DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 1308 del 20 ottobre 2015
OGGETTO: Eredi S.D. / Gestione Liquidatoria disciolta USL n° 7 di Nuoro.
Liquidazione somme in esecuzione delle sentenze del Tribunale Civile di Nuoro n.766/2011 e n.218/2015. Anticipazione delle somme da parte dell’Asl di Nuoro con accensione di credito nei confronti delle Gestioni Liquidatorie, come da autorizzazione RAS prot. n. 17688 del 21.07.2015.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO
VISTA la sentenza n°766/2011 con la quale il Tribunale Civile di Nuoro, in relazione al decesso di S.D. avvenuta nel P.O. San Francesco di Nuoro in data 22.03.1993, all’esito della causa civile R.G.A.C. n.418/2003 - promossa, in qualità di eredi di S.D., dal genitore M.N. e dal germano S.R. nei confronti dei medici Dott. M.G. e Dott. B.P.- a cui è stata riunita la causa R.G.A.C. n. 596/2004 promossa dal genitore S.A.M. e dai germani S.A., S.G., S.A., S.M.G., S.M., S.M., e S.R.L. nei confronti dell’Asl di Nuoro ha, per quanto qui interessa, così disposto in particolare:
- dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Asl n° 3 di Nuoro;
- dichiarata la responsabilità dei convenuti medici dott G.M., B.P. e della Gestione Liquidatoria dell’ex Usl n° 7 di Nuoro per il decesso di S.D.;
- per l’effetto condannato i medici dottori B.P. e G.M. in solido fra loro, al pagamento in favore rispettivamente di M.N. e S.R. delle somme di € 258.750,00 e di € 79.687,50;
- condannato la Gestione Liquidatoria dell’ex Usl n° 7 di Nuoro a corrispondere, a titolo di danno morale, in favore di S.A.M. la somma di € 258.750,00, in favore di S.A., S.G., S.A., S.M., S.M., la somma di € 89.687,50 per ciascuno, e in favore di S.M.G. e S.R.L. la somma di€ 79.687,50 per ciascuno;
- oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulle predette somme, svalutate ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell’industria, dalla data di pubblicazione della sentenza al dì del fatto illecito (22.03.1993) e rivalutate di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della sentenza (22.10.2011), con detrazione degli acconti versati il 16.04.2003 a favore di S.R. (€ 11.320,88) e M.N. (€
28.302,19) e di € 480.469,88 versato agli attori dall’Assitalia in data 20.07.2006, quest’ultimo da imputarsi proporzionalmente rispetto alle somme spettanti ai singoli danneggiati secondo i criteri indicati in motivazione; sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- dichiarato la Compagnia assicuratrice Assitalia – Assicurazioni d’Italia spa tenuta a rilevare la Gestione Liquidatoria dell’ex Usl n° 7 di Nuoro, dalla domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dagli attori nel limite del massimale di polizza;
- condannato i medici, dott. B.P., G.M., la Gestione Liquidatoria dell’ex Usl n° 7 di Nuoro, la Milano assicurazioni spa e l’Assitalia – Assicurazioni d’Italia – spa a corrispondere in favore della parte attrice le spese di lite che liquida in complessive €
- condannato i medici Dott. B.P., G.M., la Gestione Liquidatoria dell’ex Usl n° 7 di Nuoro, la Milano assicurazioni spa e l’Assitalia – Assicurazioni d’Italia – spa a pagare le spese di CTU;
DATO ATTO che è insorta contestazione in ordine al quantum da liquidarsi stante la divergente interpretazione della sentenza n.766/2012, quanto all’imputazione del massimale residuo di polizza, pari a€ 480.469,88 versato in data 20.07.2006 da Ina Assitalia in favore di tutti gli attori nelle cause riunite che lo hanno accettato;
CHE a detto riguardo con note prot. n. 20731 del 26.04.2012 e prot. n. 20825 del 27.04.2012 l’Avv. Giovanni Sechi, intervenendo per conto di S.A., S.G., S.A., S.M.G., S.M., S.M., S.R.L.
