.000 lire, quando dalla legge non siano attribuite alla compe- teaz,1 d i .altro giudice, c per le cause di sfratto per finita locazione o relative a contratti di loca- zione di immobili di valore non supel'iore a 10.000 lire.

In tutte le cause, il cui valore mm superi le 10.000 lire, il conciliatore può decidere secondo t:quità {art, 113 c.p.c.). Il conciliatore svolge la sua attività anche in sede conciliativa, oltre che contenziosa.

2. PRETUI!A ··- La pretu.ra ha sede in ognì c.1poluogo di mandamento, che comprende, di so- lito, un gruppo di. Comuni. 11 pt•ctore (giudice singolo) provvede dire~t.uneute all'istruttoria ~id!a causa ed al giudizio. In alcune sedi più importanti (Roma, Napnh, M.dano, ecc.) la pretura e ar- ticolata in più sezioni.

Il pretore è competente in materia civile e penale :

a) per la materia cìvile, in primo grad<l, pel' le cause di valore non superìore a 250.000 lire, in quanto non siano di con1.petcnt;<l del concili.ltore e, qtlalunque ne sia il valore, per le azioni pos- sessorie, per le denuncie di nuova oper,1 e di danno temuto, per i provvedimenti di urgenza, per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza deHe distanze, per le cause di sfratto per finit,l mez:zadrìa e affitto a coltivatore diretto, per quelle per finita locazione, non di mmpctenza del conciliah)re, per quelle relative alle misure c modalità di uso dei servizi dei condomini() di c,ìse, ecc. Il p!'etorc ha, inoltre, numerose attribuzioni dì carattere non giurisdizionale, fra le quali quella di sorvegli.mza sulle tutele dei minorenni e degli incapaci (giudice tutel.uc). In secondo grado, è giudice di appello rispetto al giudice conciliatore ;

b) per la materia penale, è giudice di primo grado per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva (reclusione. o arresto) non superiore nel masJ>imo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria (multa o ammend.ì), qu.1lunque ne sia l'ammontare, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

I procedimenti decisori davanti al pretore sono preceduti da una istruttoria, che è sempre som- maria.

3. TnrBUNALil - - Ha sede in 0gni capoluogo di circondario, che comprende più mandamenti ; é organo collegiale, costituito da un magistrJto di appello (presidente) e due magistrati di tribu- nale (giudici}. È articolato, di regola, in sezioni (civili e penali).

Il tribunale ha competenza in materia civile e penale :

a) per la materia civile, in primo grado, per tutte le cause che non rientr~no nell~ c~mpe­

tenza del pretore o del conciliatore ; ha inoltre competenza esclusiva per le cause tn materta dt tm-

(4)

VIII PREMESSA

poste e tasse e per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone. In secondo grado è or- gano di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dal pretore ;

b) per la materia penale, è competente, in primo grado, per le cause non di competenza del pretore e della corte di assise e, in secondo grado, per l'esame delle impugnazioni contro le sen- tenze del pretore soggette ad appello (cioè quelle relative a delitti o contravvenzioni punibili con pena detentiva o con pena pecuniaria non ammessa ad oblazione).

Una sezione speciale del tribunale costituisce la corte di assise, a cui è attribuita una specifica competenza per i reati più gravi e precisamente per quelli di cui all'art. 29 c.p.p. È composta da un magistrato di appello (presidente), da un magistrato di tribunale e da sei giudici popolari.

Presso ogni tribunale è costituito un ufficio di istruzione, i cui compof\enti sono incaricati della istruzione dei procedimenti penali di competenza sia del tribunale che della: corte di assise.

Circa i reati di competenza della corte di assise, è da ricordare che il giudice istruttore presso il tribunale è anche giudice dei risultati dell'istruttoria per i reati di competenza della corte di as- sise, su requisitoria del procuratore della Repubblica. Il giudice istruttore giudica delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore ed è competente ad emettere, su richiesta del pubblico ministero, il decreto di impromovibilità dell'azione penale.

