Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 23 del 21 aprile 1993
Oggetto: Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dello esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica. Determinazione della retribuzione convenzionale per l'anno 1990.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 che fissa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, la retribuzione da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1990, nella misura di L. 27.644.480.
Si rammenta che la retribuzione di cui sopra vale esclusivamente per i tecnici di radiologia medica autonomi.
Analogamente ai criteri seguiti negli anni precedenti, la nuova retribuzione va assunta per la liquidazione di rendite dovute ai soggetti in parola o loro superstiti per casi verificatisi dal 1° gennaio 1990.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1992 n. 438, gli aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL sono sospesi fino al 31 dicembre 1993.
Pertanto, pur ricorrendo i presupposti di cui all'art. 20 della legge 20 febbraio 1986, n. 41, e cioè la intervenuta variazione della retribuzione in misura superiore al 10%, non si dovrà procedere alla riliquidazione delle rendite in argomento.
Per la individuazione dei casi, per la giusta attribuzione della retribuzione ed il conseguente impegno del campo "Prestazioni particolari" con il calcolo della rendita annua spettante, le unità operative potranno utilizzare i tabulati dei casi con qualifica '85', corrispondente a "tecnico di radiologia", che saranno trasmessi da questa Direzione generale, dai quali dovranno essere estratti i "tecnici di radiologia autonomi" sottoposti al trattamento economico di cui alla presente circolare, in riferimento anche alle istruzioni impartite con la nota del 13 aprile 1992.