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Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 10 novembre 2020

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(1)

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 379/01 Comunicazione della Commissione —, Comunicazione interpretativa della Commissione sulla redazione, la revisione contabile e la pubblicazione dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali redatte in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione sul formato elettronico unico europeo (ESEF). . . 1 2020/C 379/02 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9434 — UTC/Raytheon) (1). . . . 8 2020/C 379/03 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9861 — Unilabs/Medbase/

JV) (1). . . 9

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 379/04 Tassi di cambio dell'euro — 9 novembre 2020. . . 10 2020/C 379/05 Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni, 20 agosto 2019, Caso M.8870 — E.ON/

Innogy, Relatore: Danimarca. . . 11 2020/C 379/06 Relazione finale del consigliere-auditore, E.ON/Innogy, (Caso M.8870). . . 14 2020/C 379/07 Sintesi della decisione della Commissione, del 17 settembre 2019, che dichiara una concentrazione

compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, (Case M.8870 – E.ON/

Innogy) [notificata con il numero C(2019)6530]. . . 16

IT

C 379 Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

63o anno

Comunicazioni e informazioni

10 novembre 2020 Edizione

in lingua italiana

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(2)

2020/C 379/08 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. . . 21

V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

2020/C 379/09 Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. . . 22 2020/C 379/10 Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di

produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. . . 29

Rettifiche

2020/C 379/11 Rettifica all’invito a presentare proposte — GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20 — ReferNet: Rete europea di riferimento ed esperienza nel campo dell’istruzione e della formazione professionale del Cedefop (GU C 327 del 5.10.2020). . . 34

(3)

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione interpretativa della Commissione sulla redazione, la revisione contabile e la pubblicazione dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali redatte in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione sul formato elettronico unico europeo

(ESEF) (2020/C 379/01)

1. Introduzione

L’obiettivo della presente comunicazione interpretativa è chiarire alcune disposizioni vigenti del diritto dell’Unione in materia di redazione, revisione contabile e pubblicazione dei bilanci redatti conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (regolamento ESEF) (1). Tali disposizioni dell’UE derivano dalla direttiva 2004/109/CE (2), modificata dalla direttiva 2013/50/UE (direttiva sulla trasparenza), dalla direttiva 2006/43/CE (3), modificata dalla direttiva 2014/56/UE (direttiva sulla revisione contabile), e dalla direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile) (4).

Le affermazioni e i pareri forniti nel presente documento rispecchiano il punto di vista della Commissione europea. Ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la Corte di giustizia ha competenza esclusiva in materia di interpretazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea.

Il regolamento ESEF ha introdotto un formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali di emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell’UE. Esso stabilisce norme generali sul formato delle relazioni finanziarie annuali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla trasparenza (5) e norme più specifiche sulla marcatura dei bilanci ivi contenuti. Non si applica alle relazioni finanziarie semestrali di cui all’articolo 5 della direttiva sulla trasparenza.

Il regolamento ESEF stabilisce i seguenti obblighi principali:

i) gli emittenti redigono e pubblicano le loro relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML (eXtensible HyperText Markup Language);

(1) Regolamento delegato (UE) 2018/ della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1), modificata dalla direttiva 2013/50/UE.

(2) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38), modificata dalla direttiva 2013/50/UE.

(3) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(4) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(5) L’articolo 4, paragrafo 2, precisa che la relazione finanziaria annuale comprende il bilancio sottoposto a revisione, la relazione sulla gestione e le attestazioni delle persone responsabili presso l’emittente.

(4)

ii) gli emittenti che redigono il bilancio consolidato conformemente agli International Financial Reporting Standard (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 (IFRS omologati dall’UE) (6) o agli IFRS di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), della decisione 2008/961/CE (IFRS adottati dallo IASB) (7):

— utilizzano il linguaggio iXBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language) per la marcatura di tali bilanci consolidati;

— marcano le note al bilancio con taggature di blocco (8).

Le marcature iXBRL sono conformi alla tassonomia ESEF, inclusa negli allegati del regolamento ESEF e sviluppata sulla base della tassonomia IFRS pubblicata dalla Fondazione IFRS.

La combinazione del formato XHTML con le marcature iXBRL rende le relazioni finanziarie annuali leggibili tanto da utenti umani quanto da dispositivi automatici, migliorando così l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità delle informazioni incluse nelle relazioni finanziarie annuali.

Dall’entrata in applicazione del regolamento ESEF gli emittenti adempiono i loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva sulla trasparenza soltanto se redigono le relazioni finanziarie annuali nel formato elettronico unico europeo (9).

La Commissione si compiace del fatto che diversi Stati membri abbiano modificato o stiano modificando le norme nazionali per conformarsi pienamente ai requisiti connessi al formato elettronico unico europeo previsti dal diritto dell’Unione. La Commissione incoraggia tutti gli Stati membri a completare in tempo utile il processo ove necessario.

Il contenuto della presente comunicazione è pertinente in quanto il regolamento ESEF è entrato in applicazione (10).

2. Chiarimenti sulle disposizioni dell’Unione vigenti in materia di revisione contabile

2.1. I revisori legali sono tenuti a fornire un giudizio di revisione in merito alla conformità dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF?

Il diritto dell’Unione impone ai revisori legali (11) di fornire un giudizio di revisione in merito alla conformità dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF, ossia alle disposizioni del regolamento ESEF che si applicano ai bilanci.

Tale conclusione può essere tratta dall’analisi giuridica che segue.

i. A norma dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sulla trasparenza, gli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell’UE redigono le loro relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione. I requisiti del formato elettronico unico di comunicazione sono stabiliti nel regolamento ESEF, che stabilisce norme sul formato delle relazioni finanziarie annuali in generale (12) e norme più specifiche sulla marcatura dei bilanci ivi inclusi (13).