In ogni capoluogo di distretto di corte di appello è infine costituito un tribunale per i minorenni, con competenza specifica. Esso funziona come organo collegiale (di cui fa parte un membro ono- rario scelto fra gli esperti in psicologia e psichiatria) ed ha competenza per tutti 1 reati commessi da minori degli anni 18 che, secondo le leggi vigenti, siano di competenza dell'autorità giudiziaria.

4. CoRTE DI APPELLO - Ha sede in ogni capoluogo di distretto, che comprende più circon- dari ; è organo collegiale, composto da un magistrato di cassazione, che lo presiede, e da quat- tro consiglieri di appello in funzione di giudici ; si articola in sezioni civili e penali.

In linea di massima, ha competenza in materia civile e penale negli appelli avverso le sen- tenze del tribunale, pronunciate per delitti o contravvenzioni, per i quali la legge sancisce una pena detentiva o una pena pecuniaria non ammessa ad oblazione. Però ha anche competenz:1 di- retta in alcune materie, quali adozioni, riconoscimento di sentenze straniere, riabilitazioni, ecc.

La competenza per territorio, in ordine alle materie di competenza diretta, è prevista di volta in volta dalla legge (ad es. per il riconoscimento di sentenze straniere).

In ogni corte di appello è costituita una sezione speciale per i minorenni, che giudica in secondo grado sui reati commessi dai minori degli anni 18. Un'altra sezione speciale funziona da corte di assise di appello e giudica sugli appelli avverso le sentenze della corte di assise ; è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da un magistrato di appello e da sei giudici popolari.

Presso la corte di appello è infine costituita la sezione istruttoria, che giudica con un presi- dente e due consiglieri ed è competente a conoscere gli appelli presentati avverso le sentenze di proscioglimento dei giudici istruttori. Essa in primo grado può condurre l'istruttoria penale nei casi in cui questa le sia stata rimessa dal procuratore generale ed ha anche una competenza sua spe- cifica deliberativa (ad es. per l'estradizione).

5. CoRTE DI CASSAZIONE - È organo collegi~le, ha sede in Roma ed è unico per tutta l'Italia. Funziona a sezioni semplici con un presidente e 6 magistrati di cassazione ed a sezioni unite con un presidente e 14 magistrati di cassazione. Ha competenza in materia civile e penale e giudica, in generale, sui ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello ovvero sentenze inappel- labili emesse in primo grado.

La corte di cassazione, come organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e la uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola i conflitti di competenza e di giurisdizione.

Le sentenze della corte di cassazione non sono soggette ad alcun gravame.

6. UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO - Presso le corti ed i tribunali è costituito l'ufficio del pub- blico ministero rappresentato, rispettivamente, dal procuratore generale e dal procuratore della Re- pubblica. Tale organo non esiste presso le preture, in quanto il pretore in materia penale, nel pe- riodo istruttorio e nella fase di esecuzione dei suoi provvedimenti, partecipa contemporaneamente della qualità di giudice e di pubblico ministero, mentre nel dibattimento esplica esclusivamente

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GIUSTIZIA CIVILE

CORTE DI

CASSAZIONE ~

CORTE DI APPELLO

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COGNIZIONE APPELLO

DIRETTA

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TRIBUNALE l

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PRETURA

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APPELLO 1° GRADO GRADO APPELLO

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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

UFFICIO DI

CONCILIAZIONE

RiCORSO PER CASSAZIONE

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- - - - - APPELLO

(5)
(6)
(7)

PROCURA GENERALE

GIUSTIZIA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE

CORTE DI ASSISE

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Appai/o da sen!<;>;vD i;;t.rvtlotie

CORTE

SantiN1ze di rinvio .::t giHditit! do l giudice istruHorn o dr:!ia ~;~~~:i~."Jnt=t Lst; uttoda Avocazione di procedimenti da parte dt~ìla fH'I)t.~nrl gf.Hì~:>l'\'i!o

RidìJeste di decreti di Gitaz:i-::H1Z:J a giudi1:in d:Ed ~')dbb!;r,:o mJnu:;'L')!'O .;::.',fanti at tr·ibunale o alla Code di assist.'l' t~ rìchiHStf;J di procHdinH.lft!o td pretors Richieste di istruzione fonnalB (a! gi:Jdìc·.e ish·uttore r:: a!ìa &e:::ion& istruttoria) o sornrnaria (al pretore)

Appello da sen.tf:HUe emesse a dibattimeM~to f~icorso ptH cassazione avv€rrso ~::r:.wt~:;nJ:o ;a:ppt;;ila1:~t

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA IX

funzioni giurisdizionali ed il P.M. è rappresentato da un altro organo (di regola un avvocato inca- ricato per ogni singola udienza o dibattimento).

