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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 10 del 5 febbraio 1999

Oggetto: Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 20 "incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa".

QUADRO NORMATIVO

 Decreto legge 2 aprile 1996, n. 181, articolo 9 (più volte reiterato);

 Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 10 aprile 1996, n. 51;

 Decreto legge 1° ottobre 1996, n. 511 (decaduto per mancata conversione in legge);

 Legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge del 1° ottobre 1996, n. 510 (che ha fatto salvi gli effetti del D.L. n. 511/96);

 Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 20 "incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa";

 Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 22 aprile 1998, n. 56 "Ulteriori direttive per l'attuazione della legge n. 266/1997".

PREMESSA

Sulla Gazzetta ufficiale dell'11 agosto 1997 è stata pubblicata la legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di interventi urgenti per l'economia; in particolare, l'articolo 20 prevede "Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa".

Il comma 2 del suddetto articolo dispone, infatti, che "Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dei l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5".

La norma reintroduce, peraltro, le agevolazioni contributive per l'assunzione di dirigenti da parte delle piccole e medie imprese previste dal decreto-legge n. 181/1996, più volte reiterato, che dopo circa un anno e mezzo aveva perso efficacia per effetto della mancata conversione in legge dell'ultimo decreto- legge n. 511/1996, con la conseguenza di produrre effetti per le sole assunzioni di dirigenti effettuate nel periodo 4 aprile - 1° dicembre 1996 (cfr. L. n. 608/96).

L'attuazione della nuova disposizione ha tuttavia subito dei ritardi, in quanto essendo stato espressamente previsto (comma 5) lo stanziamento di un fondo a carico dello Stato (L. 9.599 milioni annui), si è resa necessaria la preventiva approvazione da parte della Corte dei Conti del decreto ministeriale di ripartizione della spesa per aree di intervento (ovvero per Regioni).

A seguito di tale approvazione sono state, quindi, emanate le direttive di attuazione dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 56 del 22 aprile 1998 e successivi chiarimenti del 2 giugno 1998.

In sostanza, l'agevolazione in esame si concretizza in una sorta di parziale fiscalizzazione; infatti, a carico dell'azienda viene posto il versamento del 50 per cento dei premi assicurativi dovuti, mentre il restante 50 per cento è a carico dello Stato che provvederà a rimborsare - dietro apposita rendicontazione - gli Enti previdenziali per gli oneri sostenuti.

Appare opportuno, infine, sottolineare che la questione riguarda, naturalmente, solo i dirigenti per i quali sia stato accertato, in modo inequivocabile, la sussistenza dell'obbligo assicurativo.

FINALITA'

La legislazione vigente attribuisce una particolare rilevanza agli interventi rivolti all'innovazione e allo sviluppo delle piccole imprese che costituiscono un rilevante aggregato nell'economia del Paese.

L'articolo 20 della legge n.266/1997 conferma, quindi, l'intento del legislatore di finanziare le attività utili alla ricollocazione di dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato, proponendosi due

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distinte, anche se connesse tra loro, finalità:

1. favorire la nascita di un servizio pubblico di incontro tra domanda ed offerta di lavoro dei dirigenti;

2. riqualificare l'attività delle piccole e medie imprese, attraverso l'impiego di prestatori di lavoro particolarmente qualificati, incentivato con una riduzione del costo della loro utilizzazione.

Nell'intento di perseguire dette finalità e sulla base delle direttive dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Agenzie per l'impiego possono stipulare, con le Confederazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con l'organismo per la mobilità dallo stesso costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

TIPOLOGIE DI CONVENZIONI

Possono essere stipulate le seguenti tipologie di convenzioni.

- Convenzione di tipo A

E' stipulata tra le Agenzie regionali per l'impiego (Direzioni regionali dei lavoro) e le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti, al fine di creare delle "banche dati dei dirigenti disponibili, complete del maggior numero di informazioni qualitative sul loro curriculum professionale.

Detta convenzione recepisce l'esigenza di incoraggiare una mobilità di dirigenti a livello interregionale ed intersettoriale ed è rivolta essenzialmente alla costituzione - tra i predetti organi - a livello regionale di un osservatorio sulla mobilità dei dirigenti disponibili per una nuova collocazione, al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

- Convenzione di tipo B

E' stipulata tra le Agenzie per l'impiego, le Confederazioni sindacali dei dirigenti e le Associazioni dei datori di lavoro al fine di dare concreta attuazione alla mobilità.

Stabilisce le seguenti modalità per ottenere l'agevolazione:

1. L'agevolazione è concessa per i dirigenti inseriti nella banca dati organizzata in base alla

Convenzione di tipo A; a tal fine l'Agenzia per l'impiego assicura alle imprese che ne fanno richiesta l'accesso al catalogo dei dirigenti.

