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L’improcedibilità dei giudizi penali di impugnazione

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Academic year: 2022

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STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Antonio Corbo, Gianluigi Pratola, Giovanni Giacalone, Valeria Piccone, Roberto Giovanni Conti, Gian Andrea Chiesi,

Segreteria Organizzativa:

presso la Corte di Cassazione Ufficio del Massimario

tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411

Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione

L’improcedibilità dei giudizi penali di impugnazione

Corte Suprema di Cassazione

Roma, 7 febbraio 2022, ore 14.30 Aula Virtuale Teams

Programma

Introduzione

DOMENICOCARCANO

PRESIDENTE AGGIUNTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Relazioni

PAOLASPAGNOLO

PROFESSORESSA DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ’ SUI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PERSONALI IN TEMA DI GRAVI INDIZI

VITTORIOPAZIENZA

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GLI APPRODI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONCRETEZZA E ATTUALITA’ DELLE ESIGENZE

ANTONELLAMARANDOLA

PROFESSORESSA DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

LE PRESUNZIONI: LO STATO DELL’ATTUALE DELLA

DISCIPLINA

PIEROGAETA

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

LE PROBLEMATICHE GIURISPRUDENZIALI IN TEMA

DI DURATA DELLA MISURA

Dibattito

Coordinamento:

ALESSANDRABASSI

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Conclusioni:

ANTONIOCORBO

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Report a cura di:

MARIACRISTINAAMOROSO

MAGISTRATO ADDETTO ALL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Programma

Introduzione

DOMENICOCARCANO

PRESIDENTE AGGIUNTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Relazioni

PAOLASPAGNOLO

PROFESSORESSA DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ’ SUI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PERSONALI IN TEMA DI GRAVI INDIZI

VITTORIOPAZIENZA

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GLI APPRODI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONCRETEZZA E ATTUALITA’ DELLE ESIGENZE

ANTONELLAMARANDOLA

PROFESSORESSA DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

LE PRESUNZIONI: LO STATO DELL’ATTUALE DELLA

DISCIPLINA

PIEROGAETA

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

LE PROBLEMATICHE GIURISPRUDENZIALI IN TEMA

DI DURATA DELLA MISURA

Dibattito

Coordinamento:

ALESSANDRABASSI

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Conclusioni:

ANTONIOCORBO

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Report a cura di:

MARIACRISTINAAMOROSO

MAGISTRATO ADDETTO ALL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Indirizzi di saluto

PIETRO CURZIO

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIOVANNI SALVI

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ANTONIO CORBO

COMPONENTE DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Presiede

MARGHERITA CASSANO

PRESIDENTE AGGIUNTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L’ISTITUTO DELLA IMPROCEDIBILITÀ DEI GIUDIZI PENALI DI IMPUGNAZIONE: PROFILI GENERALI

Ne discutono

GIAN LUIGI GATTA

PROFESSORE DI DIRITTO PENALE DELL’UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO

ADOLFO SCALFATI

PROFESSORE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “TOR VERGATA

I TERMINI DI IMPROCEDIBILITÀ: LA DISCIPLINA DELLA PROROGA E DELLA SOSPENSIONE

GRAZIA MICCOLI

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ, GIUDICATO PARZIALE E CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

FERDINANDO LIGNOLA

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

IMPROCEDIBILITÀ, STATUIZIONI CIVILI, CONFISCA E PROCESSO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI

ERCOLE APRILE

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Conclude

GIANLUIGI PRATOLA

COMPONENTE DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Domande dei partecipanti Report a cura di

ANNA MAURO

MAGISTRATO ADDETTO ALLUFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

MARTINA VERDE e FRANCESCA LEONARDI

IN TIROCINIO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(2)

Oggetto: La legge 27 settembre 2021, n. 134, rubricata «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», all’art. 2, ha previsto il nuovo istituto della «improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione», inserendo nel codice di procedura penale l’art. 344- bis, modificando l’art. 578 del medesimo codice, e dettando disposizioni per regolare la fase transitoria.