Il procuratore della Repubblica è capo della polizia giudiziaria del circondario e quindi può procedere ad atti di polizia giudiziaria; in ogni caso, ricevuta la notizia del reato, ove questa sia fondata, promuove l'azione penale, altrimenti richiede al giudice istruttore presso il tribunale de- creto impromovibilità dell'azione penale (salvo contrario avviso del giudice stesso). In materia civile, il procuratore esercita l'azione civile o interviene in causa nei casi stabiliti dalla legge (ad es. cause matrimoniali, cause riguardanti lo stato o la capacità delle persone, ecc.).

Il procuratore gene.rale della Repubblica è capo della polizia giudiziaria del distretto e nor- malmente svo.tge, in grado di appello, l'attività spettante in primo grado al procuratore della Re- pubblìc<l.

B - ORDINAMENTO PROCESSUALE

l. ATTIVtTÀ PHOCESSUALF. CIVILE - Il procedimento civile italiano, nd quale l'autonomia delle parti private si concilia armonicamente con i poteri del giudice, assume due figure fondamentali che sono in larga parte indipendenti l'una dall'altra: il procedimento di cognizione e il procedi- mento di esecuzioue.

a.) Il procedìmento di cogmzwne serve essenzialmente ad accertare se la situazione sottoposta al giudice sia o no conforme all'interesse pubblico; esso si svolge dinanzi al coneiliatore, al pretore e, in maniera prevalente, davalltì al tribunale. È per tale motivo che la legge detta la maggior parte delle sue regole in riferimento a tale ultimo giudizio, di,;tingucndolo in tre f<ìsi : l'introduzione della causa, t'istruzione, la decisione.

La causa si introduce cnn la domanda, che deve essere proposta con la citazione. Questa è un atto del soggetto (l'attore) che ha .tss1mto l'iniziativa processLtale; attravetsn rale atto si specificano le cose oggetto ddla domanda stessa, si e~:pongouo le ragioni che la motivano e si invita l'altJ•a parte (il corwerzuto) a costituirsi.

La notificazione della cilaziullC determina L< litispendenza.

La costitllzione delle pani in giudizio avviene mediante H deposito in cancelleria degli atti e dei documenti indkati dalle leggi.

Il convenuto, costituendosi, propone .la sua difesa t' le eventuali domande riconvenzionali. In- terviene a questo punto la designazione del giudice istruttore, H quale è investito dell'istruzione e della relazione al coHegio nel mùmento in cui rimette la causa allo stesso.

Nel sistema vigente vi è infatti una differenziazione tra fase istmttoria e fase decisoria, in quanto mentre l'istruttoria è affidata ad un solo giudice, la decisione è affid:1.ta .t più persone riunite (collegio).

[l collegio può pronunciare una sentenza definitiva quando decide tutto il merito; una ordi- nanz.l quando sospende la decisione :m tutta ìa cau~;a; una sentenza par:~,i~Je (e coatemporaneament•~

11na sep;:u~ata ordinanza con i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione) quando decide una parte della causa.

b) Il procedimento di esecuzione tende a modificare una situazi.on<~ di fatto nel modo vohtto dal pubblico interesse ed è dominato dallo scopo di attuare, nel mmor tem.po e nella massima misura pos:oibìle, le pretese Ja cui conformità all'interesse pubblico è già garantita dal tirolo esecutivo.

In alcune particolari .~ituazìoni, dmanz.i a speciali posizioni delle parti. a causa di ragioni va- rie (carattere indisponibì!e degli interessi; necessità di formalità particolari; non utilità di una co- gnizione completa), i.l codice processuale civile prevede infine procedimenti speciali, il cui gruppo più ampio è formato dai procedimenti :>ommarì, neì qtMli si ha uno svolgimento abbreviato delle varie attività, in confronto del processo ordinario.

