• Non ci sono risultati.

Non designabilità da parte del Presidente della Corte di appello dei componenti del Collegio dei probiviri previsto dallo Statuto di una Fondazione privata.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Non designabilità da parte del Presidente della Corte di appello dei componenti del Collegio dei probiviri previsto dallo Statuto di una Fondazione privata."

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Non designabilità da parte del Presidente della Corte di appello dei componenti del Collegio dei probiviri previsto dallo Statuto di una Fondazione privata.

(Risposta a quesito del 28 aprile 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 28 aprile 2010, ha adottato la seguente delibera:

"- visto il quesito posto dal Presidente della Corte di appello di … il quale chiede di conoscere se sia allo stesso consentito di designare i componenti del collegio dei probiviri della Fondazione ... per il quinquennio 2009/2014, come previsto dall'art. 13 dello statuto della Fondazione stessa, ente avente personalità giuridica privata e per oggetto la formazione scolastica di secondo grado ed universitaria di studenti bisognosi;

- rilevato che con nota in data 13 settembre 2009, il Presidente e legale rappresentante della Fondazione ..., con sede in …, istituita con D.P.R.12 giugno 1985, n. 671, ha richiesto al Presidente della Corte di appello di … di designare i componenti del collegio dei Probiviri per il quinquennio 2009/2014;

- che infatti l'art. 13 dello statuto della Fondazione ... prevede quanto segue:

“il collegio dei probiviri, nominato dal Consiglio di amministrazione per cinque anni, mandato sempre rinnovabile, è costituito da tre membri scelti fra magistrati ordinari e amministrativi, in attività di servizio o in quiescenza, e da un segretario scelto fra i funzionari delle segreterie e cancellerie giudiziarie, in attività di servizio o in quiescenza. Le designazioni per i magistrati e per i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie in attività di servizio dovranno essere fatte dal Presidente della Corte di appello competente per territorio, anche qualora trattasi di dover designare un magistrato amministrativo. In quest'ultimo caso il Presidente della Corte di appello prenderà accordi con il Presidente del Tribunale regionale amministrativo competente per territorio”;

- considerato che nessuna norma primaria o secondaria impone al Presidente della Corte di appello di … di designare i componenti del Collegio dei probiviri della Fondazione ...;

- che l'art. 13 dello Statuto della Fondazione ... non esclude la designazione dei probiviri ad opera di altri soggetti, posto che per il Presidente della Corte di appello è prevista la individuazione dei soli magistrati “in attività di servizio”, non invece di quelli in quiescenza;

- che pertanto, pur se l'art. 13 dello Statuto individua il Presidente della Corte di appello per la scelta dei magistrati ordinari o amministrativi in servizio che dovranno comporre il collegio dei probiviri, l'incarico di cui trattasi è comunque sottoposto ai limiti delle leggi dell'ordinamento giudiziario ed alla circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987 e succ.

mod.;

- considerato che l'incarico di componente del collegio dei probiviri è riconducibile al capo 15 della Circolare n. 15207/1987 e succ. mod. in quanto conferito da privati, pertanto non autorizzabile, neppure in via eccezionale non apparendo sussistente alcun effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dello stesso (detto collegio, tra l'altro, decide sulla intervenuta decadenza dei consiglieri di amministrazione della fondazione, non più ritenuti degni né meritevoli di permanere nella loro carica);

- che in conclusione la designazione da parte del Presidente della Corte di appello di … dei componenti del collegio dei probiviri della fondazione ... non pare consentita, posto che non sarebbe autorizzabile l'incarico ai singoli probiviri;

delibera

di rispondere al quesito posto dal Presidente della Corte di appello di … nei termini di cui in epigrafe. "

Riferimenti

Documenti correlati

...alla Seconda sezione della Corte di Assise di Appello di ..., con modifica dei criteri di assegnazione dei processi della stessa sezione, e successivamente revocato

Dà atto che in data 8 ottobre 2008 il Presidente della Corte di Appello di Alpha, dovendo provvedere a redigere la proposta di tabella per il triennio 2009/2011, aveva

“- letto il decreto n. 28 dell'11 febbraio 2008, adottato in via di urgenza ed immediatamente esecutivo, con il quale il Presidente della Corte di Appello di

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del15 aprile 1987, in relazione a quesiti sollevati dalPresidente della Corte di Appello di Catania relativi ai poteri

Restano così accertati, secondo la Corte, "precisamente gli elementi intorno ai quali la Cassazione aveva sollecitato l'indagine": cioè, da un lato "il nesso di

Si sta provvedendo a fornire, altresì, tutti gli uffici di strumenti multifunzionali al fine di consentire una maggiore efficienza di la- voro, in termini di riduzione del

Rocco CHINNICI, - all’epoca Consigliere Dirigente dell’Ufficio Istruzione del TRIBUNALE di PALERMO - e la sua scorta, composta quel giorno da sei appartenenti all’Arma dei

Le scoperture più gravi in Corte di Appello riguardano le figure apicali di Direttore amministrativo (2 posti vacanti su 4) e di fun- zionario giudiziario (4 posti vacanti su 8).