SOMMARIO
Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il giovedì.
ATTI DELLA REGIONE
LEGGI REGIONALI
Legge regionale 23/12/2013, n. 49
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e plurien- nale 2014/2016 della Regione
(Legge finanziaria 2014). . . . pag. 20711
Legge regionale 23/12/2013, n. 50
Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio plu- riennale per il triennio
2014/2016. . . . pag. 20772
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE MARCHE
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Legge regionale 23/12/2013, n. 50 con- cernente:
Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed ado- zione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016.
Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga, la seguente legge regionale :
TITOLO I
Approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dello stato
di previsione della spesa
Art. 1
(Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali
e di quote di esso devolute alla Regione)
1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devo- luti alla Regione sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 3.120.603.174,47 in termini di competenza e di euro 4.313.366.213,01 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).
Art. 2
(Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e
da altri soggetti)
1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazio- ni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall’Unione Europea sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 176.445.711,08 in termini di competenza e di euro 357.801.677,07 in termini di cassa, risultan- ti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo Il del- lo stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).
Art. 3
(Entrate extra - tributarie)
1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le
entrate diverse sono previste per l’anno 2014 nei complessivi importi di euro 125.869.089,07 in termini di competenza e di euro 167.249.786,83 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previ- sione dell’entrata (Allegato 1).
Art. 4
(Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferi-
menti in conto capitale)
1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 20.333.000,00 in termini di competenza e di euro 1.046.769.870,92 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).
Art. 5
(Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)
1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 417.142.113,69 in termini di competenza e di euro 220.162.928,04 in termini di cassa, risultan- ti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V del- lo stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).
Art. 6
(Entrate per contabilità speciali)
1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 1.417.590.000,00 in termini di competenza e di euro 1.439.236.905,31 in termini di cassa, risul- tanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell’entrata (Allega- to 1).
Art. 7
(Stato di previsione dell’entrata)
1. E’ approvato lo stato di previsione dell’entrata
per l’anno 2014 nei complessivi importi di euro
5.997.609.962,03 in termini di competenza e di
euro 7.584.587.381,18 in termini di cassa (Alle-
gato 1).
certamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regio- ne Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l’anno 2014, in relazione allo stato di previ- sione dell’entrata di cui al comma 1.
3. E’ altresì autorizzata l’emanazione dei provvedi- menti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.
Art. 8
(Spese per assetto istituzionale e organizzativo)
1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti l’”Assetto istituzionale e organizzativo”, considerate nell’area d’interven- to 1 dello stato di previsione della spesa, è deter- minato, per l’anno 2014, in complessivi euro 65.577.846,00 di cui euro 52.930.414,01 per spese di parte corrente ed euro 12.647.431,99 per spese in conto capitale ed è destinato agli inter- venti previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo gene- rale dello stato di previsione della spesa (Allega- to 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’an- no 2014, in complessivi euro 90.080.268,39.
Art. 9
(Spese per la programmazione e il bilancio)
1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la “Programmazione e il bilancio”, considerate nell’area d’intervento 2 dello stato di previsione della spesa, è determina- to per l’anno 2014 in complessivi euro 601.189.285,82 di cui euro 366.873.248,40 per spese di parte corrente ed euro 234.316.037,42 per spese in conto capitale ed è destinato ad inter- venti previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei settori organici e per i relativi importi secon- do le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’an- no 2014, in complessivi euro 1.042.862.128,09.
(Spese per lo sviluppo economico)
1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti lo “Sviluppo economico”
considerate nell’area d’intervento 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2014, in complessivi euro 69.420.799,03 di cui euro 40.224.763,35 per spese di parte corrente ed euro 29.196.035,68 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’an- no 2014, in complessivi euro 257.159.041,31.
Art. 11
(Spese per il territorio e ambiente)
1. L’ ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti il “Territorio e ambiente”
considerate nell’area d’intervento 4 dello stato di previsione della spesa è determinato per l’anno 2014, in complessivi euro 167.177.192,82 di cui euro 145.243.762,58 per spese di parte corrente ed euro 21.933.430,24 per spese in conto capita- le, ed è destinato ad interventi previsti dalle fun- zioni obiettivo all’interno dei vari settori organi- ci e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di pre- visione della spesa (Allegato 1).
2. L’ ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’an- no 2014, in complessivi euro 285.733.562,14.
Art. 12
(Spese per servizi alla persona ed alla comunità)
1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza
per le spese inerenti i “Servizi alla persona ed
alla comunità” considerate nell’area d’intervento
5 dello stato di previsione della spesa è determi-
nato, per l’anno 2014, in complessivi euro
3.280.916.654,85 di cui euro 3.197.043.885,46
per spese di parte corrente ed euro
83.872.769,39 per spese in conto capitale, ed è
destinato ad interventi previsti dalle funzioni
obiettivo all’interno dei vari settori organici, per
i relativi importi, secondo le risultanze esposte
nel riepilogo generale dello stato di previsione
della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’an- no 2014 in complessivi euro 3.791.559.036,17.
