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208 Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per gli anni

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DETPRES DEL 20 GIUGNO 2019 N. 208

Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per gli anni 2016, 2017, 2018.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che nel prevedere l’estensione a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica, svolgenti attività lavorativa autonoma, delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni (assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive) stabilisce, altresì, che la retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata, annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell’indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

visto l’art. 20, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, come modificato dall’art. 2, comma 114, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prevede che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell’Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa conferenza di servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente;

vista la relazione del Direttore generale in data 12 giugno 2019 concernente la determinazione della retribuzione convenzionale relativa agli anni 2016, 2017, 2018, e la

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rivalutazione delle rendite dal 1°luglio 2019 dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi,

DETERMINA

di approvare la relazione del Direttore generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione.

La spesa complessiva relativa alle operazioni di rivalutazione degli importi delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica, quantificata in euro 923,37 graverà sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 “Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro”, imputabile alla Missione/programma 1.2 “Prestazioni economiche agli assicurati” – del bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del relativo decreto.

f.to prof. Massimo De Felice

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