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COMUNE DI SINISCOLA. Provincia di Nuoro CAPITOLATO D ONERI

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COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO Servizio Tributi

Via Roma 125 – tel. 0784/870833 – 0784870824- Telefax 0784/878300 Info: www.comune.siniscola.nu.it - e-mail: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

CAPITOLATO D’ONERI

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

COMUNALE SULLA PUBBLICITA'(ICP), DEI DIRITTI

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DA), COMPRESA LA

MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, DELLA TASSA

PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(TOSAP), DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA.

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INDICE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Art. 2 – Durata e decorrenza del servizio

Art. 3 – Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento Art. 4 – Corrispettivo

Art. 5 – Modalità di pagamento

Art. 6 – Riversamento delle riscossioni Art. 7 – Versamenti tardivi

Art. 8 – Cauzione definitive

Art. 9 – Assicurazioni a carico del concessionario Art. 10 – Domicilio del concessionario e ufficio Art. 11 – Personale

Art. 12 – Spese contrattuali Art. 13 – Prestazioni aggiuntive

Art. 14 – Cessione contratto e sub affidamento Art. 15 – Garanzia e riservatezza dei dati;

Art. 16 – Controlli e verifiche

Art. 17 – Atti successive alla scadenza del contratto Art. 18 – Esecuzione d’ufficio

Art. 19 – Penali

Art. 20 – Cause di risoluzione Art. 21 – Controversie

Art. 22 – Documenti facenti parte del contratto Art. 23 – Norme finali

CAPITOLO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24 – Responsabilità del servizio Art. 25 – Organizzzione del servizio Art. 26 – Carattere del servizio Art. 27 – Norme di gestione

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Art. 28 – Variazione tariffe e revisione prezzi Art. 29 – Stampati e bollettari

Art. 30 – Conservazione atti Art. 31 – Impianti per affissioni Art. 32 – Servizio affissioni Art. 33 – Recupero dell’evasione Art. 34 – Responsabilità verso terzi Art. 35 – Esenzioni e riduzioni Art. 36 – Ricorsi

CAPITOLO III – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TASSA RIFIUTI GIORNALIERA

Art. 37 – Gestione del servizio

Art. 38 – Organizzazione del servizio Art. 39 – Carattere del servizio

Art. 40 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti Art. 41 – Stampati e bollettari

Art. 42 – Disciplina del servizio in gestione Art. 43 – Responsabilità verso terzi

Art. 44 – Esenzioni e riduzioni Art. 45 – Ricorsi

Art. 46 – Procedura e modalità di espletamento della gara – Requisiti minimi

CAPITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il servizio ha per oggetto la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione:

• dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);

• dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti;

• della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) temporanea e permanente;

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• della Tassa Rifiuti Giornaliera.

Art. 2 - Durata e decorrenza del servizio

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto senza obbligo di disdetta.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla proroga per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi. L’affidamento si intende risolto di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l’abolizione totale dei tributi oggetto del presente affidamento. Il contratto rimarrà efficace qualora fossero introdotte nuove entrate o tasse di competenza comunale, sostitutive parzialmente o totalmente di quelle oggetto del presente affidamento, comunque denominate (per esempio IMU Secondaria o altre), concordando e adeguando -eventualmente- nuove modalità di gestione, durata e condizioni contrattuali, qualora non fossero compatibili con il presente capitolato.

Art. 3 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;

accettazione dei servizi oggetto della concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 4 - Corrispettivo

L’aggio spettante al concessionario quale compenso per le attività svolte, calcolato sull’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di ICP, DPA, TOSAP e Tassa Rifiuti Giornaliera, deriva automaticamente dalla percentuale di compartecipazione offerta dal concessionario in sede di gara, fatti salvi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione, di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti.

L’aggio base, soggetto a ribasso, della attività di gestione ordinaria, di accertamento e riscossione della evasione e/o elusione della imposta, dei diritti e della tassa è fissato nella misura del 35,00% ( trentacinque per cento) delle riscossioni lorde conseguite.

L’aggio base, soggetto a ribasso, delle attività di riscossione coattiva che si somma a quello precedente nel caso di notifica di avvisi di liquidazione e/o accertamento, è fissato nella misura del 10,00% ( per cento).

