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1. Inquadramento normativo

1.1. Normativa precedente la L.R. 14 aprile 1995, n. 64

In questo capitolo è esaminata la normativa della Regione Toscana che contiene strumenti simili ai Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale introdotti dalla L.R. 64/95.

Si ritiene opportuno citare per prima la L.R. 7 settembre 1977, n. 71,

“Norme per l’attuazione delle direttive CEE n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 253 del 28 aprile 1975 recepite con le leggi statali nn. 153/75 e 352/76”, è una normativa di attuazione delle direttive comunitarie in materia di politiche strutturali degli anni ’70. Si differenzia in modo netto dalla leggi di cui parleremo più avanti, poiché non detta norme in materia di edilizia e urbanistica. È stata inclusa, quindi, non per l’attinenza normativa, ma perché, tramite la presentazione di un apposito Piano di Sviluppo, potevano essere previsti interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica in zona agricola, permessi nell’ambito delle azioni intraprese per elevare il reddito delle aziende agricole.

Iniziando ad esaminare la normativa regionale in materia di edilizia e urbanistica, si ritrova la L.R. 19 febbraio 1979, n.10 “Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole”. Abrogata successivamente dalla L.R.

64/95, prevedeva che i Comuni adottassero varianti ai loro strumenti urbanistici per adeguare la normativa a quanto prescritto dalla legge

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stessa e vincolava le nuove costruzioni alle necessità della produzione agricola e all’indispensabilità per la conduzione del fondo. Come allegato alla richiesta di concessione edilizia e, in mancanza di un Piano di Sviluppo ai sensi della L.R. 71/77, andava presentato al Comune competente un Piano di Utilizzazione Aziendale. Per la nuova edificazione di abitazioni e di porzioni di fabbricato destinate ad abitazione, dovevano essere soddisfatti dei requisiti minimi fondiari, mentre il volume degli annessi agricoli doveva essere commisurato alla capacità produttiva del fondo.

Il Piano di Utilizzazione poteva essere presentato dal proprietario o dal conduttore del fondo e le concessioni edilizie venivano rilasciate dai Comuni in funzione delle necessità dell’imprenditore agricolo a titolo principale e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le dimensioni massime per le abitazioni rurali erano 110 mq. Per gli interventi sull’esistente si potevano prevedere aumenti volumetrici ed era consentito il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati non più utilizzati, sempre dal punto di vista dell’utilizzazione aziendale. La durata del Piano di Utilizzazione era 10 anni, periodo in cui gli edifici erano vincolati all’uso previsto nel Piano.

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1.2. La L.R. 14 aprile 1995, n. 64 e succ. mod.

La L.R. 14 aprile 1995, n. 64 “Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola” e successive modifiche ed integrazioni1 norma gli interventi di trasformazione urbanistica necessari allo sviluppo dell’agricoltura, delle attività connesse all’agricoltura, delle attività integrate e compatibili con la tutela delle risorse del territorio rurale e montano. L’ambito di applicazione della legge sono le zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola individuate, secondo le prescrizioni del PIT e del PTC, dal Piano Regolatore Generale comunale.

All’articolo 3 la legge specifica che le nuove costruzioni rurali devono essere necessarie alla conduzione del fondo e dell’esercizio delle attività connesse. In questo articolo sono previsti dei requisiti minimi fondiari da mantenere in produzione:

a) 0,8 ha. per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;

b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata;

c) 4 ha. per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;

1 L.R. 4 aprile 1997, n.25

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d) 6 ha. per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

e) 30 ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;

f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato

e per i fondi con ordinamento colturale misto, deve essere soddisfatta la condizione:

0a,8+3b+4c +16d +30e +50f 1

(dove le lettere nella formula indicano le superfici delle destinazioni d’uso dell’elenco precedente).

Ad es. se l’ordinamento colturale aziendale è così composto: 0,2 ha. di colture orticole, 0,5 ha. di vigneto specializzato e 4 ha. di seminativo avrò un risultato pari a 1,08 che è > 1 e, quindi, la condizione risulta soddisfatta.

Nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), le Province possono stabilire requisiti minimi fondiari2 diversi da quelli finora esposti.

2 la Provincia di Pisa nelle norme del PTC del 1998 prevedeva requisiti minimi fondiari più restrittivi di quelli della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni. Nel PTC approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 100 del 27/07/2006 sono riconfermati i requisiti minimi previsti dal precedente

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Il recupero dell’esistente è prioritario rispetto alla nuova edificazione (art.

3 comma 1).

Le concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici sono rilasciate esclusivamente a seguito della presentazione e approvazione di un apposito piano denominato Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA).

La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è consentita solo se riferiti alle esigenze degli imprenditori agricoli impegnati nella conduzione del fondo ai sensi della L.R. 6/94, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato. Il PMAA deve comunque prevedere la necessità di un utilizzo di almeno 1728 ore per ogni unità abitativa. La superficie massima prevista è 110 mq di vani abitabili, in attesa di norme specifiche contenute negli strumenti urbanistici comunali.

All’art. 5 sono disciplinati gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sono consentiti:

− manutenzione

− restauro e risanamento conservativo Edifici esistenti

SI NO

Recupero edifici esistenti Nuova edificazione

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− trasferimento di volumetrie (max 600 mc oppure il 10% del volume degli edifici aziendali).

All’art 5ter è disciplinato il cambio di destinazione d’uso degli edifici da agricolo a non agricolo (deruralizzazione).

1.3. I PMAA, l’iter burocratico e gli obblighi derivanti dall’approvazione

I PMAA sono previsti dall’art. 4 della legge, hanno durata pluriennale (non meno di dieci (10) anni) e possono essere modificati dopo i primi 3 anni, ogni anno e prima dei 3 anni, soltanto se previsto da programmi comunitari, regionali o statali.

Il PMAA deve contenere le seguenti informazioni:

− descrizione azienda

− descrizione degli interventi

− dettagli interventi edilizi

− edifici esistenti ed edifici da deruralizzare

− edifici presenti inutilizzati

− tempi di realizzazione degli interventi.

Di solito il richiedente utilizza un modulo prestampato, messo a disposizione dalla Provincia o dalla Comunità Montana, con diverse

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schede che riassumono queste informazioni, che risultano anche in elaborati grafici, certificati catastali, copie dei contratti di affitto e relazione tecnica. Nell’Allegato 1 è riportata una copia dell’attuale (2006) modulo messo a disposizione dalla Provincia di Pisa.

Il PMAA è approvato dal Comune, presso il quale è presentato, dopo l’acquisizione del parere da parte degli Enti competenti, che si esprimono dopo la verifica:

a) degli aspetti agronomici e forestali;

b) degli aspetti paesistico-ambientali e idrogeologici;

c) della conformità con il P.T.C. provinciale, se presente.

Di norma tutti questi aspetti sono di competenza della Provincia, tranne che gli aspetti agronomici e forestali, per i quali può essere competente la Comunità Montana: in questo caso il Comune può acquisire i pareri dei punti b) e c) tramite una conferenza dei servizi.

L’approvazione segue un iter piuttosto complesso:

il responsabile del procedimento comunale verifica la domanda e, se necessario, può richiedere delle integrazioni (che non possono essere reiterate ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda) che devono essere prodotte non oltre una congrua data determinata dal Comune. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione delle integrazioni, il responsabile del procedimento richiede il parere della Provincia, che deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

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Le concessioni edilizie sono subordinate all’approvazione del PMAA e il richiedente è tenuto fra le altre cose a:

− effettuare gli interventi previsti relativi alle nuove costruzioni;

− a non modificare le destinazioni d’uso dei fabbricati rurali esistenti e recuperati per tutta la durata del PMAA;

− a non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni per un periodo non inferiore ai 20 anni dall’ultimazione delle costruzioni;

− a non alienare separatamente il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni.

Prima della L.R. 25/97, sia le attribuzioni di competenza degli Enti sia gli aspetti oggetto di verifica erano gli stessi, non c’era l’iter descritto e, nei casi in cui era competente la Comunità Montana, il Comune doveva acquisire i pareri tramite un’apposita conferenza dei servizi, contestualmente ai pareri dei punti b) e c) di competenza della Provincia.

Gli obblighi derivanti dall’approvazione erano gli stessi precedentemente illustrati.

Una novità è introdotta dal regolamento di attuazione della L.R. 64/95 e succ. mod. (Reg. 5 settembre 1997, n.4): i PMAA devono essere presentati tramite un apposito modulo, che deve essere predisposto dall’Ente delegato in materia di Agricoltura e Foreste.

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1.4. Prospettive future della normativa: la L.R. 3 gennaio 2005, n.1 e successive modifiche

La novità più importante, rispetto alla L.R. 64/95 e succ. mod., introdotta dalla L.R. 3 gennaio 2005, n.1 della Regione Toscana, è l’inclusione della normativa del territorio rurale nella legge urbanistica.

La L.R. 1/2005 prevede l’abrogazione della L.R. 64/95 in differita, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento del Titolo IV ,Capo III.

Al Titolo IV ,Capo III(dall’art. 39 all’art. 47) sono normati gli interventi urbanistici precedentemente disciplinati dalla L.R. 64/95 e succ. mod.

Le principali differenze con la L.R. 64/95 ai fini dell’argomento trattato in questa tesi possono essere riassunte come segue:

- il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale diventa Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA);

- il PAPMAA può essere modificato con scadenza annuale;

- per gli annessi agricoli di nuova edificazione, costruiti dopo l’entrata in vigore del Titolo IV, Capo III, non è permesso il cambio di destinazione d’uso;

- per i requisiti minimi fondiari valgono quelli indicati dal PTC provinciale (o dal regolamento di attuazione del Capo III);

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- l’obbligo di effettuare gli interventi previsti dal PAPMAA vale sia per le nuove edificazioni, sia per l’esistente.

Al momento corrente non è stato ancora emanato il regolamento di attuazione del Titolo IV Capo III e, pertanto, si applica il solo articolo 473, ai sensi dell’art. 210 comma 2 della L.R. 1/2005.

3 Art. 47

Boschi e terreni soggetti a vincolo idrogeologico

1. Per le attività forestali, per la loro pianificazione e per gli interventi da realizzarsi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dal regolamento relativo.

2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della l.r.

39/2000 non necessitano per la loro realizzazione di specifica localizzazione negli strumenti della pianificazione territoriale e sono soggette a denuncia di inizio attività sia ai fini della presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.

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