2. Sulla base del programma nazionale e della situazione delle piccole aziende nella regione interessata, gli interventi di agevolazione dell'inserimento dei dirigenti sono attuati, nei limiti finanziari assegnati, secondo i seguenti criteri selettivi, indicati in ordine di priorità e riferiti alle piccole imprese (da prendere in considerazione solamente qualora le risorse finanziarie risultassero insufficienti a fronte dei numero delle domande presentate):

a. piccole imprese operanti nel contesto di aree territoriali locali, specie se a forte specializzazione produttiva, con priorità per l'inserimento in attività, anche consortili, di servizi comuni in più imprese;

b. piccole imprese operanti nelle aree di crisi ai sensi della Legge n. 236/1993, articolo 1, comma 1;

c. piccole imprese che inseriscono il loro primo dirigente;

d. piccole imprese parallelamente beneficiarie di altri interventi di sostegno alla politica del lavoro, come i patti territoriali, i contratti di riallineamento.

3) Ai dirigenti viene richiesta un'anzianità ed esperienza di lavoro antecedente nella qualifica.

Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di tipo A e di tipo B, in mancanza delle Agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle Direzioni regionali dei lavoro ovvero, in assenza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

MODALITA'OPERATIVE

Le aziende in possesso dei requisiti di legge presentano un'istanza all'Agenzia per l'impiego, la quale decide sull'ammissione ai benefici dopo aver sentito il Comitato consultivo.

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Il Comitato consultivo, composto da rappresentanti delle Confederazioni dei dirigenti e delle Associazioni datoriali firmatarie della Convenzione e presieduto dal Direttore dell'Agenzia o Esperto da lui delegato, decide sulle modalità del monitoraggio della convenzione, seguendone l'attuazione.

Valutata l'ammissibilità ai benefici, il Direttore dell'Agenzia per l'impiego individua, con proprio provvedimento motivato, le imprese ammesse alle agevolazioni contributive e lo comunica agli Istituti previdenziali ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel provvedimento, indirizzato alle Direzioni regionali e/o Sedi provinciali sono indicati:

 la ragione sociale e la sede legale dell'impresa;

 il numero posizione INAIL (INPS e INPDAI);

 il nominativo del dirigente;

 la retribuzione lorda annua di riferimento per il calcolo del premio assicurativo.

Il beneficio andrà, pertanto, concesso solo a seguito dell'emanazione del citato provvedimento ed esclusivamente per le imprese e i dirigenti in esso indicati.

Le aziende interessate all'agevolazione dovranno comunicare alla Sede competente i seguenti dati:

 data d'inizio dell'attività relativa a ciascun dirigente indicato nel provvedimento, in quanto - come detto in premessa - l'agevolazione ha effetto per dodici mesi;

 attività esercitata dal medesimo ai fini sia dell'accertamento dell'obbligo assicurativo sia della classificazione (ovvero inserimento in una posizione assicurativa già esistente o apertura di una nuova posizione).

Le aziende dovranno, inoltre, provvedere ad indicare nella dichiarazione salari i dati retributivi relativi alla categoria in esame; naturalmente frazionando i suddetti dati nel caso in cui il periodo di agevolazione (12 mesi) sia a cavallo di due periodi assicurativi.

Per quanto riguarda la dichiarazione salari è da precisare che nel "campo A" andranno riportate le retribuzioni al 100 per cento e nel "campo B - quote esenti" le retribuzioni al 50 per cento.

Al riguardo si invitano le Unità territoriali ad informare tempestivamente le aziende interessate al beneficio in merito ai predetti adempimenti, avendo cura di effettuare una preventiva verifica tra i provvedimenti inviati dalle Agenzie per l'impiego e le richieste delle aziende.

Appare opportuno far presente, infine, che il beneficio attualmente quantificato - come già detto - nella misura del 50 per cento potrebbe essere modificato, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali della norma in esame, con apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

MODALITA' DI RIMBORSO AGLI ISTITUTI Di PREVIDENZA DEGLI ONERI SOSTENUTI

Per quanto riguarda, quindi, le modalità di rimborso degli oneri sostenuti, si fa presente che al termine di ciascun anno gli Istituti di previdenza devono chiedere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, detto rimborso - totale nazionale e regionale - indicando i dati contenuti nel provvedimento di concessione del beneficio disposto dall'Agenzia per l'impiego, la data dei provvedimento medesimo e il periodo di assunzione dei dirigente.

A tal fine, ciascuna Unità operativa provvederà ad inviare alla propria Direzione regionale un prospetto, debitamente sottoscritto dal Dirigente della Sede, che dovrà contenere i seguenti dati, rilevati da apposite evidenze - costituite dal provvedimento di concessione dei beneficio e dall'avvenuta assicurazione del soggetto :

 data e numero del provvedimento;

 periodo dell'agevolazione;

 ragione sociale e sede legale dell'impresa;

 nominativo del dirigente per cui viene chiesta l'agevolazione;

 numero della posizione assicurativa interessata;

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 retribuzione lorda annua di riferimento per il calcolo del premio assicurativo;

 importo del premio al 50 per cento.

Sulla base di detti prospetti le Direzioni regionali riporteranno i citati dati in un prospetto riepilogativo che dovrà contenere l'importo regionale complessivo di cui si chiede il rimborso.

Tali prospetti dovranno, quindi, essere inviati entro il 30 aprile di ciascun anno alla Direzione Centrale Rischi che provvederà ai successivi adempimenti.

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