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ACCORDO CONTRATTUALE. per l erogazione di prestazioni riabilitative di Cure Intermedie

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Academic year: 2022

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(1)

ACCORDO CONTRATTUALE

per l’erogazione di prestazioni riabilitative di “Cure Intermedie”

Premesso che:

• con deliberazione n. 1117 del 07.07.2017 la Giunta provinciale ha disciplinato la rete riabilitativa provinciale ed introdotto, nell’ambito della riabilitazione estensiva, un nuovo setting assistenziale denominato “cure intermedie”

quale modello di risposta a valenza territoriale ai bisogni riabilitativi che si collocano fra il ricovero ospedaliero e l’assistenza domiciliare; nel medesimo provvedimento sono definiti gli standard assistenziali e descritte le funzioni, le finalità e la tariffa del nuovo setting;

• con deliberazione n. 1667 del 29.10.2019 la Giunta provinciale ha regolamentato la rete provinciale delle cure intermedie;

 con deliberazione n. 1661 del 23.10.2020 la Giunta provinciale ha disposto di integrare la rete delle cure intermedie attraverso l’istituzione presso la Casa di Cura Solatrix di un nucleo di cure intermedie di 16 posti letto;

 con deliberazione n. 2210 di data 14 dicembre 2020 la Giunta provinciale ha approvato le prime disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2021-2023; in tabella e) sono assegnate le risorse per l’assistenza sanitaria “cure intermedie” convenzionata;

 con deliberazione n. 878 di data 28 maggio 2021 la Giunta provinciale ha riconosciuto la tariffa “vuoto per pieno” anche per la remunerazione del nucleo di cure intermedie della Casa di cura Solatrix di Rovereto, dall’inserimento del primo paziente, avvenuto il 18 maggio 2021, fino al 31 maggio 2021.

tra

l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di seguito denominata Azienda,

Imposta di bollo pari ad € 48,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.

24900/96 del 03.06.1996.

880-12/08/2021 - Contratto-Convenzione

(2)

rappresentata dal Direttore Generale f.f. dott. Antonio Ferro, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda sita in Trento, via Degasperi n. 79

e

la Casa di Cura “Solatrix”, di seguito denominata Struttura, con sede in Rovereto,

via Bellini n. 11, C.F. e P. IVA 00311150221 nella persona del suo legale rappresentante sig. Giovanni Bort,

si conviene e stipula quanto segue Art. 1 (criteri di operatività)

1. La Struttura è provvisoriamente accreditata per la funzione di cure intermedie giusta determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 35 del 4.03.2021.

2. Il presente accordo, nelle more dell’ottenimento dell’accreditamento istituzionale o del rinnovo dell’accreditamento provvisorio, presuppone il possesso da parte della Struttura dei requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali, funzionali e di personale previsti dalle disposizioni in materia che devono essere mantenuti e rimanere invariati per tutta la sua durata.

3. La Struttura è tenuta all’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dall’art. 1, commi da 5 a 19, della legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni e mette a disposizione dell’Azienda la relativa documentazione.

4. La Struttura si impegna ad adottare la carta dei Servizi ed il Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231.

5. L’eventuale mancato rinnovo dell’accreditamento in scadenza e/o il mancato rispetto delle suddette norme e condizioni, determina la risoluzione dell’accordo.

Art. 2 (tipologia e quantità delle prestazioni)

(3)

1. Il presente accordo ha per oggetto la fornitura di prestazioni assistenziali e riabilitative nel setting di cure intermedie quale fase fra la degenza ospedaliera e il rientro al domicilio, sulla base di un progetto individualizzato (PI) di carattere multidisciplinare.

2. La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni assistenziali e riabilitative di cure intermedie nei limiti ed alle condizioni di seguito indicate:

Tipologia e destinatari delle prestazioni Ricettività massima Tipologia: accoglienza riabilitativa di cure intermedie di

durata massima di norma inferiore a 15 giorni;

16 posti letto Destinatari: Pazienti clinicamente stabili ricoverati c/o

UU.OO. H di Trento, di Rovereto e di Arco o con provenienza dal territorio, per cui sia altamente prevedibile un rientro al domicilio e che necessitino di un contesto di bassa intensità assistenziale e sorveglianza clinica finalizzato al recupero funzionale.

3. Non sono posti a carico dell’Azienda oneri per accoglienza di pazienti non residenti in provincia di Trento e non iscritti al SSP.

