Deliberan. 1359 del 23/11/2016
REGIONE DEL VENETO
UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
L`anno duemilasedici , il giorno ventitre del mese di Novembre
Il Commissario dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R.V. n. 191 del 30 dicembre 2015, con i poteri del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 13, comma 8 duodecies, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, e della D.G.R.V. n. 2051 del 30 dicembre 2015, coadiuvato da:
Il Direttore Amministrativo Dott. Oliviero Beni Il Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Toffolon
Il Direttore dei Servizi Sociali Dott. Giuseppe Bazzo e della funzione territoriale
ha adottato la seguente deliberazione:
OGGETTO
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI DI CONEGLIANO - 01.09.2016/31.03.2017.-
Pag. n. 2, segue deliberazione n. 1359 del 23.11.2016
IL COMMISSARIO
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n. 1024 del 16.9.2015, con la quale si è disposto di approvare una convenzione con l'Associazione Italiana Soccorritori - Sezione di Conegliano, per il servizio di trasporti secondari con ambulanza, valida per il periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2016 e, dal 01.08.2015, per quelle attività di trasporto cui l’Associazione Prealpi Soccorso, incaricata allo svolgimento di servizi di emergenza territoriale e di trasporti secondari, in via sperimentale, dall’1.8.2015 al 31.3.2016, non riesce a far fronte;
- n. 395 del 30.3.2016, con la quale si è disposto di prorogare, fino al 30.06.2016, la convenzione con l’Associazione Italiana Soccorritori, nelle more della valutazione di istanze di manifestazioni di interesse a svolgere i servizi di soccorso, pervenute da parte di associazioni diverse;
- n. 811 del 6.7.2016, con la quale si è disposto di prorogare per ulteriori due mesi, fino al 31.08.2016, le convenzioni per trasporti sanitari in essere, compresa la convenzione con l’Associazione Italiana Soccorritori, al fine di giungere ad una progettazione unificata dei trasporti sanitari da svolgere, in parte, anche dalle associazioni di volontariato, a supporto ed integrazione del servizio prevalente, che verrà dato in appalto;
- n. 1268 del 2.11.2016, con la quale si è disposto di affidare ad Esam, Prealpi Soccorso e Croce Rossa Italiana – Comitati di Treviso e Conegliano, i servizi di trasporto sanitario con ambulanza, dal 16.11.2016 al 31.3.2017, dando atto, nel contempo, che Esam, Prealpi Soccorso ed Associazione Italiana Soccorritori hanno continuato a garantire i servizi di cui trattasi anche oltre la scadenza delle stesse (30.8.2016), per i quali l’ulss 7 corrisponderà, conseguentemente, i rimborsi delle spese sostenute per detti servizi (dal 01.09.2016 al 15.11.2016).
PRESO ATTO che l'A.I.S. risulta così iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato:
- codice di iscrizione: TV/100;
- classificazione giuridica: 15 (istituzioni sociali non aventi fini di lucro);
- classificazione economica: 95 (altri servizi sociali);
- codice struttura di appartenenza: n. 020060802;
RILEVATO che l’Associazione Italiana Soccorritori, con decreto n. 71 del 28 giugno 2011, è stata autorizzata all’esercizio di attività sanitaria di trasporto con ambulanza dalla Segreteria Regionale per la Sanità, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e con d.g.r.n. 1095 del 18/08/2015 ad oggetto
“Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: proroga ed integrazione elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati. D.G.R. 1080 del 17 aprile 2007, Autorizzazione all’esercizio dell’attività di soccorso e trasporto con ambulanza: disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni”, è stata inserita nell’elenco dei soggetti temporaneamente accreditati che svolgono attività di trasporto sanitario, di cui all’allegato A2 alla deliberazione medesima;
RAMMENTATO che, con legge regionale n. 19 del 25/10 u.s. che titola "Istituzione dell'Ente di Governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il Governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS”., il Consiglio Regionale ha approvato la riforma della sanità che prevede, tra l’altro, all’art. 12 la definizione di nove aziende sanitarie del Veneto a far data dal 01.01.2017 ed, in particolare, definisce come provinciale il bacino di utenza della nuova Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana”;
RITENUTO di approvare, ora per allora, la convenzione per il servizio di trasporti secondari con ambulanza intrattenuta con l’Associazione Italiana Soccorritori, di Conegliano, valida per il periodo dal 01.09.2016 al 31.03.2017, rammentando che la collaborazione in parola riguarda principalmente il trasporto di pazienti che necessitano di prestazioni fuori ULSS 7. Ciò, al fine di non interrompere un pubblico servizio delicato come quello del trasporto sanitario, anche se secondario;
VISTE la L. 266/1991, la L.R. 40/1993, la L.R. 26/2012 e la D.G.R.V. n. 179 del 27/02/2014;
VISTO l'art. 45 (Associazioni di Volontariato) della L. 833/78;
Pag. n. 3, segue deliberazione n. 1359 del 23.11.2016
VISTA l'attestazione con cui il Direttore dell’unità operativa complessa affari generali assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
RICHIAMATO l’art.13, comma 8 duodecies, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2051 del 30 dicembre 2015;
D E L I B E R A
1) di approvare, per le motivazioni e nei termini specificati in premessa, la convenzione con l'Associazione Italiana Soccorritori - Sezione di Conegliano, per il servizio di trasporti secondari con ambulanza, valida dal 01.09.2016 al 31.03.2017, secondo lo schema che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
2) di dare atto che il costo per il servizio in parola è di € 14.000,00 circa, così ripartiti:
- € 8.000,00 per il periodo dal 01.09.2016 al 31.12.2016, di cui alla deliberazione n. 1377 del 22.12.2015 (conto C 201030/1 – autorizzazione n. 16-U00591);
- 6.000,00 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017, la cui autorizzazione sarà assunta con successivo provvedimento;
3) di delegare il Direttore dell’unità operativa complessa affari generali alla firma di tutti gli atti inerenti l’esecuzione della presente deliberazione.
LDC/mb
Delib. n. 1359 del 23/11/2016
IL COMMISSARIO f.to Dott. Francesco Benazzi
Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE f.to Dott. Oliviero Beni f.to Dott. Giuseppe Toffolon f.to Dott. Giuseppe Bazzo
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal 25/11/2016 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì 25/11/2016 Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali f.to Dott. Livio Dal Cin
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Atto esente dall’imposta di bollo ai sensi dell‘art. 27 bis DPR 642/72 (ONLUS)
REGIONE VENETO - UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 Via Lubin, 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)
CONVENZIONE TRA
l'Unità Locale Socio Sanitaria n. 7, con sede in Pieve di Soligo (TV), Via Lubin, 16, rappresentata dal Dott. Livio Dal Cin, Direttore dell’unità operativa complessa affari generali, giusta delega conferita dal Commissario con deliberazione n.
del
E
l'Associazione Italiana Soccorritori - sezione di Conegliano, iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato al n. TV 0100 – o.n.l.u.s. - rappresentata dal presidente pro-tempore, Dott. Cosimo Coltraro.
Premesso che l'A.I.S. svolge attività di volontariato ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 11.08.1991, n. 266, e della L.R. 30.08.1993, n. 40; è stata autorizzata all’esercizio di attività sanitaria di trasporto con ambulanza dalla Segreteria Regionale per la Sanità con decreto n. 71 del 28 giugno 2011, ai sensi della L.R.
n. 22/2002, ed è stata inserita nell’elenco dei soggetti temporaneamente accreditati che svolgono attività di trasporto sanitario, di cui all’allegato A2 della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1095 del 18.8.2015
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
L'Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 di Pieve di Soligo si avvale della sezione di Conegliano dell'Associazione Italiana Soccorritori per l'espletamento del servizio di trasporti secondari con ambulanza, nel periodo dal 01.09.2016 al 31.03.2017.
ART. 2
Il servizio di cui all'art. 1 viene disimpegnato mediante veicoli rispondenti ai Allegato alla deliberazione n. 1359 del 23/11/2016
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requisiti tecnici di legge, e regolarmente omologati.
ART. 3
L'A.I.S. si impegna, con l'ausilio dei mezzi di cui all'articolo precedente, a svolgere in modo continuativo il servizio di trasporto, assicurando l'entità necessaria delle prestazioni del personale volontario.
ART. 4
L'A.I.S. si obbliga a stipulare idonea copertura assicurativa, con spese a carico dell'U.L.S.S., per responsabilità civile verso terzi, e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività.
ART. 5
I trasporti effettuati ad integrazione del servizio di ambulanza dell'U.L.S.S.
possono essere disposti:
a) di volta in volta da un sanitario del servizio di pronto soccorso: le richieste di trasporto saranno redatte su moduli predisposti dall'amministrazione, dai quali dovrà risultare che i trasporti stessi rivestono il carattere di urgenza, e non possono essere effettuati dalle ambulanze dell'U.L.S.S. per concomitante indisponibilità;
b) direttamente dal Direttore dell’u.o.c. accettazione e pronto soccorso (o suo delegato/incaricato) per trasporti di pazienti non deambulanti dal domicilio ai presidi ospedalieri o ambulatori dell'U.L.S.S. n. 7 o di aziende U.L.S.S.
limitrofe, istituti e cliniche ad alta specializzazione per l'esecuzione di accertamenti clinici, visite specialistiche o cicli di terapia, limitatamente a pazienti che siano intrasportabili con altri mezzi ed abbiano le caratteristiche ed il diritto al ricovero ospedaliero per l'esecuzione degli accertamenti o terapie citate, se non viene concesso il trasporto gratuito; le richieste di trasporto saranno redatte su moduli predisposti dall'amministrazione;
c) dal Direttore del distretto socio-sanitario (o suo delegato) per pazienti non deambulanti dal domicilio ai presidi ospedalieri o ambulatori dell’U.L.S.S. n. 7
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o di aziende U.L.S.S. limitrofe, istituti e cliniche ad alta specializzazione per l'esecuzione di accertamenti clinici, visite specialistiche o cicli di terapia; le richieste di trasporto saranno redatte su moduli predisposti dall'amministrazione.