Art. 5 - Modalità di pagamento

Il concessionario emetterà regolari fatture a fronte dei corrispettivi maturati come

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indicato nell’articolo precedente, oltre l’IVA se dovuta, trattenendo dagli incassi relativi alle entrate di cui al presente capitolato gli importi dei corrispettivi maturati.

Art. 6 - Riversamento delle riscossioni

L’ammontare delle riscossioni effettuate per le attività di cui al presente capitolato, al netto sia delle spese di notifica e degli oneri vari, che dell’aggio o altre competenze maturate dal concessionario dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, rispetto al trimestre precedente.

Contestualmente al riversamento il concessionario fornisce al Comune una dettagliata rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l’indicazione analitica dell’importo lordo riscosso e del compenso spettante.

Sono a carico del contribuente le spese sostenute per il recapito di avvisi, la notifica degli atti, le spese proprie della procedura coattiva. Restano a carico dell’Ente le eventuali spese e competenze di procedura relative a crediti inesigibili, da evidenziarsi dettagliatamente sul rendiconto periodico che presenterà all’Ente.

Grava inoltre sul concessionario l’obbligo di rendere il Conto di Gestione ed il Conto giudiziale per ogni anno nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti norme, accompagnati da una relazione esplicativa.

Nel caso in cui non fosse rispettato il termine e le modalità di rendicontazione è prevista una sanzione pecuniaria di € 500,00 per ogni mancata rendicontazione.

La sanzione è comminata direttamente dal Responsabile del Servizio Tributi.

Art. 7 - Versamenti tardivi

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario, come sopra specificato, si applica un’indennità di mora pari al tasso legale vigente maggiorato di due punti sulle somme non versate che potrà essere recuperata dal Comune sulla cauzione definitiva.

Art. 8 - Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell’adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del contratto; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di gestione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine del contratto successivamente all’adempimento di quanto previsto dall’art. 17. La cauzione è prestata a garanzia:

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del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all’Amministrazione;

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di gestione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa del concessionario stesso.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.

L’Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell’addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R, e conseguente costituzione in mora del concessionario.

Art. 9 - Assicurazione a carico del concessionario

Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio il concessionario, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia anche al Servizio Tributi. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze.

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

Il concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell’appalto, manleva comunque il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

Art. 10 - Domicilio del concessionario e ufficio

Il concessionario dovrà in ogni caso provvedere, pena decadenza, entro 30 giorni successivi alla comunicazione di affidamento del servizio, all’apertura a sue spese di una sede operativa funzionale al ricevimento dell’utenza e dotata di attrezzature informatiche (computers, fotocopiatrici, scanner, ecc…), nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare dei collegamenti telematici.

Il concessionario dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli

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effetti di legge presso la sede di cui al presente articolo ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso lo stesso ufficio s’intenderà fatta al concessionario.

Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato.

All’esterno dell’ufficio sarà apposta una targa con la dicitura: “ Concessionaria del Comune di S i n i s c o l a - Servizio Affissioni Pubblicità - TOSAP”.

Presso la propria sede il concessionario deve esporre al pubblico i regolamenti e le tariffe emanate dall’Ente per le entrate tributarie Comunali.

Il concessionario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Funzionario Responsabile dell’Ente, su indicazione da parte del Comune di parametri essenziali all’ammontare dell’entrata.

Art. 11 - Personale

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell’Amministrazione.

Al servizio dovrà destinare il personale necessario a far fronte agli adempimenti previsti nel presente capitolato ed impiegare il personale già in forza al precedente concessionario assicurando allo stesso almeno le medesime condizioni e gli stessi livelli retributivi.

Il concessionario, nella gestione del servizio, adotterà tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Amministrazione se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 12 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, saranno a carico del concessionario.

Art. 13 Prestazioni aggiuntive

L’Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi nonchè quant’altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali.

Art. 14 – Cessione contratto e subappalto

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E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.

Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell’affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento.

Art. 15 - Garanzia e riservatezza dei dati ex D. Lgs. 196/2003

Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio;

pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell’affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l’integrale osservanza del D.Lgs. n.

