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Città di Albino Provincia di Bergamo

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Academic year: 2022

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(1)

Città di Albino

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

DI PROPRIETA’ COMUNALE

(2)

Indice:

TITOLO I: OGGETTO, AMBITO, DEFINIZIONI E QUADRO DELLE COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto ed ambito del regolamento Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Destinazione d’uso e finalità Art. 4 - Quadro delle competenze

TITOLO II: REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 – Norme di comportamento generale Art. 6 – Norme di utilizzo generale

Art. 7 – Responsabilità

Art. 8 - Disciplina dell’ingresso del pubblico Art. 9 - Tariffe di utilizzo

Art. 10 - Scontistica

Art. 11 – Deposito cauzionale/caparra confirmatoria Art. 12 - Disponibilità degli impianti per manifestazioni Art. 13 Calendario utilizzo impianti sportivi

Art. 14 – Chiusura impianti Art. 15 – Deroghe

Art. 16 – Segnalazione di sospensione attività e mancato utilizzo TITOLO III: GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I – ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI Art. 17 - Fruizione degli impianti sportivi e delle attrezzature pertinenti

Art. 18 – Tipologie di concessione in uso

CAPO II - CONCESSIONE IN USO PERIODICO/ANNUALE Art. 19 - Utilizzo annuale/periodico per campionati/tornei ufficiali Art. 20 - Utilizzo periodico per tornei o competizioni non ufficiali Art. 21 - Competenza e procedimento per l’uso periodico/annuale

Art. 22 – Concessione in uso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio

CAPO III - CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE Art. 23 - Istanze di concessione in uso occasionale

Art. 24 - Tariffe per le concessioni in uso occasionali e concessioni gratuite

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI PERIODICHE E OCCASIONALI Art. 25 - Ordine di priorità delle concessioni in uso

Art. 26 Corrispettivo dovuto Art. 27 - Gestione della pubblicità

Art. 28 – Diniego, revoca della concessione e cause di esclusione dall’utilizzo TITOLO IV MAPPATURA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE

Premessa

Art. 29 Mappatura e istanze di concessione impianti Art. 30 Graduatoria di concessione e condizioni generali

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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Sanzioni Art. 32 - Rinvio

Art. 33 – Entrata in vigore

Art. 34 – Pubblicità e rispetto del regolamento

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TITOLO I

OGGETTO, AMBITO, DEFINIZIONI E QUADRO DELLE COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto ed ambito del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di conduzione delle strutture e degli impianti sportivi comunali, a prescindere dalla modalità di gestione adottata, nonché le modalità di concessione in uso degli stessi alle società, gruppi ed associazioni sportive, enti pubblici e/o privati che ne facciano formale richiesta.

2. Sono compresi nell’ambito di cui al precedente comma, oltre agli impianti di proprietà del Comune cui è attribuita destinazione d’uso generica in favore della collettività interessata alle pratiche sportive, anche gli impianti sportivi scolastici limitatamente ai periodi temporali non interessati da attività di carattere didattico.

3. Gli impianti sportivi disponibili secondo il presente regolamento sono:

1) Centro Sportivo “Falco” composto da un campo di calcio a 11 giocatori, un campo di calcio a 7 giocatori, strutture complementari quali spogliatoi e tribune;

2) Centro Sportivo “Rio Re” composto da un campo da calcio a 11 giocatori con corpo spogliatoi e tribuna, un campo di calcio a 7 giocatori, una palestra con tribuna, strutture complementari quali una palazzina adibita a spogliatoio;

3) Palazzetto dello Sport composto da una palestra con tribuna, una palestrina, un campo esterno per attività polivalenti, strutture complementari quali spogliatoi e sala riunioni;

4) Palestra presso la “Scuola Secondaria di primo grado di Desenzano/Comenduno”;

5) Palestra presso la “Scuola Secondaria di primo grado di Abbazia” composto da una palestra con tribuna e strutture complementari quali spogliatoi;

6) Palestra scolastica con spogliatoi presso la Scuola Primaria di Vall’Alta;

7) Palestrina scolastica con spogliatoi presso la Scuola Primaria di Desenzano-Comenduno;

8) Palestra scolastica presso la Scuola Secondaria di primo grado di Albino, senza spogliatoi;

9) Palestrina scolastica presso la Scuola Primaria di Bondo Petello, senza spogliatoi;

10) Salone polifunzionale presso la Scuola Primaria di Albino, senza spogliatoi.

4. Gli impianti sportivi di nuova realizzazione e quelli ripristinati a seguito di interventi manutentivi di carattere straordinario, finalizzati anche al loro ammodernamento, si considerano utilizzabili secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avvenuto collaudo dei lavori e subordinatamente alla loro formale consegna al Comune.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;

2. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

3. per assegnazione in uso (concessione), il provvedimento con il quale il Comune o il gestore autorizza, a seguito di richiesta di associazione o gruppo sportivo, l’utilizzo di uno spazio attrezzato all’interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;

4. per affidamento in gestione, il provvedimento con il quale l’Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, secondo criteri fissati dall’ amministrazione comunale.

5. per contributo, l’importo che l’Amministrazione corrisponde al concessionario o al gestore dell’impianto senza rilevanza economica;

6. per tariffa, la somma che l’utente deve versare all’Amministrazione o al gestore per l’utilizzo dell’impianto;

7. per richiedente, l’associazione, gruppo sportivo, ente pubblico/privato che presenta una richiesta di utilizzo di impianti sportivi comunali;

8. per utilizzatore l’associazione, gruppo sportivo, ente pubblico/privato che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo di impianti sportivi comunali;

9. per utenti le persone singole facenti parti di un’associazione, gruppo sportivo, ente pubblico/privato che è stato autorizzato all’utilizzo di impianti sportivi comunali;

10. per società/associazione/gruppo sportivo/ente pubblico-privato albinesi, quelle che abbiano la sede legale situata nel Comune di Albino o, pur avendo la sede legale fuori dal Comune di Albino, esercitino la propria attività in maniera esclusiva nel Comune di Albino.

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11. per società/associazione/gruppo sportivo/ente pubblico-privato non albinesi, quelle che abbiano la sede legale situata fuori dal Comune di Albino e non esercitino la propria attività in maniera esclusiva nel Comune di Albino.