Art. 13
(Spese per contabilità speciali)
1. Le spese per contabilità speciali considerate nel- l’area d’intervento 6 dello stato di previsione del- la spesa, sono previste, per l’anno 2014, nei com- plessivi importi di euro 1.417.590.000,00 in ter- mini di competenza e di euro 2.088.861.239,95 in termini di cassa, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
Art. 14
(Stato di previsione della spesa)
1. E’ approvato in euro 5.997.609.962,03 in termini di competenza ed in euro 7.556.255.276,05 in termini di cassa, lo stato di previsione della spe- sa della Regione per l’anno finanziario 2014 annesso alla presente legge (Allegato 1).
2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2014, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordina- mento contabile della Regione Marche e stru- menti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.
Art. 15
(Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)
1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l’anno 2014 annessi alla presente legge (Allegato 1).
Art. 16
(Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)
1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l’anno 2014 annessi alla presente legge (Allega- to 1).
TITOLO II
Determinazione delle entità dei fondi speciali;
ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche
Art. 17
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 del- la l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco n. 1 “Spese dichiarate obbligatorie” allegato alla presente legge (Alle- gato 1).
2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 20 della medesima l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è sta- bilito, per l’anno 2014, in euro 3.000.000,00 iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.
Art. 18
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 della l.r.
31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l’anno 2014, in euro 670.169,00 iscritto a carico dell’UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.
Art. 19
(Fondo di riserva di cassa)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 del- l’articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l’anno 2014, in euro 400.000.000,00 iscritto a carico dell’UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.
Art. 20
(Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l’anno 2014)
1. Per assicurare l’equilibrio fra il totale delle spese
di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle
entrate che si prevede di accertare nel corso del-
l’esercizio 2014, quale risulta dalla comparazio-
ne dei quadri dimostrativi n.1 e n.2, allegati alla
presente legge (Allegato 1), è autorizzata, ai sen-
si dell’articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per
un importo complessivo di euro 21.403.930,18
con le modalità ed alle condizioni di cui all’arti-
colo 22.
è iscritto all’UPB 5.01.01 dello stato di previsio- ne dell’entrata.
Art. 21
(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2005 nell’importo di euro 42.797.314,52;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2006 nell’importo di euro 54.198.431,77;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2007 nell’importo di euro 51.056.400,29;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2008 nell’importo di euro 61.683.888,73;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2009 nell’importo di euro 53.096.303,94;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2010 nell’importo di euro 50.357.322,20;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2011 nell’importo di euro 39.474.936,96;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2012 nell’importo di euro 36.998.832,38;
i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2013 nell’importo di euro 6.074.752,72.
2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputa- to alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione del- l’entrata.
Art. 22
(Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di
buoni obbligazionari regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il per-
21, fino all’importo massimo di euro 417.142.113,69 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposi- zioni urgenti per lo sviluppo economico, la sem- plificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributa- ria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il pagamento degli oneri di ammortamento deri- vanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizio- ne, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.
3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbli- gatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l’entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.
4. Fermo restando il limite percentuale stabilito dal- l’articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:
a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;
b) all’estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso asso- ciati;
c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.
La Giunta regionale dovrà specificare la scaden-
za massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito,
che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni
a partire dalla data di efficacia della rinegozia-
zione, sostituzione, conversione o ristrutturazio-
ne. In relazione a tali operazioni, la Giunta regio-
nale è anche autorizzata a rinegoziare, modifica-
re, estinguere e/o novare gli eventuali contratti
derivati collegati al debito in essere, anche
mediante operazioni, che annullino, in tutto o in
parte, gli effetti finanziari delle operazioni deri-
vate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione
o rinvenenti dall’anticipata estinzione del debito
in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi
mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli
oneri dei contratti derivati ad esso associati paga-
ti a valere sugli accantonamenti effettuati sulla
base di contratti derivati per l’ammortamento del
debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni
derivate. La valutazione di convenienza econo- mica ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all’adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.
5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazio- ni riguardanti il debito rappresentato dal Bra- mante Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.
6. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico dell’UPB 20814 il Fondo di Ammortamento del Braman- te Bond.
7. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenen- ti dalle operazioni di cui al comma 5, iscritte a carico delle UPB 20808 e 20814. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è incremen- tato annualmente dalla quota di capitale destina- ta all’ammortamento sintetico del debito.
8. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è desti- nato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.
Art. 23
(Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l.r.
31/2001, le somme assegnate alla Regione Mar- che dallo Stato e dall’Unione Europea, stimate per l’anno 2014 negli importi indicati nel pro- spetto 2 “Assegnazioni finalizzate” ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione del- l’entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsio- ne della spesa secondo le corrispondenze risul- tanti dal medesimo prospetto.
TITOLO III Disposizioni diverse
Art. 24
(Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1.481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modifica- zioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei
prezzi contrattuali, si provvede, per l’anno 2014, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie a carico degli stan- ziamenti dei correlati capitoli di parte corren- te dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonché per il completa- mento, l’ampliamento, l’ammodernamento e l’adattamento delle opere già esistenti, a cari- co degli stanziamenti corrispondenti alle spe- cifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.
