• Non ci sono risultati.

Proposta della III Commissione permanente GOVERNO DEL TERRI TOR IO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della III Commissione permanente GOVERNO DEL TERRI TOR IO"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRI TOR IO, AMBI ENTE E PAESAGGIO (Seduta del 10 dicembre 2020)

Relatore di maggioranza:

G

IACOMO

R

OSSI

Relatore di minoranza:

A

NDREA

B

IANCANI __________

sulle proposte di legge:

N. 1 (testo base) a iniziativa del Consigliere Biancani presentata in data 30 ottobre 2020

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012 N. 31

“NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA”, COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 29

N. 4 a iniziativa Biancani, Vitri, Baiocchi presentata in data 12 novembre 2020

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012, N. 31 “NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA”

(Abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)

________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2 Testo base: pdl n. 1

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge re- gionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in mate- ria di gestione dei corsi d'acqua), così come intro- dotto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 lu- glio 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 “Norme in materia di ge- stione dei corsi d'acqua") è sostituito dal se- guente:

“3 bis. Le linee guida per l'elaborazione dei pro- getti generali di gestione di cui al comma 3 sono aggiornate dalla Giunta regionale, con periodicità di norma triennale, secondo le modalità e le proce- dure per l'approvazione dei medesimi progetti indi- viduate dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi della lettera l) del comma 3, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di bacino di- strettuale competente e sentita la Commissione assembleare competente.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e fi- nanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012) 1. Identico

1 bis. Dopo il comma 9 bis dell’articolo 2 della l.r. 31/2012 è aggiunto il seguente:

“9 ter. Per promuovere la realizzazione di in- terventi di rimozione della barra di foce finaliz- zati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'ac- qua regionali, la Regione può stipulare le con- venzioni di cui al comma 8 bis. La Regione con- corre altresì alle spese derivanti dall' esecu- zione di tali interventi destinando a tale scopo una quota non inferiore all' ottanta per cento dei canoni riscossi, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disci- plina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), dai titolari delle concessioni finalizzate all'ormeggio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'inter- vento.".

Art. 2

(Invarianza finanziaria) Identico

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

3 Testo pdl n. 4

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 31/2012) 1. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2012, n. 31 (Norme in ma- teria di gestione dei corsi d'acqua) è aggiunto il se- guente:

"9 ter. Per promuovere la realizzazione di inter- venti di rimozione della barra di foce finalizzati uni- camente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, la Regione può stipulare le convenzioni di cui al comma 8 bis. La Regione concorre altresì alle spese derivanti dall' esecuzione di tali interventi destinando a tale scopo una quota non inferiore all' ottanta per cento dei canoni riscossi, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico", dai titolari delle concessioni finalizzate all'ormeg- gio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'in- tervento.".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e fi- nanziarie previste dalla legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Re- gione), i consiglieri e i gruppi assembleari regio- nali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le

22 (Norme in mate- ria di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione

50 (Codice dei con- tratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non

e) promuove progetti a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati all’incremento dell’utilizzo delle energie rinnovabili mediante ricorso a

“c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di pro- prietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione,

“e bis) promuove la realizzazione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei

“1 bis. 76 re- cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in- novazione digitali”), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimo-

Al secondo periodo del medesimo comma 9 le parole “del dirigente del servizio sanità o del di- rigente del servizio politiche sociali” sono sostitui- te dalle seguenti: “del