Art. 3 - Destinazione d’uso e finalità

1. Gli impianti sportivi comunali e le relative dotazioni strumentali sono utilizzabili in conformità alla destinazione d’uso.

2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati in particolar modo a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

a) l’attività didattica di Educazione fisica e l’attività sportiva non agonistica rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie situate nel Comune di Albino;

b) l’attività sportiva agonistica e non agonistica svolta da società sportive affiliate al C.O.N.I. e ad altri enti di promozione sportiva;

c) l’attività sportiva agonistica (allenamenti, gare, manifestazioni) legata allo svolgimento di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. ed altri enti di promozione sportiva;

d) l’attività ludico-motoria-rieducativa in favore di persone con disabilità e persone anziane;

e) l’attività ricreativa e sociale rivolta alla cittadinanza;

f) manifestazioni, anche a carattere non sportivo, preventivamente autorizzate e/o patrocinate dal Comune di Albino.

Art. 4 - Quadro delle competenze

1. L’Assessorato allo Sport svolge un’azione di programmazione, assegnazione e controllo sugli spazi, locali o impianti sportivi comunali, sull’adeguatezza dell’impianto, anche in relazione alla capacità ricettiva e allo stato manutentivo, rispetto all’attività sportiva che il/i Richiedente/i intendono praticarvi, in conformità alle valutazioni dell’Assessorato ai lavori pubblici.

TITOLO II

REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 – Norme di comportamento generale

1. Gli utilizzatori e relativi utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle strutture, delle relative pertinenze, delle attrezzature e dei servizi, nonché nei confronti degli altri utenti.

2. Al fine di assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:

a) svolgere attività diverse da quelle consentite e/o autorizzate;

b) utilizzare l’impianto al di fuori degli orari consentiti e/o autorizzati;

c) accedere ed utilizzare l’impianto in assenza di specifica autorizzazione;

d) detenere le chiavi di accesso dell’impianto senza regolare autorizzazione;

e) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso;

f) spostare gli attrezzi di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale o usare gli stessi attrezzi al di fuori dell’impianto cui sono destinati;

g) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali in assenza di specifica autorizzazione scritta;

h) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;

i) usare calzature non adeguate all’interno dell’impianto;

j) sporcare o imbrattare l’impianto e/o le sue pertinenze e/o le relative attrezzature e servizi;

k) introdurre e consumare cibo e bibite ad eccezione di acqua e bibite isotoniche, all’interno degli spogliatoi e della palestra.

3. Valgono in ogni caso gli ulteriori divieti previsti dalla normativa vigente (es. divieto di fumo negli spazi pubblici, ecc.).

4. Negli impianti sportivi è fatto obbligo indossare abbigliamenti consoni alle discipline delle varie federazioni e, comunque, abbigliamenti tali da non offendere la morale. Gli utenti degli impianti dovranno svestirsi nei locali a ciò destinati, tenendo la porta chiusa. Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati negli spazi appositamente adibiti a tale uso, tranne che per gli impianti individuati all’art. 1 non dotati di locale idoneo ad uso spogliatoio.

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5. La Giunta comunale può introdurre ulteriori norme comportamentali per l’utilizzo dei singoli impianti sportivi.

Art. 6 – Norme di utilizzo generale

1. Le società sportive possono istituire la propria sede legale e/o operativa presso gli impianti sportivi, solo ed esclusivamente previa autorizzazione da parte del Servizio Patrimonio.

2. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati e gli spazi dovranno essere liberati al termine prestabilito per permettere l’accesso puntuale agli utenti del turno successivo: nell’orario assegnato è compreso il tempo di montaggio e smontaggio delle attrezzature per lo svolgimento di gare e allenamenti.

3. Ogni turno di concessione d’uso ha una durata minima complessiva di 1 ora; possono essere richiesti ulteriori turni con frazione minima pari a 15 minuti.

4. Le attività dovranno terminare tassativamente alle ore 23.00; alle ore 23.30 l’impianto dovrà essere liberato, fatta eccezione del Centro sportivo Rio Re dove il termine e la successiva liberazione dell’impianto si anticipa di mezz’ora: rispettivamente 22.30 e 23.00.

5. Di norma l’utilizzo degli impianti sportivi in occasione degli allenamenti dà diritto all’uso di un solo spogliatoio. Nel caso si verificassero esigenze diverse e/o particolari, l’Ufficio Sport avrà la facoltà di concedere ulteriori locali spogliatoi o servizi.

6. Gli utenti, per i quali il/i Richiedente/i avranno ottenuto la concessione, potranno accedere agli impianti nelle ore stabilite se accompagnati da allenatore o dirigente, i gruppi autonomi da un loro responsabile e per le scuole dall’insegnante, tutte figure che di seguito verranno denominate “il Responsabile”.

Il Responsabile risponde personalmente della loro disciplina e del loro buon comportamento civile e sportivo, curerà lo scrupoloso rispetto dell’orario e sarà responsabile in solido, unitamente alla sua società, associazione, gruppo od Ente pubblico e/o privato, delle attrezzature, arredi e servizi in uso e di tutto il materiale assegnato per lo svolgimento della propria attività, sotto pena di risarcimento di ogni eventuale danno, ferme restando le sanzioni di legge e quelle previste dal presente Regolamento.

7. L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici, alunni, insegnanti e altre figure eventualmente autorizzate, oltre agli incaricati del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.

8. E’ fatto obbligo a ciascun utilizzatore di individuare uno o più responsabili per l’impianto utilizzato.

9. E’ fatto obbligo a ciascun responsabile di apporre la firma nell’apposito registro presenze, a conferma dell’attività svolta e per eventuali osservazioni.

10. E’ fatto obbligo a ciascun utilizzatore di richiedere preventivamente l’assenso ad utilizzare strumentazione e/o attrezzatura non in dotazione dell’impianto.

11. E’ fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di usare tutti gli accorgimenti necessari affinché vengano rispettate scrupolosamente le norme di igiene e decoro, lasciando tutti gli ambienti puliti ed ordinati al termine dell’utilizzo.

12. L’uso delle docce è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato in un tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco per la produzione di acqua calda ed energia elettrica. Negli impianti individuati all’art. 1 punti 8, 9 e 10 non sono presenti spogliatoi e docce.

13. Per gli incontri e/o manifestazioni che richiedessero l’installazione di particolari impianti e/o specifiche attrezzature (a titolo esemplificativo: materassini, pedane, sbarre, anelli, ecc.), ogni utilizzatore dovrà provvedere a propria cura e spese al montaggio e smontaggio. Tali operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto sportivo o palestra per l’attività di altri utenti, adottando tutti gli opportuni accorgimenti atti ad evitare danni al pavimento ed alle attrezzature esistenti. Gli attrezzi di proprietà degli utilizzatori potranno essere depositati nei locali della struttura comunale solo dietro autorizzazione dell’Assessorato allo Sport, in accordo con i custodi.

14. E’ fatto obbligo di sottoporre i propri iscritti o associati a visita medica per il rilascio di certificazione per attività sportiva (agonistica / non agonistica).

15. E’ fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alle strutture e attrezzature degli impianti sportivi senza previa autorizzazione scritta dell’Ufficio Tecnico. L’amministrazione si riserva il diritto di rispristinare lo stato di fatto dei locali e delle attrezzature modificate con addebito delle relative spese.

16. Le concessioni riguardanti i servizi bar, vendita giornali, generi di conforto, sono riservati esclusivamente all’Amministrazione Comunale.

17. La sala riunioni “Remigi” presso il palazzetto dello sport verrà concessa gratuitamente fino ad un massimo di 3 (tre) utilizzi annui di un’ora ciascuno alle Associazioni sportive mappate. L’utilizzo non deve prevedere

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alcuna attività a scopo commerciale. Ulteriori e/o diversi utilizzi saranno soggetti al pagamento della relativa tariffa prevista.

Art. 7 – Responsabilità

1. Gli utilizzatori sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di utilizzo; in presenza di danni da loro causati sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non fosse possibile provvedere in proprio, al risarcimento del danno arrecato. Se l’impianto ove si è verificato il danno è usato da più assegnatari nello stesso giorno e non sia possibile individuare il responsabile, il risarcimento del danno sarà ripartito tra tutti gli utilizzatori, in parti proporzionali alle ore assegnate. In caso di mancato ripristino, l’Amministrazione comunale provvederà direttamente alla riparazione del danno rivalendosi successivamente nei confronti di tutti gli assegnatari dell’impianto in misura proporzionale alle ore di utilizzo.

2. Ogni utilizzatore è tenuto, pertanto, a constatare le condizioni dell’impianto sportivo al momento di ogni ingresso per lo svolgimento dell’attività sportiva e alla segnalazione di eventuali danni all’impianto e/o attrezzature trovati al proprio arrivo e/o durante l’utilizzo alla persona responsabile della custodia o all’ufficio comunale preposto tramite l’apposito modulo (allegato 1).

3. Gli utilizzatori sono ugualmente responsabili dei danni che vengano arrecati agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dal pubblico (anche se fosse quello della squadra ospite) presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento dei danni arrecati.

4. Gli utilizzatori sono altresì responsabili di qualsiasi infortunio occorso ai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di utilizzo, nonché di qualsiasi infortunio causato a terzi dai propri iscritti e/o appartenenti;

ove ciò accada, sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

5. Gli utilizzatori si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamento, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle prescritte in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.

6. In tutti i casi precedenti, la responsabilità è imputata al legale rappresentate protempore dell’ente, società, associazione e gruppo sportivo autorizzato qualora il danno sia cagionato da un atleta appartenente alla società e/o qualora il sinistro si sia verificato nell’orario di assegnazione alla società stessa.

7. Gli utilizzatori sono sempre e comunque responsabili della custodia e sorveglianza dei propri iscritti/tesserati minorenni. E’ obbligatoria la presenza di un incaricato della società che è responsabile dei minori per tutta la durata delle attività, finché l’ultimo minorenne lascia la struttura comunale di utilizzo.

8.A garanzia di quanto stabilito ai commi precedenti, gli utilizzatori sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C.T. / R.C.O., relativa ai danni derivanti dalla gestione dell'attività svolta con un massimale unico RCT non inferiore ad € 3.000.000,00 e RCO non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali, da presentare in copia unitamente alla domanda di richiesta di utilizzo degli impianti o, comunque, prima del rilascio dell’autorizzazione.

9. Resta precisato che costituirà onere a carico degli utilizzatori il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’utilizzatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

10. Il Comune e l’eventuale soggetto a cui è affidata la custodia/gestione degli impianti sportivi non rispondono di eventuali danni, furti, ammanchi lamentati dagli utenti a danno di propri beni depositati all’interno degli impianti, né di danni o furti che dovessero essere arrecati a mezzi di trasporto di proprietà degli utenti (biciclette, motoveicoli, automezzi, ecc.) sostanti nelle aree di parcheggio limitrofe all’impianto.

11. Nel caso eventuali danni si ripetessero durante gli utilizzi da parte della medesima società/associazione/ente, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere l’autorizzazione all’uso e, pertanto, di negare successivi accessi agli impianti.

Art. 8 - Disciplina dell’ingresso del pubblico

1. L’ammissione del pubblico alle manifestazioni sportive deve avvenire nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti e sui locali di pubblico spettacolo.

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2. In nessun caso potrà essere superato il numero di spettatori fissato dai competenti organi tecnici di vigilanza.

3. Gli utilizzatori sono comunque responsabili dei danni arrecati a cose e/o persone o comunque subiti dal Comune per l’inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi.

4. Per le palestre annesse al polo scolastico non sono ammesse, di regola, attività con presenza di pubblico, salvo eventuali deroghe a seguito di valutazione della Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo, ad eccezione della palestra della scuola secondaria di primo grado di Abbazia e Desenzano.

Art. 9 - Tariffe di utilizzo

1. Per l’uso degli impianti sportivi e locali annessi è dovuto il pagamento sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, diversificate in relazione alla categoria di appartenenza.

2. Le tariffe vengono approvate sulla base di una disamina dei costi di gestione e tenendo conto, comunque, delle disposizioni legislative che prescrivono determinati limiti di copertura delle spese per i servizi a domanda individuale, fatte salve le eventuali agevolazioni e deroghe di legge e nel rispetto della condizione secondo cui il computo di tale limite minimo di copertura delle spese è riferito al complesso dei servizi a domanda individuale.

