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(1)La figura del coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace.Suoi poteri e doveri

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(1)

La figura del coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace.Suoi poteri e doveri.

(Risposta a quesiti del 10 aprile 1996 - Risposta a quesito del 23 aprile 1997)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del10 aprile 1996, ha adottato la seguente deliberazione:

“Il Consiglio,

- visto e condiviso il parere formulato dall’Ufficio Studi e Documentazione in data 18 marzo 1996 delibera

di rispondere ai vari quesiti nei termini di cui all’allegato:

§ 1. Il quesito - La Commissione per i Giudici di pace trasmise all’Ufficio Studi alcuni quesiti di coordinatori di uffici di giudice di pace, sollecitando un parere che affrontasse i temi sottoposti dai predetti e affrontasse “in modo sistematico, generale e per quanto possibile definitivo, le problematiche prospettate e prospettabili su questa figura magistratuale”.

Redatta dall’Ufficio Studi la relazione 12/96, la Commissione ha chiesto una riformulazione della stessa, invitando a procedere ad una disamina in termini sistematici delle problematiche sulla figura del coordinatore, riducendo ad uno i precedenti pareri espressi sull’argomento dall’Ufficio Studi ed assegnando, nell’ambito di trattazione chiara ed essenziale, preminente rilievo alle delibere consiliari in materia.

Ferme restando le risposte già date ai quesiti dei richiedenti nella precedente relazione 12/96, allo scopo di procedere alla riformulazione della relazione alla luce dei criteri appena indicati, appare opportuno procedere in questa sede ad una nuova stesura della relazione, necessariamente partendo dal dato normativo.

§ 2. Riferimenti normativi - L’art. 15 della l. 374/91 prevede che “nel caso in cui all’ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell’incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento” (primo comma) e che “il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio Superiore della Magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all’assegnazione degli affari e, d’intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell’ufficio” (secondo comma).

Conformemente all’impostazione accolta nella precedente relazione anche in questo caso le problematiche da esaminare possono essere individuate rispettando la divisione per argomenti della norma di legge. Pertanto, con riferimento al primo comma dell’art. 15 un primo gruppo di tematiche può ricondursi alla nomina ed all’assunzione dell’incarico da parte del coordinatore e più, in generale, alla individuazione del soggetto che possa sostituire lo stesso in presenza di suo impedimento.

Con riguardo al secondo comma dell’articolo, un altro gruppo di tematiche può individuarsi nella indicazione del contenuto delle potestà del coordinatore, in relazione non solo all’organizzazione del lavoro dei giudici addatti all’ufficio, ma anche ai rapporti con il personale amministrativo.

§ 3. Individuazione del coordinatore Ð La legge indica i criteri in base ai quali deve essere individuato il coordinatore (1). Pur operando detti criteri automaticamente, il Consiglio ha ritenuto che il coordinatore debba essere individuato con apposita delibera, per cui, pur non essendone prevista la nomina, l’assunzione delle relative funzioni è subordinata all’emanazione del provvedimento consiliare (2).

§ 4. Impedimento del coordinatore e sua supplenza. Individuazione del giudice di pace chiamato a sostituirlo Ð Qualora per contingenti necessità del singolo debba procedersi alla sostituzione del coordinatore il coordinatore dell’ufficio può essere supplito da altro giudice dell’ufficio. Il coordinatore, infatti, non acquisisce uno status differente da quello degli altri magistrati dell’ufficio del giudice di pace, ma assume su di sè solo particolari compiti a contenuto organizzativo, che possono essere espletati senza particolari ulteriori formalità da altro giudice di pace dello stesso ufficio, senza che si debba far ricorso alle disposizioni regolatrici della sostituzione dei capi degli uffici.