4. Nel caso di accoglienza assistiti non residenti in PAT o non aventi titolo al SSP la Struttura deve richiedere preventivamente un accollo alla spesa al soggetto (ASL) tenuto a corrispondere la tariffa e procedere quindi alla fatturazione diretta. L’ eventuale accoglienza di ospiti non residenti in PAT durante il periodo di “avviamento”, finanziato con criterio vuoto per pieno, comporta una deduzione finanziaria sulle spettanze di competenza di APSS per un valore pari alla tariffa per i giorni di effettiva accoglienza.

5. Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle disposizioni

(4)

della Giunta Provinciale di Trento in materia di rete riabilitativa e cure intermedie citate in premessa.

Art. 3 (livelli e standard di assistenza)

1. L’accoglienza assicurata presso la Struttura prevede interventi altamente personalizzati e finalizzati al recupero della stabilità clinico assistenziale e della maggiore autonomia possibile nonché lo sviluppo della capacità di autocura del paziente e della rete familiare; essa include:

a) prestazioni sociali, tutelari ed alberghiere correlate all’accoglienza residenziale;

b) prestazioni infermieristiche, di assistenza generica e terapeutico riabilitative assicurate da personale qualificato e dedicato;

c) attività di coordinamento del personale di assistenza;

d) assistenza medica;

e) assistenza farmaceutica, erogazione di materiale sanitario e presidi inclusi nel prontuario di riferimento;

f) erogazione di presidi per l’assorbenza dell’incontinenza.

2. L’Azienda assicura il coordinamento del percorso di inserimento e dimissione dal nucleo di cure intermedio ed assume il ruolo di “case manager” per i pazienti ivi inseriti, favorendo l’omogeneità degli interventi riabilitativi nelle diversre strutture della rete.

3. Il medico di medicina generale e gli infermieri dell’assistenza domiciliare possono accedere alla Struttura in qualsiasi momento. L’accesso dei familiari e del personale privato di assistenza è garantito compatibilmente alle esigenze di sicurezza della Struttura.

4. La Struttura garantisce direttamente e per ogni paziente accolto,

(5)

personalizzando gli interventi in coerenza con il PI (progetto individualizzato), gli standard di personale definiti dalla delibera G.P. 1117/2017 e l’intero set di prestazioni e servizi previsti dal percorso di cura e riepilogati al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 (accesso alle prestazioni)

1. L’accesso alla Struttura avviene prioritariamente su proposta delle UU.OO.

degli ospedali/presidi ospedalieri di Trento, di Rovereto e di Arco.

2. La proposta di accesso viene previamente valutata dal coordinatore di percorso delle cure intermedie al fine di verificare la congruenza con i criteri di inclusione definiti.

3. La gestione complessiva dei posti letto di cure intermedie e degli ingressi anche in relazione alle quantità definite nell’art. 2 compete all’U.O. di Cure Primarie Valle dell’Adige, Valle dei Laghi e Vallagarina.

4. L’U.O. proponente predispone il PI che dettaglia gli obiettivi da raggiungere ed i tempi previsti (durata dell’accoglienza); il PI viene condiviso anche con la Struttura a cui l’Azienda garantisce adeguata informativa per la gestione della continuità assistenziale.

Art. 5 (finanziamento)

1. Per l’assistenza di cui all'art. 3 comma 1, l’Azienda corrisponde alla Struttura una tariffa giornaliera omnicomprensiva pari ad € 145,00 (euro centoquarantacinque/00), inclusa di oneri fiscali se ed in quanto dovuti; la tariffa giornaliera viene riconosciuta per ciascun posto letto sulla base della sua effettiva occupazione, ad eccezione del periodo di “avviamento” che decorre dalla data di inserimento del primo paziente (18.05.2021) fino al 31.05.2021, per cui è previsto il riconoscimento vuoto per pieno.

(6)

2. Ai fini della remunerazione tariffaria si considera il giorno di ingresso e non quello di dimissione; la tariffa viene remunerata anche nel caso di temporanee assenze dell’ospite che prevedano, secondo PI, il mantenimento del posto letto.

3. Il limite massimo del finanziamento riconosciuto per il periodo 18.05.2021 – 31.12.2021 è indicato nella seguente tabella:

Ricettività massima Tariffa Finanziamento massimo

2950 gg 145,00 € € 427.750,00

4. Il compenso definito al precedente comma viene erogato in rate mensili posticipate calcolate sulla base della rendicontazione cui al seguente art. 6.

Art. 6 (addebito e pagamento delle prestazioni)

1. La Struttura, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, trasmette all’Azienda i dati relativi alle accoglienze secondo i criteri definiti dalle direttive provinciali, utilizzando lo specifico sistema informativo aziendale. Sulla base delle suddette rilevazioni la Struttura emette fattura.

2. L’Azienda provvede al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento del documento fiscale.

3. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente accordo costituiscono operazioni esenti da IVA e pertanto il presente atto è soggetto a registrazione solo nel caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2°, del D.P.R.

26.04.1986 n. 131; l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti fiscali emessi per la liquidazione delle spettanze contrattuali è a carico della Struttura.

4. L’imposta di bollo si intende posta a carico della Struttura, qualora non esente, ed è anticipata dall’Azienda che la assolverà in modo virtuale. La Struttura dovrà provvedere al rimborso della somma anticipata dall’Azienda, pari ad € 96,00, mediante sistema di pagamento pagoPa.

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Art. 7 (flussi informativi)

1. Per la puntuale gestione dei dati informativi relativi ai pazienti accolti, la Struttura è tenuta a registrare le movimentazioni e rispondere al fabbisogno informativo nazionale e provinciale mediante il sistema informativo messo a disposizione dall’Azienda.

2. La Struttura invia al Servizio Amministrazione Territoriale ed alla UO di Cure Primarie – all’U.O. di Cure Primarie Valle dell’Adige, Valle dei Laghi e Vallagarina in concomitanza alla stipula dell’accordo:

a) la consistenza del personale dipendente e convenzionato in servizio alla data di avvio della Struttura suddiviso, per categoria e qualifica; il personale e l’impegno orario assicurato dalla Struttura per l’attività di cure intermedie deve essere formalmente distinto da quello garantito per altre attività;

b) i nominativi e l’impegno orario settimanale dei professionisti operanti nella Struttura, qualora non incaricati dall’Azienda.

Art. 8 (Protezione dei dati personali)

1. La Struttura e l’Azienda determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali riferibili all’esecuzione del presente accordo e quindi riconoscono e convengono di agire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), in qualità di contitolari.

2. Le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite nell’atto di contitolarità allegato e parte integrante all’accordo negoziale.

3. Con la sottoscrizione dell’atto di contitolarità, la Struttura e l’Azienda intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

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Art. 9 (vigilanza e controlli)

1. Nelle more di eventuali e specifiche disposizioni provinciali inerenti il monitoraggio della qualità dell’assistenza, l’Azienda svolge, per il tramite del Servizio Territoriale – Valle dell’Adige, Valle dei Laghi e Vallagarina, la vigilanza tecnico sanitaria sulla Struttura, in raccordo con il servizio provinciale competente in materia di autorizzazione e accreditamento.

2. L’Azienda si riserva di effettuare accertamenti, anche in loco, per riscontrare la corrispondenza allo stato di fatto dei dati e delle informazioni trasmesse ai fini del finanziamento.

3. In caso d’inadempienza o inosservanza delle disposizioni e delle norme del presente accordo l’Azienda, previa diffida ad adeguarsi entro 30 giorni, procede alla sospensione dei finanziamenti e, al persistere dell’inadempienza, alla risoluzione dell’accordo.

Art. 10 (normativa anticorruzione)

1. Con l’accettazione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. In particolare la Struttura s’impegna a fornire, su richiesta dell’Azienda, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1 comma 9 punto e) della L. n. 190/2012 e si impegna al rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento aziendale e dai paragrafi 8.6 “Codice di comportamento” e 8.7 “Obbligo di astensione e segnalazione di conflitti di interessi” del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, documenti disponibili sul sito al link hiips://www.apss.tn.it/documenti- corruzione.

(9)

2. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.

165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012 - la Struttura sottoscrivendo il presente accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell’Azienda, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

3. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Art. 11 (durata)

1. Il presente accordo è efficace dal 18.05.2021 al 31.12.2021.

2. Ciascuna delle parti può, in ogni momento, richiederne la risoluzione con preavviso di almeno 3 mesi tramite PEC.

3. Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle disposizioni provinciali ed al codice civile.

***

Letto, approvato e sottoscritto.

Casa di Cura Solatrix Il legale rappresentante

Sig. Giovanni Bort

Azienda Provinciale Servizi Sanitari Il Direttore Generale f.f.

Dott. Antonio Ferro

Agli effetti dell’art. 1341 codice civile le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 .

(10)

Casa di Cura Solatrix Il legale rappresentante

Sig. Giovanni Bort

Azienda Provinciale Servizi Sanitari Il Direttore Generale f.f.

Dott. Antonio Ferro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005.

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