3. L’Amministrazione Comunale può applicare tariffe maggiorate in caso di utilizzo dell’impianto da parte di gruppi/associazioni/enti pubblici-privati aventi sede fuori del territorio comunale o per utilizzi in deroga.

4. La Giunta Comunale può, tuttavia, stabilire, di volta in volta, deroghe alle disposizioni precedenti, prevedendo la gratuità e/o una tariffa agevolata a favore di associazioni/gruppi sportivi/enti pubblici-privati che lo richiedano in base a situazioni particolari (a titolo esemplificativo: attività didattiche, manifestazioni sportive straordinarie, attività riservate a persone con disabilità, ecc.) o per iniziative e/o attività patrocinate dal Comune di Albino.

5. Il richiedente che, dopo aver avuto in assegnazione un determinato impianto sportivo, non lo utilizzi nei giorni e negli orari stabiliti, sarà tenuto comunque al pagamento della quota dovuta, salvo che abbia comunicato la disdetta con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi.

Art. 10 - Scontistica

1. Sul costo complessivo di utilizzo degli impianti sportivi, è previsto uno sconto di Euro 10,00 per ogni atleta tesserato con età compresa tra i 3 e i 18 anni compiuti in presenza dei seguenti requisiti:

a) l’atleta deve essere residente nel Comune di Albino;

b) l’atleta deve frequentare un corso svolto sul territorio comunale della durata minima di sei mesi;

c) l’associazione deve utilizzare impianti sportivi comunali;

d) l’associazione entro il mese di novembre di ogni anno dovrà consegnare l’elenco degli atleti tesserati per la stagione sportiva in corso (es. novembre 2020 per stagione sportiva 2020/2021), che frequenteranno corsi della durata minima di sei mesi, sulla base del quale sarà effettuato il conteggio dello sconto. Qualora ci fossero tesseramenti ed iscrizioni successive, sempre a corsi di durata minima di sei mesi, l’elenco dovrà essere integrato e consegnato entro il 30 aprile successivo.

2. Lo sconto non potrà essere superiore all’80% della spesa complessiva a carico dell’associazione per l’utilizzo degli impianti sportivi per la stagione di riferimento e sarà applicato sulla fattura a saldo (periodo gennaio-giugno).

3. E’ previsto lo sconto del 50% sul costo di utilizzo degli impianti che vengano utilizzati per attività praticate esclusivamente da persone con età superiore a 65 anni. Per ottenere lo sconto l’associazione dovrà provvedere a comunicare:

a) tipologia del corso;

b) giorni e orari di utilizzo degli impianti riservati al corso;

c) dati anagrafici degli iscritti.

4. L’importo dello sconto potrà essere modificato con apposita deliberazione di Giunta Comunale, che potrà anche sospenderli per una o più stagioni sportive.

Art. 11 – Deposito cauzionale/caparra confirmatoria

1. Prima del rilascio di ogni autorizzazione all’uso (sia periodico, sia occasionale) è obbligatorio provvedere al pagamento di una somma come di seguito determinata:

- Euro 200,00 per importi di utilizzo compresi tra Euro 1 e Euro 1.000,00;

- Euro 350,00 per importi di utilizzo compresi tra Euro 1.000,01 e Euro 5.000,00;

- Euro 500,00 per importi di utilizzo compresi tra Euro 5.000,01 e Euro 10.000,00;

- Euro 1.000,00 per importi di utilizzo oltre Euro 10.000,01.

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2. Per gli utilizzi annuali, per calcolare il valore del deposito cauzionale/caparra confirmatoria, si prenderà come riferimento l’importo di utilizzo della stagione sportiva precedente.

3. Per gli utilizzi occasionali si prenderà come riferimento la spesa di ogni singola concessione in uso.

4. La somma versata avrà valore sia di deposito cauzionale sia di caparra confirmatoria e il comune avrà la facoltà di rivalersi sulla medesima, trattenendola in tutto o in parte, sia a fronte di danni cagionati a strutture e/o attrezzature, che non vengano riparati, sia in caso di mancato pagamento delle fatture.

5. Il deposito cauzionale/caparra confirmatoria sarà restituito ad avvenuto pagamento del saldo di quanto dovuto per gli utilizzi, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da parte dell’utilizzatore. Per gli utilizzi annuali continuativi, l’associazione potrà chiedere di non avere la restituzione, lasciando la somma come deposito cauzionale/caparra confirmatoria per la successiva stagione sportiva, fatta salva l’eventuale integrazione.

Art. 12 - Disponibilità degli impianti per manifestazioni

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati in via straordinaria per singole manifestazioni da parte di enti od associazioni culturali, ricreative, di promozione sociale. Tale evenienza è comunque subordinata al rispetto delle attività già programmate dalle associazioni sportive.

Art. 13 Calendario utilizzo impianti sportivi

1. Il calendario annuale di utilizzo degli impianti verrà predisposto dall’Ufficio Sport del Comune di Albino entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Fino al 31 ottobre il calendario potrà subire modifiche per gli adattamenti necessari al fine dell’ottimizzazione dell’uso degli impianti. Dal 1° novembre il calendario sarà definitivo e le ore assegnate verranno quantificate ai fini del corrispettivo dovuto.

2. Per quanto riguarda gli utilizzi delle palestre scolastiche, l’attività dovrà seguire il calendario scolastico dell’anno in corso. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con l’Ufficio Sport del Comune di Albino.

Art. 14 – Chiusura impianti

1. Le chiusure delle palestre scolastiche seguiranno il calendario dell’anno scolastico in corso.

2. Tutti gli altri impianti resteranno chiusi:

a) dal primo fine settimana di luglio al 15 agosto compresi;

b) dal 24 dicembre al 1 gennaio compresi;

c) dalla vigilia di Pasqua fino al lunedì di Pasqua compresi;

d) tutti i giorni dichiarati come festività nazionale al di fuori dei periodi di chiusura di cui al comma precedente (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre);

e) la domenica gli impianti non sono utilizzabili per gli allenamenti; restano utilizzabili esclusivamente per gare ufficiali e/o attività preventivamente autorizzate.

Art. 15 – Deroghe

1. Eventuali richieste di deroga rispetto la chiusura degli impianti dovranno essere redatte su carta intestata della società/associazione/gruppo/ente pubblico-privato, debitamente firmate dal legale rappresentante e depositate al protocollo con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di presunto utilizzo.

Potranno essere inviate anche tramite PEC e farà fede la data di ricezione al protocollo comunale.

2. La concessione verrà autorizzata dalla Giunta Comunale e comunicata dall’ufficio comunale preposto con le indicazioni prescrittive.

Art. 16 – Segnalazione di sospensione attività e mancato utilizzo

1. Qualora un utilizzatore, per cause di forza maggiore, debba sospendere e/o interrompere un’attività programmata, il medesimo dovrà consegnare all’ufficio protocollo, anche a mezzo pec o mail, l’istanza di sospensione/interruzione redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante. Successivamente l’ufficio preposto procederà all’annullamento dell’autorizzazione di utilizzo e alla sospensione/interruzione dell’addebito delle ore.

2. Il non utilizzo per cause fortuite e/o transitorie deve essere segnalato con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo: in mancanza di tale comunicazione, verrà addebitato comunque il costo orario delle ore non utilizzate.

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TITOLO III – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I – ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

Art. 17 - Fruizione degli impianti sportivi e delle attrezzature pertinenti

1. Gli impianti sportivi vengono assegnati prioritariamente alle scuole del Comune di Albino per attività didattica di educazione fisica (in particolare gli impianti scolastici) e di seguito alle società/associazioni/gruppi sportivi mappati dall’Assessorato allo Sport. Nel quadro delle finalità di incentivazione delle attività di promozione e di educazione sportiva, mirate anche a consentire il corretto utilizzo del tempo libero, gli impianti sportivi comunali e le loro dotazioni strumentali, vengono concessi in uso, alle condizioni fissate dal presente regolamento, alle associazioni, gruppi sportivi, enti pubblici o privati secondo l’ordine di priorità stabilito al successivo titolo.

2. Nell’ambito previsionale delineato dal precedente comma saranno privilegiate le esigenze delle società sportive dilettantistiche con particolare attenzione per quelle che si prefiggono l’avviamento alle attività sportive di “giovani leve”, ovvero nel settore giovanile (intendendo le attività rivolte a bambini e ragazzi fino a 16 anni) ed affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva. Le attività praticate da soggetti con età fino a 16 anni hanno priorità di utilizzo degli impianti solo se lo stesso si conclude entro le ore 20.00. In assenza di tale requisito, la priorità decade.

3. Gli impianti non possono essere utilizzati da una persona sola in modo esclusivo, anche se appartenente a Società sportive, Enti, Associazioni e gruppi in possesso di autorizzazione di utilizzo.

4. In caso di disponibilità, una volta soddisfatte le esigenze di tutte le scuole e associazioni albinesi, l’uso delle strutture sportive potrà essere consentito anche ad associazioni e gruppi sportivi non albinesi.

5. Richieste di utilizzo per attività non a carattere sportivo verranno prese in considerazione dall’amministrazione comunale solo dopo la totale soddisfazione di tutte le richieste sportive e saranno valutate, caso per caso, a totale discrezione della Giunta Comunale.

6. L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di analizzare la giusta proporzione tra il numero di utilizzatori e la dimensione della palestra assegnata, ad attività sportiva avviata, e di proporre un eventuale spostamento in un impianto di dimensioni più consone, al fine di destinare l’impianto di maggiori dimensioni ad eventuali richiedenti che si trovino nella condizione inversa.

7. Resta fermo che l’utilizzo delle palestre comunali, annesse ai poli scolastici, da parte di associazioni, società, gruppi sportivi ed enti pubblici-privati è in ogni caso subordinato al rispetto delle esigenze e necessità connesse all’esercizio delle attività scolastiche, come previsto dall’accordo firmato tra Istituto Comprensivo di Albino e Amministrazione Comunale (allegato 2).

8. Non saranno assegnati spazi a coloro che presentano debiti pregressi con l’amministrazione comunale.

9. Ai richiedenti è concesso l’utilizzo di due giornate di prova per avere la certezza della partenza della propria attività, dopodiché, i medesimi dovranno comunicare al Comune se l’attività proseguirà regolarmente oppure se gli spazi negli orari a loro assegnati si libereranno. Nel caso l’attività non proseguisse, le due giornate saranno concesse a titolo gratuito. Gli spazi resi disponibili saranno offerti agli eventuali richiedenti in lista d’attesa. Qualora l’utilizzatore non comunichi tempestivamente la sospensione dell’attività, dopo le due giornate di prova, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di addebitare il costo di tutto l’anno delle ore prenotate anche se non utilizzate.

10. A prescindere dai casi contemplati dai regolamenti delle varie Federazioni, in merito alla disciplina, l’Amministrazione Comunale, a mezzo del suo personale e/o degli addetti alla custodia degli impianti, si riserva il diritto di inibire l’accesso ai vari impianti sportivi comunali o di allontanare dai medesimi i responsabili, atleti o chiunque altro tenga comportamenti scorretti e dia motivo di lagnanze o turbi in qualsiasi modo l’ordine e il buon funzionamento del complesso.

Art. 18 – Tipologie di concessione in uso

1. La concessione in uso degli impianti sportivi comunali può essere:

a) periodica e/o annuale, quando viene richiesta da una associazione/gruppo sportivo/ente pubblico-privato che dimostri di esercitare, con proprie compagini, attività agonistica, dilettantistica e/o amatoriale riferita ad un certo arco temporale secondo calendari prefissati;

b) occasionale, quando viene richiesta ed accordata per l’esercizio occasionale di attività sportive organizzate da associazioni/gruppi sportivi/ente pubblici-privati.

(11)

CAPO II - CONCESSIONE IN USO PERIODICO/ANNUALE

Art. 19 - Utilizzo annuale/periodico per campionati/tornei ufficiali

1. I gruppi sportivi che dimostrino di essere impegnati in campionati agonistici organizzati ufficialmente dalle federazioni sportive nazionali o dalle loro sedi periferiche, possono chiedere la concessione in uso dell’impianto di loro interesse per l’intera stagione sportiva, con riferimento agli orari preferibili di allenamento nonché agli orari preferibili per le gare casalinghe.

2. L’istanza di concessione in uso per l’intera stagione sportiva dovrà essere presentata al Comune entro il 5 luglio antecedente la stagione sportiva di riferimento (esempio: 05 luglio 2020 per stagione sportiva 2020/2021). Le domande dovranno essere compilate su apposito modulo predisposto dall’Ufficio competente, per la mappatura delle associazioni sportive (allegato 3) riportando i seguenti dati essenziali:

a) l’impianto che si intende utilizzare, il periodo di utilizzo per il quale si inoltra richiesta, specificando gli orari ed i giorni settimanali di allenamento nonché gli orari ed i giorni delle gare casalinghe;

b) il tipo di attività svolta dall’associazione (agonistica, dilettantistica, ecc.);

c) la composizione delle squadre/gruppi di atleti coinvolti, nonché l’eventuale tariffa o quota di iscrizione/tesseramento applicata dal gruppo sportivo a carico di ciascun atleta;

d) l’incondizionata accettazione delle condizioni economiche e giuridiche d’uso degli impianti, nonché di tutti i regolamenti comunali riferiti ai medesimi;

e) l’individuazione di persone qualificate per l’attuazione di misure di emergenza in caso di necessità (per es.

defibrillatori, calamità naturali, incendio…);

f) l’indicazione dei responsabili per ogni orario di utilizzo;

g) In caso di manifestazioni non sportive con presenza di pubblico l’attività è subordinata al parere della Commissione Comunale Vigilanza Pubblico Spettacolo.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia dell’atto costitutivo/statuto dell’associazione richiedente, qualora tale atto non risulti già depositato presso l’ente Comunale;

b) copia delle modifiche dell’atto costitutivo/statuto verificatesi nell’ultimo anno;

c) copia della polizza in corso di validità di assicurazione RCT e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni a persone e/o cose, secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 8 o impegno al deposito della stessa presso l’ufficio protocollo prima del rilascio dell’autorizzazione;

d) copia del bilancio relativo alla stagione precedente;

e) impegno a costituire, prima del rilascio dell’autorizzazione, il deposito cauzionale/caparra confirmatoria, come previsto all’art. 11.

Art. 20 - Utilizzo periodico per tornei o competizioni non ufficiali

1. Compatibilmente con la disponibilità dell’impianto sportivo, una volta valutate le esigenze dei gruppi sportivi di cui al precedente articolo, gli impianti sportivi Palazzetto dello Sport, Centro Sportivo Rio Re, Centro Sportivo Falco e la palestra della Scuole secondaria di primo grado di Abbazia potranno essere concessi ad associazioni che impegnano propri gruppi sportivi in tornei/campionati non organizzati dalle corrispondenti federazioni sportive nazionali o periferiche, anche a prescindere dall’affiliazione a quest’ultime, a condizione che le manifestazioni programmate siano regolari.

2. Inoltre, valutate prioritariamente le esigenze dei gruppi sportivi di cui al precedente articolo, gli impianti potranno essere concessi ad associazioni o gruppi che praticano attività sportiva amatoriale non agonistica al di fuori di tornei o campionati.

3. Le modalità di predisposizione e di presentazione dell’istanza sono analoghe a quelle disciplinate dal precedente articolo.

Art. 21 - Competenza e procedimento per l’uso periodico/annuale

1. L’assegnazione degli orari settimanali ed i calendari di utilizzo vengono stabiliti dall’Ufficio Sport, in coordinamento con l’Assessorato allo Sport, sulla base delle istanze pervenute entro i termini stabiliti dall’art.

19. Il Responsabile del Settore competente in materia provvede a rilasciare l’autorizzazione di concessione in uso degli impianti sportivi comunali.

2. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare le giornate e le ore di effettivo utilizzo dell’impianto, sia per gli allenamenti, sia per le gare programmate.

3. In presenza di due o più istanze tendenti all’utilizzo dello stesso impianto sportivo secondo calendari concomitanti, il Responsabile si atterrà ai criteri di priorità individuati al successivo art. 25.

(12)

Art. 22 – Concessione in uso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio 1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, dietro richiesta degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio comunale, provvede alla concessione in uso dei propri impianti sportivi per ogni anno scolastico. Nella deliberazione saranno definiti il canone annuale, le modalità di concessione ed eventuali altre prescrizioni. A tali istituti, pertanto, si applicheranno le disposizioni stabilite di anno in anno dalla giunta comunale. Restano ferme anche per gli istituti le norme generali contenute nel presente regolamento.

CAPO III - CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE

Art. 23 - Istanze di concessione in uso occasionale

1. Le istanze intese ad ottenere l’uso occasionale degli impianti sportivi comunali possono essere avanzate al Comune dai gruppi sportivi regolarmente o non regolarmente costituiti.

2. Le istanze di cui al precedente comma devono pervenire al comune almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata per l’utilizzo della struttura sportiva, fatti salvi casi di particolare urgenza, e devono essere redatte sull’apposito modulo (allegato 4).

3. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del gruppo sportivo, se regolarmente costituito, o dal soggetto designato quale responsabile del gruppo sportivo non regolarmente costituito. Nel contesto dell’istanza dovranno essere riportati i seguenti elementi informativi:

a) tipo di pratica sportiva e/o manifestazione da realizzare;

b) numero degli atleti partecipanti;

c) data e ora fissate per l’utilizzo della struttura sportiva;

d) dichiarazione di accettazione delle condizioni d’uso stabilite dal comune;

e) impegno a fornire copia della polizza di assicurazione RCT e RCO di cui all’art. 7 comma 8 prima del rilascio dell’autorizzazione;

f) impegno a costituire il deposito cauzionale/caparra confirmatoria di cui all’art. 11 prima del rilascio dell’autorizzazione.

4. In ogni caso la concessione in uso occasionale non può essere anteposta alle concessioni in uso periodiche/annuali già rilasciate.