196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.

In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, il concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l’allontanamento dell’operatore che è venuto meno all’obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 16 - Controlli e verifiche

Per le attività espletate il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. La ditta per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno, anche in relazione alla entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Per i controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici locali.

Il concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 17 - Atti successivi alla scadenza del contratto

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente

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alla scadenza del contratto.

Per i servizi in gestione, il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del contratto, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d’oneri ed alla documentazione della gestione contabile della gestione, anche la seguente documentazione:

a) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;

b) elenco dei ricorsi pendenti;

c) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l’adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;

d) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo del tributo;

e) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate.

f) Consegna integrale della banca dati.

Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma lettere a), b), c), d), e), f) con aggiornamenti al mese precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, dbf o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dal Comune.

Resta comunque a carico del concessionario uscente l’onere di concludere le attività finalizzate alla riscossione di tutti gli atti emessi nel periodo contrattuale, ivi compresi gli oneri di difesa dinanzi agli organi giurisdizionali competenti per eventuali contenziosi attivati dai contribuenti. Resta il diritto dello stesso concessionario uscente, se non delegato al recupero dei crediti sorti durante il periodo di propria gestione, agli aggi maturati sugli atti emessi in costanza di concessione e al rimborso delle spese di procedura anticipate (postali, notifiche, esecutive, ecc.).

Art. 18 – Esecuzione d’ufficio

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell’organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall’interruzione del servizio medesimo.

Tutte le spese ed i rischi derivanti dall’esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

Art. 19 - Penali

Il Comune secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, da notificarsi alla

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società ad opera del Responsabile del Servizio tributi previa contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi quindici giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.

Il Comune procederà al recupero delle penalità comminate alla società mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 8 del presente capitolato.

Art. 20 - Cause di risoluzione

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione del Responsabile del Servizio Tributi, nel caso di continue irregolarità o reiterati abusi verificatisi nell’espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione allo stesso di un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L’Amministrazione, può risolvere il contratto, quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

a) inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri;

b) aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;

c) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

d) cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc.. a carico della ditta affidataria;

e) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall’art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia: la cancellazione dall’albo ai sensi dell’art. 11 del Decreto n. 289/2000 del Ministero delle Finanze;

f) non aver iniziato il servizio alla data fissata;

g) non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio;

h) violazione del divieto di cessione del contratto;

i) mancato ed immotivato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l’apertura della sede locale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’aggiudicataria non provveda, entro e non oltre il termine di 15 giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere d), e) , il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il

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concessionario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

Art. 21 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali del servizio, nonché del presente capitolato, saranno soggette ad un tentativo di definizione bonaria della controversia. In caso di mancata definizione bonaria si procederà adendo il giudice competente in materia.

Art. 22 – Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione:

a) il presente capitolato d’oneri b) le norme previste nel bando di gara

c) la documentazione presentata in sede di gara Art. 23 - Norme finali

Il concessionario dovrà conformarsi alle disposizioni normative circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e tariffe Comunali.

CAPITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24 - Responsabilità del servizio

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, ex art. 11 comma 2 del D. Lgs. 507/93, con la qualifica di Funzionario Responsabile.

Art. 25 - Organizzazione del servizio

Il concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell’affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell’Ente.

Il concessionario dovrà garantire l’apertura dell’Ufficio secondo un calendario concordato con il Comune.

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Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con l’Amministrazione e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.

Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

Art. 26 - Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Sono assoggettate alla tassa tutte le fattispecie imponibili indicate nel D. Lgs. 507/1993 e s.m.i.

Art. 27 - Norme di gestione

La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni dovrà essere effettuata applicando le tariffe deliberate dall’Amministrazione e la gestione dovrà essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed il Regolamento comunale dovranno essere esposte nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Art. 28 - Variazioni di tariffe e revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 115 del Dlgs 163/2006 è consentita nel corso della gestione la revisione dei prezzi ed in particolare nel caso di variazioni di tariffe superiore al 10%, deliberate dalla stazione appaltante o stabilite per legge, i compensi convenuti dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale, al maggior o minore ammontare delle riscossioni, tenuto altresì conto degli aumenti di costo del servizio.

Art. 29 - Stampati e bollettari

Le spese di gestione sono tutte a carico dell’aggiudicatario. Il concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotarsi di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall’Amministrazione dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze tecniche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

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Art. 30 - Conservazione atti

I bollettari dovranno essere consegnati all’Amministrazione alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e per la conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, saranno conservati dal depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

Art. 31 – Impianti per affissioni

Il concessionario, previa verifica in contraddittorio con il Comune sullo stato degli impianti, prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio, eventuali impianti considerati in cattivo stato, non potendosi procedere a manutenzione, dovranno essere sostituiti a carico del concessionario stesso.

Il concessionario revisionerà a propria cura e spese tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad effettuare tutte le manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell’impiantistica comunale.

Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

Al termine del contratto tutti i nuovi impianti, eventualmente posti in opera, passeranno nella proprietà e disponibilità comunale; il loro passaggio avverrà al valore di perizia commerciale.

Art. 32 - Servizio affissioni

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Dovranno essere rispettate le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i., nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al concessionario per la gravosità della prestazione.

Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 33 – Recupero dell’evasione

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Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell’evasione, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall’Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell’abusivismo, sia affissionistico che di esposizioni pubblicitarie e occupazioni di suolo pubblico in genere, la concessionaria si impegna ad effettuare anche per le affissioni e le pubblicità a carattere temporaneo e l’occupazione suolo pubblico, un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa dichiarazione o infedele, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla normativa.

Art. 34 - Responsabilità verso terzi

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta gestione sempreché connessa agli obblighi riguardanti l’affidamento in oggetto.

Art. 35 - Esenzioni e riduzioni

Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Art. 36 - Ricorsi

Il concessionario subentrerà all’Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

CAPITOLO III - TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA RIFIUTI GIORNALIERA

Art. 37 - Gestione del servizio

Il servizio di gestione della TOSAP permanente e temporanea, compresa la tassa rifiuti giornaliera, sarà affidata in esclusiva al concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese per quanto attiene all'esecuzione delle attività inerenti.

Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e sarà tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al migliore funzionamento del servizio per il qual fine il Comune darà l'appoggio della sua autorità e consentirà, ove risulti strettamente necessario, l'eventuale assistenza della vigilanza urbana in base alla legge ed ai

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regolamenti comunali.

Il concessionario, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 507/93 e s.m.i., assumerà l’incarico di Funzionario Responsabile del tributo.

Art. 38 - Organizzazione del servizio

Il concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell’affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell’Ente. Il concessionario potrà avvalersi per l'elaborazione degli atti relativi, per esigenze meccanografiche ed amministrative, di strumentazioni elettroniche e stampati a modulo continuo.

Il concessionario dovrà comunque conservare presso la sede tutta la documentazione relativa alla gestione a disposizione dell’Amministrazione e, al termine del contratto, dovrà consegnarla, nel termine di trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

Art. 39 - Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Art. 40 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Il concessionario sarà obbligato a osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizione di legge e regolamentari in materia TOSAP sia a titolo permanente sia a titolo temporaneo.

Art. 41 - Stampati e bollettari

Le spese di gestione sono tutte a carico dell’aggiudicatario. Il concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotarsi di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall’Amministrazione dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze tecniche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli

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organi amministrativi comunali.

Art. 42 - Disciplina del servizio in gestione

Il concessionario avrà l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari, a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.

Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

Art. 43 - Responsabilità verso terzi

Il concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleverà l’Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta, dipendente dall'esercizio del servizio, sia civile sia penale.

Art. 44 - Esenzioni e riduzioni

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente e del regolamento comunale per quanto riguarda le esenzioni espressamente previste in materia.

Art. 45 - Ricorsi

Il concessionario subentrerà all’Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Fermo restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il concessionario è tenuto a fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.

