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LUCI ED OMBRE DELLA TABELLA MINISTERIALE DELLE MENOMAZIONI 10-100% ART. 138 D.L. 209/05:

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TAGETE 4-2008 Year XIV

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LIGHTS AND SHADOWS ON THE MINISTERIAL SCHEDULES FOR THE EVALUATION OF THE IMPAIRMENTS FROM 10% TO 100% (ART. 138

D.L. 209/05): NEUROLOGICAL IMPAIRMENTS

LUCI ED OMBRE DELLA TABELLA MINISTERIALE DELLE MENOMAZIONI 10-100% ART. 138 D.L. 209/05:

LE MENOMAZIONI DI INTERESSE NEUROLOGICO.

Prof. Pietrantonio Ricci*, Prof. Carlo De Rosa*

ABSTRACT

Neurological permanent damage ratings from 10% to 100%: light and shadows on the italian schedules.

The work focuses on evaluation criteria about physical and psychical disability ratings from 10% to 100% that are scheduled in the Italian Tables. The study also analyses the biological damage through its doctrinal, jurisprudential and legal development.

Authors examine both 1996 and 2006 Schedules related to neurological permanent damages, and give some suggestion.

Key words: Personal damage, biological damage, civil liability, invalidity, estimation of damage

* Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni – Università degli Studi “Magna Graecia” – Catanzaro

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2 Il danno biologico in Italia: sintesi storica

L’auspicabile dibattito sulle Tabelle per la valutazione medico-legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese fra il 10 ed il 100% (ex Art. 138 D.L. 209/05), non può prescindere da una breve disamina del percorso storico che il concetto di danno biologico ha avuto nel nostro Paese.

Prima di addentrarsi in tale excursus, però, è bene ricordare che - segnatamente nella pratica clinica - le dizioni di danno biologico, danno alla salute, danno alla integrità psico-fisica e danno alla validità permangono nell’uso semantico, essendo spesso utilizzate come sinonimi ed adoperandosi indifferentemente (e spesso erroneamente)1. Il diritto, invece, ha “fissato” il significato del danno biologico, identificandolo come il danno alla “salute” della persona, la cui tutela giuridica trova originario fondamento normativo nella Costituzione italiana (Artt. 2, 3, 32) ovvero richiamandosi ad una dizione di “salute” intesa secondo un’accezione più ampia ed ispirata alla nota definizione data

1 Macchiarelli L., Feola T., “Medicina Legale”, Ed. Minerva Medica, Torino, 1995

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3 dall’OMS2. La “salute”, così, va a rappresentare il “valore” della persona nel suo complesso.

Da questo presupposto ne deriva che, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata del nostro ordinamento giuridico, la persona viene considerata e tutelata nell’insieme delle attività in cui sostanzia la propria personalità.

Così la giurisprudenza è giunta a definire il danno biologico come la lesione alla integrità psicofisica dell’individuo, “in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione”.

Ma a monte di tale punto d’arrivo (che è e rimane pur sempre provvisorio3) si colloca l’intenso lavorio della dottrina.

Nell’ambito medico-legale, probabilmente il primo a porsi il problema del valore economico dell’individuo fu Melchiorre Gioia (1767-1829) che propose la nota regola del calzolaio: “Un calzolaio […] eseguisce due scarpe e un quarto al giorno: voi avete indebolito la sua mano in modo che non riesce più a fare che una scarpa: voi gli dovete il valore della fattura d’una scarpa e un quarto, moltiplicato pel numero dei giorni che gli restano di vita, meno i giorni festivi”4.

2 Nella Costituzione dell’OMS la salute è definita come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”.

3 Si pensi alla recente teoria del “danno biologico pluridimensionale” in Cass. Civ. n. 24451 del 18.11.05.

4 Melchiorre G. “Dell’ingiuria dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti i Tribunali civili”.

Lugano, 1840; 167.

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4 Cazzaniga, nel 1928, introduce il concetto di “capacità lavorativa generica”5 ma, nel secondo dopoguerra, è a Cesare Gerin (1952) che si deve la paternità del concetto di danno biologico nella sua formulazione moderna6, ulteriormente modellata grazie al contributo del Franchini7 e della fervida attività della Comunità medico-legale italiana tutta.

Di pari passo procede la dottrina giuridica8, impegnata a collocare il concetto di danno biologico fra le categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Di vera portata storica è la sentenza della Corte Costituzionale n° 184/869.

5 Cazzaniga A. “Le basi medico-legali per la stima del danno alla persona da delitto e quasi delitto”. Ist.

Ed. Scientifico, Milano, 1928.

6 Gerin C. “La valutazione medico-legale del danno alla persona in responsabilità civile”. Relazione alle Giornate medico-legali triestine (Trieste, 14-15 settembre 1952). Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 1953.

7 Franchini A. Medicina Legale in materia civile. Napoli, Idelson; 1964.

8 Su tali aspetti, cfr. Cendon P. (a cura di), “Persona e Danno”, Giuffrè Ed., Milano, 2004, p.1083 e segg.

9 “…Il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (ed il danno patrimoniale) appartengono alla categoria del danno conseguenza in senso stretto. La menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologia la stessa fisiologica integrità (e che non è per nulla equiparabile al momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico del danno morale subiettivo) costituisce l'evento (da provare in ogni caso) interno al fatto illecito, legato da un canto all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da un nesso di causalità e dall'altro, alla (eventuale) componente esterna, danno morale subiettivo (o danno patrimoniale) da altro, diverso, ulteriore rapporto di causalità materiale. In senso largo, dunque, anche l'evento menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso è conseguenza ma tale è rispetto al comportamento, mentre a sua volta è causa delle ulteriori conseguenze, in senso proprio, dell'intero fatto illecito, conseguenze morali subiettive o patrimoniali.

Il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transuente turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno-conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo; il danno biologico è, invece, l'evento, interno al fatto lesivo della salute, e deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'intero fatto (morali o patrimoniali) senza la completa realizzazione di

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5 Essa conferma il principio per il quale la tutela della salute trova il suo fondamento nell’art. 32 della Costituzione e configura il danno alla salute come un “tertium genus”, diverso ed autonomo rispetto al danno patrimoniale e al danno morale.

L’ulteriore giurisprudenza, poi, ha consolidato negli anni l’accezione ampia del termine

“salute” che, in tal senso, comprende tutte le “funzioni naturali afferenti al soggetto” nel suo ambiente e aventi “rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”.

Così, in una visione più ampia, fondata sull’intenso lavoro della dottrina e della giurisprudenza, il danno biologico ha assunto una sua propria “maturità” sì da ricomprendere categorie di danno già in auge e che ora appaiono desuete quali fattispecie autonome (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno psichico, danno alla sfera sessuale, danno derivante da perdita di chance lavorative, danno da riduzione della capacità di concorrere, danno alla capacità di produrre reddito in astratto, il danno esistenziale, il danno edonistico, etc.)10.

Il concetto di danno biologico nella legislazione italiana

quest'ultimo, ivi compreso, ovviamente, l'evento della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso…”.

10 De Rosa C. et Al. “Orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sui concetti di danno alla vita sessuale e danno alla capacità produttiva e concorrenziale”, “European Medical Reserch”, volume 5, 1999.

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6 Per quanto paradossale possa sembrare, la nozione di danno biologico compare per la prima volta in un provvedimento di legge con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.

38 (“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali…”).

Elaborato per emendare la carenza legislativa nello specifico settore previdenziale (giacché la normativa precedente riconosceva l’indennizzo alla sola riduzione della capacità lavorativa generica)11 il Decreto rappresenta una vera e propria “pietra miliare”

nell’articolato percorso storico del danno biologico in Italia definendolo (art. 13, co. 1)

“…come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona” e chiarendo che “…Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.

Lo stesso Decreto prefigura, poi, l’emanazione di specifiche tabelle per la valutazione del danno, effettivamente giunte – a distanza di pochi mesi – con D.M. 12 luglio 2000.