Art. 25
(Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 1, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l’anno 2014, mediante atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occor- renti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato, vincolati a sco- pi specifici e per l’ iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dal- le leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modi- ficative.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorren- ti per l’iscrizione delle entrate derivanti da asse- gnazioni di fondi dall’Unione Europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per la iscrizione delle relative spese.
Art. 26 (Variazioni di bilancio)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 3, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti delibe- rativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.
2. Con le stesse modalità la Giunta regionale è auto-
rizzata ad effettuare variazioni compensative
anche tra UPB diverse qualora le variazioni stes-
se siano necessarie per l’attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da
altri strumenti di programmazione negoziata.
(Semplificazioni procedurali)
1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.
2. Con provvedimento del dirigente del servizio bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politi- che comunitarie è stabilita la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti mediante adegua- mento dei relativi stanziamenti di competenza e di cassa, in applicazione del comma 8 dell’arti- colo 48 della l.r. 31/2001.
3. Ai fini di una più efficiente gestione di cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di cassa dei capitoli riportati nello stato di previsio- ne della spesa del bilancio.
4. Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014, le somme mantenute in bilancio come residui da stanziamento, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 40 (Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili rela- tive alla realizzazione di programmi comunitari) e conservate nel conto dei residui passivi secon- do le modalità previste dall’articolo 58 della l.r.
31/2001, sono trasportate nel bilancio dell’eser- cizio successivo ai capitoli, anche non corrispon- denti, nella misura necessaria a consentirne il corretto utilizzo ai fini della codifica SIOPE.
Art. 28
(Recupero disponibilità finanziarie)
1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stan- ziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità con- correnti alla determinazione dell’avanzo libero se inferiori ad euro 2.582,28.
Art. 29
(Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016)
1. E’ adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ar- ticolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016 annesso alla presente legge (Allegato 1 - Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016).
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel bol- lettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Ancona. 23/12/2013
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Gian Mario Spacca
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL- LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AG- GIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.
N O T E Nota all’art. 17, commi 1 e 2
Il testo dell’articolo 20 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 20 - (Fondo di riserva per le spese obbligato- rie) - 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie che attengono ad oneri indeclina- bili e riferiti a spese imprescindibili della Regione.
2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non è
utilizzabile per l’imputazione d’atti di spesa.
3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmes- sa al Consiglio sono prelevati dal fondo di cui al comma 1 le somme occorrenti per l’integrazione dei capitoli di spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei detti capitoli.
4. È allegato al bilancio l’elenco dei capitoli di spe- sa che possono essere integrati a norma del comma 3.
5. Sono in ogni caso comprese fra le spese obbliga- torie:
a) quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale;
b) quelle relative agli oneri per l’ammortamento dei mutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anti- cipazioni di cassa;
c) quelle relative al pagamento delle somme cadute in perenzione amministrativa ai sensi dell’artico- lo 59, reclamate dai creditori;
d) quelle dovute dalla Regione in dipendenza delle fidejussioni concesse.
6. L’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito annualmente con la legge d’approvazione del bilancio e non può essere d’im- porto superiore all’1 per cento del totale degli stan- ziamenti di competenza.”
Nota all’art. 18, comma 1
Il testo del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 21 - (Fondo di riserva per le spese impreviste) - Omissis
4. L’ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può essere d’impor- to superiore allo 0,1 per cento del totale degli stan- ziamenti di competenza.”
Nota all’art. 19, comma 1
Il testo del comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 22 - (Fondo di riserva di cassa) - Omissis 5. L’ammontare del fondo di riserva di cassa è stabi- lito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può, in ogni caso, superare il limite massimo di un dodicesimo dell’ammontare com-
plessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge mede- sima.”
Nota all’art. 20, comma 1
Per il testo del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), vedi nella nota all’art. 22, comma 1.
Nota all’art. 21, comma 1
Per il testo del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), vedi nella nota all’art. 22, comma 1.
Note all’art. 22, comma 1
- Il testo dell’articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 31 - (Mutui e prestiti) - 1. La contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari da par- te della Regione è autorizzata con la legge di appro- vazione del bilancio e con le leggi di variazione del- lo stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell’entra- ta.
2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l’ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e con- tratti.
3. La legge può fissare l’entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell’ammortamento, nonché l’incidenza delle dette operazioni sull’eserci- zio nel cui bilancio è iscritta l’entrata derivante dal- la contrazione del mutuo o dalla emissione del pre- stito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con rife- rimento, rispettivamente, al bilancio annuale e plu- riennale. L’effettuazione delle operazioni e le deter- minazioni delle condizioni e delle modalità compe- tono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbli- gazionari.
4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuo- vi mutui né l’emissione di nuovi prestiti obbligazio- nari se non è stato approvato dal Consiglio regiona- le il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la
contrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbli-
annualità di ammortamento, comprese quelle deri- vanti dai mutui già contratti, superi il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d’ammortamento trovino copertura nel- l’ambito del bilancio pluriennale.
