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AssoSoftwareDayPress lunedì, 28 ottobre 2019

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Academic year: 2022

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28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 43

28/10/2019 Affari & Finanza Pagina 47 GLI INVESTIMENTI IL PATRIMONIO DI CONOSCENZA

28/10/2019 EutekneInfo

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 14 PAGINA A CURA DI SARA ARMELLA

28/10/2019 EutekneInfo

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 3 Marco MobiliGiovanni Parente

28/10/2019 EutekneInfo

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 24

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 26

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 10

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28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 10

La transizione digitale investe anche le p.a. 12

Agricoltura e Dogane

"Vogliamo tutelare la natura e aiutare i piccoli contadini" 13

Commissione tributaria ancorata al domicilio fiscale del contribuente 15

Evasione doganale versione 4.0 17

Informazioni tariffarie vincolanti valide come mezzi di prova 20

Nella lotta contro l' evasione il Fisco lancia l' anonimometro 22

Per la Gestione separata INPGI saldo contributivo entro fine mese 24

Riassunzione pendente, il ruolo è legittimo 26

Contabilità e Bilancio

Redditometro, le voci vanno ben specificate 28

Fatturazione Elettronica

[2309][393303] Agevolazione Sud, sui benimobili rileva la consegnaUn' estetista che lavora in ... 30 [2311][392730] Così il forfettario compensail credito per il registratoreCome posso recuperare ... 31

[2331][393074] Spese legali deducibilia consulenza ultimataHo appreso che una recente sentenza ... 32 [2334][393230] Niente ritenuta sul compensose il soggetto è forfettarioHo uno studio di ... 33 [2336][393363] Regole per la deducibilitàdei rifornimenti di carburanteLa modifica dell' articolo ... 34

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28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 8 PAGINE A CURA DI STEFANO LOCONTE E GIULIA MARIA MENTASTI

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 3 Benedetto Santacroce

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 1 GIUSEPPE RIPA E ALESSANDRO LATTANZI

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 7

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 17

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 10 PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 10

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 24

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 10

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28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 10

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 10

Frodi Iva, per le imprese scatta la responsabilità ex dlgs 231 44

I file delle e-fatture utilizzabili per otto anni 47

La direttiva Atad 49

La gestione passa da diverse strade 59

LA SANZIONE BASE 63

Reverse charge, l' Iva applicata per errore non è dovuta all' Erario 64

Teoria dell' imposta fuori conto ai raggi X 67

Variazioni Iva con requisiti ad hoc 68

Fisco e Dichiarazioni

[2312][393227] Nessuno sconto al coniugese la casa è indisponibileMia moglie ha ereditato un ... 70 [2313][393222] Agevolata la tettoia se nonc' è aumento di volumetriaVorrei costruire una tettoia ... 71 [2314][393206] Sgravi in condominio senzacomunicazione preventivaL' amministratore del ... 72

[2315][393175] Sopraggiunta incapienza:non si può cedere il creditoNel 2016 e 2017 ho sostenuto ... 74 [2317][393243] Terreni, la fascia di rispettonon è soggetta all' ImuHo una controversia con il ... 75

[2318][393214] L' imposta sugli immobilinelle aree fabbricabiliUn mio cliente costruttore ha ... 77 [2319][393234] L' iscrizione all' Aire fa scattarel' Imu sulla prima casa in ItaliaA fine 2017 ho ... 78 [2320][393200] Gratuito patrocinio: rilevanoi redditi dichiarati in ItaliaPer il gratuito ... 79

[2321][393083] Detrazioni parti comunie attestazione dei beneficiariIo e mia moglie abitiamo ... 80 [2322][393060] Versamenti integrativi, sogliaunica se la moglie è a caricoMia moglie quest' anno ... 81

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28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 10

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 10

28/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 59

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 5

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 18

28/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 41

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 1 Marta Casadei

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 18 Pagina a cura diFederico Innocenti Francesco Nobili Andrea Spinzi

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 4 Alessandro Rota PortaMarlena Triberti

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 12

28/10/2019 EutekneInfo

28/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 59

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 21

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 25

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 21

28/10/2019 italiaoggi.it

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 4

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 13

[2347][393274] Così la verifica internanel caso di cassa in negativoDal bilancio di un' ... 88 [2348][393256] L' Asd in contabilità ordinariadeve compilare il quadro RFUn' associazione sportiva ... 89

30 mercoledì Versamenti dichiarazione redditi I contribuenti con partita Iva, che esercitano ... 90

Anno di imposta 2018, visto di conformità entro il 2 dicembre 92

Benefici limitati per i diritti parziari 94

Canoni concordati, i conti in tasca al rincaro 96

Colf e badanti in casa con le carte in regola 97

Conferimenti di quote: chance da sbloccare 99

Contributi versati all' Inps deducibili fino a 1.549 euro 101

Così si interviene sui dati del sostituto 103

Dal prossimo anno, IMPI per le piattaforme marine 104

Detrazione del 50% Ho venduto un appartamento. 106

Due condizioni per le società Ue 107

Elementi minimi non fanno scattare l' Irap 109

Fondi per oneri o rischi ben distinti 111

Fondi per oneri o rischi ben distinti 113

I QUESITI 115

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28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 25 Pasquale Mirto

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 13 Guglielmo Saporito

28/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 41

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 21 Giuseppe Corasaniti

28/10/2019 EutekneInfo

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 20 Giorgio Gavelli

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 21 A cura diDavide CagnoniAngelo D' Ugo

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 2 Pagina a cura diCristiano Dell' Oste Raffaele Lungarella

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 17 Antonio LongoAntonio Tomassini

28/10/2019 Il Messaggero Pagina 21

28/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 17 di Piergaetano Marchetti e Marco Ventoruzzo

28/10/2019 Affari & Finanza Pagina 27

28/10/2019 Il Messaggero Pagina 20

28/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 24

28/10/2019 La Stampa Pagina 23 PIERO BIANCO

28/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 22

28/10/2019 Affari & Finanza Pagina 48 IL "PASSAPORTO" DELLA QUALITÀ IL VIRTUOSISMO DELL' EUROPA

28/10/2019 Affari & Finanza Pagina 4 PRODOTTI DA STORYTELLING NANISMO ADDIO

Nuova Tari, apertura sugli inesigibili 133

Per il professionista dipendente della Pa l' Albo non è un costo 135

Quando il mutuo ripaga (quasi) l' affitto 137

REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI, una divisione da superare 139

Restituzione della Tremonti ambientale per fruire del III, IV e V Conto energia 141

Ritenute non versate: dipendente al sicuro 143

Scissioni e fusioni, perdite riportabili in base all' esito del «test di vitalità» 145

Taglio dei bonus ai «ricchi» su polizze, scuola e sport 147

Trust in paradisi fiscali, proventi tassati per cassa 149

Industria 4.0

«Il valore è l' uomo non la macchina Lei dipende da noi» 151

A che serve il divieto di insider? il paradosso dell' investitore 154

Adesso a soffrire è l' offerta di servizi 156

Dall' orecchio alla barca è pronto il mondo in 3D 157

EFFETTO SMARTPHONEIN RETE SI COMPRA DI PIÙ 159

Emissioni dei motori auto Italdesign nuova regina nei test 161

Il calcio con intelligenza artificiale è più realistico (anche senza Juve) 162

Il digitale e la trasformazione green ora serve il passaporto della qualità 163

In agricoltura troppe imprese piccole un patto fra territorio e industria 165

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28/10/2019 Il Messaggero Pagina 19

28/10/2019 Il Messaggero Pagina 21

28/10/2019 La Stampa Pagina 37 ROBERTO CONDIO

28/10/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 47 di Roberto E. Bagnoli*

28/10/2019 Affari & Finanza Pagina 61

28/10/2019 La Stampa Pagina 24 BRUNO BENELLI.