a rettifica delle note prot. n.1141 del 09.01.2012 e prot. n. 17807 del 10.04.2012, segnalava di essere incorso in un errore di calcolo nella determinazione del quantum a carico della Gestione Liquidatoria, inizialmente coincidente con quello calcolato dall’Azienda, e conseguentemente rideterminava in € 1.012,570,80, oltre interessi, la somma a carico della Gestione e ciò sul rilievo che quanto versato da INA Assitalia in data 20.07.2006, pari a € 480.469,88, andasse imputato proporzionalmente a favore degli attori che lo avevano percepito e dunque anche di S.R. e di S.N. (effettivamente la Compagnia aveva versato la somma in favore di tutti gli attori che lo avevano accettato);
CHE con nota prot. n.24730 del 22.05.2012, a firma dell’avv. Angelo Mocci (incaricato di curare la tutela legale dell’Asl di Nuoro e della chiamata in causa Gestione Liquidatoria, nelle sopraindicate cause) indirizzata all’Avv. Giovanni Sechi, al legale di Ina Assitalia e ai legali dei medici coinvolti, venivano esposte le ragioni che deponevano per la correttezza del conteggio dell’Azienda, evidenziando tra l’altro che la Compagnia non avrebbe dovuto versare le somme anche in favore di M.N. e S.R., avendo questi evocato in giudizio i soli medici senza dispiegare alcuna domanda nei confronti della Gestione Liquidatoria;
CHE con nota prot. n. 28749 del 13.06.2012 si comunicava al legale di non poter dar seguito al pagamento di somme aggiuntive;
DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, con deliberazione del Commissario Liquidatore n.06 del 29 maggio 2012, la Gestione Liquidatoria dell’ex Usl n. 7 di Nuoro, confermando il proprio conteggio, provvedeva a dare ottemperanza alla sentenza del Tribunale Civile di Nuoro, n. 766/2011, liquidando in favore degli eredi di S.D.: S.A., S.G., S.A., S.M.G., S.M., S.M. e S.R.L, in proprio, nonché a M.N., S.R., S.A., S.G., S.A., S.M.G., S.M., S.M., S.R.L. in qualità di eredi di S.A.M., secondo le rispettive quote, la somma complessiva di € 870.612,03, comprensiva di rivalutazione, interessi e un quinto delle spese legali, pervenendo a detto conteggio detraendo l’importo di € 480.469,88, versato da INA Assitalia in data 20.07.2006, proporzionalmente, dalle quote liquidate dal Giudice ai predetti eredi con esclusione dall’imputazione di M.N. e S.R.;
CHE di conseguenza, con atto di precetto notificato in data 22.10.2012 gli eredi S.A., S.G., S.A., S.M.G., S.M., S.M e S.R.L. in proprio e nella loro qualità di eredi di S.A.M. intimavano la Gestione Liquidatoria della ex USL di Nuoro al pagamento della differenza tra i precitati importi per un importo complessivo di€ 143.824,33, comprensivo di spese, oltre alle spese di notifica, gli interessi dal 22.05.2012 al saldo e ogni altra successiva occorrenda;
CHE avverso il predetto atto di precetto, la Gestione Liquidatoria dell’ex USL n.7 di Nuoro proponeva, nanti il Tribunale di Nuoro, opposizione ex art.615 c.p.c. come da incarico all’Avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro;
CHE con nota prot. n.20528 del 24.04.2015, l’Avv. Angelo Mocci trasmetteva copia della sentenza n. 218/2015, con cui il Tribunale di Nuoro rigettava l’opposizione ex art. 615 c.p.c.
con conseguente condanna alle spese di lite, specificando che “ogni questione inerente i rapporti tra la parte opponente e la propria compagnia assicurativa, o tra la compagnia assicurativa e M.N. e S.R. potrà essere valutata nelle opportune sedi giudiziarie, non attenendo all’opposizione al precetto”;
RICHIAMATA la nota prot. n. 22577 del 07.05.2015, con la quale l’Avv. Giovanni Sechi, nell’interesse degli attori sollecita la Gestione Liquidatoria a dare esecuzione spontanea al pagamento delle somme residue;
VISTA la nota prot. n. 42235 del 17.09.2015 del Servizio competente che richiede al legale dell’Azienda necessarie valutazioni nel merito della controversia;
VISTO il prospetto riepilogativo delle somme dovute, pari a€ 156.905,40, di cui € 5.544,66 a titolo di spese legali, oltre interessi dal 15.05.2015 al saldo effettivo, prodotto da controparte con nota prot. n. 24883 del 20.05.2015, sottoposto alla valutazione del legale;
RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di evitare oneri aggiuntivi quali deriverebbero dall’esperimento di una procedura esecutiva, provvedere alla liquidazione in favore degli eredi di S.D: S.A., S.G., S.A., S.M., S.M., S.M.G. e S.R.L., in proprio, nonché a M.N., S.R., S.A., S.G., S.A., S.M.G., S.M., S.M., S.R.L. in qualità di eredi di S.A.M., secondo le rispettive quote, la somma complessiva di€ 157.191,86, comprensiva di interessi legali al 24.10.2015;
DATO ATTO che è fatta salva ogni valutazione in ordine ad una eventuale impugnazione della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 218/2015 e circa le iniziative da intraprendersi nei confronti della Compagnia Assicuratrice Ina Assitalia e/o dei medici coinvolti;
VISTO l’art. 6, comma 1, della L. 23.12.1994, n. 724 che stabilisce che non è consentito far gravare sulle aziende sanitarie locali i debiti e i crediti facenti capo alle pregresse unità sanitarie locali;
RICHIAMATA la nota prot. n.7846 del 04.05.2015, indirizzata al Responsabile del Servizio Bilancio, con la quale si chiedeva di conoscere le modalità con cui procedere al pagamento delle somme in parole e lo si invitava, se del caso, a voler formulare richiesta di finanziamento in favore della Gestione Liquidatoria alla competente RAS;
VISTA la nota prot. n. 27461 dell’08.06.2015, a firma del Responsabile del Servizio Bilancio, con la quale è stata inoltrata alla RAS, Direzione Generale della Sanità- Servizio Programmazione Sanitaria ed economico Finanziaria, richiesta di autorizzazione per poter anticipare per conto della gestione stralcio dell’ex Usl n. 7 di Nuoro la somma dovuta;
VISTA la nota RAS, prot. n. 17688 del 21.07.2015, acquisita al protocollo aziendale al n.