(6) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1) (regolamento IAS).

(7) 2008/961/CE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112).

(8) Quest’obbligo sarà introdotto gradualmente conformemente all’allegato II del regolamento ESEF.

(9) La direttiva sulla trasparenza stabilisce obblighi riguardanti la comunicazione per tutte le «informazioni previste dalla regolamentazione», categoria che comprende anche le relazioni finanziarie annuali. Inoltre, a norma dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12) (regolamento sul prospetto), gli emittenti possono includere le relazioni finanziarie annuali nel documento di registrazione universale. Si ritiene che tali emittenti abbiano rispettato l’obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva sulla trasparenza solo se sono soddisfatte determinate condizioni. Una di queste condizioni prevede che la relazione finanziaria annuale inclusa nel documento di registrazione universale sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva sulla trasparenza (tra cui l’utilizzo del formato elettronico unico europeo).

(10) Cfr. articolo 8 del regolamento ESEF.

(11) Qualsiasi riferimento ai «revisori legali» nel presente documento si intende quale riferimento a «revisori legali o imprese di revisione contabile».

(12) Cfr. articolo 3 del regolamento ESEF.

(13) Cfr. articoli 4, 5 e 6 del regolamento ESEF.

(5)

ii. L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza specifica che il bilancio dell’emittente è sottoposto a revisione conformemente alla direttiva contabile (14). Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva contabile, i bilanci degli enti di interesse pubblico – che comprendono, tra l’altro, emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell’UE (15) – sono sottoposti a revisione legale da parte di revisori legali.

iii. A norma dell’articolo 28 della direttiva sulla revisione contabile, i revisori legali illustrano i risultati della revisione in una relazione di revisione. La relazione di revisione include un giudizio di revisione del revisore legale in merito a quanto segue: i) se il bilancio d’esercizio fornisce o meno una rappresentazione veritiera e corretta secondo il quadro normativo sull’informativa finanziaria applicato; e ii) «se del caso», se il bilancio d’esercizio rispetta o meno gli «obblighi di legge» (16).

iv. Per «obblighi di legge» di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della direttiva sulla revisione contabile si intendono tutti gli obblighi giuridici imposti a livello dell’Unione e/o a livello nazionale per la redazione del bilancio. Il considerando 11 del regolamento ESEF afferma esplicitamente che i requisiti previsti dal medesimo regolamento costituiscono «obblighi di legge».

v. L’espressione «se del caso» di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della direttiva sulla revisione contabile significa che, qualora il diritto dell’Unione e/o nazionale preveda obblighi di legge applicabili al bilancio, i revisori legali verificano che il bilancio rispetti tali obblighi e forniscono un giudizio di revisione.

I revisori legali sono pertanto tenuti a verificare la conformità del bilancio a ciascun obbligo di legge applicabile, compresi i pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF, come spiegato più avanti nella successiva domanda n. 2.2, e a fornire un giudizio di revisione in merito alla conformità del bilancio a tali obblighi.

Gli obiettivi strategici stabiliti nei considerando degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano la redazione, la pubblicazione e la revisione dei bilanci delle società quotate confermano tale analisi giuridica. Tali obiettivi strategici mirano a:

(i) accrescere la comparabilità e la fiducia del pubblico nei bilanci (17);

(ii) garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dell’informativa finanziaria da parte delle società i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentati dell’UE (18);

(iii) tutelare gli interessi dei terzi della società (19);

(iv) garantire un approccio armonizzato in materia di revisione legale dei conti (20);

(v) garantire un grado elevato di tutela degli investitori in tutta la Comunità (21);

(vi) agevolare la comunicazione e l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità delle informazioni societarie (22).

Per garantire l’integrità del mercato interno e un livello omogeneo di protezione per tutti gli utilizzatori dei bilanci e delle relazioni finanziarie annuali, agli utilizzatori dovrebbe essere garantito lo stesso livello di protezione, indipendentemente dal modo in cui accedono alle informazioni contenute nei bilanci, che sia, ad esempio, per mezzo di documenti cartacei scansionati o di documenti strutturati elettronicamente.

(14) L’ articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza rinvia agli articoli 51 e 51 bis della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11) e all’articolo 37 della settima direttiva 83/349/CEE (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), ora abrogata dalla direttiva contabile (le disposizioni corrispondenti sono l’articolo 34, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 35 della direttiva contabile).

(15) Cfr. articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva contabile.

(16) Cfr. articolo 28, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della direttiva sulla revisione contabile, che si applica non solo ai bilanci individuali, ma anche ai bilanci consolidati (come specificato al paragrafo 5 dello stesso articolo).

(17) Considerando 55 della direttiva contabile.

(18) Considerando 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (regolamento IAS).

(19) Considerando 7 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46) (direttiva sul diritto societario).

(20) Considerando 3 della direttiva sulla revisione contabile.

(21) Considerando 7 della direttiva sulla trasparenza.

(22) Considerando 26 della direttiva 2013/50/UE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13), che modifica la direttiva sulla trasparenza, e considerando 4 del regolamento ESEF.

(6)

2.2. Quali sono gli obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF rispetto ai quali i revisori legali dovrebbero verificare la conformità al fine di fornire un giudizio di revisione?

Al fine di fornire un giudizio di revisione sulla conformità del bilancio ai «pertinenti obblighi di legge» stabiliti nel regolamento ESEF, i revisori legali verificano la conformità del bilancio dell’emittente alle disposizioni del medesimo regolamento che sono applicabili al bilancio (23). I «pertinenti obblighi di legge» sono i seguenti:

i) tutti i bilanci inclusi nella relazione finanziaria annuale sono redatti in un formato XHTML valido (24);

ii) per tutti i bilanci consolidati redatti in conformità agli IFRS omologati dall’UE o agli IFRS adottati dallo IASB (25):

— le informazioni specificate nell’allegato II del regolamento ESEF sono marcate, se presenti in tali bilanci consolidati;

— tutte le marcature, comprese le marcature volontarie di informazioni diverse da quelle specificate nell’allegato II, soddisfano i seguenti requisiti:

— deve essere utilizzato il linguaggio di markup XBRL;

— sono utilizzati gli elementi della tassonomia di base di cui all’allegato VI del regolamento ESEF con il significato contabile più vicino, a meno che sia creato un elemento della tassonomia di estensione in conformità dell’allegato IV del regolamento ESEF;

— le marcature sono conformi alle regole comuni sulla marcatura (26);

iii) per i bilanci diversi dai bilanci consolidati IFRS (27):

— tutte le marcature incluse dall’emittente su base volontaria o in conformità del diritto nazionale soddisfano i seguenti requisiti:

— deve essere utilizzato il linguaggio di markup XBRL;

— si utilizza una tassonomia specifica fornita dallo Stato membro in cui l’emittente è registrato;

— le marcature sono conformi alle regole comuni sulla marcatura (28).

2.3. Il giudizio di revisione relativo alla conformità del bilancio ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF deve essere incluso nella relazione di revisione o in una relazione distinta?

Il giudizio di revisione relativo alla conformità del bilancio ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF deve essere incluso nella relazione di revisione.

A norma dell’articolo 28 della direttiva sulla revisione contabile, i revisori legali illustrano i risultati della revisione in una relazione di revisione. L’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), punto ii), specifica che la relazione di revisione include un giudizio di revisione che indica se il bilancio fornisce o meno una rappresentanza veritiera e corretta secondo il quadro normativo sull’informativa finanziaria applicato, nonché un giudizio sulla conformità del bilancio agli «obblighi di legge»

applicabili. In questo caso, gli «obblighi di legge» corrispondono ai «pertinenti obblighi di legge» stabiliti nel regolamento ESEF (cfr. risposta alla domanda n. 2.2).

2.4. La relazione di revisione deve essere inclusa nella relazione finanziaria annuale conforme al regolamento ESEF o in un documento distinto pubblicato insieme alla relazione finanziaria annuale conforme al regolamento ESEF?

Il vigente diritto dell’Unione non specifica se la relazione di revisione debba essere inclusa nella relazione finanziaria annuale o pubblicata come documento distinto insieme alla relazione finanziaria annuale.

(23) Gli orientamenti sulle modalità per verificare la conformità ai pertinenti obblighi di legge di cui al regolamento ESEF sono inclusi negli orientamenti sulla partecipazione dei revisori dei conti alla redazione dei bilanci nel formato elettronico unico europeo, elaborati dal comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile, disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/

files/191128-ceaob-guidelines-auditors-involvement-financial-statements_en.

(24) L’ articolo 3 del regolamento ESEF, che prescrive di redigere tutta la relazione finanziaria annuale in formato XHTML, va letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla trasparenza, che specifica che la relazione finanziaria annuale comprende, tra l’altro, il bilancio sottoposto a revisione. Un validatore gratuito per documenti XHTML è disponibile all’indirizzo:

http://validator.w3.org/.

(25) Cfr. articolo 4 del regolamento ESEF.

(26) Cfr. articolo 6 del regolamento ESEF.

(27) Cfr. articolo 5 del regolamento ESEF. Tali norme si applicano agli emittenti registrati negli Stati membri.

(28) Cfr. articolo 6 del regolamento ESEF.

(7)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza, la relazione di revisione «è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale». In assenza di norme specifiche in vigore a livello nazionale/di mercato regolamentato e tenendo conto delle possibilità tecniche caso per caso, gli emittenti possono scegliere l’opzione preferita.

2.5. Gli emittenti di paesi terzi sono tenuti a rendere pubblica una relazione di revisione che includa un giudizio di revisione in merito alla conformità dei bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF?

Ai sensi della direttiva sulla trasparenza gli emittenti di paesi terzi sono tenuti a rendere pubbliche le relazioni finanziarie annuali redatte conformemente a tutti i requisiti del regolamento ESEF, unitamente a una relazione di revisione redatta conformemente alla direttiva sulla revisione contabile. Ne consegue che spetta all’emittente del paese terzo assicurare che i suoi revisori legali forniscano un giudizio di revisione in merito alla conformità dei bilanci inclusi nella relazione finanziaria annuale ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF.

L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza stabilisce che i bilanci da pubblicare nelle relazioni finanziarie annuali di qualsiasi emittente (compresi gli emittenti di paesi terzi) sono sottoposti a revisione conformemente all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 35 della direttiva contabile (che rinvia all’articolo 28 della direttiva sulla revisione contabile). Tali disposizioni fanno riferimento, rispettivamente, all’obbligo dei revisori di verificare i bilanci e al contenuto della relazione di revisione (29). Il contenuto della relazione di revisione è conforme all’articolo 28 della direttiva sulla revisione contabile, che impone al revisore di fornire un giudizio di revisione sulla conformità del bilancio agli obblighi di legge, compresi i pertinenti obblighi di legge stabiliti nel regolamento ESEF.

3. Chiarimenti sulle disposizioni dell’Unione relative all’uso della firma elettronica

3.1. Gli emittenti e/o i revisori legali devono utilizzare una firma elettronica per firmare rispettivamente le relazioni finanziarie annuali e/o i documenti ivi contenuti e/o le relazioni di revisione?

Il vigente diritto dell’Unione non impedisce agli emittenti o ai revisori legali di utilizzare la firma elettronica per firmare rispettivamente le relazioni finanziarie annuali e i documenti ivi inclusi o le relazioni di revisione. In assenza di norme specifiche in vigore a livello nazionale/di mercato regolamentato, gli emittenti e/o i revisori legali possono scegliere l’opzione preferita tra la firma autografa e la firma elettronica.

Sebbene l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza imponga esplicitamente agli emittenti di rendere pubblica una relazione di revisione firmata dai revisori responsabili della revisione del bilancio (30), non vi è alcun obbligo esplicito a livello dell’Unione per quanto riguarda l’opportunità di firmare le relazioni finanziarie annuali o i documenti ivi inclusi e le modalità per farlo. È tuttavia possibile che la normativa nazionale stabilisca requisiti applicabili alla firma.

In ogni caso, in linea con l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 (regolamento e-IDAS) (31), che specifica che «una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa», si considera che l’uso di una firma elettronica qualificata per la firma di tali relazioni soddisfi qualsiasi obbligo di firma.

4. Chiarimenti sulle disposizioni dell’Unione relative alla responsabilità degli emittenti

4.1. L’organo di amministrazione, di direzione o di controllo dell’emittente è responsabile della conformità delle relazioni finanziarie annuali ai requisiti del regolamento ESEF?

L’organo di amministrazione, di direzione o di controllo dell’emittente è responsabile della redazione e della pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali in conformità del regolamento ESEF.

Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva sulla trasparenza, la responsabilità per le informazioni da redigere e rendere pubbliche conformemente, tra l’altro, all’articolo 4 della stessa direttiva «compete almeno all’emittente o ai suoi organi di amministrazione, di direzione o di controllo». L’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sulla trasparenza prevede che le relazioni finanziarie annuali siano predisposte e pubblicate conformemente al regolamento ESEF.

(29) L’ articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza rinvia agli articoli 51 e 51 bis della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio e all’articolo 37 della direttiva 83/349/CEE. Entrambe le direttive sono state abrogate dalla direttiva contabile nel 2013. Secondo la tavola di concordanza, i riferimenti a tali articoli delle direttive abrogate si intendono fatti all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 35 della direttiva contabile.

(30) L’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva sulla revisione contabile stabilisce anche che la relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale.

(31) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(8)

4.2. Gli emittenti sono tenuti a includere nella relazione finanziaria annuale un’attestazione di responsabilità relativa alla conformità della relazione finanziaria annuale al regolamento ESEF?

Il diritto dell’Unione non impedisce agli emittenti di esprimere su base volontaria, ad esempio nell’attestazione di responsabilità contenuta nella relazione finanziaria annuale, una dichiarazione specifica sulla conformità della relazione finanziaria annuale al regolamento ESEF.

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sulla trasparenza prevede che la relazione finanziaria annuale comprenda

«attestazioni delle persone responsabili presso l’emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele [...]». In assenza di norme specifiche in vigore a livello nazionale/di mercato regolamentato, gli emittenti possono scegliere l’opzione preferita.

In ogni caso, l’organo di amministrazione, di direzione o di controllo dell’emittente è responsabile della redazione e della pubblicazione di una relazione finanziaria annuale conforme al regolamento ESEF in forza dell’articolo 7 della direttiva sulla trasparenza (cfr. anche la domanda n. 4.1).

4.3. Gli emittenti sono autorizzati a rendere pubbliche versioni supplementari della relazione finanziaria annuale che non sono conformi al regolamento ESEF e/o che includono bilanci conformi al medesimo regolamento per i quali la conformità alle disposizioni ESEF non è stata verificata dai revisori legali?

Il diritto dell’Unione non impedisce agli emittenti di pubblicare (ad esempio sul loro sito web) versioni supplementari delle relazioni finanziarie annuali che non sono conformi al regolamento ESEF o che includono bilanci conformi al medesimo regolamento per i quali la conformità alle disposizioni ESEF non è stata verificata dai revisori legali (32). Deve tuttavia essere precisato che queste versioni supplementari non conformi al regolamento ESEF delle relazioni finanziarie annuali non sono versioni ufficiali.

L’articolo 4 della direttiva sulla trasparenza impone agli emittenti di pubblicare relazioni finanziarie annuali redatte conformemente al regolamento ESEF. Dall’entrata in applicazione del regolamento ESEF gli emittenti adempiono i loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva sulla trasparenza soltanto se pubblicano relazioni finanziarie annuali conformi al regolamento ESEF, unitamente alla relazione di revisione sui bilanci inclusi nelle relazioni finanziarie annuali.

La pubblicazione (ad esempio sul sito web degli emittenti) di versioni supplementari non conformi al regolamento ESEF della relazione finanziaria annuale neanch’essa conforme al medesimo regolamento e/o comprendente bilanci conformi alle disposizioni ESEF ma non revisionati non è vietata dal diritto dell’Unione, ma non è sufficiente per ottemperare alla direttiva sulla trasparenza.

5. Chiarimenti sulle disposizioni dell’Unione relative all’uso dei file ESEF per adempiere altri obblighi dell’Unione

5.1. Gli emittenti sono autorizzati a depositare bilanci conformi al regolamento ESEF presso il registro delle imprese nazionale al fine di ottemperare alle norme della direttiva contabile in materia di pubblicazione?

Nel caso di una società di capitali con titoli quotati sui mercati regolamentati dell’UE, il diritto dell’Unione non vieta l’uso dei bilanci sottoposti a revisione redatti e pubblicati conformemente al regolamento ESEF per adempiere obblighi giuridici diversi da quelli derivanti dalla direttiva sulla trasparenza. Il diritto dell’Unione non impedisce pertanto l’attuazione di norme nazionali e/o disposizioni amministrative che consentano agli emittenti di depositare presso il registro delle imprese bilanci conformi al regolamento ESEF come documenti contabili.

L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva contabile impone alle società di capitali di pubblicare il bilancio sottoposto a revisione entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio e rinvia alla direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sul diritto societario) per quanto riguarda le norme sulla pubblicazione. L’articolo 16 della direttiva sul diritto societario, che si applica alle società di capitali indipendentemente dal fatto che i loro titoli siano quotati nei mercati regolamentati dell’UE, impone alle società di presentare i documenti contabili al registro delle imprese nazionale.

Né la direttiva contabile né la direttiva sul diritto societario specificano il formato per la redazione e la presentazione del bilancio sottoposto a revisione, che può essere elettronico. In linea di principio, nulla osta a che gli Stati membri autorizzino le società di capitali con titoli quotati nei mercati regolamentati dell’UE a depositare bilanci conformi al regolamento ESEF presso il registro delle imprese al fine di adempiere i loro obblighi ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva contabile e dell’articolo 16 della direttiva sul diritto societario.

(32) Queste versioni supplementari possono includere, ad esempio, relazioni finanziarie annuali redatte in un formato diverso dal formato elettronico unico di comunicazione oppure redatte in tale formato ma comprendenti una versione non revisionata dei bilanci conformi al regolamento ESEF (ad esempio, nel caso di relazioni finanziarie annuali conformi al regolamento ESEF pubblicate in una lingua diversa da quella in cui sono stati revisionati i bilanci conformi alle disposizioni ESEF).

(9)

6. Chiarimenti sulle disposizioni dell’Unione relative ai meccanismi ufficialmente stabiliti

6.1. I meccanismi ufficialmente stabiliti sono autorizzati a diffondere relazioni finanziarie annuali in formati diversi dal formato elettronico unico di comunicazione?

I meccanismi ufficialmente stabiliti sono tenuti a diffondere almeno le relazioni finanziarie annuali conformi al regolamento ESEF presentate dagli emittenti.

L’articolo 21 della direttiva sulla trasparenza impone agli Stati membri di istituire meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni e l’accesso agevole degli utenti finali alle stesse.

(10)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9434 — UTC/Raytheon)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 379/02)

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9434. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(11)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9861 — Unilabs/Medbase/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 379/03)

Il 4 novembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9861. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(12)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1) 9 novembre 2020

(2020/C 379/04)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,1883

JPY yen giapponesi 124,67

DKK corone danesi 7,4476

GBP sterline inglesi 0,90224

SEK corone svedesi 10,1970

CHF franchi svizzeri 1,0778

ISK corone islandesi 163,10

NOK corone norvegesi 10,7101

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 26,475

HUF fiorini ungheresi 356,98

PLN zloty polacchi 4,4670

RON leu rumeni 4,8655

TRY lire turche 9,5786

AUD dollari australiani 1,6234

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5388

HKD dollari di Hong Kong 9,2128

NZD dollari neozelandesi 1,7378

SGD dollari di Singapore 1,5950

KRW won sudcoreani 1 321,43

ZAR rand sudafricani 18,1305

CNY renminbi Yuan cinese 7,8475

HRK kuna croata 7,5640

IDR rupia indonesiana 16 710,47

MYR ringgit malese 4,8821

PHP peso filippino 57,213

RUB rublo russo 90,1763

THB baht thailandese 36,101

BRL real brasiliano 6,2447

MXN peso messicano 23,8949

INR rupia indiana 87,6380

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(13)

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni 20 agosto 2019

Caso M.8870 — E.ON/Innogy Relatore: Danimarca

(2020/C 379/05)

Giurisdizione

1. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento sulle concentrazioni») (1).

2. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato del prodotto

3. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con le conclusioni indicate dalla Commissione nel progetto di decisione riguardo alla definizione dei mercati del prodotto rilevante per:

a. la generazione e fornitura all'ingrosso di energia elettrica in Germania, Cechia e Ungheria;

b. la distribuzione di energia elettrica in Germania, Cechia e Ungheria;

c. la fornitura al dettaglio di energia elettrica in Germania, Cechia, Ungheria, Slovacchia e nel Regno Unito;

d. la fornitura al dettaglio di energia elettrica per riscaldamento in Germania;

e. la fornitura all'ingrosso a valle di gas in Cechia;

f. la distribuzione di gas in Germania, Cechia e Ungheria;

g. la fornitura al dettaglio di gas in Germania, Cechia, Ungheria, Slovacchia e nel Regno Unito;

h. servizi di misurazione dell'energia in Germania e nel Regno Unito;

i. la mobilità elettrica in Germania;

j. l'illuminazione stradale in Ungheria.

Definizione del mercato geografico

4. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel progetto di decisione in relazione alla definizione dei mercati geografici rilevanti per:

a. la generazione e fornitura all'ingrosso di energia elettrica in Germania, Cechia e Ungheria;

b. la distribuzione di energia elettrica in Germania, Cechia e Ungheria;

c. la fornitura al dettaglio di energia elettrica in Germania, Cechia, Ungheria, Slovacchia e nel Regno Unito;

d. la fornitura al dettaglio di energia elettrica per riscaldamento in Germania;

e. la fornitura all'ingrosso a valle di gas in Cechia;

f. la distribuzione di gas in Germania, Cechia e Ungheria;

g. la fornitura al dettaglio di gas in Germania, Cechia, Ungheria, Slovacchia e nel Regno Unito;

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(14)

h. servizi di misurazione dell'energia in Germania e nel Regno Unito;

i. la mobilità elettrica in Germania;

j. l'illuminazione stradale in Ungheria.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

5. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati su:

a. la fornitura al dettaglio di energia elettrica per riscaldamento a utenze domestiche e PMI in Germania;

b. l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici nelle autostrade in Germania;

c. la fornitura al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi alla rete a bassa tensione in Cechia;

d. la fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti in Cechia;

e. la fornitura al dettaglio di gas a grandi clienti in Cechia;

f. la fornitura al dettaglio di energia elettrica a PMI concorrenti in Ungheria;

g. la fornitura al dettaglio di energia elettrica a grandi clienti industriali in Ungheria.