Art. 24 - Tariffe per le concessioni in uso occasionali e concessioni gratuite 1. Valgono le stesse disposizioni previste all’art. 9.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI PERIODICHE E OCCASIONALI

Art. 25 - Ordine di priorità delle concessioni in uso

1. Ai fini della concessione in uso degli impianti sportivi comunali, in caso di richieste concernenti giornate, orari o periodi concomitanti, l’assegnazione verrà effettuata in base ai seguenti parametri, ferma restando la priorità garantita alla continuità delle attività in essere nell’anno precedente:

a) uso scolastico;

b) tipologia di utilizzo (nell’ordine: annuale – periodico – occasionale);

c) categoria di appartenenza prevista dalla mappatura;

d) coerenza tra la fascia oraria richiesta e la fascia di età degli utenti coinvolti;

e) partecipazione a campionati organizzati da federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, con priorità alla squadra militante in serie/categoria maggiore;

f) società/associazione sportiva non destinataria di contestazioni e/o rilievi da parte del Comune in ordine all’osservanza delle norme regolamentari, delle autorizzazioni rilasciate dall’ente e dei canoni di correttezza (con riferimento alla stagione sportiva precedente);

g) società/associazione sportiva con il maggior numero di iscritti portatori di disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92 (con riferimento al numero degli iscritti tesserati nella stagione sportiva precedente);

h) società/associazione sportiva non appartenente a federazioni sportive nazionali affiliate al CONI;

i) data di presentazione della richiesta e mappatura (con riferimento al numero di protocollo comunale).

2. L’Ufficio Sport, in coordinamento con l’Assessorato allo Sport, sulla base dei criteri sopra indicati, adotta entro il 10 settembre il piano provvisorio di utilizzo di ciascun impianto sportivo, stilandone il relativo calendario.

(13)

Art. 26 Corrispettivo dovuto

1. Il corrispettivo dovuto da ciascun utilizzatore, per l’uso continuativo superiore a due mesi, sarà calcolato semestralmente su due periodi: gennaio-giugno e agosto-dicembre.

2. Il Servizio finanziario del Comune di Albino provvederà ad emettere apposita fattura, con l’indicazione della relativa scadenza.

3. Per gli utilizzi per attività occasionali e/o di durata inferiore a due mesi il Servizio finanziario del Comune di Albino provvederà ad emettere apposita fattura, con l’indicazione della relativa scadenza, a conclusione dell’attività.

4. Il ritardo nel pagamento comporterà l’applicazione degli interessi di mora nella misura dell’interesse legale.

5. Il mancato pagamento, dopo l’eventuale sollecito, determina:

a) l’avvio delle relative procedure di recupero coattivo del credito da parte del Servizio Finanziario del Comune di Albino;

b) l’interruzione dell’utilizzo degli impianti;

c) l’esclusione dalla graduatoria di assegnazione per il successivo anno sportivo.

Art. 27 - Gestione della pubblicità

1. E’ permessa l’esposizione di striscioni pubblicitari solo per il tempo necessario alla manifestazione/gara.

2. L’esposizione e il ritiro degli striscioni sono a carico dell’interessato che utilizza l’impianto per gli orari assegnati.

3. Gli striscioni pubblicitari devono essere esposti in appositi spazi individuati ed indicati dall’assessorato allo sport relativamente a ciascun impianto.

4. L’esposizione pubblicitaria in modo permanente (fisso per la stagione sportiva in corso) è disciplinata da apposito regolamento comunale che stabilisce le tariffe di esposizione.

5. Eventuali controlli da parte di enti preposti saranno a carico diretto delle associazioni che espongono la pubblicità.

6. Le associazioni sportive possono promuovere e pubblicizzare le proprie attività mediante l’affissione di locandine e la distribuzione di manifesti e volantini presso la biblioteca e il comune, purché siano vidimati e timbrati dall’Assessorato allo Sport del Comune di Albino.

7. Le associazioni che volessero inserire nelle proprie locandine il logo del comune, dovranno provvedere a depositare apposita richiesta di gratuito patrocinio almeno 20 giorni lavorativi antecedenti alla data di distribuzione del materiale pubblicitario.

Art. 28 – Diniego, revoca della concessione e cause di esclusione dall’utilizzo

1. Il Responsabile di settore competente ha facoltà di non rilasciare e/o di revocare i provvedimenti di concessione nei seguenti casi:

a) mancato pagamento delle fatture, dopo l’eventuale sollecito;

b) trasgressione delle norme del presente Regolamento;

c) trasgressione delle disposizioni integrative eventualmente impartite dalla Giunta comunale e/o dal Responsabile del competente settore;

d) non utilizzo, senza giustificato motivo, degli impianti concessi per almeno 5 (cinque) giorni di attività consecutivi rispetto del calendario fissato;

e) dichiarazioni false riguardo ai dati forniti per la stesura della “Mappatura”;

f) coinvolgimento dell’Associazione Sportiva in fatti di “Doping” ove l’associazione sportiva stessa sia stata giudicata responsabile dalle autorità competenti;

g) qualora l’utilizzatore abbia arrecato danni alle strutture e/o alle attrezzature degli impianti sportivi e risulti inadempiente all’obbligo di provvedere con tempestività al ripristino e/o al risarcimento in denaro.

2. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo del richiedente/utilizzatore di provvedere senza indugio al pagamento delle somme dovute e/o al risarcimento di eventuali danni, senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo per il mancato rilascio e/o la revoca della concessione.

TITOLO IV MAPPATURA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE Premessa

Il Comune di Albino al fine di promuovere e gestire l’attività sportiva sul proprio territorio ha predisposto un sistema di monitoraggio delle “realtà sportive” denominato “MAPPATURA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE”

attraverso il quale l’Assessorato allo Sport e Tempo Libero determina la categoria di appartenenza di ciascuna associazione sportiva per il calcolo della tariffa corrispondente all’utilizzo degli impianti sportivi e la priorità nella concessione degli impianti.

(14)

Art. 29 Mappatura e istanze di concessione impianti

1. L’Assessorato allo Sport predispone per ciascuna stagione sportiva la raccolta e sistematizzazione dei dati relativi alle associazioni sportive albinesi rilevati mediante le schede della “Mappatura attività sportive”

(allegato 3) che le associazioni sportive dovranno consegnare e/o inviare all’ufficio protocollo del Comune di Albino debitamente compilate, tassativamente entro e non oltre il 5 luglio di ciascun anno, corredate di tutta la documentazione richiesta ovvero: attestati e/o certificazioni di affiliazione o di iscrizione alle Federazioni sportive ed altri Enti.

Le Società di nuova costituzione dovranno allegare:

a) il modulo di richiesta di affiliazione alla Federazione o ad altri Enti;

b) il proprio atto costitutivo e statuto;

c) C.F. e/o P.I. dell’associazione sportiva;

d) Contatti e dati delle persone di riferimento;

e) Copia della carta d’identità e codice fiscale del legale rappresentante e delle persone di riferimento.