34412 in pari data, con la quale, riscontrando la nota prot. n.27461 del 08.06.2015, si impartiva la direttiva che “in assenza di disponibilità liquide della gestione liquidatoria interessata, nelle more del trasferimento delle somme dovute dalla RAS, le Aziende sanitarie interessate, possono anticipare le somme dovute con l’accensione del credito nei confronti della gestione liquidatoria”;
RITENUTO pertanto doversi provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 157.191,86, comprensiva di interessi legali al 24.10.2015, con la modalità suindicata;
DATO ATTO che in data 03.10.2011 è deceduto l’attore S.A.M., pertanto la sua quota sarà devoluta secondo i criteri della successione legittima agli eredi M.N., S.R., S.A.M., S.A., S.G., S.A., S.M.G., S.M., S.M., il cui status di erede è comprovato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 07.09.2015, acquisita agli atti dell’ufficio;
VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;
la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;
la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;
la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.08.2015, n. 42/12;
la deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 42/12;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:
a) di liquidare in favore degli eredi di S.D: S.A., S.G., S.A., S.M., S.M., S.M.G. e S.R.L., in proprio, nonché a M.N., S.R., S.A., S.G., S.A., S.M.G., S.M., S.M., S.R.L. in qualità di eredi di S.A.M., secondo le rispettive quote, la somma complessiva di € 157.191,86, comprensiva di interessi legali al 24.10.2015 in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Nuoro n°766/2011 e della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 218/2015;
b) di dare atto che è fatta salva ogni valutazione in ordine ad una eventuale impugnazione della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 218/2015 e circa le iniziative da intraprendersi nei confronti della Compagnia Assicuratrice;
c) di demandare ogni opportuna e conseguente iniziativa al legale di fiducia dell’Azienda nei confronti dei soggetti coinvolti a tutela degli interessi della Gestione Liquidatoria dell’ex Usl n. 7 di Nuoro;
d) di disporre che il suddetto pagamento dell’importo di € 157.191,86, dovrà essere eseguito in conto anticipazione sulla gestione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro con impegno di reintegro a carico della contabilità della Gestione Liquidatoria della cessata ex Usl n°7 di Nuoro non appena l’Amministrazione Regionale, alla quale verrà indirizzata formale richiesta, provvederà all’accreditamento della somma;
e) di rilevare un credito di€ 157.191,86, nei confronti della Regione Sardegna a titolo di
“rimborso anticipazioni per spese di competenza delle gestioni liquidatorie delle disciolte ex UU.SS.LL”,
f) di dare atto che la spesa farà carico sul conto economico n. A514031101 – “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” e sul centro di costo n. GAGDG09901 – denominato
“costi comuni Direzione Aziendale”, Bilancio Esercizio 2015;
g) di accreditare la somma, giusta autorizzazione al pagamento rilasciata dagli attori con nota prot. n°42276 del 18.09.2015, che si allega, sul conto corrente acceso presso il Banco di Sardegna filiale di Torpè codice IBAN IT05I0101587060000070293426, intestato a M.N. e S.A.;
h) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio e il Servizio Affari Generali e Legali dell’Azienda;
i) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;
j) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.
Il Direttore del Servizio AA.GG.LL.
f.to Dott. Francesco Pittalis
Estensore della deliberazione f.to Dott.ssa Rosamaria Tanda
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *
FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori
* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 20 ottobre 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.10/2006).
Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
DESTINATARI Ruolo
Collegio Sindacale I
Resp. Servizio Bilancio C
Resp. Servizio AA.GG. e Legali R
R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato