• Non ci sono risultati.

Giudice di Pace: appello limitato per cause fino a euro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Giudice di Pace: appello limitato per cause fino a euro"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Giudice di Pace: appello limitato per cause fino a 1.100 euro

Autore: Redazione | 11/05/2016

Le controversie dal giudice di pace fino a 1100 euro sono sempre da considerarsi secondo equità e, pertanto, l’appello è possibile solo per violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o di principi regolatori della materia.

Stop all’appello incondizionato contro le sentenze del giudice di Pace fino a

(2)

1.100 euro: tali provvedimenti, infatti, si devono considerare sempre pronunciati

“secondo equità” (anche se il giudice, nel caso di specie, applica una norma di diritto) e, pertanto, vale la limitazione all’appello [1] che, in tali casi, viene consentito solo per violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia. A dirlo è una recente sentenza del Giudice di Pace di Bari [2], che tuttavia non è isolata, trovando valido appoggio in un precedente del Tribunale di Milano [3] e della stessa Cassazione [4].

Secondo tale orientamento, che ormai può dirsi stabile, le sentenze del Giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a 1.100 euro sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, anche se il giudice ha applicato norme di diritto senza fare alcun riferimento ad una regola equitativa. In tale ipotesi, deve presumersi la corrispondenza della norma giuridica applicata alla regola di equità e, di conseguenza, la sentenza può essere appellata solo per i motivi indicati dal codice di procedura civile [1] ossia per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.

Pertanto, in caso di appello fondato sulla asserita violazione, da parte del giudice di pace, di norme di diritto sostanziale, esso è inammissibile. Insomma, non si può fare appello incondizionatamente, lamentando una non corretta interpretazione da parte del giudice dei fatti e delle regole di diritto.

La sentenza segna una notevole limitazione alla possibilità, per i cittadini, di impugnare la sentenza di primo grado in tutte le controversie fino a 1.100 euro, come ad esempio quelle relative a contravvenzioni o violazioni del codice della strada, impugnazioni di bollette e fatture di basso importo, acquisti di beni al consumo da parte di consumatori, ecc.

Note

[1] Art. 339 cod. proc. civ. [2] GdP Bari, sent. n. 122/2016 del 13.01.2016. [3]

(3)

Trib. Milano, sent. n. 1882/2014. [4] Cass. sent. n. 24153/2010, n. 16318/2011 e n.

7255/2011. Autore immagine: Pixabay.com

Sentenza

Tribunale di Bari - Sezione II civile - Sentenza 13 gennaio 2016 n. 122 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Carlotta Soria, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11977/2011 r.g.

proposta da Sc.Gi., rappresentato e difeso dagli avv.ti Do.Gu. e Fr.Gu., domiciliatari, giusta procura a margine dell'atto di citazione - Appellante - contro

Tr. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mi.La. e Al.Pa., domiciliataria, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione - Appellata - Oggetto: appello sentenza G.d.P. Bari n. 4260 del

20/67/7/2011. MOTIVI I. - L'odierno appellante aveva agito dinanzi al Giudice di Pace di Bari per il rimborso delle spese legali sostenute per tutelare le proprie ragioni nei rapporti con la società convenuta, a seguito dell'acquisto di un bene inficiato da vizi, a fronte del quale era stato ottenuto un buono spesa solo a seguito

dell'intervento dei propri legali. La Tr. S.p.A. resistendo alla domanda, ne aveva eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza, attesa la ritualità del proprio operato.

Con sentenza n. 4260, depositata in data 7/7/2011, il Giudice di Pace di Bari, rigettava la domanda, compensando interamente le spese di lite tra le parti. Con

l'appello in esame, proposto con citazione notificata il 23/11/2011, Sc.Gi., impugnando la sentenza sopra indicata, ha riprodotto i motivi e gli argomenti

difensivi dedotti in prima istanza; ha concluso per la riforma della decisione gravata, con condanna della Tr. al rimborso delle spese legali sostenute nella

misura di Euro 250,00 e vittoria delle spese del doppio grado. L'appellata, contestati gli avversi motivi di gravame e ribadite le ragioni dedotte in primo grado a sostegno della domanda, ha concluso per l'inammissibilità e il rigetto dell'appello

e la conferma della sentenza del Giudice di Pace, con vittoria delle spese.