Contro i provvedimenti giurisdizionali son,) ammesse, nell'ordinamento vigente, speciali forme di controllo, che si sostanziano nelle impugnazioni. Di queste, il mezzo più generale è l'appello, che rappresenta un secondo giudizio e che, come si è già accennato, viene proposto, avverso le sen- tenze del conciliatore, del pretore e del tribunale, rispettivamente al pretore, al tribunale e alla corte di appello.

(8)

PREMESSA

Altro mezzo di impugnazione è il ricorso per cassazione : al vertice dell'organizzazione giudi- ziaria, anche nel giudizio civile, è la corte di cassazione, che interviene però con poteri limitati per controllare unicamente gli errori eventualmente verificatisi nell'attività processuale e quelli commessi nelle valutazioni di diritto.

2. ATTIVITÀ PROCESSUALE PENALE - Figure principali sono; il giudizio direttissimo, il giudi- zio per decreto, il giudizio ordinario.

a) Giudizio direttissimo - Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato di competenza della pretura o del tribunale, il magistrato competente, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, può farla condurre in stato di arresto, dopo un som- mario interrogatorio, davanti alla pretura o al tribunale, entro il quinto giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il pretore o il procuratore della Repubblica procede con le f~r~e ?rdi~ar.ie. Se si tratta di reato di competenza della corte di assise, si può procedere a giu- Jtzto dtretttsstmo soltanto nel caso che la corte si trovi convocata in sessione ovvero se debba es- sere convoeata entro 5 giorni da quello dell'arresto.

b) Giudizio per decreto - Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili d'ufficio ri- tenga di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, può pronunciare la condanna con dec:eto

senza procedere al dibattimento. '

Contro il decreto penale di condanna può essere proposta opposizione i se l'opponente non si presenta al dibattimento, senza giustificare un legittimo impedimento, il pretore pronuncia sen- tenza con la quale ordina l'esecuzione del decreto ; se invece si presenta, il decreto è revocato e il pretore procede con le norntali forme.

c) Giudizio ordinario - L'azione penale, al di fuori dei casi sopra accennati, deve essere con- d~tta d~l giudice is~ruttore presso il tribunale (rito formale) o dallo stesso procuratore della Repub- blJca (nto sommano), a seconda della complessità o meno delle indagini.

A chiusura dell'istruttoria sommaria, il procuratore della Repubblica, ove ritenga che l'impu- tato debba essere prosciolto, chiede al giudice istruttore di pronunciare la relativa sentenza ; altri- menti richiede al presidente del tribunale di emettere decreto di citazione a giudizio.

Nei procedimenti a carico dei minori provvede il procuratore della Repubblica presso il tribu- nale dei minorenni, il quale promuove l'azione penale e svolge le funzioni istruttorie col rito som- mario.

Il giudice istruttore, a chiusura dell'istruttoria, emette sentenza di proscioglimento dell'impu- tato o di rinvio a giudizio dello stesso davanti al pretore (nel caso che vi sia degradamento di com- petenza, altrimenti il pretore istruisce con rito sommario i procedimenti di sua cognizione), al tri- bunale o alla corte di assise.

Il procuratore generale può rimettere alla sezione istruttoria le istruzioni per delitti di com- petenza della corte di assise e del tribunale e, in tal caso, svolge le relative requisitorie.

Il giudizio si svolge, in pubblico dibattimento, presso i singoli uffici giudiziari, secondo la com- petenza.

C - ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Gli istituti di prevenzione e di pena si distinguono in : stabilimenti di custodia preventiva i stabilimenti di pena ordinari e speciali; stabilimenti per misure amministrative di sicurezza detentive ; istituti per minori.

l. STABILIMENTI DI CUSTODIA PREVENTIVA - Si distinguono in;

a) Carceri giudiziarie centrali, istituite in ogni capoluogo di tribunale, e.succursali istituite nello stesso capoluogo di tribunale o in altro Contune del circondario.