Art. 46 – Procedura e modalità di espletamento della gara- requisiti minimi

1) Procedura di gara: L’affidamento dovrà essere effettuato mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2) Requisiti minimi di partecipazione: Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi:

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, dalla quale risulti: lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della Gara, di non trovarsi in stato di fallimento / liquidazione coatta amministrativa / amministrazione controllata / concordato, alla data della gara e nell’ultimo triennio antecedente la stessa;

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2. Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, rientranti nella fascia di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 6 del D.M. n. 289/2000, aventi un capitale sociale almeno pari ad euro 5.000.000,00 interamente versato, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 40/2010, convertito nella Legge n. 73 del 22/05/2010;

3. Aver espletato nell’ultimo triennio, e comunque per un periodo continuativo non inferiore a dodici mesi, alla data di pubblicazione del presente bando, regolare esecuzione della concessione di un servizio di gestione congiunta dell’imposta comunale sulla pubblicità (o del corrispondente canone), dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tosap temporanea e permanente (o del corrispondente canone) in almeno un comune di pari classe o superiore alla stazione appaltante, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

4. Affidabilità e solvibilità dell’impresa dimostrabile attraverso almeno due referenze bancarie di primari istituti di credito che attestino la solidità economica e la puntualità nell’onorare gli impegni assunti (da allegare in originale );

5. Avere chiuso in utile almeno gli ultimi tre bilanci di esercizio;

6. Avere conseguito un fatturato complessivo di impresa, nell’ultimo triennio, pari ad almeno 1.000.000,00 di Euro (inteso come aggi percepiti);

7. Accettazione integrale ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel Capitolato d’Oneri, nel presente Bando-Disciplinare di gara;

8. Disporre nel proprio organico di almeno un Uffciale della Riscossione;

9. Disporre della certificazione di qualità conforme al modello UNI EN ISO 9001 per l’attività di gestione dei tributi comunali (Allegare copia);

10. Non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del “codice”, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 70/2011 convertito in Legge 106/2011, con riguardo al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m- bis), m-ter) ed m- quater e del comma 2.

Saranno ammessi a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.

Elementi di valutazione Punteggio massimo

1 Progetto tecnico 65

2 Offerta economica 25

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Sono previsti i seguenti sottoelementi che saranno valutati attribuendo a ciascuno un sotto- punteggio massimo come illustrato:

• Modalità di gestione e svolgimento del servizio (procedure di lavoro, metodologie, canali di pagamento, giorni e orari di ricevimento del pubblico, organizzazione del front e back office – organizzazione del personale e delle procedure di lavoro, stile di comunicazione con l’utenza): fino a punti 15;

• Organizzazione del rapporto con i cittadini, servizio di sportello, modalità di accesso al servizio da parte degli utenti: fino a punti 15

• Sistema informativo e procedure informatiche che si intendono utilizzare: fino a punti 10;

• Progetto di recupero dell’evasione: fino a punti 20;

• Caratteristica della modulistica: fino a punti 5;

• Proposte migliorative e servizi aggiuntivi eventualmente offerti rispetto aòl capitolato d’oneri: fino a punti 10.

La determinazione del punteggio sarà effettuata assegnando, ad ogni singolo elemento, un valore derivante dall’applicazione dei sotto indicati criteri:

• SCARSO: punti zero

• SUFFICIENTE: il 30% del punteggio max dell’elemento esaminato

• DISCRETO: il 50% del punteggio max dell’elemento esaminato

• BUONO: il 70% del punteggio max dell’elemento esaminato

• OTTIMO: il 100% del punteggio max dell’elemento esaminato

Le offerte economiche presentate in sede di gara otterranno il punteggio secondo la seguente formula:

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà determinato dalla seguente formula: P = (Rp x 25): Rmx

Dove:

P= Punteggi da attribuire

Rp= Ribasso percentuale proposto dal singolo concorrente Rmx= Ribasso massimo offerto

25 = Punti a disposizione

3 Servizi e/o prodotti aggiuntivi offerti 10

TOTALE 100

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Non saranno ammesse offerte in aumento. Il ribasso percentuale non potrà contenere un ribasso maggiore del 15,00% degli aggi posti a base di gara. Offerte eccedenti il ribasso massimo consentito non saranno ritenute valide.

L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla sommatoria aritmetica della offerta tecnica e di quella economica.

Il Responsabile del Servizio Dr.ssa Donatella Pipere

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