11 E’ appena il caso di ricordare l’enorme carico del contenzioso gravante sui tribunali italiani negli anni ’90 in tema di risarcimento del danno da infortunio/malattia professionale, atteso il diniego di tale riconoscimento da parte dell’INAIL: Di converso, l’assenza di una specifica previsione normativa sembrava far vacillare lo stesso concetto di assicurazione obbligatoria giacché i datori di lavoro sembravano comunque costretti ad accollarsi una parte di quel danno per cui invocavano, di converso, l’azione di surroga da parte dell’INAIL prevista dalla legge.

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7 Ma il D.Lgs. 38/2000 può essere considerato il primo passo verso un complessivo riassetto normativo del danno alla persona, atteso che, fondamentalmente, rimaneva

“scoperto” il controverso settore del risarcimento del danno da circolazione stradale.

A tentare un primo riordino di tale settore, interviene la Legge 5 marzo 2001, n° 57 (“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”) la quale fornisce un ulteriore contributo all’affermazione del danno biologico. Pur limitandosi al riconoscimento di esso per i soli danni fisici di lieve entità (ossia compresi fra 1 e 9%) derivanti da sinistri stradali, la legge riafferma come (art. 5, co. 3) “…per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale” e che “Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”.

Di particolare interesse la circostanza per la quale la Legge include una specifica tabella per la quantificazione economica del danno (sempre limitatamente ai danni compresi fra 1 e 9%)12, circostanza – questa – che consente di superare la storica “anarchia” in tema di “monetizzazione” del danno.

12 Art. 5, co. 5: “Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”.

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8 Anche la Legge 57/2001 prende atto della mancanza di uno specifico Barème (di legge) per la valutazione del danno corporale e ne prevede, così, la sua elaborazione (art. 5, co.

5).

Tale tabella viene successivamente introdotta con Decreto Ministero della Salute 3 luglio 2003 (“Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”).

Ultimo passaggio che si ritiene di segnalare è il “Codice delle Assicurazioni Private”

(Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209) in vigore dal 1° gennaio 2006: esso sembra sancire in maniera definitiva l’affermazione del concetto di danno biologico e dei criteri per la sua determinazione. Gli Artt. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) affermano (forse pleonasticamente entrambi) che “… per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

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9 Rimane aperto il problema del della mancanza di una specifica tabella medico-legale per la valutazione delle infermità tra 10 e 100%13.

Il sistema tabellare italiano per la valutazione medico-legale del danno alla persona

In Italia la storia della valutazione del danno da menomazione s’intreccia, inesorabilmente, con l’evoluzione della tutela del danno da lavoro.

Il sistema per la tabellazione della invalidità permanente ha origine nel 1904, epoca in cui viene emanata la “Tabella dell’Assicurazione Sociale contro gli infortuni”14.

Un primo concreto tentativo di codificare un Barème per la valutazione del danno in Responsabilità Civile può attribuirsi al Cazzaniga e datarlo al 192815. Ma questa Tabella, che pure guidò generazioni di medici legali nei decenni successivi, era riferita alla capacità lavorativa “ultragenerica”16.

Nel 1965, con l’emanazione del nuovo Testo Unico in tema di Infortuni e Malattie Professionali17 e, soprattutto, delle allegate Tabelle, il baricentro della valutazione medico- legale sembra spostarsi nuovamente verso l’ambito dell’infortunistica del lavoro.

13 Per come previsto dallo stesso art. 138, co. 1 del Codice.

14 R.D. 31 gennaio 1904, n. 51.

15 Cazzaniga A. “Le basi medico-legali per la stima del danno alla persona da delitto e quasi delitto”. Op.

cit.

16 Giusti G. (a cura di), “Trattato di Medicina Legale e Scienze affini”. Cedam, Padova, 1999.

17 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

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10 S’intensifica, così, il lavorio della Comunità Scientifica Medico-legale italiana, culminato nei famosi Congressi di Como (1967)18 e Perugia (1968)19 in occasione dei quali una specifica Commissione di giuristi, medici legali ed assicuratori presentò una Tabella orientativa per la valutazione del danno in R.C., pubblicata, poi, nel 1969, dalla Società Romana di Medicina Legale. Tale Tabella, però, era tuttavia limitata al solo apparato locomotore.

