REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAIIO
TRIBUNALE DI NOVARA
La Di.ssa Alessandra Danieli, in funzione di Giudice del Lavoro. ha guente
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S E N T E N Z A
Oggetto: accertamento dell' illegittimita della trattenuta operata dall ai sen*i dell'rut.
64 della legge 14411999.
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso depositato in data I I gennaio 2007' Conclusioni di parte resistente: come da comparsa depositata in data I marzo 2007 '
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO--
Con ricorso depositato l'I I gennai o 2007 i ricorrenti, dipendenti e - presso la sede di Novara, esponevano che, l'art. 641.l44llggghasoppresso a decorrere dal I ottobre 1999 i fondi per la previden zaintegrativa dell'assicurazione gerygle4hbligatoria per i dipendenti dell,ente nonché la gestione speciale costituita presso I sensi dell'art. 75 D.P.R.
76lllg7g con contestuale cessazione delle conispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi, e ha contestualmente affermato il diritto al trattamento pensionistico integrativo in base all'anzianità contributiva maturataalla data del 30 settem- bre 1999; che, il comma 5 di tale noffna ha previsto, a fronte della cessazione della contri- buzione prevista per il finanziamento dei fondi, che a decorrere dal I ottobre 1999 "è ap- plicato un contributo di solidarietà pari al 2% sulle prestazioni integrative dell,assicurazione generale obblieatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione spe- ciale di cui al comma 2" jimmediatamente, owero già dal mese di ottobre 1999, hatrattenuto a riconenti una somma pari al ZYo della prestazione maturata a carico del fondo, avendo calcolato suddetta prestztzione in maniera forfettaria; che, on prowedi-
menti dell'ottobre 2000'
,ha comunicato I'ammontare della prestazione maturata e I'assoggettamento di tale prestu ione al contributo discligarieta del 2o/o nonché la determi- nazione dello stesso; che la trattenuta operata dall Jeve ritenersi illegittima in quanto detto contributo dovrebbe essere trattenuto sortanto ar momento dell'erclzione della pre- stazione maturata al giorno I ottobre 1999 non potendosi legittimamente attribuire la legi- slatore la volontà di decurtare dal trattamento economico mensile del dipendente ancora in servizio. una somma determinata con riferimento ad una prestazione non ancora erogata maN
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soltanto erogabile in futuro; che, di conseguenza, il contributo di solidarietà delZo/a non può riguardare i trattamenti pensionistici integrativi ancora non erogati, dovendosi applicare sol- tanto sulle pensioni integrative effettivamente erogate altrimenti il contributo si appliche- rebbe sempre su tutto I'importo maturato anche se poi non interamente erogato per effetto del divieto di cumulo tra prestazioni pensionistiche integrative e rediti da lavoro dipendente o autonomo stabilito dall'art. 59, comma 4 della legge 44911997; ciò premgqlg ronclude- vano chiedendo l'accertamento dell'illegittimita della trattenuta operata da' ie a con- danna dell'ente alla restituzione degli importi trattenuti.
Awerso tale atto si costituiva in giudizio
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quale nel merito contestava I'assunto at- toreo chiedendo il rigetto del ricorso. '
All'udienza del 3 luglio 2008 la causa veniva deciSa come da separato dispositivo di cui ve- niva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è fondato e merita accoglimento per i motividi seguito indicati.
Come affermato di recente dalla Corte di Appello di Torino (sent. I l37lAT, il diritto al trat- tamento pensionistico matura solo ed esclusivamente al momento della cessazione del rap- porto di lavoro. In linea generale I'estinzione del rapporto di lavoro rappresenta un elemen- to costitutivo del diritto a pensione e nel caso di specie la necessaria correlazione tra cessa- zione dal servizio e diritto alla prestazione pensionistica è anhe espressamente sancita dall'art. 22 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale
Prima della risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente ha una semplice aspetta-
tiva alla percezione del trattamento ma non un diritto alla percezione; il ragionamento --- --- Àsi basa su una confusione di fondo tra maturazione dei requisiti e maturazione deldiritto. Nello stesso senso si è pronunciata la Cassazione che, chiamata a pronunciarsi sulla riconducibilita della pensione integrativa del personale ' ad uno dei trattamenti con- templati dall'art. 59, comma 3 l. 449/97, ha espressamente affermato che 'ola cessazione del servizio concorre ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto a pensione con la conse-
guenza che trovano applicazione a tutti gli impiegati dellt ta dell'entrata in vigore sia I'art" 59 l. 449197 sia
t6303/2004). , 1___._
: : ;he siano in servizio alla da-
L' interpretazione forn ita' ille norme in esame appare inoltre contrastare con il cri-
terio ermeneutico letterale. L'art. 64commasolidarietà venga applicato sulle prestazioni del contributo sulla retribuzione costituisce della norma.
la successiva l. 144/99" (Cass.
5 prevede espressamente che il contributo di integrative: conseguentemente, I' appl icazione una inammissibile interpretazione integrativa
Quanto al riferimento contenuto nella norrna alle prestazioni integrative ,,maturate", deve ritenersi che tale espressione concerna quelle prestazioni integrative maturate per avere il dipendente risolto il rapporto di lavoro ma non erogabili in quanto sussiste una ragione o- stativa. La pensione integrativa infatti, in virtù di quanto previsto dall'art. 59, comma 4 l.
449197, è assoggettata alle norme relative al divieto di cumulo tra prestazioni pensionistiche per redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione ge- nerale obbligatoria.
Sulla base delle esposte considerazìoni, che ilTribunale ritiene condivisibili e alle quali ri- tiene di doversi uniformare, l'l deve essere condannata alla restituzione ai ricorrenti le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà ex art. 64, comma 5l. 144/1999. oltre interessi legali.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro;
Definitivamente pronunciando, con sentenza per legge prowisoriamente esecutiva, Condanna l'INPS a restituire ai ricorrenti le somme trattenute a titolo di contributo di soli- darietà ex art. 64, comma 5,L. 14411999 oltre interessi legali;
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Condanna | {'al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 1.800,00 per diritti ed onorari, oltre al 12,50yo per spese generali, Iva e Cpa con distrazione a favore del difensore.
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Così deciso in Novara il 2 luglio 2008
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