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L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA XI

b) Carceri giudiziarie mandamentali, istituite normalmente nel Comune sede della pretura.

Negli stabilimenti di custodia preventiva sono ristretti, di regola, gli imputati in stato di car- cerazione preventiva, i detenuti a disposizione dell'autorità di P.S. o di altra autorità diversa da quella giudiziaria ordinaria e, infine, i detenuti di transito o di passaggio.

Eccezionalmente, alle carceri giudiziarie centrali possono essere assegnati i condannati 4lla re- clusione per un tempo non superiore a due anni, nonchè i condannati alla pena dell'arresto ; alle carceri giudiziarie mandamentali possono essere assegnati i condannati a pena detentiva (reclusione o arresto) non superiore a 6 mesi.

I detenuti sottoposti a procedimento penale devono essere tenuti separati dai condannati.

Gli imputati dello stesso reato devono essere tenuti separati fra loro, se l'autorità giudiziaria ab- bia cosi ordinato ; in mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta dal direttore dello stabilimento, sempre che lo consentano le esigenze dello stabilimento stesso.

Alle carceri giudiziarie non possono essere assegnati i condannati che siano stati dichiarati delin- quenti abituali, professionali o per tendenza e i contravventori abituali o professionali.

2. STABILIMENTI DI PENA - Si distinguono in :

a) Stabilimenti di pena ordinari, corrispondenti ai tre tipi di pena detentiva previsti dal co- dice penale, e cioè ergastoli, case di reclusione e case di arresto ( he possono essere costituite da sezioni speciali delle case di reclusione).

b) Stabilimenti di pena speciali, ordinati in relazione ai precedenti del ondannato, all'età, al sesso ed alle condizioni .fisiche e psichiche dei detenuti, e cioè stabilimenti per delinquenti abituali, professionali e per tendenza e per i contravventori abituali e professionali i stabiJimenti per mino- rati fisici e psichici (cioè per condannati a pena diminuita per infermità psichica o per sordomuti- smo o per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, per gli ubriachi abituali e per le persone dedite all'uso di sos anze stupefacenti) i stabilimenti per i minori di anni 18, il ui trattamento è diretto soprattutto alla rieducazione morale ; stabilimenti a criteri : disciplinari (case di punizione e di rigore), sanitari (sanatori giudiziari), lavorativi (case di lavoro all'aperto), nonchè, in considerazione del progressivo riadattamento del condannato a1la vita sociale, stabilimenti di ria- dattamento sociale, ove sono trasferiti i condannati a pena detentiva p r un periodo superiore a 5 anni, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 227 del regolamento arce,rari .

La specializzazione degli stabilimenti viene integrata dalla riparti.zi ne dei condannati, nell'am- bito dello stesso stabilimento o della stessa sezione di esso, in gruppi affini, in modo da assicu- rare l'omogeneità fisica e morale di ciascun gruppo allo scopo principale della rieducazione dei. sin- goli detenuti.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini ; le donne di facili costumi sono separate dalle altre.

3. Sl'ABILlMENTI PER MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA DETENTIVE - Le misure di sicu- rezza costituiscono mezzi di prevenzione individuale della delinquenza, secondo la disciplina dettata dal codice penale.

I relativi stabilimenti sono ordinati in rapporto alle diverse categorie di persone socialmente pericolose e precisamente :

a) Colonie agricole e case di Lavoro: sono due organizzazioni penitem;iarie di un'unica misura di sicurezza, destinate a redimere con il lavoro i delinquenti sani e maggiori degli anni 18, i quali vengono assegnati all'una o all'altra organizzazione dal giudice di sorveglianza, in considerazione delle loro attitudini e condizioni, delle precedenti occupazioni e dell'ambiente in cui dovranno tornare a vivere. Vi sono assegnati : coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ; coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione dell'abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere ; le per- sone condannate o prosciolte, nei casi indicati espressamente nella legge (artt. 223 e 226 c.p.).