6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati nei seguenti mercati interessati:

a. fornitura al dettaglio di energia elettrica in Slovacchia. Sei Stati membri hanno votato a favore. Due Stati membri si sono astenuti. Uno Stato membro ha votato contro;

b. fornitura al dettaglio di gas in Slovacchia. Sette Stati membri hanno votato a favore. Due Stati membri si sono astenuti.

c. fornitura al dettaglio di gas nel Regno Unito. Nove Stati membri hanno votato a favore;

d. servizi di misurazione dell'energia (elettricità e gas) nel Regno Unito. Nove Stati membri hanno votato a favore;

7. Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti non orizzontali:

a. nei mercati interessati a livello verticale in Germania;

b. nei mercati interessati a livello verticale in Cechia;

c. nei mercati interessati a livello verticale in Ungheria;

d. nei mercati interessati a livello verticale in Slovacchia;

e. nei mercati interessati a livello verticale nel Regno Unito.

Impegni

8. Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 3 luglio 2019 eliminano l'ostacolo significativo alla concorrenza effettiva individuato nel progetto di decisione.

9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, a condizione che gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 3 luglio 2019 siano rispettati integralmente, l'operazione notificata non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. Otto Stati membri hanno votato a favore. Uno Stato membro ha votato contro;

(15)

Compatibilità con il mercato interno e l'accordo SEE

10. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

Otto Stati membri hanno votato a favore. Uno Stato membro ha votato contro;

Il presidente della riunione del comitato consultivo conferma che Irlanda, Slovenia e Regno Unito hanno partecipato alla riunione in videoconferenza e gli hanno chiesto di firmare il parere del comitato consultivo a loro nome.

Patrick LINDBERG

Presidente della riunione del comitato consultivo

(16)

Relazione finale del consigliere-auditore (1) E.ON/Innogy

(Caso M.8870) (2020/C 379/06)

1. Il 31 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione a norma dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2) in virtù del quale E.ON SE («E.ON», Germania) acquisirà il controllo esclusivo delle divisioni «Distribuzione» e «Soluzioni per i consumatori» e di certi impianti di generazione di energia elettrica di Innogy SE («Innogy», Germania) («l'operazione proposta») (3).

2. Il 7 marzo 2019 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni [la «decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»]. In tale decisione, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta sollevava seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, in conseguenza di effetti orizzontali non coordinati su vari mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in Cechia, Germania, Ungheria e Slovacchia.

3. Il 20 marzo 2019 E.ON ha trasmesso la sua risposta alla decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

4. Il 25 e 29 marzo 2019, in seguito alla mancata trasmissione di informazioni complete da parte di E.ON e Innogy in risposta alle richieste di informazioni, la Commissione ha adottato due decisioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, la prima indirizzata a E.ON e la seconda indirizzata a E.ON e Innogy. Tali decisioni hanno sospeso i termini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni. E.ON (congiuntamente a Innogy per quanto concerne la decisione indirizzata a E.ON e Innogy) ha presentato risposte complete rispettivamente il 5 e l'11 aprile 2019. La prima sospensione è pertanto durata dal 22 marzo all'11 aprile 2019 compreso.

5. Il 30 aprile 2019, in seguito alla mancata presentazione delle informazioni complete richieste a RWE e Innogy, la Commissione ha adottato un'altra decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Tale decisione ha parimenti sospeso i termini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni. Innogy ha presentato una risposta completa l'8 maggio 2019, e questa seconda sospensione è pertanto durata dal 29 aprile all'8 maggio 2019 compreso.

6. Tra il 7 febbraio e il 14 maggio 2019, il consigliere-auditore ha ammesso 18 società attive nello stesso mercato o in mercati correlati in qualità di terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 della decisione 2011/695/UE. Nel corso del procedimento la Commissione ha avuto diverse interazioni con tali terzi interessati, oralmente e per iscritto, dando loro la possibilità di esprimere il proprio punto di vista sull'operazione proposta, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni. (4)

7. Il 7 giugno 2019 la Commissione ha prorogato di 20 giorni lavorativi i termini per l'adozione di una decisione finale, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni.

8. Il 20 giugno 2019 E.ON ha presentato alla Commissione una prima serie formale di impegni proposti, che la Commissione ha sottoposto a test di mercato il 21 giugno 2019. Il 3 luglio 2019 E.ON ha presentato alla Commissione impegni rivisti tenendo conto del riscontro ricevuto dal test di mercato (gli «impegni definitivi»).

(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(3) Innogy è attualmente controllata da RWE AG («RWE», Germania). L'operazione proposta fa parte di un complesso swap di attivi tra RWE e E.ON. In un caso separato (caso M.8871), RWE ha notificato alla Commissione un progetto di acquisizione del controllo congiunto o esclusivo di certi impianti di generazione di energia elettrica di E.ON, approvato senza condizioni dalla Commissione il 26 febbraio 2019.

(4) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) (il «regolamento di esecuzione sulle concentrazioni»).

(17)

9. La Commissione non ha inviato una comunicazione delle obiezioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni (5), né si sono tenute audizioni ufficiali in conformità dell'articolo 14 dello stesso.

10. Il 7 agosto 2019 il consigliere-auditore ha respinto una richiesta congiunta di due dei terzi interessati relativa alla concessione di accesso all'argomentazione della Commissione, alle conclusioni preliminari dell'indagine e alla decisione prevista, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) e paragrafo 3, della decisione 2011/695/UE.