Ciò significa che all’impedimento limitato nel tempo può ovviarsi attraverso una supplenza interna, in applicazione del principio enunziato dall’art. 7 ter ord. giud. che richiede la fissazione (ad opera del C.S.M.) dei criteri per la sostituzione del giudice impedito. Ed infatti, il Consiglio con la recente circolare prot. 6244 del 27 aprile 1995 ha ritenuto che le tabelle degli uffici del giudice di pace debbano indicare i criteri oggettivi e predeterminati per individuare i magistrati che sostituiranno il giudice nei casi di astensione, ricusazione o impedimento.

Pertanto, poiché l’identificazione del coordinatore è operata con criteri automatici dettati dalla legge, deve ritenersi che, in caso di suo impedimento, lo stesso dovrà essere sostituito dal giudice di pace che immediatamente lo segue nella graduatoria stilata all’interno dell’ufficio, per l’individuazione del coordinatore e

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così indicata nelle tabelle (3).

Pare opportuno, in ogni caso, precisare che la supplenza si riferisce alle funzioni di giudice di pace nel loro complesso, non essendo configurabile una “supplenza parziale” per alcune solamente delle attribuzioni ricomprese nelle funzioni esercitate dal magistrato onorario, quale appunto quelle riconnesse alla figura di coordinatore.

§ 5. Il giudice coordinatore quale capo dell’ufficio - a. L’organizzazione del lavoro dei giudici Ð La figura del giudice coordinatore è rapportabile a quella del “capo dell’ufficio” in senso proprio. Le funzioni del coordinatore sono identiche a quelle del pretore titolare o del presidente del tribunale: escluso ogni rapporto gerarchico in materia di esercizio della funzione giurisdizionale, le funzioni del coordinatore si esplicano, invece, nel settore dell’amministrazione della giurisdizione in modo non diverso da quanto avviene in tutti gli altri uffici giurisdizionali (ciò con riguardo ai locali, al personale ausiliario, oltre che all’individuazione dei giorni e delle ore delle udienze e all’assegnazione degli affari) (4).

Con questa impostazione non contrasta la natura “onoraria” del giudice di pace (5), in ragione della disciplina della Circolare del C.S.M. in data 25 luglio 1995, Prot.-P-95-11503, in tema di formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il biennio 1996-1997. In tale circolare, sub punto D, dedicato ai criteri generali di organizzazione dei giudici di pace, si evidenzia il ruolo significativo assunto dai coordinatori in sede di formulazione delle proposte ai fini della formazione delle tabelle. Al riguardo, si sottolinea che dette proposte dovranno essere formulate sulla base dell’organico dell’ufficio, piuttosto che sulle effettive presenze, ma non dovranno trascurare ogni utile indicazione delle strategie predisposte per ovviare alle specifiche situazioni concrete di vacanze dei posti nell’organico e, più in generale, per il conseguimento degli obiettivi di massima efficienza che anche i coordinatori, al pari di ogni altro magistrato dotato di funzioni direttive di un ufficio giudiziario, hanno il dovere di perseguire nel più rigoroso rispetto delle procedure di organizzazione previste dall’Ordinamento giudiziario e dalle direttive della presente circolare”.

Può, dunque, ritenersi che il coordinatore, oltre ad esercitare funzioni giurisdizionali in senso proprio (non diversamente dai giudici di pace “coordinati"), svolge anche funzioni di amministrazione della giurisdizione, che vanno da quelle di carattere prevalentemente burocratico, concernenti l’impiego dei locali e del personale ausiliario, fino a quelle capaci di ripercuotersi sull’esercizio della giurisdizione, come l’assegnazione degli affari e la fissazione del calendario delle udienze.

Il coordinatore deve dedicare allo svolgimento di queste funzioni il tempo necessario, richiesto dall’esigenza di garantire il corretto funzionamento dell’ufficio. Egli, pertanto, non è tenuto a seguire un particolare orario di ufficio per adempiere ai suoi compiti.

