DETERMINAZIONE
NUMERO DATA
279 27.11.18
Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici per la fornitura di calzature ortopediche su misura semilavorate
Il Direttore centrale
visto il codice dei contratti pubblici;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 2013, come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”;
vista la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018;
vista la determina n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente dell’Istituto ha adottato il “Piano della performance 2018/2020”;
vista la determina n. 28 del 3 maggio 2018, con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2018 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
vista la relazione dell’Ufficio II del 12 novembre 2018 che forma parte integrante della presente determinazione;
preso atto della richiesta della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitativa di indire una procedura di gara per la fornitura di calzature ortopediche su misura semilavorate per i reparti produttivi del Centro protesi;
considerato che trattasi di prodotti non finiti che necessitano di successivo perfezionamento e adattamento da parte dei tecnici ortopedici del Centro protesi di Vigorso di Budrio e/o filiali e che, pertanto, rientrano nelle fattispecie di dispositivi acquisibili a mezzo di procedura di gara pubblica;
visto l’art. 54, comma 3 del codice dei contratti pubblici che prevede l’accordo quadro con un unico fornitore;
preso atto che per tale fornitura non è in vigore un’apposita convenzione stipulata da Consip Spa, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l. 23 dicembre 1999, n. 488;
preso atto che tale acquisto è stato previsto nell’ambito del programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Inail 2018 – 2019;
preso atto che è stato nominato Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici, la dott.ssa Elisabetta Ammendola;
viste le linee guida dell’Anac;
vista la circolare Inail n. 29 del 14 luglio 2017;
ritenuto, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e nelle more dell’adozione del regolamento che disciplini la graduazione e le quote da accantonare al fondo e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzione tecniche, di dover impegnare, in via cautelativa, la quota del 2% dell’importo posto a base di gara pari ad € 8.000,00 ai fini dell’accantonamento per la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi, sul capitolo U.1.03.01.02.007.13 del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato nonché in base alla ripartizione in missioni e programmi 2.3;
ritenuto, altresì, di dover impegnare l’importo di € 10.000,00, Iva compresa, per spese di pubblicità per informazione e post informazione della procedura di gara sul capitolo U.1.03.02.16, V livello 001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara” del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione;
verificato che le predette spese trovano adeguata capienza con le risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla direzione per l’esercizio 2018 sui rispettivi capitoli articolati come sopra;
determina
- di autorizzare l'espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura per i reparti produttivi del Centro protesi di calzature ortopediche su misura semilavorate da aggiudicare con il criterio di cui all'articolo 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, per una spesa massima stimata complessiva di € 400.000,00 al netto dell’Iva;
- di approvare gli atti di gara;
- di autorizzare la registrazione, in via cautelativa, dell’impegno di spesa di € 8.000,00 quale incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell’importo posto a base gara, sul capitolo
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U.1.03.01.02.007.13 del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato nonché in base alla ripartizione in missioni e programmi 2.3;
- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016;
- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 10.000,00 relativa alla pubblicità sul capitolo U.1.03.02.16 livello V 001, VI livello 01
“pubblicazioni bandi di gara” del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione.
f.to Il Direttore centrale dott. Ciro Danieli Roma, 27.11.18
Pubblicata in data: 11.12.18
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Ufficio appalti di forniture
e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie
Al Direttore centrale
Oggetto: determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici per la fornitura di calzature ortopediche su misura semilavorate.
L’Inail, per rispondere in modo adeguato alla domanda di prestazioni di assistenza protesica previste dalla vigente normativa e, in particolare, dal Regolamento protesico di cui alla Circolare n. 61 del 23 dicembre 2011, fornisce direttamente ai propri assistiti, anche tramite il Centro protesi, dispositivi tecnici di varia natura quali: protesi, ausili e ortesi tra le quali calzature ortopediche su misura.
La fornitura agli assistiti copre l’intero territorio nazionale e si svolge attraverso l’acquisto e la consegna dei dispositivi medici presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio e le sue filiali di Roma e Lamezia Terme.
La citata fornitura è prevista nell’ambito del programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, con codice unico identificativo 01165400589201800422.
L’Allegato 5 “Ausili su misura e ausili di serie” al DPCM 12/1/2017, in materia di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce, all’elenco 1, “calzature ortopediche su misura” i dispositivi costruiti per uno specifico assistito con funzioni correttive, di sostegno, di contenimento o rivestimento, di compenso a gravi deformità e di accompagnamento, realizzati sulla base di rilevamenti fatti in sede di misurazione e con la tecnica di costruzione prescelta (su forma o su calco) in funzione della valutazione delle specifiche esigenze dell’assistito.
L’art. 2 dell’Allegato 12 “Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica”
al predetto DPCM, lascia all’assistito la libertà di scegliere a quale soggetto erogatore ricorrere, tra quelli accreditati, per l’acquisto di tali dispositivi, ferma restando l’applicazione delle tariffe massime delle prestazioni fissate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, escludendo così che per la determinazione dei prezzi di acquisto si possa ricorrere a procedure di gara.
Sebbene nominalmente la presente fornitura appaia ricadere nella fattispecie dei dispositivi di cui al citato elenco 1, tuttavia l’esigenza dell’Istituto non è quella di ottenere prodotti finiti bensì semilavorati che dovranno essere successivamente
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personalizzati e adattati alle esigenze funzionali dell’assistito a cura dei tecnici ortopedici del Centro protesi di Vigorso di Budrio e/o filiali.
Ciò fa sì che per l’acquisto dei dispositivi stessi non si applichi alcuna deroga all’espletamento di una procedura di gara pubblica né possa farsi riferimento ai fini della determinazione del prezzo alle tariffe del nomenclatore, che si riferiscono a prodotti finiti e non semilavorati.
Tenuto conto che la domanda di calzature non è pianificabile con esattezza, non essendo predeterminabili il numero degli assistiti - siano essi infortunati sul lavoro che invalidi civili - la loro scelta sulle modalità di fruizione, le esigenze specifiche (tipologia di dispositivo, quantità richiesta), si ritiene che la modalità più idonea per tale fornitura sia la stipula di un accordo quadro con unico fornitore ai sensi dell’art. 54, comma 3, del codice dei contratti pubblici.
Infatti, l'accordo quadro è il contratto normativo, concluso tra le parti sotto forma di accordo, mediante il quale l’Inail e un operatore economico definiscono le clausole fondamentali relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo in particolare per quanto riguarda i prezzi.
Tale accordo stabilisce, quindi, come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (ordinativi di fornitura) e lascia all’individuazione operata dalla stazione appaltante la determinazione del se, quando e quantum dell’oggetto del contratto che di volta in volta il contraente-appaltatore dovrà corrispondere.
Con tale strumento di contrattazione l’Istituto può acquisire una quantità indeterminata di dispositivi medici entro il valore economico previsto per l’accordo, allorquando ne ravvisi la necessità, senza alcun obbligo minimo di acquisto.
Il valore annuale della fornitura è stimato in € 100.000,00 oltre Iva.
La durata dell’accordo quadro è di quattro anni a decorrere dalla data indicata nell’accordo stesso, ovvero di minore durata determinata dall’esaurimento dell’importo.
Pertanto, il valore massimo stimato per l’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.
lgs. 50/2016, tenuto conto della durata dell’accordo quadro è di € 400.000,00 Iva esclusa. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza, trattandosi di mera consegna di materiale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08. Tale circostanza esonera dalla predisposizione del Duvri in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008).
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice dei contratti pubblici l’Inail, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo dell’accordo, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’accordo originario.
In assenza di un’apposita convenzione stipulata da Consip s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e tenuto conto che trattandosi di appalto il cui valore stimato è superiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del codice dei contratti pubblici non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), si ritiene di bandire una gara a procedura aperta in un unico lotto, trattandosi di fornitura omogenea.
Come prescritto dall’art. 95, comma 2, del codice dei contratti pubblici e al fine di acquisire prodotti più adeguati ai fabbisogni rilevati, l’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I punteggi massimi da attribuire agli elementi qualità e prezzo sono stabiliti rispettivamente in 70 e 30 punti su 100.
