• Non ci sono risultati.

Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 11 novembre 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 11 novembre 2020"

Copied!
23
0
0

Testo completo

(1)

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 380/01 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.10002 — Hoyer/Rhenus/

JV) (1). . . 1 2020/C 380/02 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9445 — Natura

Cosméticos/Avon Products) (1). . . 2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 380/03 Tassi di cambio dell'euro — 10 novembre 2020. . . 3 2020/C 380/04 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione. . . 4 2020/C 380/05 Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione. . . 5

Corte dei conti

2020/C 380/06 Relazione annuale sulle imprese comuni dell’UE per l’esercizio finanziario 2019. . . 6

IT

C 380 Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

63o anno

Comunicazioni e informazioni

11 novembre 2020 Edizione

in lingua italiana

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(2)

2020/C 380/07 Procedure di liquidazione, Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di East West Insurance Company Limited (in Administration) (in prosieguo: la «società»), Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) e regolamenti 2004 SI n. 2004/353 relativi alla ristrutturazione e alla liquidazione degli assicuratori, regolamento 11. . . 7

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 380/08 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9827 — International Flavors & Fragrances/Nutrition &

Biosciences) (1). . . 8 2020/C 380/09 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9996 — Trenitalia/Netinera Deutschland), Caso

ammissibile alla procedura semplificata (1). . . 10 2020/C 380/10 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9995 — Permira/Neuraxpharm) (1). . . 11 2020/C 380/11 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess), Caso ammissibile alla

procedura semplificata (1). . . 12

ALTRI ATTI

Commissione europea

2020/C 380/12 Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. . . 13

Rettifiche

2020/C 380/13 Rettifica della non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10003 — Alcentra/Brait/New Look Retail Holdings) (GU C 374 del 5.11.2020). . . 19

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10002 — Hoyer/Rhenus/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 380/01)

Il 3 novembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M10002. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9445 — Natura Cosméticos/Avon Products)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 380/02)

Il 13 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9445. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(5)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1) 10 novembre 2020

(2020/C 380/03)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,1808

JPY yen giapponesi 124,36

DKK corone danesi 7,4445

GBP sterline inglesi 0,89183

SEK corone svedesi 10,2000

CHF franchi svizzeri 1,0817

ISK corone islandesi 162,30

NOK corone norvegesi 10,6618

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 26,431

HUF fiorini ungheresi 357,36

PLN zloty polacchi 4,4990

RON leu rumeni 4,8667

TRY lire turche 9,7675

AUD dollari australiani 1,6237

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5393

HKD dollari di Hong Kong 9,1568

NZD dollari neozelandesi 1,7304

SGD dollari di Singapore 1,5926

KRW won sudcoreani 1 318,93

ZAR rand sudafricani 18,3507

CNY renminbi Yuan cinese 7,8107

HRK kuna croata 7,5625

IDR rupia indonesiana 16 590,24

MYR ringgit malese 4,8655

PHP peso filippino 57,050

RUB rublo russo 90,2297

THB baht thailandese 35,825

BRL real brasiliano 6,3563

MXN peso messicano 24,1004

INR rupia indiana 87,6665

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(6)

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (2020/C 380/04)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da Malta e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1).

Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Malta

Oggetto della commemorazione: giochi per bambini

Descrizione del disegno: il disegno raffigura un mélange di giochi tradizionali popolari tra i bambini maltesi. Questi includono biglie, trottole e volo e costruzione tradizionale di aquiloni. È raffigurata anche una versione maltese del gioco della campana nota localmente come «passju». Tre api che volano in cerchio alludono a una popolare canzone cantata dai bambini maltesi mentre giocano. Incluso nel disegno c’è il nome del paese di emissione, «Malta», e l’anno di emissione,

«2020».

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura: 220 000

Data di emissione: ottobre 2020

(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

(7)

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione (2020/C 380/05)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1).

Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Portogallo

Oggetto della commemorazione: 730° anniversario dell’Università di Coimbra

Descrizione del disegno: il disegno raffigura la torre dell’Università di Coimbra e una composizione visiva di triangoli che rappresentano i tetti dell’Università di Coimbra, il più alto dei quali evoca la biblioteca Joanina; la composizione è inserita nella scritta «UNIVERSIDADE DE COIMBRA 730 ANOS PORTUGAL 2020» (Università di Coimbra 730 anni Portogallo 2020).

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata: 360 000

Data di emissione: novembre 2020

(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

(8)

CORTE DEI CONTI

Relazione annuale sulle imprese comuni dell’UE per l’esercizio finanziario 2019 (2020/C 380/06)

Il 12 novembre 2020, la Corte dei conti europea pubblicherà la relazione annuale sulle imprese comuni dell’UE per l’esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle stesse.

A partire dal 12 novembre 2020, la relazione sarà disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2019/JUS_2019_IT.pdf

Allo stesso tempo, sarà attivato il seguente link ad una sintesi della relazione annuale e ai documenti correlati: https://www.

eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=54396.

(9)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Procedure di liquidazione

Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di East West Insurance Company Limited (in Administration) (in prosieguo: la «società»)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) e regolamenti 2004 SI

n. 2004/353 relativi alla ristrutturazione e alla liquidazione degli assicuratori, regolamento 11 (2020/C 380/07)

Impresa di assicurazione East West Insurance Company Limited 20 Old Broad Street

Londra EC2N 1DP Regno Unito Data, entrata in vigore e natura della decisione 12 ottobre 2020

Autorità competenti High Court of Justice (Alta Corte di giustizia) Business & Property Courts of England and Wales Strand

Holborn

Londra WC2A 2LL Regno Unito

Autorità di vigilanza Prudential Regulatory Authority (Autorità di regolamentazione pruden­

ziale)

c/o Bank of England Threadneedle Street Londra

EC2R 8AH Regno Unito

Financial Conduct Authority (Autorità di condotta finanziaria) 12 Endeavour Square

Londra E20 1JN Regno Unito Amministratori straordinari nominati Richard Barker

Ernst & Young LLP 1 More London Place Londra

SE1 2AF Regno Unito Simon Edel Ernst & Young LLP 1 More London Place Londra

SE1 2AF Regno Unito

Legge applicabile Insolvency Act 1986 (legge sull'insolvenza del 1986) Inghilterra e Galles

(10)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9827 — International Flavors & Fragrances/Nutrition & Biosciences) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 380/08)

1. In data 30 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— International Flavors & Fragrances Inc («IFF», Stati Uniti),

— Nutrition & Biosciences business («N&B», USA), di proprietà di DuPont de Nemours, Inc.

IFF acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di N&B.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— IFF: sviluppo, produzione e fornitura di aromi e fragranze utilizzati nel settore dei beni di consumo, come cibi e bevande, prodotti per l’igiene personale e per la casa;

— N&B: sviluppo, produzione e fornitura di alimenti e di ingredienti e additivi industriali, compresi gli ingredienti speciali naturali e di origine vegetale (ad esempio proteine, emulsionanti, edulcoranti), di soluzioni per le applicazioni per la salute e le bioscienze (ad esempio probiotici, fibre, colture, enzimi, controllo microbico), di polimeri cellulosici funzionali e di eccipienti derivati dalle alghe per integratori alimentari.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.9827 — International Flavors & Fragrances/Nutrition & Biosciences (1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(11)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 222964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(12)

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9996 — Trenitalia/Netinera Deutschland)

Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 380/09)

1. In data 3 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Trenitalia S.p.A. («Trenitalia», Italia), appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Italia),

— Netinera Deutschland GmbH («Netinera», Germania), attualmente controllata congiuntamente da Trenitalia e Cube Transport Sarl (Lussemburgo).

Trenitalia acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Netinera.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Trenitalia: opera nel settore del trasporto ferroviario di passeggeri e dei servizi connessi in Italia e in altri paesi europei, principalmente Francia, Regno Unito e Grecia. È interamente di proprietà della società. Ferrovie dello Stato Italiane S.p.

A., a sua volta detenuta al 100 % dal Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze,

— Netinera: gestisce servizi regionali di trasporto passeggeri su rotaia e autobus principalmente in Germania (e, in misura minore, nella Repubblica ceca) sulla base di contratti di servizio pubblico aggiudicati principalmente dalle autorità tedesche dei trasporti pubblici. Attualmente è controllata congiuntamente da Trenitalia e Cube Transport Sarl, un fondo di investimento con sede in Lussemburgo specializzato in infrastrutture e servizi pubblici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9996 — Trenitalia/Netinera Deutschland

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles

BELGIO

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(13)

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9995 — Permira/Neuraxpharm)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 380/10)

1. In data 30 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Permira Holdings Limited («Permira», Guernesy),

— Neuraxpharm Midco S.C.A. («Neuraxpharm», Lussemburgo).

Permira acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Neuraxpharm.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Permira: impresa europea di private equity che investe a lungo termine in imprese attive in un’ampia gamma di settori che presentano un potenziale di crescita e sviluppo;

— Neuraxpharm: società farmaceutica europea specializzata nel trattamento dei disturbi del sistema nervoso centrale.

Inoltre, Neuraxpharm, tramite le sue controllate, fornisce servizi di gestione di contratti e di organizzazione della produzione per prodotti finiti e principi attivi farmaceutici, sia alle società del gruppo che a terzi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9995 — Permira/Neuraxpharm

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 2229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles

BELGIO

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(14)

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 380/11)

1. In data 30 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— CIMIC Group Limited («CIMIC», Australia), controllata da ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. («ACS», Spagna),

— Elliott Investment Management L.P. («Elliott», Stati Uniti d’America),

— Thiess Pty Ltd («Thiess», Australia), controllata da CIMIC.

CIMIC e Elliott acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Thiess.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— CIMIC: edilizia e ingegneria, gestione di impianti e gestione patrimoniale, lavorazione di minerali e servizi minerari (attraverso Thiess);

— Elliott: investimenti che includono debiti non in sofferenza, titoli in sofferenza, posizioni di copertura e arbitraggio, posizioni nell’ambito degli strumenti di capitale, posizioni di private equity e posizioni di credito privato, negoziazione di valuta;

— Thiess: servizi minerari riguardanti fattibilità, pianificazione, sviluppo, estrazione, gestione del patrimonio, manutenzione e bonifica.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles

BELGIO

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(15)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento

delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2020/C 380/12)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«GROS PLANT DU PAYS NANTAIS»

PDO-FR-A0275-AM02

Data di comunicazione: 15 settembre 2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA 1. Zona geografica

La zona geografica è stata rivista a seguito di una fusione tra comuni, con una conseguente modifica del nome di alcuni di essi.

I comuni «Saint-Géréon» e «Ancenis» sono pertanto sostituiti dal comune «Ancenis-Saint-Géréon». Il comune «Saint- Hilaire-de-Loulay» è sostituito da «Montaigu-Vendée (per il solo territorio del comune delegato di Saint-Hilaire-de- Loulay)».

Tale modifica è di carattere meramente redazionale e non cambia la zona geografica.

Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 6.

2. Superficie parcellare delimitata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «15 novembre 2018» si aggiunge «e 17 giugno 2020».

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3. Legame con la zona geografica

Il documento unico è stato rivisto per sopprimere il riferimento al numero di comuni che compongono la zona geografica.

Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 8.

DOCUMENTO UNICO 1. Nome del prodotto

Gros Plant du Pays nantais (1) GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.

(16)

2. Tipo di indicazione geografica DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini) Sono vini bianchi, secchi e tranquilli.

I vini presentano:

— un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9 %;

— un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 4 grammi per litro;

— un tenore massimo di acidità volatile di 10 milliequivalenti per litro;

— un titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l’arricchimento dell’11 %.

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale dei vini e il titolo alcolometrico totale effettivo sono conformi ai limiti stabiliti dalla normativa dell’Unione europea. Sono vini bianchi, secchi e tranquilli.

Presentano un colore giallo molto pallido che a volte, nei primi anni di vita, è striato di riflessi verdi.

Il loro equilibrio gustativo è acidulo, complessivamente dominato dalla freschezza e dalla leggerezza.

Al naso, esprimono aromi sottili, con dominante fruttata o floreale, spesso accompagnati da un tocco iodato.

Caratteristiche analitiche generali Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

Acidità totale minima:

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

5. Pratiche di vinificazione a. Pratiche enologiche specifiche P ra tica co ltu rale

I vigneti presentano una densità minima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro.

La distanza tra i filari è inferiore o uguale a 2,20 metri e la distanza fra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,10 metri.

Le viti sono potate con un massimo di 14 gemme franche per ceppo:

— o a potatura corta (cordone di Royat, alberello, ventaglio);

— o a potatura Guyot semplice.

La potatura viene ultimata prima del germogliamento o stadio 5 della scala di Eichhorn e Lorentz.

Nella fase di allegagione, il numero di tralci fruttiferi dell’anno per ceppo è inferiore o uguale a 12.

Prati ca eno l ogi ca spec ific a

È vietato qualsiasi trattamento termico del raccolto con il ricorso a temperature inferiori a -5 °C.

Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale dell’11 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini rispettano gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione europea e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

(17)

b. Rese massime 75 ettolitri per ettaro

6. Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 20 giugno 2018. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni secondo il codice ufficiale geografico dell’anno 2020:

— dipartimento della Loire-Atlantique: Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis-Saint-Géréon, Basse-Goulaine, La Bernerie-en- Retz, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz (per il solo territorio del comune delegato di Chéméré), La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur- Logne, Divatte-sur-Loire, Geneston, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé, La Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Monnières, Montbert, Les Moutiers-en- Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de- Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz;

— dipartimento di Maine-et-Loire: Mauges-sur-Loire (per il solo territorio del comune delegato di La Chapelle-Saint- Florent), Montrevault-sur-Èvre (per il solo territorio del comune delegato di La Chaussaire), Orée d’Anjou, Sèvremoine (per il solo territorio dei comuni delegati di Saint-Crespin-sur-Moine e Tillières);

— dipartimento della Vendée: Cugand, Montaigu-Vendée (per il solo territorio del comune delegato di Saint-Hilaire-de- Loulay), Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Philbert-de-Bouaine.

7. Varietà principale/i di uve da vino Colombard B

Folle blanche B Montils B

8. Descrizione del legame/dei legami

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica è caratterizzata da rilievi segnati dai corsi d’acqua che formano una fitta rete a sud e ad est della città di Nantes. Il Pays nantais, che si estende dai versanti dei Mauges a est fino alla costa dell’Oceano Atlantico a ovest e dalla Loira a nord fino alle pianure della Vandea a sud, presenta un paesaggio caratterizzato dall’alternanza di colline coltivate a vigne e valli destinate all’allevamento del bestiame. Il vigneto sorge principalmente sui pendii e sulle collinette circostanti il lago di Grand-Lieu e i suoi affluenti e sui versanti della palude di Goulaine e della valle della Loira. Questa zona geografica costituisce il prolungamento più occidentale della zona viticola della Valle della Loira e comprende i dipartimenti della Loire-Atlantique, di Maine-et-Loire e della Vendée.

La zona poggia su un basamento geologico antico e complesso, dove si alternano formazioni plutoniche (graniti, gabbri) e rocce metamorfiche (gneiss, micascisti, anfiboliti, eclogiti), talvolta ricoperte da sedimenti di sabbia e ghiaia dell’era Terziaria. Queste diverse rocce, quando si trovano in situazione erosiva, sono spesso all’origine di terreni acidi, ricchi di elementi grossolani (sabbia, ciottoli, ghiaia), sani e aerati, naturalmente ben drenati, poco fertili e con una moderata riserva d’acqua. Nel rispetto delle consuetudini, la superficie parcellare di vendemmia delimita con precisione i pendii più ripidi caratterizzati da suoli sabbiosi poco profondi.

Il clima del Pays nantais dipende dall’influenza oceanica, la cui penetrazione è ampiamente agevolata dall’estuario della Loira. Nel corso dell’anno la variazione delle temperature è scarsa. Gli inverni sono particolarmente miti e in primavera il terreno si riscalda precocemente. In estate le temperature si mantengono fresche grazie alle brezze marine, che riducono la frequenza e l’intensità degli episodi di grande caldo. Le precipitazioni sono relativamente ben distribuite durante tutto l’anno ma con una marcata carenza in estate. Il soleggiamento è elevato per questa latitudine.

(18)

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Espressione di un’antichissima tradizione vitivinicola, i vigneti nantesi sono tra i più vasti della Francia medievale. Dal XVI secolo in poi, sotto l’impulso del commercio olandese, l’attività vitivinicola viene indirizzata verso la distillazione.

Si diffonde allora, soppiantando i vitigni autoctoni, il vitigno charentais Folle Blanche B, rinomato per la produzione di acquaviti pregiate. Nell’ambiente naturale del Pays nantais, questo vitigno rivela la sua vocazione alla produzione di vini bianchi. Il nome «Gros Plant» compare per la prima volta in uno scritto del 1732 per designare questi vini, che riscuotono grande successo nella Francia occidentale. A metà del XIX secolo, mentre le attività di distillazione del Pays nantais vanno diminuendo, il vigneto del «Gros Plant» copre ancora 20 000 ettari.

Dopo la crisi della fillossera, accanto al Folle Blanche B, vengono piantati, in proporzioni minori, i vitigni Montils B e Colombard B, anch’essi originari della Charante. Per controllare il vigore delle piante naturalmente fertili, i produttori adottano norme rigorose: densità di impianto medio-alta, potatura corta delle viti, rigida limitazione del numero di rami fruttiferi. Le parcelle destinate a tale produzione sono selezionate in base alla loro tendenza alla precocità, alla loro scarsa riserva idrica e alla minore fertilità. Con la riduzione delle rese, la qualità dei vini migliora. Grazie all’attività promozionale della confraternita bacchica dei cavalieri di Bretvins, creata nel 1948, e all’impegno del primo Syndicat de défense, costituito nel 1951, il nome «Gros Plant du Pays nantais» è riconosciuto come denominazione di origine

«vin délimité de qualité supérieure» con una sentenza del 26 febbraio 1954. I vini acquisiscono così una reputazione a livello nazionale.

Nell’ottica di produrre vini più ricchi e più complessi, gli operatori adottano un particolare percorso tecnico di vinificazione, il cosiddetto «metodo Nantes», che consiste nel mantenere i vini sulle relative fecce fini per almeno un inverno senza alcuna spillatura: una competenza nata dall’abitudine dei produttori di tenere una botte del loro miglior vino su fecce per festeggiare gli eventi familiari della primavera successiva. Questo metodo di affinamento conferisce ai vini rotondità e grassezza, arricchendoli in particolare con mannoproteine e altri composti derivanti dall’autolisi delle pareti cellulari dei lieviti. Questo metodo, che si basa sul fatto di non manipolare i vini e sul mantenerli in un’atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio dei composti volatili, permette inoltre di conservare fino alla primavera e oltre gli aromi formatisi durante la fermentazione alcolica. La normativa specifica della menzione tradizionale «sur lie» è stata definita nel 1977 e dal 1994 comporta l’imbottigliamento dei vini all’interno delle stesse cantine di vinificazione per limitarne la spillatura e il travaso.