(9)

XII PREMESSA

b) Manicomi giudiziari: vi sono sempre assegnati, ove trattisi di delitti dolosi punibili con la reclusione per un periodo superiore a due anni, gli imputati prosciolti per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo.

c) Case di cura e di cl!stodia : vi sono assegnati i condannati, per delitto non colposo, a una pena diminuita per ragione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da soRtanze stupefacenti, ovvero per ragione di sordomutismo.

Per questi stabilimenti è da rilevare che, in conformità al principio generale dell',ut. 211 c.p., il ricovero in essi viene eseguito dopo che Ja pena inflitta sia stata scontata o estinta, salvo che le condizioni dell'infermità siano tali da non consentire la immediata esecuzione della pena; ia tal caso, il giudice può disporre che i! ricovero venga eseguito prima che sia ini~iata o abbia termine l'ese~

cuzione della pena.

d) Sanatori giudiziari: vi sono assegnati gli internati affetti da tubercolosi o predisposti a tale malattia.

e) Case di rigore: vi sono trasferiti, con provveditnento del giudice di sorveglianza, gli inter- nati nelle case di lavoro e nelle colonie agricole, che siano ostinatamente ribelli all'ordine e alla di- sciplina.

4. IsTITUTI PER MINORI - Si distinguono in : istituti di rieducazione ; prigioni-scuola ; rifor- matori giudiziari ; riformatori speciali.

a) Istitllti di riedncazione: per l'esecuzione di provvedimenti che l'autorità giudiziaria è chi<l- mata ad adottare nell'ambito della competenza atnt1linistrativa del trìbunale per i rninorenni, in ordine ai minori di irregolare condotta o dì determinalo carattere, che non hanno però comtnesso fatti preveduti dalla legge come reati, sono .istituit.i (legge 25-7-1956, n. 888) i scguent.i islituti e servizi l'ieducatìvi : istituti di osservazione ; case di rieducazione e istituti medici p~;ico-pedagogi.:i ; gabinetti medico-psico··pedagogici ; ufiici di. servizio sociale ; focolari di semi-lihenà ·~ pcnsionali giovanili ; scuole, laboratori e ricreatorì speci.1li.

b) Prigioni-scuola: per i provvedimenti emes;;i dall'autorità giudiziaria nti"ll';unbito della Sila competenza penale, soao previsti: un'apposita se.zione negli istituti di osservazione, d(•stinala ad accogliere i minori in stato di custodia preventiva ; le prigioni-scuola, ove vengono assegnati .i mi- nori in e:opiazione di pena. Tali istituti hanno sostituito le carceri per minorenni, destinate ad ac- cogliere i minori giudicabili e quelli in espiazione di pena.

c) Riformatori giudiziari: vi sono assegnati i minori nei c::l.s.i previsti dal codice penale. L'as- segnazione è obbligatoria per i delitti comtnessi da tninori degli anni 14, ovvero maggiori cii tale età ma minori degli anni 18, ticonosciutì non imputabili e che siano punibili con la redusione ntm inferiore a 3 anni. L'assegnazione stessa può invece essere ordin<1ta dal giudice quando il fatto sia preveduto dalla legge come deliao, ma non t'Ù;ulti fra quelli punibìli con le pene dianzi richiatn,lte.

Il provvedimento di assegnazione è altresl obbligatoi'io quando il minore sia stato condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, <J lui precedentemente applicata per di- fetto di imputabilità, nonchè per i minori degli anni 18 che siano delinquenti professionali, abituali o per tenden.za.

d) Riformatori speciali: vi sono assegnati i minori, per i quali la pericolosità sociale è presunta dalla legge per Ia gravità dei reati commessi, e quelli c be durante il ricovero ne. l rìforn1::ttnrio ordi- nario si sono riveL•.ti partico]annente pericolosi.

Al fine di una più stretta individuazione dei trattamento, nei ~ingGlì stabilimenti t:sistono o possono essere istituite sezioni speciali di colonie agricole e di case di lavoro per delinquenti abi- tuali, professionali e per tendenza ; sezioni speciali di manicomio giudi;:;iario e dì case di cura e di custodia pel' i sordonwti, per gli ubriachi abituali e per gli internati dediti all'uso di sostanze stupefacenti ; sez;ioni separate nei riformatori ordinari e speciali per i rninori degli anni 14.

