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Circolare 41 a.s. 2021/22 Ai docenti Alla bacheca del registro elettronico Al sito web e p.c. alla DSGA

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Circolare 41 a.s. 2021/22

Ai docenti Alla bacheca del registro elettronico Al sito web e p.c. alla DSGA

Oggetto: Vademecum del docente di sostegno

INTRODUZIONE

Il concetto di inclusione scolastica si riferisce ad un processo rivolto a tutti gli studenti finalizzato ad evidenziare le loro potenzialità. Una scuola inclusiva è una scuola che progetta per migliorarsi, che ha anche una funzione sociale, oltre che educativa. A fondamento della scuola inclusiva troviamo la Costituzione italiana; infatti, dal combinato disposto degli artt. 3 e 34, si desume che la scuola deve progettare e realizzare interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona adeguandoli ai diversi contesti e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo. La scuola, inoltre, deve riconoscere e valorizzare le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno ed adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo anche mediante l'attivazione di percorsi individualizzati secondo quanto previsto dalla legge n°104/92. Dal 2012, dopo la promulgazione della legge 170/2010, volta a garantire il diritto all’istruzione, il successo scolastico e pari opportunità agli studenti ed alle studentesse con DSA, si è manifestata l’attenzione alla personalizzazione dei percorsi di studio, che si è tradotta nel concetto più ampio di inclusione rivolto a tutti gli studenti e non soltanto agli studenti con disabilità.

La legge 107/2015 ha cercato di realizzare tale principio novellando alcuni aspetti specifici della normativa sulla disabilità (legge 104/92) e prevedendo un principio di inclusione più ampio, concretizzatosi con i recenti decreti legislativi: D.lgs. 66/2017 come modificato dal D.lgs. 96/2019.

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Alla luce di quanto sin qui esposto si comprende perché il MIUR ha avvertito la necessità di emanare la Direttiva del 27/12/2012 con la quale ha previsto la categoria dei cosiddetti Bisogni Educativi Speciali (BES) nel novero della quale rientrano non solo i bisogni educatici speciali derivanti da disabilità certificata (legge 104/1992) ma anche da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (legge n. 170/2010), da disturbi generici non certificabili secondo criteri stabiliti dalle normative indicate ed, in ultimo, da disagio economico, sociale e linguistico che ostacola il processo di apprendimento. La figura dell’insegnante di sostegno, anche se normativamente previsto per i soggetti con disabilità certificata, essendo, comunque, un docente assegnato alla classe deve interagire con i docenti curriculari per creare un ambiente di apprendimento inclusivo nel rispetto della ratio delle nuove normative.

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

La figura del docente di sostegno è stata definita nel D.M. 3 giugno 1977 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 15 luglio 1977). Ciò che aveva mosso la promulgazione di questo decreto era stata la considerazione che la preparazione degli insegnanti, basata sulla sola conoscenza dei contenuti disciplinari, non fosse sufficiente a garantire i diritti degli alunni con disabilità; era necessario formare docenti con una preparazione specifica e competenze particolari. L’insegnante di sostegno è promotore della cultura dell’inclusione, ha il compito di progettare per programmare e compiere azioni formative mirate, per favorire un’educazione inclusiva non solo dello studente individuato come portatore di disabilità, ma di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) come esplicitato nella Direttiva BES 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’Inclusione scolastica” in cui si legge che la “presa in carico” dell’alunno con BES è di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno. Essendo l’insegnante di sostegno un insegnante della classe, nella quale diffonde la cultura dell’inclusione, lo stesso ai sensi della normativa vigente deve possedere le seguenti caratteristiche:

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• una preparazione polivalente;

• una precisa competenza pedagogica;

• la conoscenza delle strategie didattiche più valide e più funzionali per rispondere a bisogni di natura prevalentemente educativa;

• in grado di assumere “...corretta competenza nelle problematiche dell'organizzazione scolastica, facendo valere concretamente le proprie capacità relazionali e comunicazionali, senza tuttavia prescindere dall'esercizio di specifiche competenze didattiche e curriculari”.

Il docente si sostegno è un docente della classe e ne è contitolare La responsabilità sullo studente con disabilità, come per gli altri studenti della classe, è prerogativa degli insegnanti curricolari e degli insegnanti di sostegno e non può essere delegata agli educatori.

COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

L’insegnante di sostegno è una figura professionale specializzata, ha un ruolo fondamentale nel processo di inclusione dell’alunno con disabilità. Risorsa competente e mediatrice, non deve limitarsi al rapporto esclusivo con l’alunno con disabilità, funge da intermediario tra l’alunno e i compagni, tra l’alunno e gli insegnanti, tra l’alunno e la scuola, tra la scuola e la famiglia. È contitolare, a tutti gli effetti, della classe. L’insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari, lavorano in sinergia nella progettazione ed individuazione di strategie atte alla realizzazione di processi inclusivi, contribuendo alla scelta di strategie di insegnamento/apprendimento utilizzabili con tutta la classe e collaborando alla predisposizione dei materiali e dei supporti didattici facilitanti l’apprendimento degli alunni, partecipando attivamente alle scelte didattiche dell’intera classe. L’insegnante di sostegno ha il compito di redigere il principale strumento per l’inclusione scolastica: il Piano Educativo Individualizzato (PEI); affinché l’inserimento dell’alunno si trasformi qualitativamente in inclusione, è necessario che il Gruppo di Lavoro Operativo, di cui fa parte l’insegnante di sostegno, definisca degli obiettivi e la programmazione delle attività del PEI. Tale correlazione ha due finalità: da un lato

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valorizza le caratteristiche personali dell’alunno, dall’altro, coinvolge lo studente nella programmazione e nelle attività della classe. Fondamentale, per lo studio di un caso è l'osservazione che ci permette di delineare i profili degli alunni, fornire delle indicazioni per una programmazione specifica e puntuale che tenga conto della realtà oggettiva e soggettiva e che possa costituire anche il punto iniziale della valutazione scolastica.

L'osservazione strutturata e programmata ci permette di avere delle misurazioni di base degli alunni, che costituiscano il punto di partenza dell'attività didattica e la base per la verifica degli apprendimenti, al fine di programmare gli interventi educativi e didattici adeguati.

Orario di servizio.

L’orario dell’insegnante di sostegno è uguale a quello dei docenti dell’ordine di scuola di servizio: nella scuola secondaria di secondo grado: 18 ore settimanali. L'orario deve essere didatticamente funzionale ai bisogni dei singoli alunni con disabilità e andrà concordata con i colleghi del CdC e riferita ai docenti titolari della Funzione Strumentale Inclusione e Sostegno. Deve tener conto delle specifiche esigenze dell’alunno con disabilità, evitando la compresenza, all’interno della classe di più figure professionali, così da garantire la maggior copertura settimanale possibile.

Rapporti con i genitori, clinici, educatori e assistenti alla comunicazione

L’insegnante di sostegno gestisce principalmente i rapporti con le famiglie degli studenti con disabilità, costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione di una immagine dell’alunno che ne comprenda le difficoltà, ma soprattutto le potenzialità e le risorse per l’attivazione di strategie utili al progetto di vita, essendo docente titolare della classe in cui insegna, ovviamente, deve essere disponibile nei confronti di tutte le famiglie degli alunni dell’intera classe. Nella sua attività punta anche a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie. Ad inizio anno scolastico, non appena viene nominato l’insegnante di sostegno,

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prevedere un incontro con la famiglia per conoscere e/o aggiornare la situazione.

(CONVOCAZIONE AUTONOMA della riunione con la presenza di due docenti e verbale da trasmettere agli atti). La stessa procedura dovrà essere seguita per le riunioni con i clinici di riferimento dell’alunno.

Ad inizio anno scolastico i Referenti del Sostegno organizzeranno un incontro con la Referente della Cooperativa per ottimizzare il servizio di educativa.

Il docente di sostegno partecipa ai lavori del gruppo di lavoro per l'inclusione e del gruppo di Lavoro Operativo.

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento e viene istituito in ogni istituzione scolastica . Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che

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interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

CRONOPROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

• SETTEMBRE - PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA. Analisi della documentazione relativa ai nuovi iscritti; condivisione e presentazione del caso ai Docenti del team interessato.

• INIZIO ANNO SCOLASTICO – GLO. Riunioni di coordinamento finalizzate all'analisi dei documenti e allo scambio delle informazioni necessarie.

• AVVIO ANNO SCOLASTICO. Osservazione delle oggettive potenzialità degli Alunni, delle difficoltà e delle metodologie didattiche applicabili; elaborazione dell'orario di servizio tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun Alunno ed evitando la compresenza di più figure professionali all’interno della stessa classe.

• ENTRO IL 31 OTTOBRE. Redazione del PEI e del PED: stesura del Piano Educativo Individualizzato sulla base delle indicazioni contenute nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF), in particolare in base a quanto concordato nella sezione dedicata al Progetto Multidisciplinare; stesura del PED (Piano Educativo Didattico) sulla base delle indicazioni emerse nei CdC. Approvazione del PEI e del PED nei vari Consigli/team di classe.

• SCRUTINI I° QUADRIMESTRE: Stesura della Relazione Intermedia per una verifica in itinere del PEI.

• MAGGIO: Presentazione Modello Conferma/Deroga Ore durante i CdC.

