Comune di Lumarzo
Provincia di Genova IMU 2012
INTRODUZIONE
Dal 1° gennaio 2012 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e l’IRPEF con le relative addizionali regionali e comunali sui redditi fondiari per immobili non locati, sono sostituite dall’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale.
Dal 1° gennaio 2012 , quindi, non esiste più l’ICI e le norme che la riguardano contenute nel D.Lgs n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se non espressamente richiamate dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 211/2011 (c.d.
Decreto Salva Italia), non possono ritenersi applicabili alla nuova Imposta.
PRINCIPALI NOVITA’
La nuova Imposta Municipale Propria (brevemente IMU) ricalca, in buona sostanza, l’Imposta Comunale sugli Immobili sia per quanto riguarda l’individuazione dei Soggetti Passivi, sia per quanto riguarda gli immobili da tassare (fabbricati,aree edificabili e terreni) sia per il metodo di determinazione della loro base imponibile.
Emergono , tuttavia, sostanziali NOVITA’ che possono essere di seguito riassunte : 1) Reintroduzione dell’obbligo di versamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale che viene limitata ad una solo unità catastale (eliminando il concetto degli alloggi contigui) ove il soggetto passivo (contribuente tenuto al versamento) ha la residenza anagrafica e la sua dimora abituale (che divengono elementi tassativi per l’attribuzione della natura di abitazione principale dell’alloggio).
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detrae una somma complessiva (detrazione) di Euro 200,00. La detrazione può essere maggiorata di Euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno d’età) a patto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base di 200,00 Euro, non può superare l’importo massimo di 400,00 Euro.
2) Limitazione al numero ed alla qualità delle pertinenze all’abitazione principale,nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7.
3) Ridefinizione e diversificazione dei coefficienti di capitalizzazione (moltiplicatori) da applicare alle rendite catastali dei fabbricati(che vanno rivalutate del 5%) ed ai redditi dominicali dei terreni agricoli(che vanno rivalutati del 25%) per la determinazione della base imponibile.
4) Assoggettamento all’imposta dei fabbricati rurali come definiti dall’articolo 9,commi 3,3 bis e 3 ter del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge 133/1994.
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5) Obbligo di versamento dell’imposta esclusivamente con Modello F24. Solo i saldo potrà essere effettuato con bollettino postale con modalità da stabilire.
6) Quota d’imposta a favore dello Stato gravante sugli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze e dagli immobili strumentali all’agricoltura.
QUOTA A FAVORE DELLO STATO
E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’imposta calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76 per cento).
La quota di imposta risultante è versata allo Stato separatamente e contestualmente alla quota dovuta al Comune.
SOGGETTI PASSIVI
Sono assoggettati alla nuova Imposta coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti:
Proprietà , Usufrutto, Uso, Abitazione, Enfiteusi,Superficie.
Il Concessionario di aree demaniali.
AREE FABBRICABILI
La base imponibile è data dal valore venale dell’area in comune commercio al 1^
gennaio dell’anno di imposizione. L’aliquota di riferimento è l’aliquota base dello 0,76% modificabile dal Comune con propria deliberazione.
TERRENI AGRICOLI
I terreni agricoli situati nel territorio comunale sono esenti dall’imposta essendo il Comune di Lumarzo situato in aree montane e di collina (art. 7 comma 1 lettera h del D.Lgs. 504/1992).
I terreni normalmente non utilizzati (incolti) e i piccoli appezzamenti di terreno coltivati (orticelli) restano esclusi dall’imposizione.
FABBRICATI RURALI
La nuova normativa cancella l’esenzione per i fabbricati rurali.
Risultano assoggettati all’IMU sia per uso abitativo ( abitazione principale aliquota 0.40% -altri fabbricati ad uso abitativo 0,76%) sia ad uso strumentale (aliquota ridotta 0,20%)
Per i fabbricati rurali non accatastati, il cui obbligo di accatastamento scade il 30 novembre 2012 il versamento dovrà essere effettuato a saldo entro il 17 dicembre 2012 (non è dovuto l’acconto).
Per i fabbricati ad uso strumentale (aliquota ridotta 0,20%) entro il 18 giugno 2012 va versato l’acconto corrispondente al 30% dell’imposta dovuta. Il saldo a conguaglio entro il 17 dicembre 2012.
RIDUZIONI
La base imponibile a fini IMU è ridotta del 50 per cento :
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a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2001 n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U.
DPR 28 dicembre 200 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
QUANTIFICAZIONE DELL’IMPOSTA
L’ IMU è l’Imposta Municipale sugli Immobili che dal 2012 reintroduce l’imposta Comunale sugli Immobili sul patrimonio immobiliare.
L’IMU è applicata sull’abitazione principale e su tutti gli altri immobili.
Per calcolare l’IMU è necessario partire dalla rendita catastale dell’immobile,calcolare la base imponibile (valore catastale) e quindi l’imposta IMU al netto delle eventuali detrazioni fiscali.
Rendita Catastale. La Rendita catastale è indicata nell’atto di compravendita dell’immobile o è consultabile presso gli sportelli dell’Agenzia del Territorio(Il Comune di Lumarzo ha lo Sportello Decentrato). Insieme alla classificazione dell’immobile è la base di partenza per il calcolo dell’imposta IMU.
Rivalutazione del 5%. La Rendita catastale deve essere rivalutata del + 5% rispetto al suo valore originario. Si ottiene in tal modo la Rendita catastale rivalutata (RC).
Base Imponibile . Sulla base della classificazione dell’immobile (A2, A3, A4 ecc.) deve essere individuato il relativo moltiplicatore (M). La Rendita catastale rivalutata (RC) deve essere moltiplicata per (M) al fine di ottenere il valore catastale dell’immobile (VC).