Nel 2009, il vigneto della denominazione di origine controllata si estende su quasi 1 500 ettari, coltivati da 600 produttori, per una produzione annua di circa 100 000 ettolitri, di cui più di un terzo beneficia della menzione «sur lie».

I vini della denominazione di origine controllata «Gros Plant du Pays nantais» sono vini bianchi tranquilli. Presentano un colore giallo molto pallido che a volte, nei primi anni di vita, è striato di riflessi verdi. Il loro equilibrio gustativo è acidulo, complessivamente dominato dalla freschezza e dalla leggerezza. Al naso, esprimono aromi sottili, con dominante fruttata o floreale, spesso accompagnati da un tocco iodato.

I vini che beneficiano della menzione «sur lie» sono generalmente caratterizzati al palato da un equilibrio più orientato verso la rotondità, un bouquet olfattivo più complesso e possono presentare un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi durante la fermentazione alcolica. Per preservarne la freschezza, la ricchezza aromatica e l’anidride carbonica endogena, sono protetti dall’ossidazione durante il processo di affinamento. Avendo un contenuto di anidride carbonica troppo elevato per essere confezionati in contenitori flessibili, vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare. L’insediamento nella regione nantese dei vitigni che conferiscono originalità ai vini della denominazione di origine controllata deriva sia dalla posizione geografica che dalla storia di Nantes. Situata alla confluenza della Loira e dell’Oceano Atlantico, questa grande città portuale ha precocemente sviluppato un commercio enologico attivo verso i centri urbani del nord Europa. Piazza commerciale di notevole importanza, Nantes ha attirato numerosi commercianti, tra i quali molti olandesi che hanno contribuito in modo decisivo all’espansione nella zona geografica del vitigno Folle Blanche B prima dell’insediamento del Montils B e del Colombard B, il cui comportamento agronomico è molto simile.

Nella regione nantese, le condizioni pedoclimatiche hanno permesso di produrre con tali vitigni vini bianchi equilibrati con aromi delicati. I terreni acidi grossolani della zona, sviluppatisi su depositi di granito, gneiss, micascisti o ghiaia sabbiosa, combinati al clima invernale mite di Nantes, favoriscono un inizio precoce del ciclo vegetativo delle viti e il raggiungimento di una perfetta maturazione dell’uva. La posizione settentrionale del vigneto che beneficia della denominazione di origine controllata e la sua esposizione agli influssi oceanici garantiscono temperature estive fresche che permettono di conservare i precursori dei delicati aromi presenti negli acini delle uve.

(19)

Per adattare i vitigni selezionati al contesto naturale del Pays nantais, gli operatori della zona hanno potuto contare su una competenza enologica consolidata, espressione di una tradizione plurisecolare nel commercio di vini pregiati. Le scelte tecniche effettuate nella selezione delle parcelle prima dell’impianto, come nel controllo del vigore delle viti, consentono di sfruttare al meglio i terreni poco fertili e la generosa esposizione al sole della zona geografica per ottenere raccolti maturi e sani.

Il metodo nantese di affinamento dei vini sulle relative fecce fini senza alcuna spillatura permette alle molecole odorose formatesi durante la fermentazione di esprimersi nel prodotto finale. Il clima invernale mite favorisce gli scambi con le fecce, in modo che i vini acquistino ricchezza. Questo processo di affinamento conferisce ai vini che beneficiano della dicitura «sur lie» un carattere più rotondo, aromi fruttati o floreali fini e delicati e un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi a fine fermentazione. Per preservare i benefici di questo affinamento ed evitare ogni ossidazione, gli operatori hanno acquisito una particolare competenza nel confezionamento dei vini, imbottigliandoli direttamente in cantina. Questa pratica tradizionale, che riduce al minimo la manipolazione dei prodotti, è perfettamente indicata per preservare i delicati composti odorosi dei vini.