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• ENTRO IL 15 MAGGIO: per gli alunni frequentanti le classi quinte con programmazione per obiettivi minimi presentazione del documento del 15 maggio che potrebbe avere la seguente struttura: descrizione del percorso realizzato dall’alunno: a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte b) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate c) discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici d) percorsi equipollenti svolti e) risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.) f) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla Commissione - esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente: con quali tecnologie, con quali strumenti c,con quali modalità d) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente in modo da non suscitare fraintendimenti in chi legge. - eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente: a) quale tipo di prova si richiede b) quale tipo di assistenza e con quali compiti c) quale durata per le prove scritte La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell’alunno. È consigliabile riportare anche in un foglio a parte tale richiesta. Entro la prima settimana di giugno consegna ai Referenti del Dipartimento di Sostegno delle relazioni approvate dai singoli Consigli di Classe e delle prove d’esame da trasmettere al Presidente della Commissione Esaminatrice per l’Esame di Stato.

• SCRUTINI FINALI: Elaborazione della Relazione Finale contenente le attività programmate e svolte nel P.E.I.

Tutta la documentazione deve essere predisposta sui Modelli che verranno forniti dal Coordinatore del Dipartimento in collaborazione con la Funzione Strumentale.

Tutte le indicazioni su come trasmettere i file, condividerli in seno ai CdC interessati e depositare la documentazione in originale verrà comunicata successivamente.

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BUONE PRASSI

- Per ogni alunno disabile esiste una cartellina che contiene “materiale riservato” con dati sensibili, nella quale si trova tutta la documentazione medica e didattica dell’alunno di tutto il periodo che va dal momento della segnalazione all’asl in poi. Tali fascicoli sono conservati in un apposito armadio nella segreteria alunni di Piazza Gramsci, a disposizione di tutti gli insegnanti di sostegno e di classe. La documentazione può essere solo consultata ma non fotocopiata, fotografata o portata a casa.

- L'insegnante di sostegno firma e compila il Registro di classe e il Registro del Professore caricando gli argomenti. Partecipa a tutti i consigli di classe, alle riunioni di programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni della classe di cui è titolare. Vota per qualsiasi decisione del consiglio di classe, relativa ad ogni alunno della classe. Se i docenti di sostegno della classe sono due su un medesimo allievo, il voto espresso è uno.

- L’insegnante di sostegno non viene utilizzato per la sostituzioni di colleghi assenti in caso di presenza dell’alunno con disabilità al quale è assegnato (pertanto, al fine della supplenza in altra classe è opportuno che il docente non si impegnato con il proprio alunno, poiché distoglierlo da ciò comporterebbe l'interruzione del pubblico servizio).

- Per consentire sia ai docenti che agli assistenti di svolgere al meglio il loro lavoro, è di primaria importanza rispettare la massima puntualità nei cambi di orario. Si raccomanda di non lasciare mai l’alunna/o (specialmente se non autonomo) privo di una figura di riferimento.

- I docenti di sostegno devono alternarsi e cercare di essere presenti in classe sino a coprire al meglio l’orario settimanale. Va evitata la contemporanea presenza in classe di docenti e/o assistenti.

MONITORAGGIO DELLE ASSENZE

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Ai fini della validità dell’anno scolastico il docente di sostegno deve monitorare la percentuale di assenze dell’alunno provvedendo a trasmettere al coordinatore di classe documentazione medica giustificativa delle stesse.

Dopo tre giorni continuativi di assenza il docente di sostegno provvede a effettuare un fonogramma alla famiglia ed a darne comunicazione al Referente ed alla DS.

Se le assenze si prolungano per 10 giorni anche non consecutivi in un mese, il docente deve avvisare le referenti per la dispersione ed attivare le relative procedure.

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Gli studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere un percorso didattico calibrato sulle loro caratteristiche e potenzialità, la cosiddetta programmazione differenziata. Anche nel caso di Piani Educativi Differenziati, gli apprendimenti devono essere valutati per mezzo di voti che però, sono riferiti al solo contenuto del PEI e non ai programmi ministeriali. Se la valutazione relativa ad un PEI differenziato mostra che gli obiettivi prefissati sono troppo ambiziosi, occorre riconsiderare il PEI abbassando il livello degli obiettivi previsti. Dopo l'esito positivo, gli alunni vengono

"ammessi alla frequenza della classe successiva"; formalmente, quindi, non si ha una promozione. Nel caso in cui il PEI sia differenziato, in cui gli obiettivi didattici e formativi previsti non siano riconducibili ai programmi ministeriali, lo studente può partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO delle competenze.

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

• Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;

• Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che

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verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Il docente di sostegno deve valutare l’alunno con un voto per ogni disciplina di concerto con i docenti curriculari. Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

Per tutto quanto non previsto in questo vademecum, si rimanda al vademecum predisposto per tutto il corpo docente dell’istituto.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Giordana

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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