L’attività dell’Associazione Italiana Soccorritori è effettuata per quei trasporti cui l’Associazione Prealpi Soccorso non riesce a far fronte.
I trasporti effettuati dall’A.I.S. ai sensi delle lett. a) e b) dovranno, prima del pagamento dei compensi previsti dal successivo art. 6, essere convalidati dal direttore dell’u.o.c. accettazione e pronto soccorso o dal direttore del distretto socio-sanitario.
ART. 6
Per quanto concerne il rimborso spese, l'U.L.S.S. n. 7 si impegna a corrispondere all'A.I.S., per i trasporti contemplati dalla presente convenzione e disposti ai sensi dell'art. 5, un compenso di € 0,60 per ogni chilometro percorso, per servizio effettivamente reso, oltre ad un compenso fisso di € 10,00 (dieci) per ciascuna uscita. La percorrenza complessiva annua massima è prevista in 23.000 chilometri.
ART. 7
L.’U.L.S.S. n. 7 fornirà all’A.I.S. il materiale di medicazione e i farmaci di uso indispensabile nell’ambulanza (presidi e ausili medico-chirugici, quali pomate, bende, garze, cerotti, guanti monouso, ecc.), previa richiesta dettagliata dell’A.I.S.
e nulla osta del direttore dell’u.o.c. accettazione e pronto soccorso o del direttore del distretto socio-sanitario.
L’A.I.S. si impegna a rimborsare semestralmente i costi sostenuti dall’U.L.S.S. per l’assistenza di cui trattasi, nonché a smaltire detti presidi/ausili secondo modalità operative in atto, come da regolamento aziendale.
ART. 8
I volontari dell’Associazione Italiana Soccorritori potranno fruire del servizio
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mensa ospedaliero, in conformità al regolamento delle mense aziendali interne dell’U.L.S.S. n. 7, alla tariffa prevista dal contratto di lavoro, munendosi di appositi
“buoni pranzo” acquistabili presso gli uffici cassa dei presidi ospedalieri.
ART. 9
L'A.I.S. si impegna al rispetto della dignità e dei diritti dei soggetti destinatari del servizio, compresa la loro libertà di rifiutare l'intervento.
ART. 10
Le richieste di prestazioni dei servizi oggetto della presente convenzione non potranno essere rifiutate dall'A.I.S..
In caso di impossibilità ad effettuare la prestazione richiesta, dovrà essere redatta dal presidente dell'A.I.S. apposita dichiarazione motivata.
ART. 11
Le parti danno atto che nessun rapporto di lavoro o comunque di dipendenza viene ad istituirsi fra l'U.L.S.S. n. 7 ed il personale volontario dell'A.I.S. che effettua le prestazioni previste dalla presente convenzione.
ART. 12
La sorveglianza, nonché il controllo qualitativo delle prestazioni oggetto della presente convenzione, competono al direttore dell’u.o.c. accettazione e pronto soccorso o al direttore del distretto socio-sanitario, che provvederanno ad inviare alla direzione medica dell’ospedale una relazione annuale sull’andamento del servizio reso.
ART. 13
Sono causa di cessazione immediata del rapporto convenzionale:
a) la mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11.08.1991, n. 266, in particolare della formazione del bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti;
b) la cancellazione dal registro e la mancata conferma dell'iscrizione;
c) l'indebito godimento dei benefici ottenuti;
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d) ogni altra violazione ai doveri derivanti dalla presente convenzione.
In caso di cessazione per violazioni di cui alle lettere precedenti sarà sospesa ogni forma di contribuzione.
ART. 14
Le parti riservano alla Giunta Regionale del Veneto un potere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità, con la possibilità di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di volontariato ai sensi della L.R. n. 40/93.
ART. 15
La presente convenzione decorre dal 01.09.2016 e scade il 31.03.2017.
Ciascuna delle parti può recedere dal presente rapporto con almeno 30 giorni di preavviso.
Potrà essere rinnovata con atto deliberativo, su presentazione di apposita richiesta da parte dell'A.I.S..
ART. 16
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso dell'art. 5 del t.u.
26.04.1986, n. 131.
Per l'U.L.S.S. n. 7 U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE - Dott. Livio Dal Cin -
_______________________ Pieve di Soligo, per l'Associazione Italiana Soccorritori
IL PRESIDENTE - Dott. Cosimo Coltraro -
_______________________ Conegliano,