28/10/2019 Corriere della Sera Pagina 6

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 17 PAGINA A CURA DI CARLA DE LELLIS

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 2 PAGINA A CURA DI DANIELE CIRIOLI

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 1 MARINO LONGONI MLONGONI@ITALIAOGGI.IT

28/10/2019 EutekneInfo

28/10/2019 Affari & Finanza Pagina 10 L' ALTOLÀ DA WASHINGTON EXPERTISE GEOPOLITICA

28/10/2019 Italia Oggi Sette Pagina 205 PAGINA A CURA DI CLAUDIO CARLINI

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 11

28/10/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 3 Alessandro Santoro

Pasini lancia il 4.0 brescianoi trecento (+50) di casaleggio

Perché il 5G è al centro di una guerra globale 181

Robot, al via test con gli anziani in Italia e in Spagna 183

Lavoro e Previdenza

Conte, l' Inter e la coperta corta Il vero handicap è la qualità 184

Dalla salute all' abitazione serve un ombrello ampio e trasparente 185

Finanza, che fatica conquistare fiducia 187

L' Ape sociale si può cumulare con la legge 104 189

Nel fortino rosso espugnato «Tragica sconfitta, arriva da lontano» 191

Servizi Inps, il piatto si fa ricco 193

Si allarga l' esercito dei co.co.co. 196

Spunta la super co.co.co. 199

Stretta per il versamento delle ritenute negli appalti dal 1° gennaio 2020 201

Tassi zero, 15mila miliardi sul confine sottile del default 203

Privacy e GDPR

Centrale rischi, segnalare costa 205

Gli studi legali più segnalati dell' anno: parte l' indagine 2020 206

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per il portale nazionale che diventerà operativo il prossimo anno

La carta d' identità della salute in un click

Antonello Cherchi Dopo sette anni di gestazione il fascicolo sanitario elettronico vede il

traguardo finale. Si è infatti completato il quadro delle Regioni che hanno aderito al progetto - ultima arrivata è stata la Calabria - ma soprattutto è partita la sperimentazione che porterà entro il prossimo anno al debutto del portale nazionale, che diventerà per i cittadini la porta d' accesso unica per consultare la propria carta di identità digitale della salute. Sono novità a cui sta lavorando l' Agid (Agenzia per l' Italia digitale), che agli inizi di settembre, una volta ottenuto il via libera al Fse da parte di tutte le regioni, ha messo a punto una circolare per dare il via ai test del punto unico di accesso. Il portale nazionale Entro fine anno dovrebbe concludersi la sperimentazione del portale nazionale da parte delle Regioni e il prossimo anno la novità dovrebbe diventare operativa. Un' innovazione che risolverà diversi problemi, a cominciare da quelli legati al cambio di residenza. Ora per consultare il proprio fascicolo sanitario il cittadino deve collegarsi al portale della Regione in cui risiede e accedere - attraverso Spid, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi - ai documenti che lo

riguardano. Nel caso, però, si decida di cambiare residenza e Regione e - caso non infrequente - non ci si registri tra gli assistiti della nuova destinazione, l' accesso al fascicolo sanitario resta precluso. Stesso discorso per chi trasferisce la propria residenza all' estero. Con il punto di accesso unico, invece, questi problemi vengono risolti, perché il cittadino può consultare il proprio fascicolo senza vincoli, a prescindere dalla Regione o dallo Stato in cui in quel momento risiede. Regioni al completo Il cambio di prospettiva si è reso possibile anche perché tutte le Regioni hanno finalmente risposto all' appello. L' ultima arrivata, a luglio, è stata la Calabria, che ora si trova a dover percorrere la strada che molte altre amministrazioni hanno da tempo alle spalle. In quasi tutte le Regioni, infatti, l' attivazione dei servizi che permettono al fascicolo sanitario elettronico di funzionare è terminata o quasi, come si può vedere dalla cartina pubblicata a fianco, dove la Calabria rappresenta - per l' appunto - la matricola. Solo la Campania e l' Abruzzo sono indietro: la prima è praticamente ancora ai blocchi di partenza. Va, però, detto che l'

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risulti attivato solo da circa il 21% della popolazione. Per quanto possa trattarsi di una percentuale sottostimata, non va, però, dimenticato che al momento l' attivazione del fascicolo sanitario avviene solo dietro esplicita richiesta e consenso del cittadino. Ecco perché nei giorni scorsi si era fatta spazio l' idea di inserire nella manovra l' eliminazione del consenso da parte del cittadino. In altre parole, il fascicolo sanitario verrebbe attivato comunque.

Misura che permetterebbe di far crescere in modo significativo la copertura della carta d' identità digitale della salute. Ma non è l' unica novità nell' aria. C' è anche la proposta di inserire nel Fse - ora limitato alla raccolta dei documenti delle strutture sanitarie pubbliche e a quelli rilasciati dal medico di famiglia - anche i referti e gli altri dossier forniti all' assistito dalle strutture sanitarie private. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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notifica digitale: «Farà paura»

Comuni pronti alla riscossa. Anzi. Alla riscossione. Digitale. Superata la stretta drammatica del 2011-2015, durante la quale hanno subito tagli e restrizioni finanziarie per 12,5 miliardi, aggirato il blocco delle aliquote che ha caratterizzato il triennio successivo, gli Enti locali affidano ora alla riforma della riscossione, tramite notifica digitale, inserita nella manovra, l' obiettivo di aumentare il livello delle entrate fiscali. Che la rivoluzione sia alle porte lo ha confermato la viceministra Laura Castelli, ai sindaci riuniti da Anci e Ifel per la consueta Conferenza sulla Finanza e l' Economia locale. «Quella delle notifiche digitali è una cosa che farà paura a qualche pezzo di Paese - ha ammesso - ma aiuterà moltissimo voi a intervenire nella riscossione in maniera puntuale, senza problemi di contenzioso, e vi farà recuperare i costi delle notifiche che pesano nei bilanci». Ma in cosa consisterà questa rivoluzione? E chi deve averne paura? I Comuni potranno notificare, attraverso la piattaforma digitale già esistente PagoPA, atti, provvedimenti e comunicazioni indirizzati ai cittadini residenti, anche tramite terzi (coniuge, parenti o affini entro il 4°grado o intermediari). Come faranno i cittadini a

sapere che c' è una comunicazione fiscale che li riguarda? Una nota diffusa dagli uffici della viceministra spiega che

«i cittadini saranno obbligati ad accedere - personalmente o mediante un delegato - all' apposita area personale della piattaforma». Dunque starà al singolo cittadino accedere periodicamente al proprio profilo fiscale per verificare che non ci siano notifiche. E sarà meglio che lo faccia, perché cambia anche il sistema della decorrenza dei termini. Non esisterà più il meccanismo per cui si può fare ricorso entro tot giorni dall' avvenuta notifica postale. Il perfezionamento della notificazione avverrà «per gli atti che le amministrazioni renderanno disponibili nella piattaforma in ciascun bimestre dell' anno, all' ultimo giorno del secondo mese successivo, e ciò a prescindere dall' effettivo accesso alla stessa piattaforma da parte dei destinatari». Per fare un esempio, se l' atto è stato inserito in piattaforma il primo marzo, il perfezionamento avverrà il 30 giugno. L' obiettivo è stringere sui tempi della riscossione, spiega il responsabile Finanza locale dell' Ifel, Andrea Ferri, ma anche sui modi: «L' idea è che con la notifica digitale si comprimano i diversi passaggi, ad esempio che si unifichino il momento della notifica della somma dovuta e quello della richiesta del pagamento». Ma i Comuni vorrebbero anche poter aggirare il sistema del