Nella stessa epoca, pregevole l’opera dell’Istituto di Medicina Legale di Milano diretto dal Cattabeni ed in particolare di Luvoni e Bernardi (cui si aggiunse, successivamente, Mangili) i quali, nel 1970, diedero alle stampe la prima edizione della loro Guida20, rimasta, per circa un trentennio (con le numerose edizioni) uno strumento “di lavoro” insostituibile per il medico legale.

Nel 199221, il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) affidava al compianto Prof. Marino Bargagna l’incarico di mettere a punto una Tabella Italiana per la valutazione del danno biologico.

18 Atti delle Giornate Medico-legali di Como, 30 giugno – 2 luglio 1967. Giuffrè Ed., Milano, 1968.

19 Atti del Nono Convegno per la trattazione di Temi Assicurativi. Perugia, 4-6 ottobre 1968. Giuffrè Ed., Milano, 1969.

20 Luvoni R., Bernardi L., “Guida alla valutazione medico-legale dell’invalidità permanente: responsabilità civile, infortunistica del lavoro e infortunistica privata”. Giuffrè Ed., Milano, 1970.

21 da Bargagna M. et Al. (sotto l’egida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni)):

Guida Orientativa per la Valutazione del Danno Biologico Peramente. Giuffrè Ed., Milano, 1998.

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11 Il 2 marzo 1996, a Pavia, la Commissione presentava al Direttivo il testo definitivo della prima edizione.

Il 27 settembre 1996, a Modena, veniva ufficialmente presentata la Guida all’assemblea dei soci SIMLA.

Il Terzo Millennio annuncia una “rivoluzione copernicana” nella valutazione del danno alla persona: facendo seguito al citato D.Lgs. 38/2000, col D.M. 12 luglio 2000 viene emanato il primo riferimento di legge in tema di valutazione del danno biologico, sia pure limitato all’infortunistica del lavoro. Ma, ancora una volta, il rischio è quello di plasmare la valutazione del danno in R.C. su Barèmes nati per un altro ambito valutativo22.

Probabilmente è anche a fronte di tali evidenti distorsioni che la Medicina Legale Italiana scende nuovamente in campo, nella ritrovata volontà di interfacciarsi col Legislatore.

Segno di tale nuovo corso può essere considerato il Congresso Nazionale S.I.M.L.A.

tenutosi a Riccione il 9-11 maggio 2001.

Nel documento conclusivo si afferma che “Il danno biologico è nozione unitaria ed univoca, da valere in ogni ambito in cui per norma ne sia richiesta la stima: responsabilità civile, assicurazione sociale contro i rischi del lavoro e […] assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie ed in ogni ambito di assistenza e previdenza sociale”.

22 Ex plurimis, De Rosa C., L’indennizzo del danno da lavoro ai sensi del D.Lgs. 38/2000: l’esperienza della Sede Compartimentale I.P.SE.MA. di Napoli. In Atti del 68° Congresso Nazionale della SIMLII, Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, Sorrento 3-6 novembre 2004.

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12 Intanto, facendo seguito a quanto previsto dall’art. 5, co. 5 della L. 57/2001, viene emanato il Decreto Ministero della Salute 3 luglio 2003 (“Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”).

La reazione della Medicina Legale Italiana è di netta censura: l’Assemblea delle “VI Giornate Europee e VI Giornate Romane di Medicina Legale” (Roma, 25 - 27 giugno 2003) “esprime la propria insoddisfazione ed il proprio rammarico per il modo e per il metodo con cui si è affrontato in ambito legislativo il problema del danno biologico nei più recenti provvedimenti normativi”. Ed ancora: “…il Legislatore, accogliendo istanze di parte, neppure suffragate dalla significatività di un interesse collettivo, ha emanato provvedimenti di cui ben può notarsi la affrettatezza del modo e la superficialità del metodo. Risultandone una situazione che vede il danno biologico variamente aggettivato nei diversi ambiti (assicurazione sociale contro i rischi del lavoro, responsabilità civile auto), diversamente valutato e valutabile e soprattutto disgiunto dalla coerenza e dalla scientificità di approfondimento che la materia avrebbe invece, di necessità, imposto”.