2. I dati da indicare in riferimento ai tesserati sono quelli relativi stagione sportiva precedente rispetto a quella per la quale si chiedono gli impianti (ad esempio se si presenta l’istanza per la stagione sportiva 2020/2021 i dati riferiti ai tesserati saranno quelli della stagione sportiva 2019/2020 e il bilancio sarà riferito all’esercizio finanziario 2019)

3. L’Ufficio Sport procederà ai controlli sui dati dichiarati nel modello della mappatura.

4. Le istanze di concessione annuali e/o di lungo periodo di impianti sportivi da parte delle associazioni sportive mappate devono essere presentate all’Ufficio Sport mediante apposito modello (allegato 3), entro e non oltre la data indicata all’art. 19 del presente regolamento.

5. Le istanze di concessione di impianti sportivi da parte di Gruppi, Associazioni sportive non mappate e/o di privati cittadini, e/o per utilizzi occasionali, potranno essere presentate utilizzando l’apposito modello (allegato 4) in qualsiasi periodo dell’anno almeno 15 giorni lavorativi prima della data di utilizzo, fermo restando che la stessa concessione sarà subordinata alla disponibilità degli impianti.

I documenti da consegnare per le istanze presentate per la prima volta sono i seguenti;

a) Atto costitutivo dell’associazione;

b) Statuto dell’associazione;

c) C.F. e/o P.I. dell’associazione sportiva;

d) Contatti e dati delle persone di riferimento;

e) Copia della carta d’identità e codice fiscale del legale rappresentante e delle persone di riferimento.

Art. 30 Graduatoria di concessione e condizioni generali

1. Fra tutte le domande presentate entro i termini di cui all’art. 19 comma 2 hanno diritto di priorità nella concessione, in riferimento alla lettera c) del punto 1 dell’art. 25, le società, gruppi o enti privati che risultino appartenere alle categorie nell’ordine di seguito elencato:

CATEGORIA “A”

Associazioni sportive albinesi mappate con almeno il 70% degli atleti tesserati residenti ad Albino con prevalenza (˃50%) di ragazzi/e di età fino ai 18 anni che usufruiscono degli impianti sportivi comunali o privati convenzionati.

CATEGORIA “B”

Associazioni sportive albinesi mappate con almeno il 70% degli atleti tesserati residenti ad Albino, con prevalenza di ragazzi/e in età superiore a 18 anni che usufruiscono degli impianti sportivi comunali o privati convenzionati.

CATEGORIA “C”

a) Associazioni sportive albinesi mappate con meno del 70% degli atleti tesserati residenti ad Albino con prevalenza di ragazzi/e fino ai 18 anni che usufruiscono degli impianti sportivi comunali o privati convenzionati.

b) Associazioni sportive non albinesi mappate con almeno il 70% degli atleti tesserati residenti ad Albino con prevalenza (˃ 50%) di ragazzi/e di età fino ai 18 anni che usufruiscono di impianti sportivi comunali.

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CATEGORIA “D”

a) Associazioni sportive albinesi mappate con meno del 70% degli atleti tesserati residenti ad Albino con prevalenza di ragazzi/e in età superiore ai 18 anni che usufruiscono degli impianti sportivi comunali o privati convenzionati;

b) Gruppi, enti o soggetti privati albinesi e non nel primo anno di iscrizione, a prescindere di ogni altra valutazione, dopo di che, rientreranno nella categoria di competenza secondo la mappatura dell’anno.

CATEGORIA “D1”

Associazioni sportive, albinesi e non, mappate con offerta di corsi per adulti (dai 19 anni in poi).

CATEGORIA “E”

Gruppi, Enti o soggetti privati non albinesi, nonché formazioni di sportivi o squadre, anche se di associazioni sportive albinesi, che svolgano la propria attività nei settori o categorie di seguito specificate (la tariffa riferita alla presente categoria si applica, esclusivamente, agli utilizzi della singola squadra di ogni associazione sportiva appartenente alle categorie di seguito indicate):

FEMMINILE MASCHILE

CALCIO Da A2 in su Da C2 in su

PALLAVOLO Da B1 in su Da B1 in su

PALLACANESTRO Da A2 in su Da B1 in su

PER LE ALTRE DISCIPLINE VALGONO LE CATEGORIE CORRISPONDENTI O EQUIVALENTI A QUELLE INDICATE PER GLI SPORT SOPRAINDICATI

CATEGORIA “F”

Gruppi, enti o soggetti privati appartenenti alle categorie precedenti che realizzino allenamenti con due o più squadre nello stesso impianto sportivo e nello stesso orario. Questa categoria prevede il pagamento della quota riservata a quella di appartenenza maggiorata del 75%.

2. Dopo la consegna della mappatura, l’ufficio sport del Comune di Albino comunicherà ai richiedenti la classe di appartenenza per l’anno di riferimento e le relative tariffe.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 28, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, avuto riguardo all’entità della violazione, alle sue conseguenze ed al grado di negligenza/imprudenza/imperizia dell’agente, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area 2.

Art. 32 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti regionali nonché le leggi e i regolamenti statali.

Art. 33 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con applicazione dalla stagione sportiva 2020/2021.

Dalla data di prima applicazione del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto e sono annullati e sostituiti il “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24.07.2015 e il

“Regolamento Comunale per la mappatura delle società sportive albinesi e per la ripartizione dei contributi”

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24.07.2015.

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite, fino alla loro naturale scadenza.

(16)

Art. 34 – Pubblicità e rispetto del regolamento

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Albino.

2. I richiedenti/utilizzatori/utenti degli impianti sportivi comunali non potranno, in alcun caso, invocare l’ignoranza del presente Regolamento.

3. Chiunque riceva in uso un impianto comunale è obbligato ad osservare e far osservare quanto disposto dal presente regolamento e da altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

(17)

REGOLAMENTO

PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Riapprovato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/06/2020 pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 02/09/20200 al 17/09/2020 Rep. n. 1008 e divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 12/09/2020.

Regolamento pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dello Statuto Comunale, dal 23/09/2020 al 08/10/2020 Rep. n.

1032.

Albino, 23/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Leandra Saia

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