• Non ci sono risultati.

Vedi la scheda in PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Vedi la scheda in PDF"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

AREA ANAGRAFE ECONOMICA REGISTRO IMPRESE DI TORINO Edizione aggiornata febbraio 2011

Registro Imprese – Camera di commercio di Torino 1

Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424

Fax +39 011 571 6425 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese

ƒ BANQUETING – APERTURA/SUBINGRESSO  APPROFONDIMENTO AVVIO DELL’ATTIVITÀ

DEFINIZIONE

Attività che consiste nel fornire cibi e bevande a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere, ecc. e comprende servizi quali la preparazione dei tavoli/buffet e il servizio ai tavoli. La somministrazione può avvenire all’interno di case private, residenze storiche, aziende, sedi congressuali, ecc.

COSA SERVE A CHI RIVOLGERSI NORMATIVA

SCIA per esercizi pubblici non soggetti a programmazione comunale (L.R.

n.38/2006 art.8, c.6 lettera e)

DIA sanitaria

Comune competente per territorio

Dipartimento ASL, competente per territorio, per la registrazione

- Legge 7 agosto 1990, n.241 nuovo art. 19

- Legge 25 agosto 1991, n.287 - Legge Regionale 29 dicembre 2006,

n.38

- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.38 “disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/123/CE”

- Regolamento Comune di Torino 2009, n.329 per l’esercizio

dell’attività di “somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici”

- Regolamento CE 852/2004, art. 6 - DGR 26 novembre 2007 n.79-7605 - DGR 23 dicembre 2010 n.21-1278 - All. 1 DGR 21-1278

- Note esplicative DGR 21-1278 - DGR 28 maggio 2007 n.62-6006 - DPGR 3 marzo 2008, n.2/R - art. 2

(tipologia esercizi - valutazione dei requisiti igienico-sanitari)

- Nota R.I. n.8 del 4/6/2010 DIA SANITARIA

- Nota R.I. n.1 del 24/1/2011 DIA SANITARIA

AVVERTENZE

La SCIA, ex L.R. n.38/2006 art.8, comma 6, lettera e), legittima l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande al domicilio del consumatore, fattispecie che ricomprende anche il catering, attività a cui il banqueting risulta indissolubilmente legato.

VEDERE ANCHE

Catering

Riferimenti

Documenti correlati

Nelle feste popolari per lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago gli spazi riservati

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 300)

d.1 per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso previsti dalle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di

Nelle feste popolari per lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago gli spazi riservati

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata

575 e successive modificazioni ed integrazioni ,(disposizioni contro la mafia) nè di essere stato sottoposto a misure di sicurezza o essere stato dichiarato