6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
7. L’autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell’eser- cizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o pre- stiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso ter- mine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell’esercizio medesimo.
8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell’esercizio possono essere nuovamen- te autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investi- mento.
9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tut- te le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito.”
- Il testo del comma 1 dell’articolo 62 del d.l. 25 giu- gno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo svilup- po economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pere- quazione tributaria), convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:
“Art. 62 - (Contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali) - 1. Le norme del presente articolo costi- tuiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica ai sen- si degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e ter- zo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costi- tuzione. Le disposizioni del presente articolo costi- tuiscono altresì norme di applicazione necessaria.
Omissis”
Note all’art. 22, comma 4
- Per il testo del comma 5 dell’articolo 31 della l.r.
11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile
ne), vedi nella nota all’art. 22, comma 1.
- Il testo dell’articolo 41 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), è il seguente:
“Art. 41 - (Finanza degli enti territoriali) - 1. Al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di monito- rare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell’economia e delle finanze coordina l’accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, del- le unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordina- mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell’invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta gior- ni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con lo stesso decreto sono approvate le norme rela- tive all’ammortamento del debito e all’utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.
2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pat- tuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinego- ziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in pre- senza di condizioni di rifinanziamento che consenta- no una riduzione del valore finanziario delle passi- vità totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell’eventuale retrocessione del getti- to dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successi- ve modificazioni.
2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di
coordinamento della finanza pubblica di cui all’arti-
colo 119 della Costituzione, i contratti con cui le
regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decre-
to legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in
essere le operazioni di ammortamento del debito con
rimborso unico a scadenza e le operazioni in stru-
menti derivati devono essere trasmessi, a cura degli
enti contraenti, al Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione,
che deve avvenire prima della sottoscrizione dei
contratti medesimi, è elemento costitutivo dell’effi-
cacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del
decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.
2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
3. Sono abrogati l’articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l’ar- ticolo 3 del regolamento di cui al D.M. 5 luglio 1996, n. 420 del Ministro del tesoro.
4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”
Nota all’art. 23, comma 1
Il testo del comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 19 - (Quadro generale riassuntivo degli stan- ziamenti di competenza) - Omissis
3. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previ- sionali di base, derivanti da assegnazioni dell’Unio- ne europea e dello Stato, con l’indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla leg- ge o dai provvedimenti d’assegnazione o di riparto e le spese, distinte anch’esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in cia- scun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall’articolo 16, comma 5, e dall’articolo 36, comma 3.”
Note all’art. 24, comma 1
- La legge 9 maggio 1950, n. 329, reca: “Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 23 novem- bre 1946, n. 463 e 6 dicembre 1947, n. 1501, recan- ti norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche”. Il provvedimento è sta- to abrogato dal combinato disposto del comma 1 dell’articolo 1 e dell’allegato al d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 con la decorrenza ivi indicata.
- La legge 23 ottobre 1963, n. 1481, reca: “Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche”. Il provvedimento è stato abro-
gato dall’articolo 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.
- La legge 19 febbraio 1970, n. 76, reca: “Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbli- che”. Il provvedimento è stato abrogato dall’articolo 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.
Nota all’art. 25, comma 1
Il testo del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 29 - (Variazioni di bilancio) - 1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell’esercizio mediante atti deliberativi della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regio- nale per l’istituzione di nuove U.P.B. di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato, dell’Unione europea e da enti o soggetti terzi destinate a scopi specifici, per l’iscri- zione delle relative spese quando queste siano tassa- tivamente regolate dalla legislazione in vigore, non- ché per le eventuali variazioni integrative, riduttive o modificative.
Omissis”
Nota all’art. 26, comma 1
Il testo del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 29 - (Variazioni di bilancio) - Omissis
3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provve- dimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compen- sative, all’interno della medesima classificazione economica, tra U.P.B. strettamente collegate nel- l’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse moda- lità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nel- la gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare varia- zioni compensative anche tra U.P.B. diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di pro- gramma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Omissis”
Il testo del comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 48 - (Registrazione dell’impegno di spesa) - Omissis
8. Gli impegni di somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata sono registrati, d’uffi- cio, dalla ragioneria, contestualmente ai correlativi accertamenti.”
Note all’art. 27, comma 4
- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 30 giugno 1997, n.
40 (Norme speciali di semplificazione delle proce- dure contabili relative alla realizzazione di program- mi comunitari), è il seguente:
“Art. 4 - (Gestione dei residui) - 1. Gli stanziamenti o le quote di stanziamenti non impegnati, previsti in bilancio per la realizzazione di programmi comuni- tari, possono essere utilizzati, quali residui di stan- ziamento, fino alle date di scadenza stabilite, dagli organi autorizzati a fissare i termini utili per il com- pletamento delle azioni cofinanziate dalla Unione Europea, sempreché risultino accertate, ai sensi del- l’articolo 81 della l.r. n. 25 del 1980, le correlative entrate.
