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644 adottata nella seduta dell'8 giugno 1995, il Consiglio di amministrazione ha approvato nuovi criteri concernenti le proposte operative per l'abbandono dei crediti per inesigibilità

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 41 del 10 luglio 1995

Oggetto: Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi, interessi e sanzioni civili. Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 644 dell'8 giugno 1995.

Con deliberazione n. 644 adottata nella seduta dell'8 giugno 1995, il Consiglio di amministrazione ha approvato nuovi criteri concernenti le proposte operative per l'abbandono dei crediti per inesigibilità. Va subito precisato che si tratta di una disciplina temporanea, limitata alle situazioni creditorie ed ai periodi di seguito specificati, in attesa della rivisitazione compiuta della materia nell'ambito della revisione, tuttora in corso, del Regolamento interno di amministrazione e dell'Ordinamento contabile dell'Istituto.

Si rileva, in via preliminare, l'importanza del provvedimento nel suo complesso che realizza l'avvertita esigenza di semplificare ed accelerare al massimo l'iter procedurale previsto dalle vigenti disposizioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Premesso che nulla cambia in ordine alle cause di inesigibilità ed alla natura degli accertamenti da eseguirsi, cosi come descritti nelle circolari nn. 35/1980, 13/1984, 59/1988 , e nel notiziario n.

36/1986, precisato anche che la delibera in esame si riferisce esclusivamente a crediti dell'Istituto per premi assicurativi, interessi e sanzioni civili, si illustrano qui di seguito i nuovi criteri da osservare per l'istruttoria delle singole fattispecie e le procedure relative alle proposte di abbandono:

1) crediti sorti entro il 31/12/1973: possono essere proposti per l'abbandono senza necessità di porre in essere alcuna attività operativa o accertativa. Naturalmente occorre far salvi quei crediti, a qualsiasi tempo risalenti, che siano oggetto di procedura di recupero tuttora in corso (fallimenti, procedure concorsuali, ecc.);

2) crediti vantati nei confronti di datori di lavoro - persone fisiche - che hanno cessato l'attività entro il 31/12/1990: in tale ipotesi, una volta accertato lo stato di insolvenza e/o irreperibilità del debitore, non è più necessario, di norma, ripetere gli accertamenti. E' rimessa comunque alla competenza del Direttore della Sede valutare, in relazione all'entità del credito e alle eventuale conoscenza di condizioni di futura solvibilità, l'opportunità di rinnovare gli accertamenti.

Analogamente, l'estensione delle indagini al coniuge o, in caso di decesso del debitore, agli eredi sarà disposta solo nell'ipotesi in cui emergano fondate previsioni di recupero, anche parziale, di quanto dovuto all'Istituto;

3) crediti vantati nei confronti di datori di lavoro dichiarati falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa entro il 31/12/1990: nei casi di persone fisiche o giuridiche la chiusura del fallimento o l'approvazione della liquidazione coatta amministrativa costituiscono motivo sufficiente per l'abbandono dei crediti rimasti insoddisfatti per mancanza o insufficienza di attivo.

Va precisato, comunque, che in caso di fallimento di persona giuridica (S.p.a. o S.r.l.) occorre accertare che contro gli amministratori ed i liquidatori non sia stata proposta azione di responsabilità a norma degli artt. 2393 e 2395 del Codice Civile.

MODALITA' OPERATIVE

Le proposte di abbandono, compilate come dai 4 facsimili allegati, vanno inoltrate alla competente Direzione regionale per il visto di concordanza ed il successivo invio alla direzione generale - Servizio per la gestione delle funzioni assicurative.

In deroga a quanto previsto dalla vigente procedura non sarà più necessario inviare la documentazione probatoria che dovrà, peraltro, essere mantenuta agli atti per ogni eventuale richiesta.

Come accennato in premessa, la semplificazione introdotta a titolo sperimentale dalla nuova disciplina ha lo scopo precipuo di imprimere una decisa accelerazione alle operazioni, per lungo tempo trascurate, di abbandono delle partite non più esigibili, che costituiscono un presupposto imprescindibile per la sollecita e completa definizione dei crediti dell'Istituto.

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In sintonia, quindi, con il termine fissato nel piano recupero crediti dell'anno in corso per il conseguimento di quest'ultimo obiettivo, la sperimentazione dei criteri sopra illustrati avrà termine alla data del 31 marzo 1996.

Le Direzioni in indirizzo dovranno assumere ogni più idonea iniziativa per una sollecita attivazione da parte delle Unità dipendenti degli adempimenti in questione.

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