In tutti gli stabilimenti, poi, vi sono sezioni separate per le donne.

AVVERTENZE ALLE TAVOLE

1 - I dati riportati negli Annuari di statistiche giudiziarie costituiscono il rìsultat~) delle rì- levazioni eseguite dagli organi preposti alle statistiche stesse nei periodi wi le rilevazioni si rife- .dscono e cioè dal Ministero di Grazia e Giustizia per gli anni dal 1862 al 1879 e dal 1907 al 1935, dalla Direzione Generale della Statistica per gl.ì anni dal 1880 al 1906, dall'Istituto Centrale di Sta- tistica pel' gli anni dal 1936 in poi.

Le rileva.zioni concernenti le carceri ed i riformatori nel periodo dal 1862 al 1918 vennero ese- guite dal Ministero dell'Interno.

2 -- I dati vengono trasmessi direttamente all'Istituto Centrale di Statistica per mezzo di ap- positi m<Jdelli, clisti;tti per ciascuna specie di ufficio giudiziario e per ciasc~u; ramo di stat.istica.

Nel periodo postbellico tali modelli hanno formato oggetto eh accurata .revisione a.! fme dt ade- guate la materia ri1ev<l1<1 alle finalità generali dell~ statistiche ~ìt1diziarie ;. h: revisione è !lt::ta ef- fettuata, d'intesa col .Ministero di Grazia e Giustizia, daU'appos1.ta Comnusswue pel' le st.1ttstJche giudizia1·ie corHemplata nel decreto d.i trasferimento all'Istituto Centrale dì Statistica di tale bmnca di r.ilevazioni.

3 - L'htitat<) Centrale di Statistica provvede alla revtswne, elaborazion<' e pubblicazione del materiale. I pt-incipali d.Hi ria~stuHivi sono riportati nel BollettitH) mensile di statistica e nelle alt:re pubblicazioni gene1·ali dell' I.stituro.

4 - La statistica giudiziaria civile e petlale riflette essenzialmente l'attività dei vari uffici giu- diziari in primo e secondo grado, sia in materia wut:enzìosa (istruttor.ia e giudizio) che di volon-

taria giurisdizione (ad esempio, tulele). . . . .

I dati relativi ai vari anni riflettono l'attività giudiziat·ia nel quadto degh ordmamentl e det codici e leggi vigenti negli anni cui le statistiche si riferiscono. . . .

In particolare è da tener presente che con legge 18 luglio 1956, n. 761, entrata m Y1.gore !J 15 agnsiO 1956, è stato ulteriormente aumentato il limite della competenza per valote de1 connhaton e dei pretori, rispettivamente da 10.000 a 25.000 lire e da 100.000 a 250.000. lire. Inoltre, ~0:1 la legge 9 agosto 1956, n. 1086, entrata in vigore il 25 nov~mbre 19.56, è stata van:Jt,l l,J clr,cùs::r!Zl<>r~e giudiziaria dei distretti di Corte di appello d1 Venezta e Tr1este, attnbuendo a qm:st ultuno dt~

stretto 1 cireondari del tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo e Udine, già appartenenti al di- stretto di Venezia,

5 - I dati si riferi.'>Ct)no in generale alle circoscrizioni gù:tdìziarie (distretti di Corte di appello, circondari dì Tribunali, mandamenti di Preture) o alle circoscrizioni amministrative· (regioni e pro- vincie) vigenti nei confini territoriali dello Stato qua.li erano nei singoli anni cu.i i dati si riferiscono.

Per gli eventuali confl'onti fra regioni e distretti di Corte di appello, si avverte che Ja Clrcoscn- z;ione regionale mm sempre corrisponde es;\ttamente a quella giudiziaria, in quanto sovente un dJ- stretto di Corte di appello comprende oltre ai comuni della rispettiva regione, anche qualche co- mune o addirittura un'intera provincia di regione finitima.

Nel prospetto seguente è riportato un quadro comparativo tra le circoscrizioni giudiziarie e quelle amministrative alla data del 31 dicembre 1962.

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