2. Le somme impegnate, relative ai programmi comunitari, sono conservate, in deroga all’articolo 101 della l.r. n. 25 del 1980, nel conto dei residui passivi fino alla scadenza dei termini stabiliti per la realizzazione delle azioni cofinanziate dalla Unione Europea. La medesima disposizione si applica agli stanziamenti relativi alle quote di cofinanziamento dello Stato e della Regione.“
- Il testo dell’articolo 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 58 - (Determinazione dei residui passivi) - 1.
Le somme, impegnate ai sensi dell’articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell’anno in corso, costi- tuiscono residui passivi.
2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.
3. Le somme stanziate in bilancio e non impegnate entro il termine dell’esercizio a norma dell’articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.
investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell’articolo 46 entro il ter- mine dell’esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendicon- to, è fatta annotazione che tali somme sono mante- nute nei residui ai sensi del presente comma.
5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, nei quali sono indicati l’importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l’importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scrit- ture della ragioneria in base ad atti formali, l’impor- to delle somme pagate ed inoltre:
a) il numero, la data e l’importo dei mandati di paga- mento emessi e non pagati;
b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
c) l’ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell’eserci- zio;
d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;
e) le somme da portarsi in economia.
6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano sta- ti pagati al termine dell’esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedi- menti di cui al comma 5, ancora prima che tali resi- dui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell’esercizio chiuso; il paga- mento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuo- vo esercizio e imputato al conto dei residui.
7. Le somme dei residui passivi che risultino deter- minati ai sensi e nei modi di cui ai commi preceden- ti e corrispondenti all’ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell’esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle compe- tenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell’esercizio successivo i capitoli corri- spondenti, le dette somme sono trasportate in appo- siti capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all’importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 22, comma 4.
8. L’accertamento definitivo dei residui passivi è sta-
bilito con la legge di approvazione del rendiconto
generale.”
Nota all’art. 29, comma 1
Il testo dell’articolo 4 della l.r. 11 dicembre 2001, n.
31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 4 - (Bilancio pluriennale) - 1. Il bilancio plu- riennale è elaborato su base triennale con riferimen- to alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regio- nale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazio- ne vigente) e le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio plurien- nale programmatico).
2. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costi- tuisce sede per il riscontro della copertura finanzia- ria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regio- nali a carico di esercizi futuri.
3. Il bilancio pluriennale indica in termini di compe- tenza, per ciascuna classificazione dell’entrata e del- la spesa, oltre alla quota relativa all’esercizio inizia- le, la quota relativa agli esercizi successivi.
4. L’adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.
5. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e ne forma parte integrante.”
_______________________________________________________
NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 378 del 3 dicembre 2013;
Relazione della II Commissione assembleare perma- nente del 10 dicembre 2013;
Parere espresso dal Consiglio delle autonomie loca- li in data 13 dicembre 2013;
Deliberazione legislativa approvata dal Consi-
glio–Assemblea legislativa regionale nella seduta
del 17 dicembre 2013, n. 142.
ALLEGATO 1
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 ED ADOZIONE DEL BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016
REGIONE MARCHE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2014
- STATO DI PREVISIONE DELLA ENTRATA -
BILANCIO PER L'ANNO 2014 - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI (ART.14, L. R. 11/12/2001 n. 31)
STANZ. COMPETENZASTANZ. CASSARESIDUI PRESUNTI AL 31/12/201320142014TITOLO
TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO3.120.603.174,47 1 4.313.366.213,01 1.192.763.038,54 TITOLO
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI176.445.711,08 2 357.801.677,07 181.355.965,99 TITOLO
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE125.869.089,07 3 167.249.786,83 41.380.697,76 TITOLO
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE20.333.000,00 4 1.046.769.870,92 1.026.436.870,92 TITOLO
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE417.142.113,69 5 220.162.928,04 10.426.892,73 3.860.393.088,31 6.105.350.475,87 2.452.363.465,94 TOTALE 1-5 TITOLO
CONTABILITA' SPECIALI1.417.590.000,00 6 1.439.236.905,31 21.646.905,31 5.277.983.088,31 7.544.587.381,18 2.474.010.371,25 TOTALE GENERALE
GIACENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2013 - ART. 12, 5° COMMA L.R. N. 31/200140.000.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2013 - ART. 12, 5° COMMA L.R.31/2001719.626.873,72 5.997.609.962,03 7.584.587.381,18 2.474.010.371,25 TOTALE COMPLESSIVO
BILANCIO2014 - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Stanziamenti a RESIDUI, COMPETENZA, CASSA Descrizione
STANZ. COMPETENZASTANZ. CASSARESIDUI PRESUNTI al 31/12/201320142014TITOLO
TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, GETTITO TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO10000 3.120.603.174,47 1.192.763.038,54 4.313.366.213,01 CATEGORIA
TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE10100 3.120.603.174,47 1.192.763.038,54 4.313.366.213,01 1.192.763.038,54 U.P.B.