Tali conclusioni vanno coordinate con il sistema normativo di disciplina dell’ufficio del giudice di pace, in particolare con il potere-dovere di sorveglianza previsto dall’art. 16 l. n. 374/91 sugli uffici del giudice di pace (attribuito al C.S.M., con possibilità di delega al presidente del tribunale territorialmente competente; delega cui il Consiglio ha provveduto con delibera in data 27 maggio 1995 -Prot.-P-95-08029).

Ne consegue che il presidente del tribunale delegato ad esercitare la sorveglianza dovrà esercitarla anche in relazione al concreto esercizio da parte del coordinatore delle funzioni tipicamente organizzative dell’ufficio, ovvero di amministrazione della giurisdizione.

Quanto detto vale per il coordinatore dell’ufficio di giudice di pace, ma all’evidenza alla stessa conclusione deve pervenirsi, per coerenza ricostruttiva, allorquando al singolo ufficio sia assegnato un solo giudice di pace.

Per quanto riguarda il materiale esercizio di tali potestà direttive, deve rilevarsi che la legge 374/91 non assegna al coordinatore specifici poteri di sorveglianza, che, come rilevato sono assegnati al C.S.M. il quale li ha delegati ai Presidenti dei tribunali ex art. 16 della stessa legge. Conseguentemente i coordinatori dovranno riferire a detti presidenti ogni eventuale disfunzione rilevata nell’ambito dell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

b. L’organizzazione del lavoro del personale amministrativo Ð Come già rilevato, nell’ambito delle potestà direttive del coordinatore rientrano anche una serie di attribuzioni di carattere prevalentemente burocratico, concernenti l’impiego dei locali e del personale ausiliario. In tali attribuzioni rientra anche l’amministrazione del rapporto di servizio del personale addetto agli uffici, per il quale il coordinatore procederà Ð nell’ambito delle direttive date dagli uffici superiori Ð all’organizzazione della prestazione lavorativa, non solo mediante la destinazione dei singoli agli specifici servizi, ma anche con lo svolgimento dei compiti di direzione, provvedendo, quindi, alla redazione dei turni delle ferie del personale, alla concessione di permessi, alla certificazione del lavoro straordinario prestato (ove consentito), ecc.

Deve al riguardo rilevarsi, comunque, che tale potere direttivo deve essere coordinato con il più generale potere di sorveglianza sugli uffici di giudice di pace che compete al presidente della corte di appello. Infatti, con riferimento al personale amministrativo, inserito nell’ufficio del giudice di pace, deve ritenersi applicabile l’art. 14 R.D.Lgs. 511/46, nei limiti in cui prevede la attribuzione di un potere generale di sorveglianza al presidente della corte su tutti gli uffici del distretto, nonché di un analogo potere di vigilanza, in via autonoma, concorrente e discendente, anche ai presidenti dei tribunali.

Deve, invece, escludersi che esista un potere di sorveglianza del pretore in analogia a quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 14 R.D.Lgs. 511/1946, con riferimento al rapporto pretore mandamentale conciliatore.

Tale preclusione si desume da due ordini di argomenti: 1) l’art. 16 della L. 374/1991 ha espressamente limitato

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e delegato, su base circondariale, il potere di sorveglianza sui giudici di pace al presidente del tribunale, così denegando la possibilità di devolvere tale attribuzione ad altra autorità (il pretore dirigente della pretura circondariale); 2) l’art. 14 R.D.Lgs. 511/46 prevedeva il potere di sorveglianza del pretore sul giudice conciliatore nell’ambito del mandamento, laddove la nuova articolazione territoriale delle preture (l. 30/89) è riferibile al circondario: sarebbe, pertanto, irragionevole un doppio controllo di vigilanza, di identico contenuto (del presidente del tribunale e del pretore dirigente), sugli uffici del giudice di pace, nell’ambito della medesima realtà circondariale.

Conseguentemente, al pari di quanto previsto per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, i coordinatori dovranno riferire al presidente del tribunale (e quindi, per suo tramite, al presidente della corte) anche ogni eventuale disfunzione rilevata nell’ambito dell’attività svolta dal personale amministrativo.