In considerazione delle specifiche interazioni con tali terzi interessati (descritte più in generale al punto 6), essi erano stati adeguatamente informati circa la natura e l'oggetto del procedimento ed era stato loro consentito l'effettivo esercizio del diritto di esprimere il loro punto di vista sugli effetti per loro pregiudizievoli della concentrazione notificata. Il diritto dei terzi interessati di essere sentiti non comprende il diritto di essere informati circa la decisione prevista della Commissione o le sue motivazioni soggiacenti (6).

11. Nel progetto di decisione la Commissione conclude che gli impegni definitivi eliminano gli ostacoli significativi all'effettiva concorrenza nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso che sarebbero invece emersi con l'operazione proposta. Il progetto di decisione dichiara pertanto l'operazione proposta compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, fatto salvo il pieno rispetto degli impegni definitivi.

12. Nel complesso, il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 5 settembre 2019

Joos STRAGIER

(5) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag.1; rettifica GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9).

(6) Cfr. sentenza Kaysersberg/Commissione, T-290/94, ECLI:EU:T:1997:186, punti 105-109.

(18)

Sintesi della decisione della Commissione del 17 settembre 2019

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Case M.8870 – E.ON/Innogy) [notificata con il numero C(2019)6530]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2020/C 379/07)

Il 17 settembre 2019la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede del caso è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

I. LE PARTI

(1) In data 31 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione («la concentrazione») a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, secondo la quale E.ON SE («E.ON», Germania) acquisirà, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle divisioni «Distribuzione» e «Soluzioni per i consumatori» e di certi impianti di generazione di energia elettrica di Innogy SE («Innogy», Germania) (2).

(2) E.ON è un’impresa energetica che opera lungo tutta la catena di approvvigionamento: generazione, fornitura all’ingrosso, trasmissione, distribuzione, fornitura al dettaglio e attività connesse all’energia (contatori, mobilità elettrica, ecc.). E.ON opera in diversi Stati membri: Svezia, Romania, Italia, Polonia, Danimarca, Cechia, Germania, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito.

(3) Innogy, controllata al 100 % di RWE, è un’impresa energetica che opera lungo tutta la catena di approvvigionamento:

distribuzione, fornitura al dettaglio e attività connesse all’energia (contatori, mobilità elettrica, ecc.). Innogy opera in diversi Stati membri: Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Francia, Italia, Portogallo, Romania, Croazia, Slovenia, Cechia, Germania, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito.

(4) E.ON è denominata in appresso «la parte notificante» e insieme a Innogy «le parti».

II. L’OPERAZIONE

(5) La concentrazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Innogy da parte di E.ON. La concentrazione deve essere effettuata mediante acquisto di quote/azioni. La concentrazione fa parte di un ampio swap di attivi tra E.

ON e RWE, a seguito del quale E.ON opererà principalmente nella gestione di reti per la distribuzione di energia elettrica e gas e nella fornitura al dettaglio in vari paesi europei. RWE si concentrerà sulla generazione e sulle attività all’ingrosso.

(6) E.ON acquisirebbe la rete di distribuzione dell’energia e la divisione soluzioni per i consumatori della controllata di RWE, Innogy, oltre a certi impianti minori di generazione di energia elettrica, principalmente impianti di cogenerazione (CHP) di Innogy («gli attivi dello scorporo inverso»). RWE acquisirebbe la maggior parte dell’attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili di E.ON e partecipazioni di minoranza in due centrali nucleari già gestite da RWE. Inoltre RWE manterrebbe a) gli impianti di generazione di energia rinnovabile di Innogy (tranne gli (1) GU L 24 del 29.1.2004, pag.1.

(2) In una prima fase, E.ON acquisirà l'insieme di Innogy. In una seconda fase, E.ON scorporerà la maggior parte dell'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di gas e della partecipazione in Kärntner Energieholding Beteiligungs GmbH di Innogy e ritrasferirà questi attivi a RWE.

(19)

attivi dello scorporo inverso), b) la partecipazione di Innogy del 49 % in Kärntner Energieholding Beteiligungs GmbH e c) undici impianti di stoccaggio del gas gestiti da Innogy in Germania e Cechia (che nel complesso costituiscono gli attivi del ritrasferimento). RWE otterrebbe anche una pura partecipazione finanziaria di minoranza in E.ON.

L’acquisizione degli attivi di E.ON da parte di RWE è stata autorizzata dalla Commissione con decisione del 26 febbraio 2019, COMP/M.8871 – RWE/E.ON Transfer Assets.

(7) Le due parti dello swap di attivi danno origine a due concentrazioni separate. La presente decisione riguarda la concentrazione che deriverebbe dall’acquisizione di controllo di Innogy da parte di E.ON.

(8) Il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR.

Ciascuna di esse ha un fatturato UE superiore a 250 milioni di EUR, ma esse non realizzano oltre i due terzi del loro fatturato totale nell’UE all’interno di un solo e medesimo Stato membro. L’operazione notificata pertanto ha una dimensione UE.

III. PROCEDIMENTO

(9) La Commissione ha espresso seri dubbi circa la compatibilità della concentrazione con il mercato interno e il 7 marzo 2019 ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 20 marzo 2019 E.ON ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), successivamente integrate l’8 maggio e il 20 maggio 2019.

(10) Il termine per l’adozione di una decisione definitiva nel caso di specie è stato sospeso due volte, il 22 marzo 2019 (fino all’11 aprile 2019) e il 29 aprile 2019 (fino all’8 maggio 2019) in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

(11) Su richiesta delle parti, il 7 giugno 2019 il termine per l’adozione di una decisione definitiva nel caso di specie è stato prorogato di altri 20 giorni lavorativi, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

(12) Per rispondere alle riserve preliminari sotto il profilo della concorrenza individuate dalla Commissione e a seguito di discussioni dettagliate, il 20 giugno 2019 le parti hanno presentato alla Commissione dei progetti di impegni («impegni della fase II»).

