REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 578 del 13-8-2015
O G G E T T O
Stipula convenzione con la società Centro Riabilitativo SAN MARCO S.a.s. per l’attività a pagamento a carattere occasionale ai sensi dell’ art. 58 co. 7 del C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria
Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Anno Proposta: 2015
Numero Proposta: 681
Il Direttore della “Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate”
riferisce:
Il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono -su richiesta di singoli utenti- effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, neanche parzialmente, previa la stipulazione di apposita convenzione tra le parti. Tale attività è contemplata in un quadro normativo ben preciso a livello nazionale e poi ripreso dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché, in sede aziendale, dal regolamento per la disciplina dell’attività libero-professionale. Infatti tanto l’art. 15 quinquies lett. c) del D.Lgs. n. 502/92 introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99 quanto l’art. 9 del D.P.C.M. del 27 marzo 2000, ripresi dall’art. 58 co. 7 del C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, prevedono e disciplinano tale fattispecie. L’art. 12 del regolamento aziendale vigente, adottato con deliberazione U.L.SS. del 28 gennaio 2014 n. 51, ne regola, infine, le condizioni e le modalità operative.
Le prestazioni dovranno avvenire in maniera tale da assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del Dirigente coinvolto, secondo i limiti previsti dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2621 del 18.12.2012. Sull’argomento si ricorda che tutti i Direttori delle varie Unità Operative Complesse sono stati debitamente informati con nota del 28 gennaio 2013, prot. n. 6025/SAO.
È stata chiesta una convenzione per attività a pagamento a carattere occasionale tra l’Azienda U.L.SS.
n. 6 Vicenza e la seguente struttura:
STRUTTURA SANITARIO
INTERESSATO DISCIPLINA
CENTRO RIABILITATIVO SAN MARCO S.A.S.
Dr. Pierino De Sandre ReumatologiaStante le verifiche effettuate dallo scrivente Servizio e acquisita agli atti la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica (verifica dei requisiti della struttura, autorizzazioni all’esercizio rilasciata dal Comune sede della struttura, verifica dell’autorizzazione all’esercizio nella disciplina medica del medico richiesto, verifica delle liste di attesa, rilascio di liberatoria ai fini assicurativi da parte del medico, pareri di competenza da parte del Direttore Medico Ospedaliero, del Direttore di Unità Operativa Complessa di appartenenza del medico richiesto, etc.), nonché verificata la regolarità della richiesta, si propone la stipula della sopra citata convenzione.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA
Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/681
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1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la stipula della convenzione per attività a pagamento a carattere occasionale ai sensi dell’art. 58 co. 7 del CCNL 1998/2001 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria con il CENTRO RIABILITATIVO SAN MARCO S.A.S.
nei termini ed alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di indicare la Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
3. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario
(App.to per il Dr. Francesco Buonocore – Dr. Celestino Piz) Il Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Paolo Fortuna)
IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese)
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza, ________________ _________________________________
Copia conforme all’originale, composta di n. fogli (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza, ________________ _________________________________
Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/681
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Ermanno
Angonese
Digitally signed by Ermanno Angonese Date: 2015.08.13 15:55:08 CEST
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE
EX ART. 15 QUINQUIES LETT. C) D. L.VO. 502/92 TRA I SOTTOSCRITTI
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 “Vicenza” (di seguito denominata anche “U.L.SS. n. 6”) – con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza – codice fiscale e P. IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante dott. ing. Ermanno Angonese
E
La società Centro Riabilitativo SAN MARCO S.a.s. (di seguito denominata anche “Struttura”) con sede legale in Piazza Aracoeli, 19 – 36100 Vicenza - codice fiscale e P. IVA 02762940241, nella persona del legale rappresentante la sig.ra Teresita Fabris.
PREMESSO
- che l’art. 15 quinquies lett. c) del D. L.vo 502/92 introdotto dall’art. 13 del D. L.vo 229/99, l’art.
58 comma 7 del CCNL 1998/2001 della dirigenza medica nonché l’art. 9 del DPCM 27/3/2000, prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’Azienda con le predette aziende e strutture;
- che la struttura, ha chiesto di stipulare una convenzione per poter usufruire occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Pierino De Sandre, dirigente medico dipendente dell’Azienda U.L.SS. n. 6;
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- che la struttura è titolare della autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e non è accreditata con il S.S.N. e che la presente convenzione con l’Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza, non costituisce accreditamento;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) su richiesta dei singoli utenti della struttura, il dr. Pierino De Sandre, dipendente dell’Azienda U.L.SS. n. 6 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la predetta struttura nella disciplina di reumatologia;
2) l’attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Pierino De Sandre è autorizzato a svolgere l’attività in argomento nel limite massimo di 150 prestazioni anno, intendendosi ricompresi in tale limite anche eventuali prestazioni effettuate presso altre strutture non accreditate;
3) L’Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza stabilisce di comune accordo con il dr. Pierino De Sandre le seguenti prestazioni e tariffe al netto della quota spettante per la Società (ove prevista) e scorporate di IVA: Visita Specialistica € 100,00;
4) La struttura raccoglierà in proprio le prenotazioni provvedendo alla riscossione delle tariffe, con cadenza mensile si impegna a comunicare all’Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza, obbligatoriamente mediante l’allegato “RIEPILOGO ACCESSI” (all. 1.1), l’elenco analitico (nominativo paziente, prestazione, importo) delle prestazioni erogate con l’effettivo orario di presenza c/o la Struttura (data, orario di entrata e orario di uscita) dello specialista, detto documento dovrà essere controfirmato sotto la propria responsabilità, del Legale Rappresentante della Società e dello Specialista, che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.
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Le prestazioni dovranno avvenire in maniera tale da assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del Dirigente coinvolto, nel rispetto dei limiti previsti dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione 18 dicembre 2012 n. 2621;
5) l’Azienda U.L.SS. n. 6 sulla base dei reports di cui al precedente comma, emette fattura per l’importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla struttura, entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. codice IBAN:
IT/24/F/02008/11820/000003495321;
6) La struttura, titolare dell’erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti degli utenti per gli eventuali danni ad essi cagionati nel corso dell’attività oggetto della presente convenzione. L’Azienda U.L.S.S. 6 resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività e, comunque, verrà tenuta manlevata dalla Struttura per le conseguenze di eventuali azioni intraprese nei confronti dell’Azienda U.L.SS. n. 6 in relazione all’attività oggetto della convenzione. La Struttura provvede a garantire idonea copertura assicurativa per i danni subiti dagli specialisti dell’Azienda per l’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione presso la propria sede. La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08;
7) la presente convenzione ha durata di mesi sei con decorrenza dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2017. Con cadenza annuale l’Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza provvederà alla verifica del rispetto del numero massimo di prestazioni effettuate. L’eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla struttura e soggetto a nuova convenzione;
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8) Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anche unilateralmente, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di giorni 30. Le Parti si riservano il diritto di risolvere la convenzione ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dalla presente convenzione, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali la convenzione s’intende risolta di diritto;
9) la presente convenzione, redatta in due esemplari, è soggetta a registrazione solo nei casi d’uso ai sensi dell’art. 5 Co. 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. L’imposta di bollo è a carico della struttura.
Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza Il Direttore Generale Ing. Ermanno Angonese
C.R. SAN MARCO S.a.s.
Il Legale Rappresentante Sig.ra Teresita Fabris
Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile l’art. 6.
Letto, approvato e sottoscritto.
Vicenza, li
Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza Il Direttore Generale Ing. Ermanno Angonese
C. R. SAN MARCO S.a.s.
Il Legale Rappresentante Sig.ra Teresita Fabris
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RIEPILOGO ACCESSI
mod. all. 1.1 Effettuati nell’ambito della convenzione per attività a pagamento a carattere occasionale tra l’Azienda U.L.SS. 6 “Vicenza” e la società:(nome società) Nominativo del professionista Periodo di riferimento mese e anno
Giorno Orario ENTRATA
Orario
USCITA PAZIENTE PRESTAZIONE IMPORTO
TOTALE
PER CONFERMA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA:
Timbro e firma del Legale Rappresentante della Struttura che ha usufruito della prestazione
IL PROFESSIONISTA Timbro e firma