§ 6. Il trattamento economico dei coordinatori Ð La problematica su tale tema è emersa all’incontro di studio organizzato dal C.S.M. per i coordinatori nei giorni 5-7 giugno 1995. In questa sede numerosi partecipanti hanno rilevato che le indennità per i giudici di pace sono calcolate con esclusivo riferimento all’attività giurisdizionale (cfr. art. 11 l. n. 374/91), per cui potrebbe conseguirne che per i coordinatori Ð impegnati anche in compiti direttivi che li distolgono dalle funzioni strettamente attinenti alla giurisdizione Ð gli introiti finiscano con l’essere inferiori a quelli dei soggetti da essi “coordinati”.

Al riguardo in questa sede può rilevarsi come una risposta a tale problematica possa essere data solamente in sede legislativa, ove sarebbe auspicabile una descrizione della figura del coordinatore più consona al ruolo di fatto assunto ed una conseguente regolamentazione del trattamento economico che tenga conto anche dell’attività dirigenziale strettamente intesa (6).

È, comunque, evidente che sul punto il Consiglio può svolgere solo una funzione sollecitatoria.

§ 7. La figura del vice-coordinatore Ð Circa i termini esatti di questa figura, su cui la legge 374/91 nulla prevede, deve rilevarsi preliminarmente che con essa si tende ad inquadrare solitamente un giudice di pace che coadiuva il coordinatore ed, eventualmente, lo sostituisce in caso di suo impedimento.

Per quanto riguarda la sostituzione del coordinatore in caso di impedimento, si è già rilevato in precedenza che tecnicamente deve farsi ricorso all’istituto della supplenza interna sulla base di criteri precostituiti da fissare in sede tabellare. Conseguentemente, assume un significato meramente terminologico la circostanza che il supplente così individuato venga qualificato vice-coordinatore.

Per quanto riguarda le funzioni di coadiuzione è dubbio se, pur essendo ipotizzabile la ripartizione dell’ufficio del giudice di pace in sezioni (7), sia possibile o meno istituire coordinatori di queste ultime, non essendo normativamente prevista tale figura, sicchè i poteri accordati dalla norma dell’art. 15 l. cit. dovrebbero concentrarsi nella sola persona del coordinatore (8).

La mancanza di una espressa previsione legislativa pare, tuttavia, ostativa a ritenere che la figura del vice- coordinatore abbia una sua autonoma significazione ordinamentale. La figura del vice-coordinatore è, quindi, ammissibile solo se utilizzata per indicare colui che, in regime di supplenza, sostituisce il coordinatore che sia impossibilitato per suo impedimento.

Conseguentemente, l’individuazione del soggetto chiamato a ricoprire tale figura è rimessa alle tabelle dell’ufficio, mentre non è ipotizzabile un provvedimento di designazione del vice-coordinatore emesso dal coordinatore.

§ 8. Conclusioni sulla figura del magistrato coordinatore Ð All’esito di questa disamina possono trarsi le seguenti conclusioni:

a. Ð Le funzioni di coordinatore sono svolte da quello tra i giudici di pace che, in applicazione dei criteri automatici fissati dall’art. 15 della l. 374/91, ha i requisiti per assumerle. Il C.S.M. procede alla “individuazione”

del coordinatore con la verifica dei requisiti indicati dalla norma di legge, quale accertamento preliminare per ricoprire le relative funzioni.

b. Ð All’impedimento temporaneo del coordinatore può ovviarsi attraverso una supplenza interna, con altro giudice individuato sulla base delle tabelle degli uffici, che debbono indicare i criteri oggettivi e predeterminati per individuare i magistrati che sostituiranno il giudice nei casi di astensione, ricusazione o impedimento.

c. Ð Il coordinatore, accanto alle funzioni giurisdizionali in senso proprio, svolge anche funzioni di amministrazione della giurisdizione, da quelle di carattere burocratico, concernenti l’impiego dei locali e del personale ausiliario, a quelle che si ripercuotono sull’esercizio della giurisdizione.

d. Ð La legge 374/91 non assegna al coordinatore specifici poteri di sorveglianza, che sono assegnati al C.S.M. il quale li ha delegati ai presidenti dei tribunali ex art. 16 della stessa legge. Conseguentemente i coordinatori dovranno riferire a detti presidenti ogni eventuale disfunzione rilevata nell’ambito dell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

e. Ð Con riferimento al personale amministrativo deve ritenersi applicabile l’art. 14 R.D.Lgs 511/1946, nei limiti in cui prevede la attribuzione di un potere generale di sorveglianza al presidente della corte d’appello su tutti gli uffici del distretto, nonché di un analogo potere di vigilanza, in via autonoma, concorrente e discendente,

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anche ai presidenti dei singoli tribunali. Da tale potere di sorveglianza è escluso il pretore. Conseguentemente i coordinatori dovranno riferire al presidente del tribunale (e quindi, per suo tramite, al presidente della corte) anche ogni eventuale disfunzione rilevata nell’ambito dell’attività svolta dal personale amministrativo.

f. Ð La figura di vice-coordinatore è ammissibile solo se utilizzata per individuare colui che, in regime di supplenza, sostituisce il coordinatore che sia impossibilitato per suo impedimento.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 aprile 1997, ha adottato la seguente deliberazione:

“Il Consiglio,

Ð vista la nota n. 246 in data 22 gennaio 1997 del Presidente del Tribunale di ... a con la quale si rimettono i quesiti formulati dal Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di ... Ð distretto di ..., tendenti a conoscere: a) quali poteri-doveri, allo stato, competono al coordinatore in materia di spese di ufficio e degli atti conseguenti; b) quali poteri-doveri possa e debba esercitare il coordinatore nei riguardi del personale di cancelleria, a partire dalla concessione di permessi fino alla instaurazione di eventuali procedimenti disciplinari;

Ð visto il parere formulato dall’Ufficio Studi e Documentazione;

delibera

di rispondere al Presidente del Tribunale di ... nei seguenti termini:

a) il coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, accanto alle funzioni giurisdizionali in senso proprio, svolge anche funzioni di amministrazione attiva della giurisdizione (da quelle di carattere burocratico, concernenti il governo del personale ausiliario e l’impiego dei locali, a quelle che si ripercuotono sull’esercizio della giurisdizione);

b) il coordinatore deve essere considerato capo dell’ufficio, con la conseguente attribuzione di tutti i poteri in materia di spese d’ufficio e di gestione del personale amministrativo (concessione di ferie e permessi, promovimento dell’azione disciplinare ecc.);

c) la legge n. 374 del 1991 non assegna al coordinatore specifici poteri di sorveglianza, che sono assegnati al Consiglio Superiore della Magistratura il quale li ha, a sua volta, delegati ai presidenti dei tribunali ex art. 16 della stessa legge;

d) conseguentemente i coordinatori sono tenuti a riferire a detti presidenti ogni eventuale disfunzione rilevata nell’ambito dell’esercizio dell’attività di amministrazione della giurisdizione;

e) con riferimento al personale amministrativo, deve ritenersi applicabile l’art. 14 R.D.Lgs. n. 511 del 1946, nei limiti in cui prevede la attribuzione di un potere generale di sorveglianza al presidente della corte d’appello su tutti gli uffici del distretto, nonché di un analogo potere di vigilanza, in via autonoma, concorrente e discendente, anche ai presidenti dei singoli tribunali.

f) conseguentemente i coordinatori sono tenuti a riferire al presidente del tribunale (e quindi, per suo tramite, al presidente della corte) anche ogni eventuale disfunzione emersa nell’ambito dell’attività svolta dal personale amministrativo”.

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