Pur a fronte di un testo normativo dettagliato, molteplici sono le questioni che, in relazione alla nuova disciplina, appaiono

“aperte”, e su cui è già iniziato un vivace dibattito; questioni in ordine alle quali la scelta delle possibili soluzioni presuppone il riferimento ai principi generali del sistema e implica, a sua volta, notevoli ricadute sistematiche ed applicative.

Risulta perciò fondamentale, innanzitutto, l’esame dei rapporti tra l’istituto della improcedibilità dei giudizi penali di impugnazione ed i principi costituzionali e sovranazionali, a partire da quelli in tema di ragionevole durata del processo, presunzione di non colpevolezza, diritto di difesa, obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, eguaglianza e retroattività della legge più favorevole per l’imputato, per delineare l’assetto della nuova disciplina tanto a “regime”, quanto con riguardo alla definizione delle situazioni in corso.

Anche in relazione al tema dei termini di improcedibilità e delle ipotesi di loro proroghe e sospensioni, nonostante le

circostanziate indicazioni del legislatore, non mancano aspetti da approfondire. Non sempre immediata, in particolare, sembra l’esatta delimitazione delle situazioni che legittimano l’adozione dei provvedimenti di proroga. Profili problematici, inoltre, potrebbero prospettarsi sia per effetto delle differenze di disciplina collegate alla specificità delle fattispecie di reato o alle aggravanti, sia con riguardo al regime delle impugnazioni concernenti le ordinanze di proroga.

Inoltre, temi di confronto e di discussione sono costituiti dai rapporti tra la nuova disciplina ed istituti già esistenti. In particolare, vengono in evidenza le relazioni tra improcedibilità, da un lato, e inammissibilità delle impugnazioni, giudicato parziale e immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, dall’altro. In ordine agli equilibri tra questi diversi istituti, infatti, la possibilità di opzioni ermeneutiche divergenti è amplificata dall’assenza di espresse indicazioni del legislatore, salvo il richiamo dell’art. 624 cod. proc. pen.

Non va trascurata, poi, l’esigenza di individuare le ricadute della nuova figura giuridica in materie come quelle degli interessi civili, della confisca o del processo nei confronti degli enti. La legge n. 134 del 2021 si è preoccupata di regolare

immediatamente gli effetti

dell’improcedibilità ex art. 344-bis cod.

proc. pen. in materia di interessi civili, introducendo un nuovo comma 1-bis nell’art. 578 cod. proc. pen. Tuttavia, la medesima legge n. 134 del 2021 ha anche rimesso ai decreti legislativi delegati la disciplina dei rapporti dell’istituto di nuovo

conio sia con l’azione civile esercitata nel processo penale, sia con la confisca disposta nella sentenza impugnata (art. 1, comma 3, lett. d). Nessuna espressa indicazione, invece, emerge relativamente all’applicabilità della nuova disciplina nel processo nei confronti degli enti.

Metodologia: I temi saranno affrontati a partire dai profili generali del nuovo istituto della improcedibilità dei giudizi penali di impugnazione, e da una individuazione delle sue linee di fondo alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali, attraverso un confronto “a due voci”. Si procederà, poi, all’analisi della disciplina dei termini e della loro proroga e sospensione. Si esamineranno, quindi, i rapporti tra improcedibilità, da una parte, e inammissibilità delle impugnazioni, giudicato parziale e immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, dall’altra. Si approfondirà, infine, l’incidenza della nuova disciplina in tema di interessi civili, confisca e processo nei confronti degli enti. Gli interventi saranno svolti in tempi contenuti in modo da sollecitare il confronto e le domande dei partecipanti.

Destinatari: L’incontro è destinato ai Consiglieri ed ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i Magistrati di merito, agli Avvocati, ai docenti universitari ed agli altri professionisti interessati.

Responsabili del corso:

Antonio Corbo e Gianluigi Pratola

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