Il «Gros Plant du Pays nantais», il vino della Loira «più vicino all’oceano» dato che la zona geografica si estende fino alla baia di Bourgneuf, offre una sensazione acidula al palato ed esprime generalmente aromi iodati che si abbinano perfettamente a crostacei e ostriche. I produttori da sempre mettono in risalto questa caratteristica associazione tra i vini e la gastronomia locale che ha permesso di ottenere, già nel 1954, il riconoscimento come denominazione di origine «vin délimité de qualité supérieure». Ancora oggi, l’ubicazione del vigneto, lungo il litorale che si estende tra la Bretagna e la Vandea, rappresenta un atout commerciale poiché il turismo estivo contribuisce notevolmente alla sua reputazione e rafforza l’immagine di un vino che si abbina perfettamente ai prodotti del mare.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti) Quadro normativo:

Legislazione nazionale Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, nonché per la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il condizionamento dei vini che possono beneficiare della dicitura «sur lie», è costituita dal territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale dell’anno 2018:

— dipartimento della Loire-Atlantique: Boussay, Chaumes-en-Retz (per il solo territorio del comune delegato di Arthon-en-Retz), Couffé, Ligné, Loireauxence (per il solo territorio del comune delegato di Varades), La Marne, Mésanger, Paulx, Rezé;

— dipartimento di Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (per il solo territorio del comune delegato di Gesté), Montrevault-sur-Èvre (per il solo territorio dei comuni delegati di La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet e Le Puiset-Doré).

Quadro normativo:

Legislazione nazionale Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione:

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato con la dicitura «sur lie» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste nel disciplinare per tale dicitura.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire»

in base alle norme del disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione.

Le dimensioni dei caratteri della menzione «sur lie» e della denominazione geografica «Val de Loire» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

I vini che beneficiano di tale dicitura devono necessariamente essere presentati con l’indicazione dell’annata.

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

(20)

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata e figura nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata.

Quadro normativo:

Legislazione nazionale Tipo di condizione ulteriore:

Confezionamento nella zona geografica delimitata Descrizione della condizione:

Per preservare le caratteristiche frutto del processo di vinificazione e affinamento di questi vini, in particolare la freschezza, la complessità aromatica e il leggero perlant dovuto al contenuto di anidride carbonica endogena e al fine di limitare i travasi, i vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» vengono imbottigliati nelle cantine di vinificazione tra il 1° marzo e il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della raccolta.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8fd4318d-e004-4c39-afe6-5016a5faef3f

(21)

RETTIFICHE

Rettifica della non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10003 — Alcentra/Brait/New Look Retail Holdings)

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 374 del 5 novembre 2020) (2020/C 380/13)

Pagina 1, titolo, e pagina di copertina:

anziché: «Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M. 10003 — Alcentra/

Brait/New Look Retail Holdings)»,

leggasi: «Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M. 9994 — Alcentra/Brait/

New Look Retail Holdings)».

Pagina 1, secondo trattino:

anziché: «— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eurlex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M10003. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.»,

leggasi: «— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eurlex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9994. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.».

(22)
(23)

IT

Riferimenti

Documenti correlati

Il presente complemento della versione consolidata del 2019 del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) contiene le modifiche che è

Le modifiche apportate consistono nell’aggiornamento della tabella contenente i principali punti da controllare e del relativo metodo di valutazione per tenere

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 12,5 Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milli­.. grammi

«Le colture destinate alla produzione della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - specie

2020/C 343/01 Informazioni fornite dalla Commissione in conformità dell’articolo 8, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio

a) Al posto della dicitura «denominazione di origine protetta» possono essere utilizzate menzioni tradizionali, come «vino “Classicus” di origine protetta»,

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 7/2020 «Attuazione della politica di coesione: i costi sono comparativamente bassi,

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente