• Non ci sono risultati.

Sì alla notifica diretta della cartella con raccomandata

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Sì alla notifica diretta della cartella con raccomandata"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Sì alla notifica diretta della cartella con raccomandata

written by Maria Monteleone | 24/07/2018

La Corte Costituzionale dichiara legittima la notificazione

“semplificata” delle cartelle di pagamento effettuata direttamente dall’agente della riscossione, anche se non conforme alle regole sulla notifica a mezzo posta.

La Corte Costituzionale, con una recentissima pronuncia [1], ha ritenuto legittima la facoltà prevista dalla legge in capo all’agente della riscossione di notificare direttamente le cartelle di pagamento con raccomandata (senza intermediari, per esempio ufficiali, messi comunali ecc.).

Secondo i giudici, anche se non sono applicate le regole tradizionalmente previste per la notifica a mezzo posta (compilazione della relata di notifica, adempimenti formali in caso di rifiuto di ricevere l’atto o in caso di notifica a persona diversa dal destinatario), è comunque assicurata la conoscenza legale dell’atto da parte del contribuente.

(2)

In sostanza, la notifica della cartella con raccomandata si presume regolarmente avvenuta, ferma restando la possibilità per il contribuente di contestarla e di chiedere al giudice di essere rimesso in termini per poter impugnare la cartella (qualora a causa della mancata conoscenza dell’atto non abbia potuto presentare ricorso in tempo utile).

Il giudice delle leggi accoglie così ampiamente la discrezionalità del legislatore di prevedere diverse forme di notifica, giustificando la legittimità costituzionale della notifica diretta della cartella tramite raccomandata con la presenza, nell’ordinamento, di strumenti idonei a tutelare il contribuente.

Notifica diretta della cartella di pagamento

La legge [2] prevede che la cartella può essere notificata:

dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

direttamente dall’agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

È proprio quest’ultima ipotesi ad aver superato la prova di legittimità costituzionale, dopo che la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha sollevato la relativa questione, prospettando possibili violazioni del diritto di difesa dei contribuenti.

Quando la notifica avviene direttamente dall’agente della riscossione, infatti, la procedura è “semplificata” e non segue alcune regole poste a garanzia del contribuente nella tradizionale notifica degli atti amministrativi e giudiziari.

La legge si limita a prescrivere che la cartella viene notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dalle persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, o ancora dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

In materia tributaria, una forma di notificazione “diretta”, senza l’intermediazione

(3)

dell’ufficiale giudiziario, è prevista anche dalla legge sulla notifica degli atti giudiziari [4], secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale «direttamente dagli uffici finanziari».

Secondo la Corte Costituzionale, la disciplina speciale prevista per la notifica diretta della cartella trova giustificazione nella natura pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione che è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.

La Corte Costituzionale ha più volte evidenziato come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che «la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» [3]. In questo contesto, l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo.

È questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato di notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento.

Notifica “diretta” della cartella: valore dell’avviso di ricevimento

Le principali differenze tra la notifica diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione e la notifica a mezzo posta tramite ufficiale giudiziari, riguardano:

la mancata redazione della relata di notifica

l’omessa comunicazione di avvenuta notifica quando l’atto viene consegnato ad una persona diversa dal destinatario (per esempio portiere dello stabile).

Per quanto riguarda il primo aspetto, è sufficiente l’avviso di ricevimento a garantire, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al

(4)

destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo. Il plico reca, di norma, l’originale della cartella di pagamento, estratta dal ruolo formato da parte dell’amministrazione finanziaria e consegnato all’agente della riscossione per essere notificato al contribuente quale atto di avvio del procedimento di riscossione coattiva.

La notifica è effettuata in plico chiuso e rilevano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. L’agente postale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest’ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta di firmare, è sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta consegna, che l’agente postale apponga sull’avviso stesso la relativa dichiarazione. L’avviso di ricevimento, così completato, viene rispedito subito all’interessato.

Alle indicazioni contenute nell’avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, nella parte non riconducibile all’agente postale, dato che la legge prescrive che gli avvisi di ricevimento sono predisposti dagli interessati. Tuttavia, l’avviso di ricevimento è avviato all’indirizzo del destinatario insieme all’oggetto cui si riferisce; l’agente postale fa firmare l’avviso di ricevimento al destinatario o al consegnatario, provvedendo a spedire subito all’interessato la ricevuta così completata. Tale formalità comporta che le indicazioni dell’avviso, ritualmente prodotto agli atti del giudizio tributario, debbano essere valutate sul piano presuntivo, al fine dell’assolvimento dell’onere della prova della ricezione del plico e della presunzione di conoscenza.

Notifica diretta della cartella a persona diversa dal destinatario

L’operatore postale, dopo aver consegnato il plico e completato l’avviso di ricevimento facendolo sottoscrivere al destinatario o consegnatario dell’atto, provvede ad inviarlo all’agente della riscossione notificante, ma non spedisce alcuna comunicazione dell’avvenuta notificazione, a differenza di quanto in generale prescritto per le notifiche a mezzo del servizio postale (anche se a partire del 2018 la CAN è abrogata per tutte le notifiche [5]).