(13) Il 21 giugno 2019 la Commissione ha avviato un test di mercato per verificare se gli impegni della fase II sarebbero idonei a rispondere alle riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione.

(14) Il 4 luglio 2019 le parti hanno presentato la versione definitiva degli impegni («impegni definitivi»).

IV. SINTESI DELLA VALUTAZIONE

(15) Le attività delle parti si sovrappongono in diversi paesi, ma le principali sovrapposizioni hanno luogo in Germania, Cechia, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito (3). All’interno di ciascuno di questi paesi sono presenti significative sovrapposizioni orizzontali in alcune delle attività delle parti, che sono sintetizzate nel prosieguo.

1. Germania

1.1. Definizioni dei mercati

(16) Fornitura al dettaglio di energia elettrica: la Commissione di solito definisce di portata nazionale i mercati per la fornitura al dettaglio di energia elettrica agli utenti finali, ma per la Germania in passato ha considerato anche una definizione più ristretta [al livello della rete di distribuzione (DSO)]. Ai fini della presente decisione, la Commissione mantiene la portata nazionale per i grandi clienti e conclude, sulla base della sua indagine di mercato e in linea con la definizione del mercato adottata dal Bundeskartellamt tedesco, che i) il mercato geografico per la regolare fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti di fornitura di base è locale, limitato all’area di fornitura di base pertinente; e ii) il mercato geografico per la regolare fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze domestiche e piccoli clienti commerciali in forza di contratti speciali è nazionale.

(3) Esistono modeste sovrapposizioni anche in Danimarca, Svezia, Polonia, Romania, Austria, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Francia.

(20)

(17) Fornitura al dettaglio di energia elettrica per riscaldamento: dall’indagine della Commissione sono emersi diversi elementi a sostegno di una definizione di mercato nazionale, nonché elementi che indicano dinamiche concorrenziali locali. Ai fini della presente decisione quindi la portata geografica del mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica per riscaldamento a utenze domestiche e PMI in Germania è lasciata aperta, in quanto può essere nazionale con forti elementi di concorrenza regionale a livello di rete o locale.

(18) Fornitura al dettaglio di gas: la Commissione ha constatato, sulla base della propria valutazione, che in termini di struttura e funzionamento il mercato per la fornitura al dettaglio di gas è molto simile al mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica. La Commissione considera pertanto la stessa definizione del mercato geografico per la fornitura al dettaglio di gas e di energia elettrica.

(19) Mobilità elettrica: ai fini della presente decisione, la Commissione ritiene che i) la fornitura all’ingrosso di stazioni di ricarica per veicoli elettrici sia di portata nazionale o pari al SEE (definizione lasciata aperta), ii) il mercato per la fornitura al dettaglio di stazioni di ricarica private per veicoli elettrici sia di portata nazionale, iii) il mercato per l’installazione e la gestione di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici nelle autostrade sia locale o nazionale con elementi locali (definizione lasciata aperta), iv) il mercato per l’installazione e la gestione di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici al di fuori delle autostrade sia locale o nazionale con elementi locali (definizione lasciata aperta) v) il mercato per i servizi di abbonamento a stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici sia di portata nazionale e (vi) i servizi white-label per stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici siano di portata nazionale.

1.2. Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(20) La Commissione ha valutato i mercati interessati come descritto sopra ed è giunta alla conclusione che la concentrazione ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva nei seguenti mercati.

(a) Nel mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica per riscaldamento in Germania: la Commissione è giunta a questa conclusione perché il mercato dell’energia elettrica per riscaldamento è fortemente concentrato (la concentrazione combina i due maggiori fornitori a livello nazionale), le parti esercitano una notevole pressione concorrenziale reciproca, le alternative credibili alle parti sono limitate e le barriere all’ingresso sono elevate.

(b) Nel mercato per l’installazione e la gestione di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici nelle autostrade in Germania: la Commissione è giunta a questa conclusione perché ha individuato stazioni di ricarica appartenenti alle parti collocate vicine tra loro in assenza di stazioni di ricarica concorrenti.

2. Cechia

2.1. Definizione del mercato

(21) Fornitura al dettaglio di energia elettrica: nella sua pratica decisionale la Commissione ha lasciato aperta la questione se la portata geografica del mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica in Cechia sia nazionale o più limitata. Ai fini della presente decisione, il mercato geografico per la fornitura al dettaglio di energia elettrica a i) utenze ad alta tensione e ii) utenze a bassa tensione è definito di portata nazionale, benché la fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze a bassa tensione presenti elementi di concorrenza locali.

(22) Fornitura al dettaglio di gas: nella sua pratica decisionale la Commissione ha lasciato aperta la questione se la portata geografica del mercato per la fornitura al dettaglio di gas in Cechia sia nazionale o più limitata. Ai fini della presente decisione, il mercato geografico per la fornitura al dettaglio di gas a i) grandi clienti e ii) piccoli clienti è definito di portata nazionale, benché la fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti presenti elementi di concorrenza locali.

2.2. Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(23) La Commissione ha valutato i mercati interessati come descritto sopra ed è giunta alla conclusione che la concentrazione ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva nei seguenti mercati.

(a) Nel mercato per la fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenze a bassa tensione in Cechia la Commissione è giunta alla propria conclusione in considerazione della posizione di operatori storici delle parti e del fatto che le parti sono concorrenti diretti.

(b) Nel mercato per la fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti in Cechia la Commissione è giunta a questa conclusione in considerazione dell’elevata quota di mercato, della complementarità della posizione di operatori storici delle parti e del fatto che le parti sono concorrenti diretti.

(c) Nel mercato per la fornitura al dettaglio di gas a grandi clienti in Cechia la Commissione è giunta a questa conclusione in considerazione dell’elevata quota di mercato in un mercato frammentato nel quale le parti sono concorrenti diretti.

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