Istruita con produzioni documentali, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe. II. - La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata è fondata. II.1. - Secondo la giurisprudenza di legittimità "le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art.

113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore

(4)

inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto

l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità" (cfr. Cass. ord. n. 5287/2012). Le sentenze del

giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00, dunque, sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme

di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità. L'operatività del nuovo dettato normativo di cui all'art. 339, co. III, c.p.c. va riferita alle sentenze del giudice di pace pubblicate, come quella sottesa all'odierno giudizio, a decorrere dal 3/3/2006; deve ritenersi, pertanto, operante, nella specie, non il regime previgente della inappellabilità delle

sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, ma quello attuale della limitata appellabilità delle medesime. La sentenza impugnata è stata, quindi, pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di

pace, trattandosi di causa di valore pari ad Euro 250,00. In siffatto contesto l'ammissibilità dell'appello è, pertanto, circoscritta a motivi limitati, enucleati dal

terzo comma dell'art. 339 c.p.c. Occorre, pertanto, valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino o meno afferenti a violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia. A tal proposito va anzitutto osservato che alcuna violazione di norma

procedimentale o costituzionale risulta dedotta dall'appellante. In particolare,

"grava sul ricorrente, il quale lamenti l'inosservanza da parte del giudice di pace, nel rendere una pronuncia secondo equità, dei principi regolatori della materia indicare i principi violati, senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera deduzione

della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto" (cfr. Cass. n.

23963/2004; n. 4282/2011).

Ne discende l'assoluta inidoneità, ai fini dell'ammissibilità del gravame, della invocata generica violazione di norme di legge. I motivi di appello ammissibili ai

sensi dell'art. 339, comma terzo, cit. sono da ricondurre non alla violazione generica di qualsivoglia norma procedimentale, ma solo alla inosservanza di principi cardine dell'ordinamento processuale, nonché delle regole fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ricavate dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato. Nella specie, alcuna di tali violazioni risulta invocata,

se non fittiziamente, dall'appellante. Quanto alle deduzioni afferenti all'asserita violazione delle norme del Codice del Consumo, deve rilevarsi come le stesse,

connotate da assoluta genericità, risultino palesemente artificiose e, dunque, ininfluenti, non potendosi, peraltro, considerare in alcun modo disattesa la relativa

(5)

disciplina. Non è superfluo soggiungere che la sentenza secondo equità pronunciata dal giudice di pace non può essere impugnata per vizi di motivazione,

"salva l'ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto

irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Ne consegue che le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono deducibili" (Cass. n.

17897/2011). Tutte condizioni evidentemente estranee alla sentenza gravata di appello, che contiene un iter motivazionale specifico, non apparente e sorretto da un iter logico ben individuabile, a prescindere dalle censure di correttezza giuridica

sollevate dall'appellante. Deve, pertanto, ritenersi che i motivi di appello proposti esulino dalle ipotesi tassativamente enucleate dall'art. 339, comma terzo, c.p.c.,

con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. L'appellante, infatti, oltre a non aver indicato alcuna violazione di norma di rango costituzionale o comunitario

né vizio reale del procedimento, non ha nemmeno denunciato la violazione dei principi regolatori della materia, così violando l'art. 342 c.p.c., ai sensi del quale è

necessario che il ricorso indichi con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato, e come la regola equitativa, individuata dal giudice

di pace, si ponga in contrasto con quest'ultimo. La disciplina di cui all'art. 339 c.p.c., come novellata dall'art. 1 d.lgs. n. 40/2006, nel prevedere come specifico motivo di appello la violazione dei principi regolatori della materia, va coordinata con la disposizione di cui all'art. 113, co. II, c.p.c., come risultante dall'intervento

additivo della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 206/2004, che ha vincolato il Giudice di Pace, nel giudizio secondo equità, al rispetto dei principi informatori della materia, si da ritenersi che le due norme, nonostante il diverso

tenore letterale, siano espressione del medesimo principio.