Il documento si chiude con l’auspicio che “de iure condendo, possa superarsi una ricorrenza di interventi che, negando i presupposti scientifici del metodo, non sia in grado di tutelare compiutamente gli interessi, i diritti e la dignità del cittadino danneggiato”.

Rimasto in sospeso, dunque, il problema di uno specifico Barème per le menomazioni di rilevante entità, il 26 maggio 2004, il Ministero della Salute vara il Decreto di nomina dei

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13 componenti della Commissione “Macropermanenti”, tesa all’elaborazione della Tabelle delle menomazioni compresa fra 10 e 100%. Di questa Commissione fanno parte Medici Legali, Magistrati, Giuristi, Funzionari, rappresentanti dell’A.N.I.A., di Associazioni medico-legali fra cui la Melchiorre Gioia e delle Associazioni fra Consumatori23.

Intanto – come detto - viene varato il “Codice delle Assicurazioni Private24”, in vigore dal 1° gennaio 2006, che all’art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) riafferma la necessità di uno specifico Barème per le “macropermanenti”.

Il 27 gennaio 2006, a Roma, la Commissione Ministeriale per l’elaborazione della tabella unica nazionale delle menomazioni all'integrità psicofisica da 10 a 100 punti di danno annuncia ufficialmente il completamento dei suoi lavori.

La quasi contestuale promulgazione di una nuova legge processuale sugli incidenti stradali (L. 21 febbraio 2006, n. 102) suscita un “vespaio di polemiche” che finisce per investire anche la Tabella delle “macropermanenti”.

Ad oltre due anni dalla sua presentazione, la Tabella non è ancora oggetto di un provvedimento legislativo.

23 Pur non mancando, invero, severe critiche alla sua istituzione. Basti ricordare la Mozione conclusiva della Conferenza Nazionale sulle Tabelle del Danno Biologico organizzata dall’Osservatorio Vittime della L I D U (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo) a Roma il 24 novembre 2004.

24 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 in G.U. n. 239 del 13-10-2005; Suppl. Ord. n.163.

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14 Le menomazioni di interesse neurologico: “vecchio” e “nuovo” a confronto

La disamina della Tabella delle “macropermanenti” offre lo spunto per ulteriori considerazioni. In linea di massima, ciò che appare palese è il tentativo di

“semplificazione” che si è tentato, riducendo il numero delle voci tabellari.

Tale tentativo risulta ancor più evidente se la Tabella in questione viene paragonata alle Tabelle approvate nel 1996 dalla SIMLA ed elaborate a cura del Bargagna.

Solo a titolo di esempio (e riferendosi solo al alcune di esse) in campo neurologico la Tabella delle “macropermanenti” considera un numero ridotto di menomazioni o, meglio, di quadri clinici invalidanti, al contrario delle altre che risultavano certamente più dettagliate. Di seguito vengono proposti alcuni esempi di raffronto.

Tabella 1. Tabella delle “macropermanenti” (2006)

Codice MENOMAZIONE %

49 Tetraplegia di origine midollare, a seconda delle funzioni residue

95-100

50 Emiplegia spastica con possibilità di deambulare con appoggio, ma con arto superiore funzionalmente perduto

75 d.

70 n.d.

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15

51 Paraplegia di origine midollare 85

52 Monoplegia flaccida di un arto inferiore 55

53 Tetraparesi (in base al g compromissione funzionale dei singoli arti e della funzionalità degli sfinteri)

40-80

54 Paraparesi con deficit di forza lieve-moderato e possibilità di deambulare senza appoggio, a seconda anche del deficit della funzionalità sfinteriale

20-45

Tabella 2.a. Tabelle “del Bargagna” (1996)

MENOMAZIONE %

Emiplegia flaccida 85

Emiplegia spastica con possibilità di deambulare con appoggio ed arto superiore funzionalmente perduto

70

Monoplegia flaccida dell’arto superiore 60

Monoparesi dell’arto superiore con medio deficit di forza ed impossibilità ai movimenti fini della mano