Nella materia tributaria, la comunicazione di avvenuta notifica continua ad essere prevista dalla legge [6], la quale prescrive in generale che «se il consegnatario

(5)

non è il destinatario dell’atto o dell’avviso» l’agente notificatore, oltre a svolgere una serie di formalità che condizionano l’integrazione della conoscenza legale e quindi il perfezionamento della notifica, dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera raccomandata, rafforzando così la tutela del destinatario dell’atto.

In queste fattispecie, l’obbligo dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica, con un contenuto più o meno esteso, vale a integrare le formalità del procedimento notificatorio e, se violato, comporta la nullità della notifica.

Secondo la Corte Costituzionale, l’obbligo della CAN vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa del destinatario dell’atto, ma non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.

Dunque è legittima la notifica diretta delle cartelle esattoriali anche se non prevede la comunicazione di avvenuta notifica nell’ipotesi in cui l’atto sia stato consegnato a persona diversa (per esempio familiare o portiere).

Se la cartella viene consegnata al portiere?

La questione di legittimità costituzionale è nata proprio dall’affermazione del del vuoto di tutela di una ricorrente che non aveva potuto impugnare in tempo la cartella esattoriale poiché consegnata al portiere.

Un esempio renderà più semplice la comprensione della questione: il postino notifica la cartella esattoriale al portiere dello stabile. Quest’ultimo non avvisa il destinatario della notifica e questi non ne viene a conoscenza in quanto non gli viene inviata la Can. La cartella, siccome non impugnata nei termini, diventa definitiva. Quale tutela per il contribuente?

Secondo la Corte Costituzionale, la cartella, una volta che il portiere dello stabile ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, si considera notificata e conosciuta dal destinatario. Tuttavia il contribuente che non ha effettivamente ricevuto la cartella e non ha quindi potuto contestarlo nel termine di 60 giorni, può dimostrare al giudice di non aver avuto conoscenza dell’atto per causa a lui non imputabile e chiedere di essere rimesso al giudice.

(6)

È dunque rimesso al prudente apprezzamento del giudice valutare ogni comprovato elemento presuntivo, offerto dal destinatario della notifica “diretta”

della cartella di pagamento al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini.

Notifica diretta: quali difese per il contribuente?

Secondo la Corte Costituzionale, la forma di notificazione “diretta”, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, soddisfa il requisito dell’«effettiva possibilità di conoscenza» dell’atto.

La notifica diretta non viola il diritto di azione e di difesa del notificatario e del principio della “parità delle armi” perché non è superato quel «limite inderogabile»

che la giurisprudenza pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell’atto da notificare.

Nel caso di notifica “diretta” delle cartelle di pagamento, lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva è suscettibile di essere riequilibrato per soddisfare l’esigenza di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti.

In sostanza, dunque, la notifica diretta della cartella è costituzionalmente legittima perché non viola il diritto di difesa del contribuente, il quale potrebbe chiedere la rimessione in termini per l’impugnazione dell’atto che non ha effettivamente ricevuto.

Il ragionamento giuridico, dal punto di vista formale, non fa una piega. Tuttavia, lo stesso tralascia un risvolto pratico di non poco conto: come fa il contribuente a provare un fatto negativo? Cioè, materialmente, come fa a dimostrare di non aver ricevuto l’atto correttamente notificato al familiare o al portiere?

A ciò si aggiunga che, stando ai principi dettati dalla Corte Costituzionale, la tutela del contribuente è ancorata, da un lato, alla discrezionalità del legislatore, e, dall’altro al prudente apprezzamento del giudice. Non è detto infatti che il giudice della singola controversia ritenga che le ragioni addotte dal contribuente siano tali da giustificare la rimessione in termini. Solo l’applicazione concreta del dictum costituzionale nelle singole fattispecie (che faranno a questo punto da “tester”)

(7)

consentirà di comprendere agli operatori del diritto quali saranno le ipotesi di

“scusabilità” idonee a superare la presunzione di conoscenza legale della cartella notificata.

Riferimenti

Documenti correlati

Il Giudice di Pace di Taranto ritiene che tutte le volte in cui la firma sulla ricevuta di ritorno della notifica viene apposta in modo illeggibile e il notificante non è

data l’atto le fosse stato consegnato, il giudice di pace ne avrebbe potuto far discendere, legittimamente, l’unica conseguenza della rimessione in termini, ovvero della

"si deve necessariamente prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa da parte della Società", in tal modo ammettendo che la

Il dispositivo dell’ordinanza di rimessione, che indica come disposizione indubbiata unicamente l’art. 26, primo comma, citato, presenta però un duplice capo perché la

• accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la

Se la cartella, anziché quella standard, fosse quella commerciale (di 1.500 battute di cui 300 spazi) avrebbe 200 parole; la cartella legale (più spaziata e con i margini laterali)

La Corte ha affermato il principio di diritto, per il quale in caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione

ha sostenuto che la relata di notifica è invece prevista come un momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione e non è surrogabile dall’attività