Piano educativo individualizzato
Rif. legislativi definizione
DPR 24.2.1994
ART. 5, c.1 Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art 12 della L.
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Rif. legislativi estensori
DPR 24.2.1994 ART. 5, c.2
Il PEI è redatto congiuntamente:
Operatori sanitari individuali dalla ASL
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Operatore psico-pedagogico, ove presente, in collaborazione con i genitori dell’alunno
Rif. legislativi Attività interistituzionali
DPR 24.2.1994 ART. 5, c.3
Il PEI contiene:
Progetti educativi
Progetti riabilitativi
Progetti di socializzazione
Progetti di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche Enti locali
Organi scolastici ASL
Rif. legislativi Integrazione degli interventi
DPR 24.2.1994
ART. 5, c.4 I soggetti estensori propongono ciascuno in base alla propria esperienza, e sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica, detti interventi vengono integrati tra loro per giungere alla redazione conclusiva del PEI
Rif. legislativi verifiche
DPR 24.2.1994
ART. 6, c.1 Con frequenza trimestrale o quadrimestrale i soggetti estensori verificano gli effetti dei diversi interventi , modificandolo qualora non risultino correlati alle effettive potenzialità dell’alunno