IMPOSTE E TASSE10101 3.120.603.174,47 4.313.366.213,01 0,00 U.P.B.
RETTIFICAZIONE TRIBUTI PROPRI10102 0,00 0,00 CATEGORIA
ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE10200 0,00 0,00 0,00 0,00 U.P.B.
ENTRATE TRIBUTARIE10201 0,00 0,00 TITOLO
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI20000 176.445.711,08 181.355.965,99 357.801.677,07 CATEGORIA
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO20100 176.431.558,58 101.380.818,84 277.812.377,42 186.946,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"20101 0,00 186.946,00 716.136,60 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"20102 420.206,80 1.136.343,40 1.231.353,60 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"20103 0,00 1.231.353,60 3.614.585,97 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA-AGRICOLO"20104 0,00 3.614.585,97 453.354,22 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"20105 0,00 453.354,22 131.613,87 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"20106 106.146.849,43 106.278.463,30 283.541,10 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"20107 0,00 283.541,10 2.095.521,63 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "SANITA'"20108 0,00 2.095.521,63 1.804.638,32 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"20109 21.000.000,00 22.804.638,32 991.673,74 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "CULTURA E TEMPO LIBERO"20110 87.408,85 1.079.082,59 7.089.241,27 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"20111 0,00 7.089.241,27 5.469.941,56 U.P.B.
COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 1994-199920112 0,00 5.469.941,56
Descrizione
STANZ. COMPETENZASTANZ. CASSARESIDUI PRESUNTI al 31/12/2013201420141.303,63 U.P.B.
COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-200620113 0,00 1.303,63 388.487,61 U.P.B.
COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI20114 0,00 388.487,61 64.439.466,72 U.P.B.
COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-201320115 2.497,50 64.441.964,22 33.000,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER SANITA'20118 0,00 33.000,00 0,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI FAS20119 0,00 0,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI STATALI NON VINCOLATI20120 0,00 12.450.013,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO SANITARIO VINCOLATO20121 48.774.596,00 61.224.609,00 0,00 U.P.B.
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SANITA'20122 0,00 0,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'20123 0,00 0,00 U.P.B.
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLO STATO - ASSEGNATE DOPO IL 30/1120124 0,00 0,00 U.P.B.
COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2014 - 202020125 0,00 CATEGORIA
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA U.E.20200 14.152,50 77.467.098,33 77.481.250,83 0,00 U.P.B.
FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 1994-199920201 0,00 88.782,07 U.P.B.
FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-200620202 0,00 88.782,07 9.546.394,26 U.P.B.
FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI20203 0,00 9.546.394,26 67.831.922,00 U.P.B.
FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-201320204 14.152,50 67.846.074,50 0,00 U.P.B.
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALL'UNIONE EUROPEA - ASSEGNATE DOPO IL 30/1120205 0,00 0,00 U.P.B.
FINANZIAMENTI PER PROGRAMMAZIONE 2014 - 202020206 0,00 CATEGORIA
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI20300 0,00 2.508.048,82 2.508.048,82 2.508.048,82 U.P.B.
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI20301 0,00 2.508.048,82 0,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'20302 0,00 0,00 U.P.B.
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA ALTRI SOGGETTI - ASSEGNATE DOPO IL 30/1120303 0,00
Descrizione
STANZ. COMPETENZASTANZ. CASSARESIDUI PRESUNTI al 31/12/201320142014TITOLO
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE30000 125.869.089,07 41.380.697,76 167.249.786,83 CATEGORIA
PROVENTI DA SANZIONI, SERVIZI E DIVERSI30100 105.850.873,55 246.042,13 106.096.915,68 0,00 U.P.B.
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE30101 560.139,74 560.139,74 246.042,13 U.P.B.
PROVENTI DIVERSI30102 105.290.733,81 105.536.775,94 CATEGORIA
PROVENTI DA BENI REGIONALI30200 1.800.663,02 1.275,65 1.801.938,67 1.275,65 U.P.B.
PROVENTI DA BENI IMMOBILI30201 1.800.663,02 1.801.938,67 0,00 U.P.B.
PROVENTI DA BENI MOBILI30202 0,00 0,00 CATEGORIA
RECUPERI30300 6.329.281,47 20.907.629,22 27.236.910,69 20.907.629,22 U.P.B.
RECUPERI E RIMBORSI30301 6.329.281,47 27.236.910,69 CATEGORIA
PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA30400 11.888.271,03 20.225.750,76 32.114.021,79 20.225.750,76 U.P.B.
PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA30401 11.888.271,03 32.114.021,79 TITOLO
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE40000 20.333.000,00 1.026.436.870,92 1.046.769.870,92 CATEGORIA
RICAVI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI40100 0,00 1.460.574,00 1.460.574,00 1.460.574,00 U.P.B.
RICAVI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI40101 0,00 1.460.574,00 CATEGORIA
RISCOSSIONE CREDITI40200 0,00 363.323.419,74 363.323.419,74 47,92 U.P.B.
RISCOSSIONE CREDITI40201 0,00 47,92 363.323.371,82 U.P.B.
RISCOSSIONE DA PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI40202 0,00 363.323.371,82 CATEGORIA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO40300 20.333.000,00 582.963.215,54 603.296.215,54
Descrizione
STANZ. COMPETENZASTANZ. CASSARESIDUI PRESUNTI al 31/12/2013201420142.125.494,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"40301 0,00 2.125.494,00 50.492.237,66 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"40302 20.100.000,00 70.592.237,66 5.621.174,70 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"40303 0,00 5.621.174,70 2.861.462,51 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA - AGRICOLO"40304 0,00 2.861.462,51 66.214.745,03 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"40305 0,00 66.214.745,03 36.852.947,07 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"40306 233.000,00 37.085.947,07 2.259.188,77 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"40307 0,00 2.259.188,77 191.100.997,15 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "SANITA'"40308 0,00 191.100.997,15 0,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"40309 0,00 0,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "CULTURA E TEMPO LIBERO"40310 0,00 1.370.293,31 U.P.B.
TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"40311 0,00 1.370.293,31 0,00 U.P.B.
COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 1994-199940312 0,00 5.653.022,70 U.P.B.
COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-200640313 0,00 5.653.022,70 134.746,58 U.P.B.
COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI40314 0,00 134.746,58 64.206.786,06 U.P.B.
COFINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMAZIONE 2007-201340315 0,00 64.206.786,06 154.070.120,00 U.P.B.
TRASFERIMENTI FAS40316 0,00 154.070.120,00 0,00 U.P.B.
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - ASSEGNATE DOPO IL 30/1140317 0,00 0,00 U.P.B.
COFINANZIAMENTO IN C/CAPITALE PER PROGRAMMAZIONE 2014 - 202040318 0,00 CATEGORIA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA U.E.40400 0,00 66.493.765,51 66.493.765,51 5.978.095,17 U.P.B.
FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 1994-199940401 0,00 5.978.095,17 4.052.470,35 U.P.B.
FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-200640402 0,00 4.052.470,35 2.132.842,68 U.P.B.
FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI40403 0,00 2.132.842,68 54.330.357,31 U.P.B.
FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-201340404 0,00 54.330.357,31
Descrizione
STANZ. COMPETENZASTANZ. CASSARESIDUI PRESUNTI al 31/12/2013201420140,00 U.P.B.
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA - ASSEGNATE DOPO IL 30/1140405 0,00 0,00 0,00 U.P.B.
FINANZIAMENTI PER PROGRAMMAZIONE 2014 - 202040406 0,00 0,00 CATEGORIA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI40500 0,00 12.195.896,13 12.195.896,13 12.195.896,13 U.P.B.
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI40501 0,00 12.195.896,13 0,00 U.P.B.
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - ASSEGNATE DOPO IL 30/1140502 0,00 0,00 TITOLO
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE50000 417.142.113,69 10.426.892,73 220.162.928,04 CATEGORIA
MUTUI50100 417.142.113,69 10.426.892,73 220.162.928,04 10.426.892,73 U.P.B.
MUTUI50101 417.142.113,69 220.162.928,04 CATEGORIA
PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO50200 0,00 0,00 0,00 0,00 U.P.B.
PRESTITI50201 0,00 0,00 0,00 U.P.B.
ANTICIPAZIONI DI CASSA50202 0,00 0,00 TITOLO
CONTABILITA' SPECIALI60000 1.417.590.000,00 21.646.905,31 1.439.236.905,31 CATEGORIA
MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA60100 1.400.000.000,00 0,00 1.400.000.000,00 CATEGORIA
PARTITE DI GIRO60200 17.590.000,00 21.646.905,31 39.236.905,31 5.277.983.088,31 2.474.010.371,25 7.544.587.381,18
REGIONE MARCHE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ANNO 2014
- STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA -
BILANCIO PER L'ANNO 2014 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA RIEPILOGO GENERALE PER AREE D'INTERVENTO (ART. 15 DELLA L. R. 11/12/2001 n.31)
STANZ. COMPETENZASTANZ. CASSARESIDUI PRESUNTI AL 31/12/201320142014 65.577.846,00AREA INTERVENTO 1
90.080.268,3924.502.422,39ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO 601.189.285,82AREA INTERVENTO 2
1.042.862.128,0941.672.842,27PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 69.420.799,03AREA INTERVENTO 3
257.159.041,31187.738.242,28SVILUPPO ECONOMICO 167.177.192,82AREA INTERVENTO 4
285.733.562,14118.556.369,32TERRITORIO E AMBIENTE 3.280.916.654,85AREA INTERVENTO 5
3.791.559.036,17510.642.381,32SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'4.184.281.778,52 5.467.394.036,10 883.112.257,58 TOTALE AREE 1- 5
1.417.590.000,00AREA INTERVENTO 6
2.088.861.239,95911.271.239,95CONTABILITA' SPECIALI5.601.871.778,52 7.556.255.276,05 1.794.383.497,53 TOTALE AREE 1- 6 5.601.871.778,52 TOTALE GENERALE 7.556.255.276,05 1.794.383.497,53 5.997.609.962,03 TOTALE COMPLESSIVO 7.556.255.276,05