40

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16 Monoparesi dell’arto superiore con lieve deficit di forza e notevole

compromissione dei movimenti fini della mano

30

Monoplegia flaccida arto inferiore 55

Monoparesi dell’arto inferiore con moderato deficit di foza, andatura falciante e possibile solo con appoggio

35

Monoparesi dell’arto inferiore con lieve deficit di foza, andatura falciante ma possibile senza appoggio

25

Tabella 2.b. Tabelle “del Bargagna” (1996)

MENOMAZIONE %

miparesi con moderato deficit di forza, deambulazione con appoggio, erdia o grave difficoltà ai movimenti fini della mano

50-65

miparesi con lieve deficit di forza, possibilità di deambulazione senza ppoggio, difficoltà ai movimenti fini della mano

30-45

fumati segni piramidali con minimo deficit di forza < 10

po-anestesia dell’emisoma 10-40

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17

stereognosia 10-20

miasomatognosia 20-60

ndrome cerebellare emisferica < 60

ndrome cerebellare vermiana < 40

arkinsonismo 30-60

drocefalo operato, normotensivo 10-15

Nonostante tale maggior dettaglio, sulle medesime menomazioni lo stesso Bargagna chiariva che “… Altre percentuali indicative utili sono quelle che hanno per oggetto deficit funzionali sufficientemente caratterizzati dal punto di vista qualitativo ma che non consentono di essere rapportate a percentuali ‘secche’ a causa della diversa intensità menomante che esercitano da danneggiato a danneggiato”.

La valutazione tabellare in altri Paesi europei

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18 Non è certamente questa la sede per addentrarsi in una completa panoramica dei vari modelli valutativi (per la quale, fra le altre, si rimanda alla pregevole opera di Comandè e Domenici25).

In Francia vige un sistema tabellare paragonabile a quello italiano, finalizzato al ristoro del dommage corporel. Pur mancando un riferimento di legge, Fonti dottrinarie sono date dal barème indicativo delle percentuali d’incapacità in droit commun, utilmente ispirato ai criteri adottati dall’American Medical Association e pubblicato nel 1980 dal Concours médical (aggiornato nel 1982 come Barème Rousseau e pubblicata dallo stesso Concours médical nel giugno 1982 sotto il titolo di Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun e successivamente aggiornato nel 1991 e nel 1993).

In Germania la valutazione è affidata alla giurisprudenza dalla quale è nata (nel 1957) la

“Schmerzgeld-tabelle” aggiornata ogni due anni dall’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobilclub).

25 Comandè G., Domenici R., La valutazione delle macropermanenti, profili pratici e di comparazione.

Edizioni ETS, Pisa, 2005.

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19 Anche in Gran Bretagna il sistema è basato sulla giurisprudenza ed è sfociato, a cura dello Judical Studies Board, nelle Guidelines for Assessment of General Damage in Personal Injuries Cases.

In Spagna, infine, il riferimento normativo è dato dalla “Ley de Ordenacion de Supervision de los Seguros privados”, approvata dal Parlamento spagnolo l'8 novembre 1995.

Conclusioni

Le c.d. Tabelle delle “macropermanenti”, nonostante l’intenso lavorio svolto, presentano sicuri margini di discussione e di miglioramento. In tal senso è possibile avanzare, sinteticamente, alcune proposte:

• Maggiore attenzione all’evoluzione scientifica in tema di diagnosi

• Immissione di ulteriori voci tabellari

• Revisione periodica delle voci tabellari

• Maggiore “attenzione” alle esperienze internazionali

• Maggiore “attenzione” al sistema ICF

• Superamento della “barriera” micro/macro

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20 Solo un concreto e comune sforzo fra tutte le forze medico-legali italiane potrà scongiurare il rischio che la storia della valutazione del danno biologico non abbia pace e resti in bilico fra norma e dottrina, fra dinamismo e staticità26 ovvero, che tutto cambi affinché nulla cambi.

26 Bisogni K., De Rosa C., Ricci P., A Tabela Italiana de avaliação do dano corporal: percorso historico.

Revista Portuguesa do Dano Corporal (16), 2006 (p. 113- 123).

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