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Ecco perché il più delle volte devono ricorrere al pignoramento» spiega ancora Ferri. E poi ci sono i risparmi sul contenzioso. Spiega Castelli che, a fronte di un volume annuo di atti stimato a circa 32 milioni, «il 45% viene attualmente notificato per irreperibilità relativa o assoluta del destinatario, originando diversi adempimenti gestionali derivanti dalle conseguenti formalità di deposito, affissione e avviso, oltre che un cospicuo contenzioso». Del resto, circa il 60% dei ricorsi contro atti emessi dall' agente della riscossione riguarda vizi di notifica. I risparmi previsti si aggirerebbero sui 50 milioni di euro (spese vive di notifica), e circa 55 milioni per la riduzione dei costi connessi al contenzioso. Fronte Agenzia delle Entrate, informa la Castelli, «potrebbe attendersi una significativa riduzione dei costi netti di notifica e spedizione, attualmente stimati in circa 41 milioni di euro annui». Intanto la manovra 2020 si annuncia per i Comuni tranquillizzante. Si prevede, oltre alla riforma della riscossione, un' unificazione dell' Imu e della Tasi «a invarianza di gettito» e fondi per l' accorpamento dei Comuni. Quanto ai 564 milioni che il decreto 66/2014 aveva tagliato ai Comuni con promessa di restituzione dopo tre anni, i sindaci si aspettano ora il rimborso in manovra. Ma per non lasciare nulla al caso hanno fatto ricorso al Tar. Nulla di nuovo infine sul fronte delle addizionali. Lo sblocco dell' aliquote dell' anno scorso ha prodotto un aumento dell' aliquota in 469 Comuni su 7.971, secondo l' elaborazione della Corte dei Conti (vedi tabella) al 21 maggio scorso. Laddove 1.451 avevano già deliberato l' aliquota massima prima del 2019. Dati più recenti di fonte Ifel relativi a 7.908 Comuni registrano che nel 2019 il 47% degli enti non ha deliberato,confermando così il regime precedente (3.716 comuni), il 43,5%, pur deliberando, ha confermato il regime applicato nel 2018 (qualche variazione marginale può derivare da eventuali differenziazioni delle aliquote per fasce di reddito). Per il 9,5% infine si riscontrano variazioni del regime deliberato nel 2018 (752 Comuni), di cui: il 2,1% in diminuzione o rimodulazione a parità di prelievo il 7,4% in aumento (584 casi, compresi 64 per nuova istituzione). Gli aumenti riguardano in massima parte Comuni piccoli e medi.

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Percorsi formativi, seminari, scuole di formazione, master e corsi universitari per migliorare le competenze digitali dei dipendenti e dei dirigenti pubblici.

Sono questi i principali obiettivi del protocollo sottoscritto nelle scorse settimane tra AgID (Agenzia per l' Italia digitale) e CRUI (Conferenza Rettori delle Università Italiane). Si partirà con un percorso formativo rivolto ai dirigenti pubblici e ai funzionari degli uffici responsabili per la transizione al digitale delle p.a. per trasferire la cultura del Project Management e le metodologie comuni per la progettazione di servizi a misura di utenti e imprese. Si proseguirà, poi, con la definizione di percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze digitali e manageriali del personale delle università e delle p.a. italiane. Il protocollo d' intesa rientra nelle azioni previste per attuare il nuovo Piano triennale per l' Informatica nella pubblica amministrazione 2019-21. Tra gli obiettivi principali quello di invertire la tendenza che colloca l' Italia agli ultimi posti in Europa per competenze digitali e per colmare il divario digitale tra territori e di genere, così come segnalato nell' Indice DESI. «Gli sforzi di introdurre il digitale nella p.a. non

hanno determinato un uniforme miglioramento nell' offerta dei servizi a cittadini ed imprese perché non preceduti da un' analisi dei processi e non accompagnati da una diffusa cultura digitale, da un cambio organizzativo e dal disboscamento normativo» ha dichiarato Teresa Alvaro, Direttore generale di AgID «la pubblica amministrazione si cambia dal suo interno, si cambia grazie all' azione di persone a cui sono stati forniti strumenti e leve». «La transizione digitale è uno di quei passaggi epocali che si possono solo subire o accompagnare con convinzione», ha sottolineato Gaetano Manfredi, presidente della CRUI, «attraverso la firma di questo protocollo il sistema universitario si impegna a sostenere la transizione digitale con convinzione, investendo le proprie competenze». © Riproduzione riservata.

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"Vogliamo tutelare la natura e aiutare i piccoli contadini"

GLI INVESTIMENTI IL PATRIMONIO DI CONOSCENZA milano Con l' acquisizione della multinazionale americana Monsanto, Bayer

è il primo gruppo agrochimico al mondo. Per crescere investe in biotech "A bbiamo 3 impegni ambiziosi da realizzare: ridurre l' impatto ambientale delle colture del 30%, abbassare del 30% le emissioni di gas serra prodotte dai sistemi di coltivazione, sostenere più di 100 milioni di piccoli agricoltori dei Paesi in via di sviluppo con soluzioni agricole sostenibili e innovative». Liam Condon, membro del Consiglio direttivo di Bayer e presidente di Crop Science, la divisione agrochimica del gruppo farmaceutico tedesco, ha ribadito qual è la nuova missione del gigante di Leverkusen nei prossimi anni intervenendo poco meno di un mese fa al Future of Farming Dialogue 2019: l' appuntamento annuale organizzato da Bayer Crop Science nel suo centro di ricerca di Monheim dove centinaia di agricoltori, studiosi, esperti di food e altri stakeholder arrivano da ogni parte del mondo per confrontarsi sul futuro dell' agricoltura. L' obiettivo dichiarato è di puntare su coltivazioni, sementi biotech, tra cui le nuove tecnologie Nbt, e digital farm. Un' operazione che rientra in un grande piano di riorganizzazione strategica del

gruppo che, oltre al tradizionale business farmaceutico, ha deciso di investire forte su quello dell' agricoltura. L' accelerazione c' è stata in seguito all' acquisizione della multinazionale americana Monsanto, colosso delle biotecnologie e delle sementi, finita di recente sotto accusa per il Roundup, l' erbicida a base di glifosato, l' ingrediente considerato cancerogeno da una sentenza del Tribunale Superiore di Oakland. «Non so quanti anni ci vorranno, ma sono sicuro che risolveremo il problema perché non esiste ad oggi nessuna prova scientifica che certifichi che il glifosato sia una sostanza pericolosa. Faremo ricorso in appello», ha confermato Condon. Con l' operazione Monsanto, Bayer è diventato il primo gruppo agrochimico al mondo. Forte di questa posizione, il gruppo ha messo sul piatto solo nel 2018 un investimento di 2,3 miliardi di euro nella R&S di Crop Science, più di ogni altra azienda concorrente e si prevede che la cifra supererà i 25 miliardi in totale nei prossimi 10 anni. La sfida è di crescere il 4% annuo fino al 2022, un punto in più del mercato agrochimico nel suo complesso, grazie ad un portfolio potenziale di 30 miliardi di euro. Nel mercato agrochimico, che vale 90 miliardi di euro, Bayer detiene oggi un market share di circa il 20%. «Siamo numeri uno al mondo in settori chiave come mais, soia, ortaggi, cereali, cotone e agricoltura biotech. Abbiamo quindi l' opportunità e la responsabilità di affrontare le sfide globali legate al

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climatico, alla salvaguardia della biodiversità e alla sicurezza alimentare per garantire un futuro migliore per il nostro pianeta», ha ricordato Condon. Il punto di partenza sono la più grande banca dati al mondo per aumentare le performance delle colture e i 75 progetti in cantiere che l' azienda ha nel suo portfolio relativi a sementi, trattamenti di prossima generazione, protezioni fitosanitaria e agricoltura digitale. Negli Usa e in Messico, ad esempio, Bayer sta testando il granoturco di bassa statura che permette di avere coltivazioni più intensive con una massima resa. L' azienda ha anche di recente lanciato un fungicida innovativo che fornisce un' ottima protezione dalla malattie delle colture di cereali consentendo di ottenere piante più sane e raccolti di gran lunga superiori agli attuali. «Con la nostra pipeline di 75 progetti, abbiamo la possibilità di realizzare centinaia di nuovi ibridi e varietà da commercializzare ogni anno. Siamo nella posizione migliore per scoprire, combinare e personalizzare soluzioni per i coltivatori di tutto il mondo», ha sottolineato Bob Reiter, head of research and development di Crop Science. Sul versante digitale, la piattaforma FieldView rappresenta il punto di forza di Bayer. Al momento, è attiva in Canada, Usa, Brasile, Argentina e 15 paesi Ue, tra cui Germania, Francia, Spagna, Italia e Ucraina. Questa tecnologia consente di analizzare dati su coltivazioni, malattie delle piante e fertilità del suolo, li visualizza e fornisce raccomandazioni specifiche agli agricoltori. In sostanza, grazie agli algoritmi, si possono garantire soluzioni personalizzate agli agricoltori per ottenere migliori raccolti con meno risorse di acqua, suolo ed energia. «Nel 2018 FieldView ha testato applicazioni su 60 milioni di acri in tutto il mondo, quest' anno l' obiettivo è di raggiungere 90 milioni di acri. Pensiamo che la grande opportunità sia quella di utilizzare questa tecnologia digitale su un miliardo di acri per migliorare e rendere più sostenibile il sistema alimentare globale», ha concluso Sam Eathington, chief science officer The Climate Corporation. - vdc ©RIPRODUZIONE RISERVATA Il personaggio Liam Condon membro del Consiglio direttivo di Bayer e presidente della divisione Crop Science.

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Inderogabile la competenza dove la cartella è stata emessa e notificata per le liti doganali La Commissione tributaria provinciale di Latina ha affermato, con la

sentenza n. 884/06/2019 del 3 ottobre 2019, la corretta individuazione - da parte del contribuente ricorrente - del giudice territorialmente competente in relazione ad un ricorso avente per oggetto una cartella esattoriale, notificata dall' agente della riscossione di Latina ma avente per oggetto somme iscritte a ruolo dalla Agenzia delle Dogane e dei monopoli del Lazio, avente sede in Roma. Atteso che il domicilio fiscale del contribuente era fissato nella provincia di Latina, il collegio pontino si è dichiarato competente, sulla scorta della lettura dell' art. 4 comma 1 del DLgs n. 546/92, disposizione che - in combinato disposto - con il successivo art. 5 stabilisce l' inderogabile criterio della competenza territoriale del giudice tributario, ancorandola sostanzialmente, a quella della medesima provincia nel quale è "nato" l' atto impugnato dal contribuente. Nell' ambito di un tema che, in passato, ha interessato la dottrina in ordine alla competenza del giudice a giudicare le simultanee contestazioni al ruolo e alla cartella nei confronti di enti ubicati in Province diverse tra loro, la giurisprudenza ha indicato l' assoluta rilevanza (e

preminenza) dell' atto notificato al contribuente (cass. 4682/2012 e n. 20671/2014 ) e che costituisce "occasione"

per il ricorso aperto a doglianze indirizzate anche alle attività prodromiche. La conclusione espressa dalla suindicata commissione è assolutamente in linea con quanto argomentato, per le liti "doganali" , dalla Cassazione ancora di recente (Cass. n. 20558 e n. 10662 del 2019), con il rigetto dell' assunto secondo cui la competenza territoriale dell' Agente per il servizio di riscossione, dovrebbe coincidere con la competenza territoriale dell' Ufficio doganale;

manca, in tal senso, qualsiasi fondamento normativo: anzi - nell' art. 12 , comma 1, del DPR 602/73 (come modificato dall' art. 1 della L. n. 311/2004 secondo cui l' Ufficio accertatore "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano") così come nell' art. 24 DPR 602/73 (che dispone "l' ufficio consegna il ruolo al concessionario dell' ambito territoriale cui esso si riferisce...") - viene in considerazione, infatti, esclusivamente la relazione tra il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo. Tale quadro denota come l' individuazione della competenza del Concessionario in relazione al domicilio fiscale del contribuente sia un criterio del tutto coerente con il sistema della riscossione coattiva dei tributi a mezzo ruolo, poiché esso si giustifica in considerazione delle esigenze di speditezza ed efficienza dell' attività amministrativa, tenuto conto che nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento si instaura un rapporto diretto tra il contribuente e tale organo della riscossione (competente sia a ricevere i pagamenti ed a rilasciare le relative quietanze sia ad iniziare la

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soggetto territorialmente distante dal luogo in cui risiede il contribuente. Orientamento differente nei tributi locali L' indirizzo qui scrutinato si distacca dal contesto che interessa esclusivamente gli enti locali e che è stato così

"ridisegnato" dalla Corte Costituzionale che - evidenziando come il diritto di difesa, ex art. 24 Cost., del contribuente non sia compatibile con "spostamenti" geografici significativi a fronte dei valori fiscali normalmente in gioco nelle liti afferenti i tributi locali - ha rappresentato che, per la discussione di questi ultimi, la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali deve determinarsi in base alla localizzazione, nella circoscrizione dell' organo giudicante, della sede dell' ente impositore. Alla luce di questa osservazione, qui sinteticamente ripercorsa, la Consulta (con l' ordinanza n. 44/2016) aveva dichiarato l' illegittimità costituzionale del DLgs. 546/92, art. 4 , comma 1, nella parte in cui prevede(va) che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l' ente locale concedente, con conseguente incostituzionalità anche della formulazione aggiornata della disposizione di cui al DLgs. 156/2015 .

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Evasione doganale versione 4.0

Nell' e-commerce si registra un aumento di violazioni

PAGINA A CURA DI SARA ARMELLA L' evasione dei dazi a livello globale è stimata tra il 20 e il 30% delle attuali

entrate doganali mondiali. Anche perché l' evasione doganale 4.0 è attuata con sistemi sempre più sofisticati di contrabbando, contro i quali si potenziano i controlli a distanza e anche dal satellite, e si annida nel sempre più diffuso commercio elettronico, che ormai rappresenta il 12% degli scambi economici internazionali ed è destinato a crescere. Ma la stessa lotta all' evasione si gioca con armi 4.0. Il contrasto all' evasione fiscale, infatti, è il tema al centro dell' attenzione non solo in Italia, ma anche in ambito internazionale. In particolare, il tema è stato sul tavolo della discussione nella conferenza Picard, conclusasi giovedì scorso a Skopje, in Macedonia, nell' annuale occasione di confronto tra l' Organizzazione mondiale delle dogane (Wco) e il settore privato, l' accademia e i think tank.

Molti gli approfondimenti, presentati dalla Banca mondiale e da importanti centri di ricerca e università, con un particolare focus sull' evasione 4.0, combattuta con sistemi di intelligenza artificiale, banche dati, scambi di informazioni tra amministrazioni. Ricerche sviluppate dalla facoltà di

ingegneria dell' Università di Pechino, elaborando miliardi di dati a livello mondiale, hanno rivelato che l' evasione è fortemente concentrata in determinati settori e che le violazioni aumentano in corrispondenza dell' incremento del livello economico dei dazi all' importazione. Particolarmente significativo, inoltre, è il dato relativo al profilo dell' evasore, posto che il maggior numero di irregolarità è commesso dagli operatori non Aeo (Operatore economico autorizzato), ossia da quelle imprese che non hanno richiesto la certificazione di affidabilità doganale. Tali dati confermano l' importanza del riconoscimento dello status di Aeo da parte delle imprese, in linea con il cambio radicale di filosofia dei controlli delle dogane, attuati non più con un monitoraggio dei beni (ormai difficile, visti i volumi dei traffici in costante crescita) ma mediante una preventiva verifica dell' affidabilità degli operatori, concentrando le risorse investigative su chi non è certificato. Un altro dato interessante riguarda i volumi in costante crescita delle entrate doganali. Se è vero che i numerosi accordi di libero scambio hanno azzerato molte tariffe, è altrettanto vero che sono aumentati gli interscambi internazionali, sia in ambito business to business che nelle vendite dirette dalle imprese ai consumatori finali, con il commercio elettronico. Secondo i dati elaborati dall' Unione

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numeri in costante aumento. In linea con le analisi internazionali sono i dati italiani, riportati nella nota di aggiornamento al Def 2019 dello scorso aprile, che fotografano un significativo incremento anche delle somme riscosse a seguito dell' attività di contrasto all' evasione doganale. Un settore di crescente interesse, nel contrasto all' evasione dei dazi, è quello relativo al commercio elettronico, dove si segnala un forte incremento delle violazioni, sia nell' import che per nell' export. Anche a livello internazionale, la strada imboccata dalle autorità doganali per contrastare l' evasione, nelle sue diverse forme, è l' utilizzo dell' intelligenza artificiale. Va dato atto che, nel settore pubblico, le dogane sono state il primo ambito di applicazione dell' informatica già a partire dagli anni 80 e, come sempre negli ultimi anni, l' Organizzazione mondiale delle dogane sposta sempre più in alto gli standard, anche per i paesi in via di sviluppo, invitando a un massiccio ricorso alle competenze informatiche, per elaborare algoritmi in grado di svolgere previsioni sulle aree di potenziale e futura evasione. In tale contesto, alcune delle più recenti innovazioni, come l' utilizzo di banche dati sul valore doganale dei prodotti, in uso ormai presso molte dogane, potrebbero rivelarsi potenzialmente rischiose per gli operatori che, pur agendo diligentemente, non sono sufficientemente «strutturati» dal punto di vista amministrativo. Se, infatti, si andrà verso una selezione automatica delle operazioni doganali riportanti un prezzo che si discosta dal «valore medio», dichiarato da altri operatori per prodotti analoghi, vi saranno rilevanti conseguenze sia per gli importatori che per gli intermediari (spedizionieri e dichiaranti). Com' è noto, tale indirizzo è già stato intrapreso nel settore delle operazioni internazionali infragruppo, laddove sono previsti valori considerati «accettabili» ai fini del transfer pricing, basati sull' analisi dei comparables, per i quali sono disponibili banche dati private a pagamento. Attualmente le banche dati sui comparables sono utilizzate soltanto da consulenti altamente specializzati e dalle multinazionali. Tuttavia, il tessuto degli importatori e degli operatori doganali è composto anche da molte micro e piccole imprese, che non hanno a disposizione strumenti di tale natura. Più in generale, l' impiego delle banche dati sul valore da parte delle dogane rende necessaria anche una puntuale demarcazione del loro utilizzo. Va ricordato, infatti, che il valore doganale della merce è rappresentato dal prezzo di vendita concordato tra le parti della specifica transazione, secondo quanto previsto sia dalla disciplina internazionale (Art. VII Accordo Gatt e Accordo sul valore doganale del Wto) che da quella europea (articolo 70 codice doganale dell' Unione) e non può dedursi né da medie matematiche, né da altri metodi di valutazione basati su dati statistici. La Corte di cassazione ha già bocciato alcuni strumenti recentemente utilizzati dall' Amministrazione per la determinazione del valore doganale, come la banca dati M.e.r.c.e., trattandosi di un sistema non contemplato dalla normativa doganale europea e nel quale sono raccolti soltanto «valori medi», riscontrati

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per prodotti rientranti nella medesima voce doganale di quelli oggetto di controllo, ma senza «fornire la certezza che si tratti dello stesso prodotto acquistato dall' importatrice» (Cass. , sez. V, 27 settembre 2018, nn. 23244, 23245;

nello stesso senso Cass., sez. V, 27 settembre 2018, n. 23246, Cass. , sez. V, 21 novembre 2018, n. 30055, Cass., sez.

V, 17 gennaio 2019, n. 1115 e Cass. 25 gennaio 2019, n. 2214 e 2216). Meno rigorosa nel porre limiti all' utilizzo delle banche dati, nell' unica pronuncia a oggi emessa, è la Corte di giustizia europea, la quale ha ritenuto legittimo l' utilizzo di strumenti che elaborino, a livello statistico, «prezzi medi» di acquisto di merci similari a quelle importate.

Invertendo l' onere della prova a carico dell' operatore, i giudici europei hanno affermato che valori

«eccezionalmente bassi» possono legittimare l' utilizzo di valori medi statistici rilevati nell' importazione di prodotti similari, ove l' importatore non sia in grado di dimostrare la correttezza del prezzo dichiarato (Corte di giustizia, 16 giugno 2016, C 291/15, Euro 2004. Hungary Kft). Si tratta, va ricordato, di una pronuncia probabilmente condizionata dalla particolarità del caso concreto e che non pare in linea con le linee guida del Wco che, nel documento sull' utilizzo dei database da parte delle Dogane, ha chiaramente indicato che essi rappresentano soltanto uno strumento di analisi dei rischio di potenziale evasione, ma non debbono sostituirsi a una verifica del prezzo della specifica transazione. © Riproduzione riservata.

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Possono essere utilizzate anche le ITV rilasciate dopo l' importazione e relative a beni simili a quelli accertati Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV), pur non riguardando le merci

oggetto di accertamento, rappresentano, per i giudici di merito, fonti interpretative , che possono essere utilizzate a supporto dell' attribuzione della voce doganale dei prodotti importati. Tale fondamentale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25054/2019.

Una società, a seguito di diverse importazioni, aveva presentato istanze di revisione dell' accertamento di parte, chiedendo, sulla base di ITV riguardante beni simili, l' applicazione di una diversa voce doganale, che prevedeva un' imposizione daziaria inferiore. L' Agenzia delle Dogane, con provvedimento di diniego del rimborso, ha rigettato la domanda del contribuente, confermando la correttezza della classifica indicata all' atto dell' importazione. L' operatore economico, al fine di individuare tutte le formalità doganali connesse all' importazione (o all' esportazione) deve, in primo luogo, identificare la merce, attraverso un codice numerico. Tale adempimento è necessario non soltanto per determinare i dazi dovuti, ma anche l' IVA all' importazione , nonché le altre misure impositive applicate a

specifici prodotti, come le accise, le restrizioni quantitative e le disposizioni sanitarie o fitosanitarie. La classificazione doganale delle merci si basa, in linea generale, sulle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e delle note premesse alle sezioni e ai capitoli. Costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che un ulteriore elemento oggettivo di classificazione può essere costituito dalla funzione obiettiva ovvero dalla destinazione d' uso del prodotto (Cass. n. 21804/2019 e Cass.

n. 29538/2018 ). Per avere certezza in ordine alla voce doganale e, di conseguenza, conoscere la tassazione connessa all' importazione, l' operatore economico può chiedere un parere vincolante all' Agenzia delle Dogane attraverso l' istituto dell' ITV ( artt. 33 e ss. del regolamento Ue 952/2013, c.d. CDU; artt. 19 e ss. del regolamento Ue 2446/2015, c.d. RD). Se, da un lato, tale decisione è vincolante, sia per l' Ufficio che per il richiedente, in relazione ai beni oggetto di valutazione, dall' altro, un tema molto delicato riguarda la valenza delle ITV rilasciate a terzi , successivamente all' operazione in dogana ovvero con riferimento a merce simile a quella oggetto di verifica. Con riferimento al primo aspetto, la Corte di Giustizia ha chiarito che, in sede contenziosa, un' ITV può essere fatta valere

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di contestazione, deve essere presa in considerazione dall' Ufficio, anche se posteriore rispetto alle importazioni (Cass. 11052/2019 ). Sulla base di tali precedenti, la Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha affermato che i giudici di merito si sono correttamente limitati a "riconoscere a tali ITV il carattere di mera fonte interpretativa utilizzabile a supporto delle ragioni che hanno portato alla qualificazione dei prodotti importati (). La ratio decidendi della sentenza non attinge direttamente alla efficacia giuridicamente vincolante delle ITV (), riferendosi i giudici di appello a esse, soltanto a conforto degli altri argomenti su cui è fondato il giudizio classificatorio". Rilevante la banca dati EBTI L' ITV rilasciata successivamente alle operazioni doganali e avente a oggetto merce simile a quella accertata può, pertanto, essere utilizzata in sede processuale come mezzo di prova. Di conseguenza, assume particolare rilevanza la banca dati EBTI, che prevede l' archiviazione di tutte le decisioni ITV rilasciate dalle autorità doganali unionali.

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riferimenti personali degli elementi utili a tracciare i profili di rischio

Nella lotta contro l' evasione il Fisco lancia l' anonimometro

Marco MobiliGiovanni Parente Nella lotta all' evasione il Fisco è pronto a calare i quattro assi. Dopo la

fatturazione elettronica e le comunicazioni periodiche Iva, l' invio obbligatorio dei corrispettivi, la lotteria degli scontrini operativa dal 2020 salvo proroghe, con la manovra di bilancio in arrivo in Parlamento mette in pista «l' anonimometro». Un nuovo strumento che, nelle pieghe degli oltre 5 0 a r t i c o l i d e l D d l d i B i l a n c i o , p r e n d e i l n o m e d i « E v a s o m e t r o anonimatizzato» in grado di assicurare nel suo primo anno di avvio un primo recupero dall' evasione di quasi un centinaio di milioni di euro. Ma al di là delle somme che si stimano di recuperare, «l' anonimometro»

rappresenta un cambio di rotta culturale nella gestione e nell' utilizzo di quei miliardi di dati e informazioni di cui oggi il Fisco dispone ma la cui potenzialità nell' incrocio e nella caccia agli evasori in troppi casi è limitata anche dalle regole sulla privacy. Il salto che l' amministrazione finanziaria potrebbe compiere con questo nuovo strumento sta nel rispettare l' anonimato dei contribuenti ma allo stesso tempo procedere a un utilizzo massivo delle informazioni disponibili, soprattutto quelle della

Superanagrafe dei conti. Allo stato attuale, per superare i paletti posti dal Garante della Privacy, l' amministrazione finanziaria ricorre prima a un' analisi dei fenomeni di evasione ed elusione, da cui elabora profili di rischio che poi cala nelle banche dati. Un meccanismo che ha dato i suoi frutti, ma pur sempre ridotti rispetto alla miriade di informazioni e dati di cui già dispone il «fisco digitale». Per cambiare rotta e riuscire a utilizzare in maniera massiva questa sterminata base informativa arriva l' anonimometro: tutti i contribuenti saranno anonimizzati, a partire dai dati contenuti nella Superanagrafe dei conti correnti. Ad ogni soggetto sarà assegnato un numero che verrà fatto "girare"

nelle diverse banche dati e piattaforme già a disposizione del Fisco e in quelle in arrivo. Il tutto in base a specifici algoritmi. Da questo intreccio di dati e informazioni, i contribuenti a più alto indice di evasione e con profili ben lontani dalla fedeltà tributaria torneranno agli "occhi digitali" del Fisco in possesso del loro codice fiscale per essere chiamati a rispondere dei comportamenti adottati. Un' attività di controllo di massa anonimizzata (sulla falsariga di

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L' anonimato potrebbe essere anche lo strumento per bypassare le obiezioni della Privacy sulla lotteria degli scontrini. Le Dogane e le Entrate stanno lavorando alla messa a punto della piattaforma che dovrà consentire l' estrazione a sorte, a cui il decreto fiscale aggiunge un nuovo concorso dedicato solo a chi paga in modalità cashless. Resta il fatto che il presupposto per partecipare è quello di fornire il proprio codice fiscale al commerciante o all' esercente. L' ipotesi allo studio è che il cliente/contribuente registrandosi sulla piattaforma elettronica della lotteria riceva un numero identificativo o addirittura un codice QR che lo identifichi. Dopo di che basterà consegnare quello per manifestare il consenso alla giocata senza dover quindi fornire il codice fiscale. Una cautela in più, anche se va considerato che già tante compagnie di retail possiedono tutti i nostri dati attraverso i programmi e le carte fedeltà a cui abbiamo prestato il consenso. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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Il nuovo Regolamento prevede da gennaio modifiche alle scadenze per comunicazione dei redditi prodotti e versamento del contributo minimo

Scade il 31 ottobre il termine ultimo per il versamento del saldo dei contributi relativi all' anno precedente per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPGI. Con la circolare n. 5/2019, l' Istituto ha stabilito gli adempimenti a carico degli iscritti alla Gestione separata INPGI che nel corso dell' anno 2018 abbiano svolto attività autonoma giornalistica (ad esempio i liberi professionisti con partita IVA). Questi ultimi, si legge nella circolare, hanno l' obbligo di presentare una comunicazione entro il 31 luglio di ogni anno, in modalità esclusivamente telematica, con cui indicare i redditi prodotti nel corso dell' anno precedente attraverso l' attività giornalistica.

Una volta terminata, la procedura mostra le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato, permettendo all' iscritto di scegliere se versare o meno un contributo aggiuntivo necessario per l' attribuzione di un' anzianità pari a 12 mesi, nonché l' eventuale contributo dovuto a saldo . Proprio quest' ultimo deve versato in unica soluzione entro il 31 ottobre tramite modello F24/Accise o bonifico bancario sul conto intestato all' INPGI - indicando nella causale del versamento "AC 2019" seguito dal numero di posizione "A-

NNNNN" (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale. In fase di inserimento dei propri dati reddituali nella procedura, è data facoltà al giornalista libero professionista di optare per il pagamento dilazionato dell' importo dovuto. Il versamento potrà dunque essere effettuato in tre rate , anziché in un' unica soluzione, entro:

31 ottobre, prima rata; 30 novembre, seconda rata; 30 dicembre, terza rata. A partire dal 1° gennaio 2020 sono attese alcune importanti novità legate alla Gestione separata INPGI. Difatti, con l' approvazione del nuovo Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti sono previste semplificazioni degli adempimenti a carico degli iscritti e un cambiamento delle scadenze. In particolar modo, nel 2020 i giornalisti professionisti devono: entro il 31 luglio, versare il contributo minimo in acconto per l' anno corrente; entro il 30 settembre, inviare la comunicazione dei redditi conseguiti nell' anno precedente; entro il 31 ottobre, pagare l' eventuale contributo a saldo relativo ai redditi percepiti nell' anno precedente o la prima rata in caso di pagamento rateale. La riforma del Regolamento ha tuttavia una portata maggiore, ovvero rispondere alle esigenze di tutela previdenziale e di welfare dei giornalisti che svolgono la propria attività in maniera autonoma. L' intervento principale riguarda difatti la previdenza, con l' aumento graduale e

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Resta confermata, invece, la misura annua del contributo soggettivo minimo in acconto. Incremento delle aliquote contributive Dall' incremento delle aliquote contributive, nonché dalla destinazione del maggior importo, si prospetta che possa derivare un miglioramento delle future prestazioni pensionistiche di circa il 30%. Ulteriori importanti novità apportate dal nuovo Regolamento dal prossimo anno riguardano poi alcune prestazioni assistenziali, tra cui: tutele per la genitorialità , indennità di disoccupazione e assicurazione contro gli infortuni per i collaboratori. In tema di maternità, oltre l' estensione del principio di automaticità delle prestazioni anche alle giornaliste titolari di un rapporto di collaborazione, è previsto il pagamento di un' ulteriore mensilità di indennità per le libere professioniste in caso di maternità a rischio e il pagamento dell' indennità di paternità in caso di assenza o impedimento della madre. Per quanto attiene all' indennità di disoccupazione , il Comitato, facendo seguito alla stabilizzazione della DIS-COLL operata dal c.d. "Job Act autonomi" (L. 81/2107 ), ha deliberato l' introduzione di tale prestazione anche in favore dei giornalisti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPGI (non pensionati e privi di partita IVA) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Al fine di ricavare le risorse finanziarie e poter erogare tale prestazione, l' onere contributivo per i co.co.co. iscritti all' INPGI passa dal 26,72% al 28%. Infine, nei confronti di questi ultimi (che percepiscono un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro), il nuovo Regolamento prevede l' estensione della copertura assicurativa per infortuni professionali in misura analoga a quella prevista per i giornalisti subordinati.

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Non osta alla iscrizione a ruolo di somme dovute per un accertamento in recupero del Preu (Prelievo erariale unico), il fatto che quest' ultimo sia ancora oggetto di un giudizio per riassunzione pendente dinanzi la competente commissione tributaria, circostanza che non ne esclude l' esigibilità. Sono le osservazioni espresse dalla Ctp di Latina (presidente relatore Mercuri Alberto), con la sentenza n. 884/06/2019. A essere impugnata dinanzi al collegio provinciale pontino era una cartella di pagamento che l' Agenzia delle entrate-riscossione di Latina aveva notificato a una Sas in recupero di omesso pagamento del Preu, previsto dall' art. 39 del dl n. 269/2003, a carico di ogni esercente che abbia apparecchi collegati in rete per video lotterie e slot machine. Tra le varie doglianze del ricorso, la società contribuente invocava che, essendo l' accertamento, preventivamente notificatole dall' Agenzia dei monopoli, ancora sottoposto al giudizio per riassunzione dinanzi alla Ctp di Roma dichiarata competente, illegittima era la ripresa oggetto delle somme iscritte a ruolo e portate da quella cartella. Controparte Agenzia delle dogane e dei

monopoli, costituitasi in giudizio, insisteva per la correttezza del proprio operato, avendo illustrato come l' accertamento prima e la cartella impugnata poi, concernevano il prelievo erariale unico, compresi interessi e sanzioni, sugli apparecchi di intrattenimento regolamentati dall' art. 110, comma 6, del Tulps. La Commissione di Latina, esaminati i motivi di ricorso, lo ha rigettato, ritenendo pienamente regolare la notifica intervenuta della impugnata cartella di pagamento, pur se emessa in pendenza di ricorso in riassunzione vertente sul precedente accertamento. Quest' ultima infatti conteneva le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio per Preu 2011, negli importi esatti così come previsto dall' art. 24 comma 12 del dl n. 98/2011. Il ruolo si era quindi regolarmente formato senza alcuna illegittimità dell' operato dell' ufficio dell' ente impositore. Inoltre, nel caso esaminato, la Ctp di Latina dava atto dell' intervenuto deposito della sentenza di rigetto proprio dello stesso ricorso in riassunzione invocato dalla parte e proposto contro l' originario avviso di accertamento Preu. Per tali ragioni il ricorso, totalmente infondato, veniva rigettato con condanna alle spese di lite. Nicola Fuoco Con ricorso proposto in data 21/03/2018 contro l' Agenzia delle entrate-riscossione, agente della riscossione per la provincia di Latina, e contro l' Agenzia delle dogane e dei monopoli per il Lazio, depositato in data 30/03/2018 alla Commissione tributaria provinciale di

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per omesso versamento del prelievo erariale unico, oltre interessi, compensi esattoriali e spese di notifica), dovute per il periodo di imposta 2011 a seguito dell' accertamento del Preu n. 77/2016 prot. () ai sensi dell' art. 39-quater del dl n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003. La ricorrente in via preliminare e pregiudiziale ha eccepito: 1) L' inesigibilità delle somme richieste a titolo di prelievo erariale e interessi nella cartella di pagamento in pendenza di ricorso in riassunzione notificato il 5/10/2017 avverso l' accertamento dell' Agenzia dei monopoli del (). Fermo restando quanto eccepito via pregiudiziale, ha evidenziato il fatto che l' ente impositore ha iscritto a ruolo somme relative all' accertamento citato, pur in pendenza del relativo giudizio in riassunzione innanzi alla Ctp di Roma. () Infine per quanto riguarda la sollevata inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, richieste a titolo di prelievo e di interessi, pur in presenza del relativo giudizio in riassunzione avverso l' avviso di accertamento, va evidenziato che l' ufficio impositore ha iscritto a ruolo il 50% dell' importo del Preu da versare, come dettagliato nell' atto di formazione del ruolo, e come riportato nella cartella di pagamento, emessa per la riscossione a titolo provvisorio ai sensi dell' art. 24, comma 12, del dl n. 98 del 6/7/2011, conv. dalla legge n. 111 del 15/07/2011. Ne deriva che nessuna illegittimità è maturata in sede di formazione del ruolo da parte dell' ufficio impositore. Si da atto, intanto, che la Ctp di Roma, sez. 22, con sentenza () depositata in data 21/02/2019, ha rigettato il ricorso della contribuente proposto contro l' Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso l' avviso di accertamento (). Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il ricorso proposto deve essere rigettato per infondatezza in fatto e in diritto, confermando la legittimità dell' atto impugnato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo. ()

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A fronte dell' utilizzo, da parte dell' ufficio accertatore, del metodo di accertamento redditometrico ex art. 38 dpr 600/73, il contribuente è tenuto a specificare ogni singola voce reddituale che evidenzi la disponibilità con cui far fronte alle spese per determinati beni indice di capacità reddituale, non bastando una generica documentazione bancaria. È ciò che ha osservato la Ctr del Lazio, nella sentenza n. 4187/09/2019. In primo grado una contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Ctp di Roma contro un avviso di accertamento che, in via induttiva, le accertava, con metodo sintetico, maggiori redditi, soprattutto il relazione al possesso di particolari beni «indice» di capacità contributiva. L' amministrazione infatti aveva fondato l' accertamento su spese per incrementi patrimoniali connesse all' acquisto e al mantenimento di autovetture, immobili, azioni ecc. Ebbene in primo grado, solo in relazione a quelle spese, la Ctp riteneva provata dalla contribuente l' esistenza di redditi idonei a mantenere i suddetti beni, statuizione oggetto della sentenza pertanto appellata dall' ufficio. La Ctr adita, ha ricordato, richiamando la Cassazione n. 16122/2018, che proprio

nei casi di accertamento redditometrico ex art. 38 dpr 600/73, sta al contribuente fornire la prova della provenienza delle somme per incrementi patrimoniali e di quelle necessarie al mantenimento. Nel caso di specie, si appurava come la Ctp avesse erroneamente ritenuto provate, con l' impugnata sentenza, le sostanze della contribuente volte a far fronte a quelle spese ritenendo idonea la prova fornita attraverso la documentazione bancaria, la quale non era stata comunque esplicitata nella pronuncia. Tale mancata disamina di quanto fornito dalla contribuente, ritenuto tout court valida prova contraria al ragionamento presuntivo dell' ufficio, costituiva vizio motivazionale della sentenza. Sul punto quest' ultima veniva perciò riformata non potendosi evincere dalla sola documentazione bancaria depositata dalla contribuente, nemmeno sviscerata in sentenza, la prova della capacità di far fronte a quelle spese. Non emergevano infatti redditi esenti con cui queste ultime venivano sopportate, né era in tal senso utile riferire che le stesse erano fronteggiate con somme prelevate dal conto del compagno convivente. Per tale motivo l' appello dell' ufficio veniva accolto ed era ritenuto legittimo l' accertamento dei redditi ricostruiti come idonei a sostenere quelle spese di mantenimento dei cespiti patrimoniali individuati. Nicola Fuoco () Preliminarmente, occorre ribadire che oggetto del presente giudizio è l' accertamento di maggior reddito emesso

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sez. tributaria, sentenza 20/12/2012 n. 23554 e Cass., sentenza 19 aprile 2001 n. 5794), «l' utilizzo di tale strumento (accertamento ex art. 38 dpr 600/73) dispensa l' amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l' onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore». Nel caso di specie, dalla lettura dell' impugnata sentenza non emerge la prova dell' inesistenza del reddito presunto con riferimento alle spese di mantenimento dei beni. Limitatamente a tale profilo, la sentenza impugnata, laddove afferma che dalla documentazione bancaria prodotta dalla contribuente emergerebbe la prova della sua capacità di far fronte alle spese di mantenimento dei beni (grazie al reddito del convivente), senza soffermarsi sull' entità né di tali spese né delle predette disponibilità) appare affetta da vizi motivazionali. Dall' esame degli atti, invece, la prova della capacità reddituale della contribuente tale da sostenere le suddette spese non sembra emergere. In primo luogo, si ricorda che la determinazione delle suddette spese da parte dell' amministrazione, sulla base dei fattori-indice individuati dai decreti ministeriali, non appare contestabile. Con recente ordinanza n. 5544 del 26 febbraio 2019 la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo il quale in tema di accertamento sintetico del reddito («redditometro»), la disponibilità dei beni indice integra un valore presuntivo di capacità contributiva «legale», che non ammette la prova contraria di un valore inferiore. Pertanto, le eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine a tale determinazione di valore, peraltro assolutamente vaghe e generiche, vanno disattese. Nel merito, la contribuente non ha chiarito come possa far fronte alle suddette spese. ()

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lavora in ...

[2309][393303] Agevolazione Sud, sui benimobili rileva la consegnaUn' estetista che lavora in Sicilia ha acquistato, nel corso del 2019, un nuovo macchinario in aggiunta a quelli già presenti all' interno della propria attività.

Ha ricevuto, da parte del fornitore, una fattura di acconto alla consegna. Ha concordato con lo stesso fornitore un pagamento rateale del macchinario con emissione della fattura a saldo nel momento dell' estinzione del debito.