Il valore catastale (VC) è la base imponibile IMU.
Sulla base della classificazione dell’immobile sono previsti i seguenti moltiplicatori IMU :
160 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati della classe A, fatta eccezione per la categoria A/10, e le classiC2,C6 e C7.
140 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come B,C3,C4 e C5.
80 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come D5.
80 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come A10.
60 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come D.
55 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come C1.
Aliquote
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento.
Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il 30 settembre 2012, può modificare, in aumento o in diminuzione, l’ aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. La metà dell’aliquota di base (0,38 per cento) è riservata allo Stato.
L’aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il 30 settembre 2012, può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
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L’aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Il Comune con deliberazione del Consiglio comune, da adottare entro il 30 settembre 2012, può ridurre la suddetta aliquota sino allo 0,1 per cento.
Calcolo imposta
Moltiplicando l’aliquota dell’imposta per il valore catastale (VC) si ottiene l’imposta IMU al lordo di eventuali detrazioni.
Detrazione Abitazione Principale
Per le abitazioni principali può essere applicata un detrazione fiscale di 200,00 Euro dall’imposta IMU. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale i possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Detrazione figli Per ogni figlio domiciliato nell’immobile è prevista una detrazione di 50,00 Euro fino a una detrazione massima per figli di 400,00 Euro.
ATTENZIONE: UN NUCLEO FAMILIARE NON PUO’ UTILIZZARE
L’AGEVOLAZIONE DI ALIQUOTA E RELATIVA DETRAZIONE PER PIU’ DI UNA ABITAZIONE SITUATA SUL TERRITORIO COMUNALE
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Per l’anno 2012 il pagamento della 1^ rata relativa all’imposta dovuta per gli immobili diversi dall’abitazione principale va effettuato entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base (0,76%). Entro il 17 dicembre 2012 deve essere versata l’imposta dovuta a saldo per l’intero anno tenendo conto dell’aliquota deliberata dal Comune.
Per l’anno 2012 l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in 3 rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base ridotta (0,40%) e la detrazione di legge da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la 3^ rata è versata entro il 17 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno tenendo conto dell’aliquota deliberata dal Comune. In alternativa l’imposta dovuta può essere versata in 2 rate entro il 18 giugno e il 17 dicembre secondo i criteri suddetti.
Chi non provvede a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “Ravvedimento operoso”.
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, tramite il Modello F24 presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento con il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni.
Con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati il Modello F24 , le relative istruzioni e i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’imposta.
I codici tributo da utilizzare sono:
3912 IMU Abitazione principale e pertinenze –COMUNE 3913 IMU fabbricati rurali uso strumentale – COMUNE 3914 IMU terreni agricoli –COMUNE
3915 IMU terreni agricoli –STATO
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3916 IMU aree edificabili – COMUNE 3917 IMU aree edificabili – STATO 3918 IMU altri fabbricati – COMUNE 3919 IMU altri fabbricati – STATO
Il codice E737 è da indicare sul Mod. F24 per il pagamento dell’imposta al Comune di Lumarzo .
Dal 1° dicembre 2012 l’imposta potrà essere versare con bollettino postale con modalità da definire.
L’imposta da versare deve essere arrotondata, per difetto o per eccesso, all’euro intero.
DICHIARAZIONE
Per l’anno 2012 la dichiarazione degli immobili posseduti ai fini IMU va presentata entro il 30 settembre 2012 per tutti quegli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 . Con decreto Ministeriale verrà approvato il modello di dichiarazione e saranno disciplinati i casi in cui andrà presentata la dichiarazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legge n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (c.d Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria.
Decreto Legge n.16/2012 convertito nella Legge 44/2012 che ha apportato modifiche e integrazioni all’articolo 13 della Legge 214/2011
Decreto Legislativo n. 504/1992- Istituzione dell’ICI- per i soli articoli richiamati.
Decreto Legislativo n. 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria e abolizione dell’ICI.
Decreto Legislativo n. 446/1997, articoli 52 e 59 Potere regolamentare in materia di tributi locali.
NOTIZIE FINALI
Le aliquote IMU sono deliberate dal Consiglio Comunale.
Il regolamento sull’ applicazione dell’ IMU è deliberato dal Consiglio Comunale.
Il regolamento comunale potrà disciplinare particolari casistiche mediante l’applicazione di aliquote ridotte e assimilazioni.
Il termine per l’adozione delle suddette deliberazioni è fissato al 30 settembre 2012.
I contribuenti dovranno attenersi alle disposizioni delle predette deliberazioni per effettuare il versamento a conguaglio per l’anno 2012.
LE NOTIZIE RIPORTATE NELLA PRESENTE INFORMATIVA POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DI NUOVE MODIFICHE NORMATIVE.
PER INFORMAZIONI :
Comune di Lumarzo
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SARIDA SRL – CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO Sede Sestri Levante
Tel. 01851830468/9 E.mail [email protected]
La SARIDA SRL sarà presente presso la Sede Comunale il 1^ e 3^ mercoledì di ogni mese dalle ore 9 alle ore 12. .
In corrispondenza della scadenza della 1^rata del 18 giugno la SARIDA SRL sarà presente presso la Sede Comunale tutti i mercoledì dal 23 maggio al 19 giugno 2012 con il consueto orario.
LA SARIDA SRL METTE A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI UN PROGRAMMA INFORMATICO PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA.
PER UTILIZZARLO E’ SUFFICIENTE COLLEGARSI AL SITO WWW.SARIDA.IT E SEGUIRE IL PERCORSO GUIDATO PER ACCEDERE AL CALCOLO.