DISAVANZO ESERCIZIO 2013 - MANCATA CONTRAZIONE MUTUI AUTORIZZATI 395.738.183,51 1.794.383.497,53
Stanziamenti a RESIDUI, COMPETENZA, CASSA BILANCIO 2014 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Descrizione
STANZ. COMPETENZASTANZ. CASSARESIDUI PRESUNTI al 31/12/2013201420141 24.502.422,39 AREA INTERVENTO ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO 65.577.846,00 90.080.268,39 4.505.054,28 SETTORE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 20.645.460,72 25.150.515,00
4.153.691,00CONSIGLIO REGIONALEFUNZIONE OBIETTIVO0119.125.452,0023.279.143,00 U.P.B.FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE - CORRENTE4.153.691,0015.949.452,0020.103.143,0010101 GRUPPI CONSILIARI0,003.176.000,003.176.000,0010102 351.363,28GIUNTA REGIONALEFUNZIONE OBIETTIVO021.520.008,721.871.372,00 U.P.B.INDENNITA' DI CARICA, RIMBORSI - CORRENTE1.469,06245.300,41246.769,4710201 ADESIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNISTICA - CORRENTE349.894,221.274.708,311.624.602,531020215.809.580,63 SETTORE 02 FUNZIONAMENTO E STRUTTURE 39.248.271,07 55.057.851,70
12.492.592,55FUNZIONAMENTO E SVILUPPOFUNZIONE OBIETTIVO0335.533.597,9648.026.190,51 U.P.B.FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORRENTE2.411.421,4612.409.650,0714.821.071,5310301 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INVESTIMENTO106.393,231.575.390,841.681.784,0710302 SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE 1.337.061,222.199.245,003.536.306,2210303 SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO5.555.877,202.848.284,348.404.161,5410304 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - CORRENTE324.961,19180.000,00504.961,1910305 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - INVESTIMENTO28.186,220,0028.186,2210306 SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CORRENTE0,00197.394,00197.394,0010307 SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTO0,005.704.200,005.704.200,0010308
Descrizione
STANZ. COMPETENZASTANZ. CASSARESIDUI PRESUNTI al 31/12/201320142014 U.P.B.ONERI ACCESSORI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' E DELLA TESORERIA - CORRENTE28.890,91115.930,00144.820,9110309 ONERI PER LA GESTIONE E LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - CORRENTE117.643,88960.000,001.077.643,8810310 ONERI DERIVANTI DA CONTROVERSIE - CORRENTE2.467.842,128.807.728,5411.275.570,6610311 SPESE LEGALI - CORRENTE114.315,12535.775,17650.090,2910313 2.975.635,77PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICOFUNZIONE OBIETTIVO041.737.000,004.712.635,77 U.P.B.MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE1.071.299,191.368.000,002.439.299,1910401 STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORRENTE956.623,400,00956.623,4010403 STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTO693.133,83360.000,001.053.133,8310404 PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE15.000,009.000,0024.000,0010405 PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO239.579,350,00239.579,3510406 341.352,31INFORMAZIONE E COMUNICAZIONEFUNZIONE OBIETTIVO051.977.673,112.319.025,42 U.P.B.COMITATI, COMMISSIONI E COLLABORAZIONI - CORRENTE74.616,50703.483,05778.099,5510501 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CORRENTE196.464,78848.507,461.044.972,2410503 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - INVESTIMENTO0,005.682,605.682,6010504 PUBBLICAZIONI UFFICIALI - CORRENTE70.271,03420.000,00490.271,03105054.187.787,48 SETTORE 03 INNOVAZIONE 5.684.114,21 9.871.901,69
4.187.787,48RIFORMA ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTI EE.LL., DELEGHE DI FUNZIONIFUNZIONE OBIETTIVO065.684.114,219.871.901,69 U.P.B.ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - CORRENTE43.419,92381.559,92424.979,8410601Descrizione
STANZ. COMPETENZASTANZ. CASSARESIDUI PRESUNTI al 31/12/201320142014 U.P.B.ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - INVESTIMENTO28.000,00476.126,51504.126,5110602 FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - CORRENTE1.051.917,192.200.502,383.252.419,5710603 FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTO902.015,851.539.747,702.441.763,5510604 SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - CORRENTE223.250,00151.800,00375.050,0010606 FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - CORRENTE0,00500.000,00500.000,0010607 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE1.406.755,07296.377,701.703.132,7710609 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - INVESTIMENTO275.388,050,00275.388,0510610 SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - INVESTIMENTO234.635,08138.000,00372.635,0810613 ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.117 - DISTACCO DALLA REGIONE MARCHE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA - INVESTIMENTO22.406,320,0022.406,3210615