Il macchinario è entrato regolarmente in funzione. L' estetista vorrebbe chiedere il credito d' imposta per investimenti nel Mezzogiorno ma la fattura a saldo non verrà emessa nel corso del 2019. Ha comunque diritto al credito? In caso di risposta affermativa, può utilizzarlo immediatamente? Come verrebbe contabilizzato il contributo, considerato il fatto che nel proprio registro dei beni ammortizzabili al 31 dicembre 2019 sarà presente solo la fattura di acconto? D.C.MESSINA Per ottenere il credito d' imposta per investimenti nel Mezzogiorno, il momento di effettuazione dell' investimento si individua sulla base dei criteri di competenza dei costi, stabiliti dall' articolo 109 del Dpr 917/1986 (Tuir). Nel

caso di acquisto di beni mobili (come i macchinari) rileva la data di consegna o spedizione dei beni, oppure, se successiva, la data in cui si verifica l' effetto traslativo della proprietà dei beni. È invece del tutto irrilevante il momento in cui viene effettuato il pagamento, anche rateale, dei beni, trattandosi solo di un profilo finanziario. Nel caso di specie, dato che il macchinario è stato consegnato nel 2019, risulta integrato il requisito temporale richiesto dalla legge, pertanto, se risultano rispettati gli ulteriori requisiti normativi, il lettore maturerà il credito d' imposta.

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recuperare ...

[2311][392730] Così il forfettario compensail credito per il registratoreCome posso recuperare il credito d' imposta per l' acquisto di un registratore telematico, essendo in regime forfettario? G.F.VICENZA L' articolo 2, comma 6-quinquies, del Dlgs 127/2015 prevede l' attribuzione di un contributo sotto forma di credito d' imposta collegato alla spesa sostenuta, negli anni 2019 e 2020, per l' acquisto di nuovi registratori telematici o per l' adeguamento dei misuratori già in essere. L' agenzia delle Entrate, con provvedimento 49842/2019, ha indicato le disposizioni attuative per la fruizione di tale credito, riconosciuto nella misura pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro (50 euro in caso di adattamento), unicamente fruibile mediante compensazione orizzontale (di cui all' articolo 17 del Dlgs 241/1997) «a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell' imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all' acquisto o all' adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo». Fatta questa premessa, i contribuenti che rientrano nel regime forfettario, pur essendo esonerati dagli obblighi di

registrazione e di tenuta delle scritture contabili e non effettuando liquidazioni periodiche dell' Iva, possono utilizzare il credito d' imposta spettante in compensazione per la totalità dei debiti tributari e previdenziali che vengono versati con F24.

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sentenza ...

[2331][393074] Spese legali deducibilia consulenza ultimataHo appreso che una recente sentenza della Cassazione afferma che «le spese sostenute dal contribuente per il pagamento di prestazioni legali sono deducibili solo a prestazione ultimata». Quali sono le modalità per poterne fruire (esibizione di fattura, bonifico, assegno)? È possibile solo per l' anno fiscale nel quale è stata ultimata la prestazione, oppure - non avendolo richiesto pur ricorrendone i presupposti - anche per anni precedenti, attraverso il ravvedimento? In caso di condanna, vale anche per le spese riconosciute e pagate al legale di controparte?L.L.MILANO È opportuno precisare in premessa che le spese legali non si qualificano quale onere deducibile o detraibile nei confronti del contribuente persona fisica, che non agisce come titolare di partita Iva, nell' ambito della determinazione del suo reddito lordo o della relativa imposta lorda. Tale onere, rilevando invece nell' ambito della più omnicomprensiva categoria del reddito derivante dall' attività d' impresa, è deducibile (se e in quanto ad essa inerente) nel periodo d' imposta in cui la prestazione di servizio da parte del consulente legale viene ultimata. Questo

criterio di imputazione per competenza è stabilito da una precisa disposizione del Tuir (comma 2, lettera b, articolo 109 del Dpr 917/86), inevitabilmente avallata in sede contenziosa dalla giurisprudenza di merito o di legittimità. Fra le spese legali deducibili vanno annoverate anche quelle sostenute a favore della difesa di controparte, in caso di soccombenza del contribuente. La documentazione che deve suffragare l' effettività della spesa è necessariamente costituita dalla fattura emessa dal soggetto che ha prestato l' assistenza legale.

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[2334][393230] Niente ritenuta sul compensose il soggetto è forfettarioHo uno studio di consulenza immobiliare e amministrativa, non sono iscritta alla Camera di commercio e sono nel regime forfettario. Mi è capitata l' opportunità di fare da procacciatore per una ditta gas e mi chiedono di emettere fattura. Mi hanno mandato dei fac simile ma non mi è chiaro se all' imponibile devo detrarre la ritenuta d' acconto pari al 23 % sul 50% dell' imponibile o è solo per i soggetti Iva. C.D.PAVIA Poiché i compensi percepiti da un forfettario non sono soggetti, a norma dell' articolo 1, comma 67, legge 190/2014, a ritenuta d' acconto da parte del sostituto d' imposta, la lettrice nella fattura cartacea che emetterà all' atto del pagamento del corrispettivo per la prestazione del servizio di procacciatrice di affari, non esporrà la ritenuta del 23% sul 50% delle provvigioni incassate previste dall' articolo 25- bis del Dpr 600/1973. A tal fine, la stessa contribuente dovrà rilasciare una dichiarazione da cui risulti che il reddito cui afferiscono i compensi sono soggetti a imposta sostitutiva.

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articolo ...

[2336][393363] Regole per la deducibilitàdei rifornimenti di carburanteLa modifica dell' articolo 164 del Dpr 917/1986 (Tuir), in merito ai rifornimenti di carburante, specifica che la deduzione può avvenire solo se il pagamento avviene con mezzi tracciabili. Nessuna norma però impone che per la deducibilità (Ires/Irpef) del costo sia necessaria la fattura elettronica. È corretto ritenere che i rifornimenti effettuati con carta di credito, ma non accompagnati da fattura elettronica, per quanto indetraibili ai fini Iva siano comunque deducibili ai fini delle imposte dirette? L.D.MANTOVA Dal 1°

gennaio 2019 le spese per il rifornimento si possono scaricare soltanto se il distributore di carburante emette la fattura elettronica. Il pagamento della benzina, del gasolio o del diverso tipo di carburante (metano, gpl), poi, può avvenire soltanto attraverso strumenti di pagamento tracciabili. È obbligatorio pagare l' acquisto di carburante con mezzi tracciabili:

acquistare in contanti non è vietato, ma comporta la mancata deducibilità della spesa. In particolare, si può acquistare utilizzando tutte le forme di pagamento esistenti diverse dal denaro contante: carta di credito, prepagata

o di debito; bonifico bancario o postale; assegno; addebito diretto in conto corrente; carta carburante, rilasciata dalla compagnia petrolifera a seguito di un contratto di "netting", che consente il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo delle carte per l' acquisto di carburante, perché sia garantita la detrazione dell' Iva e la deducibilità dei costi il mezzo elettronico di pagamento deve: essere rilasciato da un operatore finanziario soggetto all' obbligo di comunicazione all' anagrafe tributaria; essere intestato al soggetto che esercita l' attività economica. Perché il distributore possa emettere la fattura elettronica per la deducibilità dell' acquisto di carburante, è necessario preventivamente registrare la modalità di ricezione delle fatture elettroniche nel sito «Fatture e corrispettivi» dell' agenzia delle Entrate. In particolare, si deve indicare alle Entrate se si preferisce ricevere la fattura tramite posta elettronica certificata (Pec), in questo caso il proprio codice destinatario sarà composto da tanti zeri, oppure se si dispone già di un canale di ricezione (ad esempio, attraverso un intermediario, o grazie a un apposito software) e di un codice destinatario proprio. Dunque, si deve fornire al distributore il proprio codice fiscale, la partita Iva, l' indirizzo, il

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codice destinatario o la Pec. Per velocizzare le operazioni, dal sito «Fatture e corrispettivi» si può scaricare il codice QR generato dall' agenzia delle Entrate, contenente tutti i dati utili alla fatturazione elettronica. Il distributore, con l' apposita applicazione, può leggere il codice QR e registrare immediatamente tutti i dati.

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