INTERVENTO FORMATIVO SULLA SICUREZZA
Destinatari:
Tutto il Personale Scolastico in servizio
RIFERIMENTI NORMATIVI
• ACCORDI STATO REGIONI DEL 21/12/2011
(Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, e degli art. 20 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Pubblicati in
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-1-2012
Accordi Stato –Regioni del 21/12/2011
- Campo di applicazione - tutte le aziende ed enti di tutti i settori, pubblici e privati.
Classificazione Aziende ed Enti: tre livelli di rischio: a)basso b)medio c) alto.
Le Istituzioni Scolastiche: sono individuate nelle attività a rischio
….. b) Medio: agricoltura, trasporti, magazzinaggio, servizi postali e di corriere, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione, istruzione …..
Obblighi formativi indirizzati a: lavoratori, preposti, dirigenti
Accordi Stato –Regioni del 21/12/2011
Lavoratori:
Tutti i lavoratori, di qualsiasi settore, dovranno frequentare:
a) un corso di formazione generale di 4 ore per tutti i settori b) un corso di formazione specifica di
b1: 4 ore per i settori a rischio basso b2: 8 ore per i settori a rischio medio b3: 12 ore per i settori a rischio alto
c) un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i settori.
(L’aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio)
Accordi Stato –Regioni del 21/12/2011
Preposti:
Tutti i preposti, oltre alla formazione in quanto lavoratori, dovranno frequentare:
a) un corso specifico di 8 ore per tutti i settori
b) un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i settori. .
(l’aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio).
Accordi Stato –Regioni del 21/12/2011
SCADENZE
Il processo di formazione di lavoratori, preposti e dirigenti (già in servizio al 26 Gennaio 2012), che non abbiano effettuato in precedenza alcuna formazione specifica, devono completare gli obblighi formativi entro il 26 Luglio 2013 (18 mesi dalla entrata i vigore del decreto).
Accordi Stato –Regioni del 21/12/2011
Il Datore di Lavoro è il soggetto che deve attivare ed organizzare i corsi di formazione all’interno della attività lavorativa
(sanzioni: arresto da 2 - 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 €)
I Lavoratori hanno l’obbligo di parteciparvi (sanzioni: arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 €) fino ad un minimo del 90% delle ore previste; la formazione generale costituisce credito formativo perenne – l’aggiornamento si riferisce pertanto alla sola formazione specifica
NORMATIVA
TESTO di RIFERIMENTO
DLGS 81/ 2008 e s.m.i
( Decreto Legislativo del 09 aprile 2008 )
DATORE DI LAVORO
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione …..
Quindi nelle Istituzioni Scolastiche
DATORE DI LAVORO = DIRIGENTE SCOLASTICO
PREPOSTO
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Quindi nelle Istituzioni Scolastiche
PREPOSTO = DSGA e DOCENTE NEI LABORATORI
LAVORATORE
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione …….Al lavoratore così definito e' equiparato: ……. il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione e ai laboratori in questione ……
SALUTE
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
La TUTELA DELLA SALUTE comprende tutte le misure di PROTEZIONE e PREVENZIONE atte ad evitare i danni che ad essa potrebbero derivare o derivano dalla presenza di pericoli o rischi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa
[DANNO = qualunque variazione peggiorativa dello stato di salute di una Persona (danni fisici e/o morali) o di un patrimonio (danni materiali)].
PERICOLO - RISCHIO
PERICOLO
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore o agente (una sostanza, una macchina, un ambiente, un comportamento che ne esprime la sua potenziale capacità di procurare danni
RISCHIO
esprime la probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione Il rischio nasce solo quando abbiamo contemporaneamente un
pericolo + Lavoratore esposto
RISCHIO
Per la valutazione di un rischio si deve accertarne la sua
Entità R R = k
xP
xM
P rappresenta la probabilità di accadimento dell’evento dannoso M la magnitudo ovvero l’entità del danno che l’evento produce k fattore correttivo > 0 sempre (può essere soggettivo o estrapolato
dalla letteratura e permette di riportare la valutazione alla realtà in esame:
tiene conto in genere della frequenza degli eventi, del numero degli
esposti, di esperienze pregresse, delle particolari condizioni al contorno, etc.
(La P e la M si valutano dall’esperienza e da eventuali banche dati)
VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza
MISURE DI TUTELA
PROTEZIONE
Adozione di apparecchiature, abbigliamenti, strumenti, macchinari, dispositivi, atti a “isolare” il Lavoratore dal pericolo al fine di limitare o eliminare eventuali danni (La protezione interviene sulla Magnitudo del rischio)
PREVENZIONE
Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (La prevenzione interviene sulla Probabilità del rischio)
MISURE “INDIRETTE” DI TUTELA
INFORMAZIONE
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell’ ambiente di lavoro
FORMAZIONE
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro
ADDESTRAMENTO
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le corrette procedure di lavoro
RISCHI NELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA
(TUTTO IL PERSONALE e in parte ALUNNI)
Carenze progettuali, esecutive o di manutenzione ordinaria delle strutture [sconnessioni su pareti o pavimenti, intonaci, infiltrazioni d’acqua, scale, etc.]
Carenze progettuali, esecutive, tecniche, gestionali di impianti [inefficienze di illuminazione e di aerazione dei locali; rumore;
impianti elettrici (pericolo di elettrocuzione); impianti termici (microclima); inadeguatezza di infissi e arredi; inadeguatezza di apparecchiature e macchine dei Laboratori; etc.]
Esposizioni a rischi professionali [contatto con sostanze chimiche; esposizione a infezioni, allergie; esposizione a ferite da oggetti taglienti o traumi da movimentazione carichi; rischi da uso dei VT; esposizione a stressor; etc. ...]