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PERCORSO FORMATIVO PER IL PROMOTORE68 OTTEMPERANZA

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Academic year: 2022

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PERCORSO FORMATIVO PER IL PROMOTORE68

OTTEMPERANZA

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PROCEDURA DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI OTTEMPERANZA A. Ambito di applicazione

Quando un’azienda intende partecipare ad una gara di appalto con un ente pubblico (o privato concessionario di pubblici servizi), deve possedere alcuni requisiti di carattere generale, tra i quali quello di essere ottemperante alla legge 68/99. Tale requisito è previsto dall’art. 17 della legge 68/99, in base al quale il rappresentante legale deve allegare alla documentazione di partecipazione alla gara una dichiarazione di ottemperanza alla legge 68/99 oppure la non assoggettabilità dell’azienda alle norme di cui alla legge stessa.

Successivamente, una volta espletata la gara, l’ente appaltante chiede agli enti competenti la verifica delle varie autocertificazioni acquisite in fase di richiesta di ammissione alla gara stessa, anche quella relativa all’ottemperanza alla legge 68/99 che, si precisa, viene chiesta all’ufficio del collocamento mirato dove l’azienda ha la sua sede legale. L’ottemperanza deve essere verificata per tutte le sedi sul territorio nazionale dove l’azienda ha obblighi.

Oltre che nella fase di aggiudicazione iniziale, tale certificazione puo’ essere richiesta successivamente, durante tutto il periodo di vigenza del contratto, per verificare la permanenza del requisito.

Principale normativa di riferimento legge 68/99, art. 17

(Obbligo di certificazione)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ((...)), pena

l'esclusione.

D.Lgs. 50 /2016 - Codice degli appalti

art. 80 (“Motivi di esclusione”), comma 5, lettera i):

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

Circolare Ministero lavoro n. 4/2000 OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

(omissis)

Com'è noto, l'articolo 17 della legge 68 impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di certificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. D'altra parte, la stessa legge sanziona espressamente la violazione delle norme in materia di invio dei prospetti informativi (che, si ricorda, vale come richiesta di avviamento), nonché il mancato inoltro della richiesta di avviamento entro sessanta giorni

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dall'insorgere della scopertura. Il combinato disposto delle norme richiamate, nonché il generale spirito della legislazione consentono di affermare che il datore di lavoro che manifesti concretamente, ponendo in essere gli adempimenti predetti, la volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa considerarsi in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie; analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento al datore di lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione, in fase di valutazione da parte del competente servizio. In tutte le richiamate situazioni, il servizio rilascia la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore di lavoro interessato.

Parere ANAC n. 81 del 28/10/2014

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera l) d.lgs. 163/2006 e regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Spetta alle amministrazioni interessate, in sede di verifica del requisito richiesto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera l) d.lgs. 163/2006, effettuare i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.

(omissis)

“Giova ricordare che, con riferimento ai requisiti di ordine generale, il relativo possesso deve sussistere alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e, se risulta rispettato, l’impresa concorrente non puo’ essere esclusa. Significa che la dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 163/2006 deve essere puntuale ed esaustiva in quanto l’amministrazione, sulla base della stessa può decidere in merito alla legittima ammissione alla gara e, conseguentemente, la difformità della stessa dal vero o la sua incompletezza non possono essere sanate ex post.”

Parere ANPAL 0012578 del 10/10/2017 Oggetto: verifiche di ottemperanza

(omissis)

Ciò specificato, da una lettura combinata dell’art. 80, comma 5, lettera i) del d.lgs. 50/2016 e dell’art.

17 della legge n. 68/1999, nonché in considerazione della giurisprudenza citata……, il comune riferimento al “diritto al lavoro dei disabili” (capo I della legge n. 68/99) può far ritenere che i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 siano esclusi dalle verifiche di ottemperanza.

Procedura

Fase 0 – registrazione su Sintesi

Poiché, nella maggior parte dei casi, gli enti che chiedono i certificati sono ubicati fuori dalla Regione Lombardia, è necessario preliminarmente che si registrino su Sintesi e che vengano abilitati all’utilizzo della procedura.

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Fase 1- invio richiesta

• L’ente pubblico o il soggetto concessionario di pubblico servizio invia la richiesta di rilascio del certificato di ottemperanza on line tramite l’applicativo COB del portale Sintesi, indicando la data alla quale la verifica deve essere effettuata;

• la richiesta viene ricevuta e automaticamente protocollata tramite il sistema Sintesi.

Fase 2 – istruttoria

• La verifica dell’ottemperanza dell’azienda alla data richiesta viene effettuata tramite il controllo di:

a) azienda con sedi operative nella sola provincia di Milano:

- verifica del completo assolvimento della quota d’obbligo (l’azienda ha in forza tutti i disabili alla data richiesta); si valutano anche eventuali richieste di nulla osta/computi inviate e non ancora evase;

- verifica degli strumenti attivati per la copertura (convenzioni ed esoneri): gli esoneri devono essere stati pagati per le quote relative all’ultimo semestre scaduto e ai precedenti periodi; le convenzioni devono essere state ottemperate almeno per i 2/3 degli step scaduti:

- verifica di eventuali sospensioni in corso per procedure di crisi;

- in caso di riscontro positivo viene generato il documento di ottemperanza;

- in caso di mancanza di strumenti attivati e di scoperture rilevate; analisi del Prospetto Informativo:

nel caso in cui vengano richiesti avviamenti numerici, con indicazione delle mansioni, passaggio della pratica all’ufficio avviamenti numerici. In tal caso viene prodotto un certificato di ottemperanza. Se le mansioni non sono indicate viene generata una non ottemperanza.

Nel caso di richieste di avviamenti nominativi, con indicazione delle mansioni, decorsi i 60 gg dall’invio del prospetto (senza che siano state effettuate le assunzioni dovute) si passa la pratica all’ufficio avviamenti numerici. In tal caso viene generato un documento di non ottemperanza.

- sempre in caso di mancanza di strumenti attivati e di scoperture rilevate dal prospetto: se l’azienda ha manifestato concretamente la volontà di attivarsi (circolare 4/2000 del Ministero del lavoro) viene considerata ottemperante. Come concreta volontà vengono accettate anche lettere, mail (non telefonate) in cui l’azienda chiede un incontro con l’ufficio o manifesti la volontà di adempiere dichiarando che farà richiesta di convenzione, esonero ecc.

- in caso di riscontro negativo il procedimento è sospeso e l’azienda viene invitata, in prima battuta con una mail, a prendere contatto con l’ufficio per eventuali informazioni non fornite (es. una procedura di sospensione non comunicata, un esonero pagato con bonifico e non con mav e non comunicato, un tirocinio in corso non rilevato dalle COB, ecc).

L’azienda prende contatto con l’ufficio:

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a) se conferma la situazione rilevata di non ottemperanza viene predisposto un documento di non ottemperanza;

b) se documenta l’ottemperanza (es. produce il pagamento dell’esonero o formalizza la situazione di crisi mediante richiesta di sospensione) viene predisposto un documento di ottemperanza.

Se l’azienda non prende contatto con l’ufficio viene inviata una pec all’indirizzo indicato sul Prospetto Informativo. In caso di mancato riscontro, e se dal Prospetto risultassero scoperture senza strumenti attivati, viene predisposto un documento di non ottemperanza

b) azienda con sedi operative sull’intero territorio nazionale

In questi casi le verifiche di cui al punto precedente vengono fatte partendo sempre dall’analisi del Prospetto. Se dovessero risultare delle situazioni in cui si prefigura una possibile non ottemperanza (es. scoperture senza strumenti, o una convenzione in scadenza o scaduta, un esonero scaduto) viene chiesto un certificato di ottemperanza ai collocamenti mirati delle province coinvolte. Questo nel caso di poche sedi operative.

Nel caso di aziende presenti su numerose province (Milano in alcuni casi si trova ad analizzare aziende con obblighi in 50/60 province) si chiede preliminarmente all’azienda di documentare gli strumenti attivati nelle province con scoperture (estremi delle convenzioni, autorizzazioni ad esoneri, nulla osta o computi), se non possono essere rilevati dall’analisi del Prospetto Informativo.

Successivamente, se fosse necessario, vengono fatte richieste ad hoc sulle province con le scoperture più importanti.

- in caso di riscontro positivo viene generata un documento di ottemperanza

- in caso di riscontro negativo anche qui l’azienda viene invitata a prendere contatto con l’ufficio come sopra.

In ogni caso, quando si profila la possibilità di emettere un certificato di non ottemperanza, l’azienda viene avvisata e le viene data la possibilità di fornire chiarimenti o documentazioni non in possesso del nostro ufficio.

Nel caso in cui l’azienda non fosse registrata su Sintesi e avesse dichiarato di non essere soggetta agli obblighi viene rilasciato un certificato in cui si dichiara che l’azienda non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/99.

Fase 3 – costitutiva o decisoria

• il responsabile del procedimento verifica e firma (digitalmente) il documento

• il documento viene caricato su Sintesi Fase 4 – Provvedimento finale

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• certificazione di ottemperanza

• certificazione di non ottemperanza

• certificazione di non assoggettabilità agli obblighi di cui alla legge 68/99

Una volta che il documento viene redatto, firmato e caricato su Sintesi l’ente appaltante potrà andare a scaricarlo e allegarlo alla documentazione di gara.

Il documento ha una validità di 6 mesi dalla data del protocollo di Sintesi. In questo periodo, un ente che dovesse richiedere un certificato per un’azienda per la quale lo stesso è già disponibile, prima di effettuare una nuova richiesta deve verificare se è già caricato un certificato in corso di validità. In questo caso scarica direttamente il certificato senza doverlo chiedere (nota: questa procedura, oltre a consentire l’ottenimento immediato del certificato, ha permesso di ridurre di circa il 25% il numero di certificati prorotti ogni anno).

Nota: in caso di emissione di un certificato di non ottemperanza, la procedura viene seguita con più attenzione; questo proprio perché il documento, una volta caricato su Sintesi, è a disposizione di chiunque lo chieda, senza possibilità di controllo da parte dell’ufficio che lo emette.

Poichè l’azienda viene preventivamente avvisata che sarà emesso un certificato di non ottemperanza a suo carico, viene invitata ad attivarsi subito (richiesta di convenzione/esonero, avviamenti numerici). Nel momento in cui le richieste vengono formalizzate su Sintesi, l’ufficio emetterà un nuovo certificato, in sostituzione di quello di non ottemperanza, specificando: “l’azienda è ottemperante a partire dal ………”

Se un ente dovesse successivamente chiedere un certificato ad una data precedente, verrà redatto ed emesso un certificato ad hoc di non ottemperanza.

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