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2590 del assegnazione dei dottori Primo e Secondo alla sezione Gip- Gup e delle dott.sse Terza e Quarta alla Prima sezione civile, per il triennio del Tribunale di Alpha

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Testo completo

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N. 23 (par. 26.3)

Oggetto: Pratica num. 66/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 2590 del 1°.10.2010 – assegnazione dei dottori Primo e Secondo alla sezione Gip- Gup e delle dott.sse Terza e Quarta alla Prima sezione civile, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 aprile 2011, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“Letto il decreto di variazione tabellare in data 1.10.2010 del Presidente del Tribunale di Alpha OSSERVA

Con il provvedimento in esame il Presidente del Tribunale di Alpha, all’esito dell’interpello del 12.7.2010, ha così disposto relativamente ai magistrati in servizio presso l’Ufficio:

1.trasferimento, a domanda, delle dott.sse Terza e Quarta alla prima sezione civile, settore fallimenti/esecuzioni, con assegnazione della prima al ruolo del dott. Quinto con decorrenza dall’effettivo trasferimento di quest’ultimo e prosecuzione della seconda nella copertura del posto nel quale si trova in applicazione;

2.trasferimento d’ufficio dei dottori Secondo (ruolo dott. Sesto) e Primo (ruolo dott. Settimo) alla sezione g.i.p./g.u.p.;

3.trasferimento a domanda del dott. Ottavo alla seconda sezione civile (ruolo Terza);

4.trasferimento a domanda del dott. Nono alla prima sezione penale (ruolo Secondo) in coincidenza dell’arrivo del M.o.t. e, comunque, non oltre il 1.4.2011.

Riguardo all’assegnazione tabellare dei M.o.t., è stata disposta la destinazione della dott.ssa Decima e del dott. Undicesimo alla prima sezione civile, della dott.ssa Dodicesima alla seconda sezione penale e della dott.ssa Tredicesima alla seconda sezione civile.

Sin dal bando emanato per il concorso interno il Presidente del Tribunale aveva indicato i criteri cui si sarebbe attenuto:

1. la previsione di trasferimento d’ufficio se, per mancanza di domande o dichiarazioni di disponibilità, sarebbero risultati vacanti posti non attribuibili ai M.o.t., prevedendo la destinazione dei magistrati meno anziani anche operanti in settori diversi, limitatamente ad uno per ogni settore, ritenendo – compatibilmente con lo stato degli altri settori – imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio della sezione g.i.p. e del settore fallimenti/espropriazioni;

2. l’esecuzione dei trasferimenti sarebbe avvenuta in via d’urgenza e non appena necessario e ciò in ragione delle richieste di posticipato possesso, assegnazione in supplenza distrettuale ed applicazione extradistrettuale, non essendo possibile attendere la presa di possesso dei M.o.t..

All’esito dell’esame delle domande di tramutamento presentate, ha accolto quelle delle dott.sse Terza e Quarta.

Maggiormente problematica si è dimostrata la copertura dei due posti alla sezione g.i.p. g.u.p. stante la mancanza di domande.

Dovendo necessariamente procedere alla copertura dei due posti mediante trasferimento d’ufficio il decreto ha individuato in primo luogo il dott. Secondo, dopo aver evidenziato che, dei giudici in servizio, solo i dottori Quattordicesimo, Quindicesimo, Secondo e Sedicesima avevano maturato due anni di funzioni dibattimentali penali.

(2)

Ragioni di servizio e di natura organizzativa hanno escluso il trasferimento del dott.

Quattordicesimo, più anziano dopo i presidenti di Sezione, in quanto egli presiede quasi tutti i collegi penali.

Il dott. Quindicesimo è giudice organico del lavoro assegnato al settore a seguito di domanda di tramutamento.

La dott.ssa Sedicesima è stata esclusa in quanto madre di un bambino che compirà tre anni l’11.12.2010 nonché in condizioni sanitarie tali da impedire il suo tramutamento (come da certificazione del 28.9.2010 soltanto indicata in decreto), ai sensi del par. 45.6 della circolare.

In definitiva è stato scelto, tra coloro in possesso di entrambi i requisiti richiesti dalla legge (prima valutazione di professionalità ed esercizio di funzioni dibattimentali per almeno un biennio, il primo inderogabile, a differenza del secondo), il dott. Secondo (coniugato con la dott.ssa Diciassettesima, magistrato addetto in via esclusiva al settore lavoro).

Quest’ultimo ha segnalato di avere due figli di età inferiore a tre anni dei quali si occupa unitamente alla moglie chiedendo di avvalersi delle garanzie di cui ai punti 39.3 e 45.1 Circolare sulle Tabelle.

Il provvedimento ha ritenuto di disattendere la richiesta interpretando la prima parte del punto 45.1.

della Circolare nel senso che la disposizione non prevede tre categorie di magistrati dei quali tenere conto nella organizzazione tabellare dell’ufficio ma due ritenendo che l’inciso “fino a tre anni di età degli stessi” riguardi pur sempre i “magistrati che provvedano alla cura dei figli minori in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari” e non altri.

Il provvedimento individua poi il dott. Primo come secondo magistrato da destinare all’ufficio GIP/GUP, sulla scorta della sua inferiore anzianità fra i magistrati in possesso della prima valutazione di professionalità e per la ritenuta possibilità di derogare al mancato possesso del requisito dell’esercizio biennale di funzioni dibattimentali da parte dello stesso per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio.

Il decreto ha esaminato (motivando sul punto) la posizione di tutti gli altri magistrati indicando le ragioni della loro non trasferibilità d’ufficio.

Con successivo decreto del 12.10.2010 il Presidente del Tribunale di Alpha ha evidenziato che la dott.ssa Sedicesima, assegnata alla prima sezione penale e coassegnata alla Corte di Assise quale giudice a latere, dopo avere comunicato nel corso della procedura concorsuale lo stato di gravidanza, in esito al concorso interno aveva fatto pervenire provvedimento di interdizione dal lavoro per detta condizione dal 7.10.2010 per giorni 30.

In ragione dell’aggravamento della situazione complessiva della prima sezione penale determinata da tale condizione, con il provvedimento indicato, il Presidente del Tribunale ha disposto la permanenza del dott. Secondo alla prima sezione penale fino al 19.12.2010, onde consentirgli la definizione dei procedimenti pendenti sul ruolo e davanti ai collegi, nonché la destinazione del dott.

Nono alla sua sostituzione a decorrere dal 2.1.2011.

Hanno proposto osservazioni i dottori Primo e Secondo.

Il primo ha successivamente revocato le osservazioni con nota del 2 febbraio 2011, chiedendo espressamente di rimanere nella sezione GIP/GUP di assegnazione.

Il dott. Secondo ha prospettato i seguenti punti di criticità del decreto, alcuni riferiti ad una erronea valutazione delle esigenze dell’ufficio e dei requisiti per procedere con decretazione di urgenza ed all’omessa applicazione del principio di cui al par. 39.1. della circolare sulle tabelle (trattasi, in verità, di aspetti sui quali il Presidente del tribunale ha ampiamente e correttamente motivato), altri concernenti la violazione del par. 39.3 (in relazione al par. 45.1.) della circolare sulle tabelle in quanto genitore di due figli di età inferiore a tre anni.

Eliminato: nonchè

Eliminato:

(3)

Secondo il dott. Secondo tali disposizioni precluderebbero, in senso assoluto, l’adozione del provvedimento di trasferimento nel caso di magistrato con prole inferiore a tre anni.

Vi è, in contrario, da osservare che il divieto scaturente dai paragrafi 39.3.e 45.1 riguarda solo i magistrati che alleghino e documentino la loro condizione di magistrati che “provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o prevalente … e fino a tre anni di età degli stessi”, laddove lo stesso dott. Secondo ha ammesso l’impossibilità di stabilire quale dei genitori, all’interno della propria famiglia, provveda in via esclusiva o prevalente alla cura dei figli minori.

Il dott. Secondo ha poi lamentato la violazione del par. 40.1., lett. a) della Circolare sulle tabelle per l’esiguità del termine assegnato ai magistrati, in occasione dell’interpello diramato il 12.7.2010, per esprimere le eventuali domande di trasferimento. Ma trattasi di valutazione di congruità del termine non legata a specifici parametri.

Ancora, il dott. Secondo ha lamentato la violazione del par. 40 .1. lett. b) della circolare sulle tabelle in quanto essendo stato disposto il trasferimento prima del decorso dei termini ivi previsti. Ma la stessa circolare prevede la derogabilità del limite di permanenza nell’ufficio nel caso di comprovate esigenze di servizio che, nel caso di specie, sono state adeguatamente motivate.

Lamenta inoltre la violazione del par. 50.2 circolare che impone che il trasferimento d’ufficio avvenga scegliendo, prioritariamente, tra i magistrati con minore anzianità anche operanti in settori diversi da quelli di destinazione. Ma anche in tal caso il Presidente del Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alle specifiche ragioni contrarie che hanno suggerito di operare la diversa scelta.

Infine, il dott. Secondo ha lamentato la violazione del punto 26.3. nella parte in cui il decreto ha previsto che il magistrato avrebbe dovuto continuare a trattare non meglio identificati procedimenti in avanzato stato di istruttoria per la cui individuazione è stato delegato il Presidente di sezione.

Orbene, è vero che il paragrafo in questione esclude che possano essere assegnate funzioni dibattimentali ai magistrati addetti alle sezioni g.i.p/g.u.p., ma tale previsione riguarda l’assegnazione tabellare di funzioni “promiscue” e non la prosecuzione di processi già incardinati, per il quali la regola da applicare (ed in concreto applicata) è quella dettata dal par. 40.4 e 40.5 della circolare).

Anche il Consiglio Giudiziario, seppure a maggioranza, nella seduta del 15 dicembre 2010, ha ritenuto infondate le osservazioni del dott. Secondo, esprimendo un condivisibile parere favorevole (con un solo voto contrario) alla variazione tabellare in esame, che va in tale sede richiamato.

Tanto premesso

all’unanimità delibera

di approvare il decreto di variazione tabellare in data 1.10.2010 del Presidente del Tribunale di Alpha”.

Eliminato: I

Eliminato: poi

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