Considerato che elemento essenziale di valutazione qualitativa dell’offerta sarà l’analisi fisica della campionatura richiesta a ciascun concorrente per ogni tipologia di calzatura oggetto della fornitura, l’elemento qualitativo è valutato, per 60 punti su 70, con il metodo discrezionale e mediante il criterio di attribuzione dei punteggi mediante il sistema del confronto a coppie tra le offerte tecniche presentate dai concorrenti, da parte di ciascun commissario di gara.
Al fine di permettere una valutazione puntuale dei vari aspetti qualitativi, è stato ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 95, comma 8 del codice, suddividere i 60 punti qualitativi in più sub criteri, ciascuno con il proprio punteggio, come dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara. Nello stesso disciplinare sono indicati i criteri motivazionali cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte.
I restanti 10 punti dell’elemento qualitativo, da attribuire all’offerta di ulteriori mesi di garanzia e all’ampiezza della gamma di modelli offerti per tipologia di calzatura rispetto al minimo previsto dal capitolato d’oneri, saranno invece attribuiti in modo cd.
“tabellare”, che consiste nell’attribuzione o meno, non discrezionale e automatica, di un valore predefinito per ciascun mese e quantitativo ulteriore di modelli offerti dai concorrenti rispetto ai valori minimi indicati nel capitolato d’oneri.
Per la valutazione dell’elemento prezzo, invece, è stato scelto di applicare la formula bilineare che presenta il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e di limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo.
Tale costo sarà imputato sul capitolo U.1.03.01.02 V livello 007 VI livello 13 nell’ambito del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario di competenza.
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Per la fornitura in oggetto, trattandosi di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze tecniche e che coinvolgono unità organizzative diverse dell’Inail, ai sensi di quanto precisato dalle linee guida Anac n. 3/2016 punto 10.2, lett. c), occorre nominare un direttore dell’esecuzione del contratto e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del codice dei contratti pubblici, destinare a un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo stimato posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi per i dipendenti che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti. Poiché l’erogazione di tali incentivi è subordinata all’emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare e i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli stessi, nelle more dell’adozione di tale regolamento, occorre accantonare, in via cautelativa, la quota dell’importo posto a base di gara, pari a euro 8.000,00 sul capitolo U.1.03.01.02.007.13 del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato nonché in base alla ripartizione in missioni e programmi 2.3.
Per l’espletamento della procedura in argomento, occorre provvedere all’impegno delle risorse necessarie per le spese di pubblicità per informazione e post informazione, quantificabili in euro 10.000,00, Iva compresa, da imputare al capitolo U.1.03.02.16, livello V 001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara” del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato nonché secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione.
Responsabile Unico del procedimento per l’espletamento delle diverse fasi della gara fino all’aggiudicazione della procedura è la dott.ssa Elisabetta Ammendola, nominata dalla Direzione scrivente con nota di incarico del 12 novembre 2018.
La Direzione centrale assistenza protesica e riabilitativa è, invece, la struttura competente per le fasi procedimentali della stipula e gestione dell’accordo quadro, a cui spetta la nomina del Direttore dell’esecuzione, che svolgerà le attività di verifica di conformità delle prestazioni in conformità con quanto previsto dall’art. 101 e ss. del codice dei contratti pubblici.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:
- di autorizzare l'espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura per i reparti produttivi del Centro protesi di calzature ortopediche su misura semilavorate da aggiudicare con il criterio di cui all'articolo 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, per una spesa massima stimata complessiva di
€ 400.000,00 al netto dell’Iva.
- di approvare gli atti di gara;
- di autorizzare la registrazione, in via cautelativa, dell’impegno di spesa di € 8.000,00 quale incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell’importo posto a base gara, sul capitolo U.1.03.01.02 V livello 007 Vi livello 13 del bilancio di previsione 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato nonché in base alla ripartizione in missioni e programmi 2.3.
- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016;
- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 10.000,00 relativa alla pubblicità sul capitolo U.1.03.02.16 livello V 001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara” del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2018, secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione, in quanto rientra nelle condizioni di cui in premessa.
Si propone per la firma l’allegata determina.
Roma, 12.11.18
f.to Il Dirigente dell’ufficio Ing. Giancarlo De Stefano