• Non ci sono risultati.

Modalità di certificazione, per la conferma nell'incarico di giudice di pace, della partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Modalità di certificazione, per la conferma nell'incarico di giudice di pace, della partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale."

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Modalità di certificazione, per la conferma nell'incarico di giudice di pace, della partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale.

(Risposta a quesito del 9 giugno 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 giugno 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 17 dicembre 2009 con cui il dott. …, giudice di pace nella sede di …, rappresenta di esercitare la professione di avvocato presso il foro di … e di non essere più in possesso delle attestazioni di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Commissione distrettuale per la formazione della magistratura onoraria (in quanto depositate presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai fini del riconoscimento dei crediti per la formazione professionale permanente) e chiede di conoscere se sia possibile produrre, per la conferma nell'incarico di giudice di pace, un prospetto relativo alla propria situazione di aggiornamento professionale risultante dalla banca dati telematica “Riconosco” del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

- vista la circolare consiliare relativa ai giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 che al Capo III sulla conferma nell'incarico (nel testo aggiornato alla delibera del 23 luglio 2009) stabilisce, al punto 2 del par. 2, che “La sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario prende in considerazione, per la formulazione del giudizio di idoneità, un campione di sentenze e di verbali di udienza redatti dal giudice di pace, formato secondo criteri predeterminati, idonei ad assicurare l'obiettività della raccolta degli atti e dei provvedimenti e la presenza di un numero minimo in grado di dar luogo ad un esame attendibile. Oggetto di valutazione sono, altresì,

… la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Commissione per la formazione della magistratura onoraria istituita presso ogni Corte di appello.”;

- considerato che, così come previsto per la formazione del campione di sentenze e verbali di udienza redatti dal giudice di pace, la predisposizione dei criteri e modalità per l'acquisizione degli altri dati oggetto di valutazione per la conferma nell'incarico è demandata alla Sezione autonoma dei giudici di pace del Consiglio giudiziario;

- ritenuto, quanto alla richiesta in esame, che nulla osta da parte di questo Consiglio superiore, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite dalla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario;

delibera di rispondere nei termini sopraindicati."

Riferimenti

Documenti correlati

- viste le note in data 8 e 13 ottobre 2009 con le quali il Presidente del Tribunale di …, nel trasmettere le domande di conferma nell'incarico per

Compatibilità dello svolgimento di incarichi ed attività extragiudiziarie di insegnamento con contratto a tempo determinato, in corsi organizzati da enti pubblici,

Nel caso delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ci si è chiesti più volte se il giudice deve essere individuato in base al criterio di competenza

- visto che alla luce delle richiamate disposizioni presidenziali l’udienza del 08.02.2022 ben può essere tenuta secondo il ruolo allegato, in modo da consentire l’accesso agli

Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi

- considerato, invero, che il legislatore del 1999, nel richiamare espressamente l’art.5 della legge n.374 del 1991 nella sua originaria formulazione e nel ribadire quindi - come

- rilevato che tale qualificazione non è, del resto, da ritenere in contrasto con la circostanza che in tale situazione mancherebbe qualsiasi ruolo di coordinamento di altri

Si è stabilito, infatti, che l’avvocato non può esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercita la professione forense, estendendosi poi