La Cassazione, poi, occupandosi dei confini del nuovo giudizio di equità, come delineato dalla Consulta, ha precisato che il dovere di osservare detti principi non

comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto, desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di avere cura, nella ricerca selettiva della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate,

ai quali il legislatore si è ispirato nella previsione della specifica disciplina (cfr.

Cass. n. 4055/2007). Il rispetto dei principi regolatori della materia non vincola il giudice di pace al rispetto di una regola ricavabile dal sistema, ma è soltanto un

argine per evitare lo sconfinamento nell'arbitrio, sicché è onere del ricorrente indicare il principio eventualmente violato dalla regola equitativa enunciata. E' da

escludere, invece, che l'impugnazione possa risolversi in una critica alla regula iuris concretamente applicata, la quale, invece, può ben rientrare nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, o consistere in una mera censura al

percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata. Deve concludersi,

(6)

pertanto, affermando che la generica violazione di legge, senza alcun riferimento ai concreti principi della materia che sarebbero stati violati, non implica un motivo

di appello ammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. Si aggiunga che la Suprema Corte, nel rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (sotto il profilo della esclusione del doppio grado di giurisdizione), dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo

equità in controversie non eccedenti il valore indicato nell'art. 113, secondo comma, dello stesso codice, ha precisato che "il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, non essendo espresso dalla Costituzione, ma dalla legge

ordinaria, può trovare in essa deroga e tale deroga, se correlata alla scarsa consistenza economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità, non si espone a sospetti di violazione delle citate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento (negando il

rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse (individuale e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine" (Cass. Sez. U, n.

12749/2004). Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, "l'art. 339, comma terzo, c.p.c. trova applicazione anche con riferimento alle pronunce del giudice di

pace rese secondo diritto, acquisendo rilevanza dirimente il valore della controversia. In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al

combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod.

proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non

eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate

secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod.

proc. civ. in tema di competenza" (Cass. n. 4890/2007; n. 19724/2011). III. - Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.

Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del d.m. 10/3/2014 n. 55, la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle

"liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 3/4/2014); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti

di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 140/2012, immediatamente antecedente quello

da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass. sez. un., n. 17405/ 2012); la

(7)

liquidazione viene effettuata tenuto conto che la modesta importanza economica e rilevanza giuridica delle questioni trattate giustifica l'applicazione dei minimi

tabellari. P.Q.M. Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data 23/11/2011, da Sc.Gi. nei

confronti di Tr. S.p.A. così provvede: a) DICHIARA inammissibile l'appello; b) CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese

processuali relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 220,00, oltre a rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per

legge. Così deciso in Bari il 30 dicembre 2015. Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2016.

Riferimenti

Documenti correlati

- viste le note in data 8 e 13 ottobre 2009 con le quali il Presidente del Tribunale di …, nel trasmettere le domande di conferma nell'incarico per

Compatibilità dello svolgimento di incarichi ed attività extragiudiziarie di insegnamento con contratto a tempo determinato, in corsi organizzati da enti pubblici,

Nel caso delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ci si è chiesti più volte se il giudice deve essere individuato in base al criterio di competenza

[r]

Sotto tale angolo di visuale, dunque, e applicando il principio in questione al caso di specie, mi paiono ragio- nevoli i dubbi in merito alla proporzionalità tra l’importanza del

- considerato, invero, che il legislatore del 1999, nel richiamare espressamente l’art.5 della legge n.374 del 1991 nella sua originaria formulazione e nel ribadire quindi - come

- rilevato che tale qualificazione non è, del resto, da ritenere in contrasto con la circostanza che in tale situazione mancherebbe qualsiasi ruolo di coordinamento di altri

374/91 che vieta la destinazione in applicazione o supplenza dei giudici di pace in altri uffici giudicanti, a quale disciplina ricorrere per la sostituzione del giudice di pace,