Alessandro Rota PortaMarlena Triberti L' assunzione di un lavoratore domestico comporta l' obbligo del pagamento
dei contributi previdenziali all' Inps. Entrando nel dettaglio, il versamento di tali contributi è da eseguire trimestralmente secondo le seguenti scadenze:
dal 1° al 10° giorno di aprile per il 1° trimestre; dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre e dal 1° al 10 gennaio per i pagamenti relativi al quarto e ultimo trimestre. I pagamenti I pagamenti vanno effettuati entro le citate scadenze tramite i bollettini Mav inviati direttamente dall' Inps o tramite specifiche procedure online; se l' ultimo giorno disponibile per il versamento cadesse di domenica o durante una festività il termine è spostato al primo giorno utile. In caso di mancato pagamento o pagamento effettuato in ritardo vengono applicate le relative sanzioni pecuniarie determinate dall' Inps. Invece, nel caso in cui il datore di lavoro si trovasse in presenza di crediti per importi versati in eccesso o per doppi versamenti effettuati nei confronti dello stesso lavoratore, in uno stesso trimestre, avrebbe diritto a richiedere il relativo rimborso. Il calcolo Passando al calcolo, per determinare l' importo totale dei contributi da
versare per ciascun trimestre occorre essere a conoscenza di alcuni valori: la retribuzione oraria effettiva, data dalla paga oraria e la quota di 13esima; le ore contributive del trimestre, calcolate considerando la settimana lavorativa da domenica a sabato, spostando quindi al trimestre successivo tutte quelle ore che si trovano a cavallo tra due mesi;
le ore settimanali retribuite, in quanto, con riferimento alle settimane con più di 24 ore retribuite il contributo è fisso, mentre per quelle con 24 ore o meno la contribuzione è individuata da scaglioni stabiliti sulla base della paga oraria effettiva. Inoltre, va tenuto in considerazione anche il contributo Cuaf, se è compreso o escluso: si tratta del contributo a carico del datore di lavoro volto a finanziare la cassa unica assegni familiari istituita dall' Inps. Anche il tipo di contratto influisce sul conteggio dei contributi in quanto sono stabilite aliquote diverse a seconda che si tratti di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato. Merita, altresì, ricordare come i datori di lavoro che versano regolarmente i contributi all' Inps per colf e altri assistenti familiari, possano godere di un vantaggio
dell' assistenza sanitaria: è attiva per tutti i lavoratori tramite la Cassa Colf prevista dal Ccnl. L' iscrizione a tale cassa scatta dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento dei contributi di assistenza contrattuale e non è dovuta alcuna comunicazione all' ente o all' Inps. Il contributo di finanziamento è pari a 0,01 euro a carico del lavoratore e 0,02 euro a carico del datore, per ogni ora: questi si versano trimestralmente tramite Mav, insieme ai contributi Inps. Cessazione del rapporto Infine, è opportuno accennare al tema della cessazione del rapporto. In questa ipotesi, il lavoratore domestico ha diritto al versamento dei contributi relativi a ferie non godute e al preavviso entro i dieci giorni successivi a tale data. Sia in caso di cessazione per dimissioni che per licenziamento, la colf ha, inoltre, diritto alla liquidazione: il trattamento di fine rapporto va corrisposto anche se la risoluzione avviene durante il periodo di prova a patto che esso sia superiore ai 15 giorni. Per determinare le somme dovute occorre prendere a riferimento la retribuzione mensile, la tredicesima e anche l' indennità sostitutiva del vitto e dell' alloggio (se prevista). Il totale di questi importi va diviso per il coefficiente 13,5 ottenendo così la somma da accantonare annualmente, che viene rivalutata ogni anno in base all' indice Istat. Sempre in tema di Tfr, oltre all' ipotesi della cessazione del rapporto - previa richiesta scritta e con il consenso del datore di lavoro - può essere erogata (per non più di una volta all' anno) una somma a titolo di anticipazione del fondo medesimo: salvo diverse condizioni che il datore vogli concedere, questo può avvenire solo dopo 8 anni di servizio e nel limite massimo pari al 70% del Tfr maturato. In caso di decesso del lavoratore il Tfr è corrisposto al coniuge, ai figli, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°; se vi è disaccordo tra le parti o mancanza di superstiti le ripartizioni verranno effettuate secondo le norme di legge e della successione testamentaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
E se nel Modello 730/2019 presentato il contribuente ha indicato in modo errato i dati del sostituto d' imposta per il conguaglio? In tal caso, questi poteva presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati, riportando il codice 2 nella relativa casella «730 integrativo» presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 doveva contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, a eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro «Dati del sostituto d' imposta che effettuerà il conguaglio». Il codice da indicare doveva essere, invece, il
«3», laddove il contribuente si fosse accorto sia di non aver fornito tutti i dati che consentissero di identificare il sostituto che doveva effettuare il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l' integrazione e/o la rettifica comportassero un maggior importo a credito, un minor debito oppure un' imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario. Anche in questa ipotesi, il dichiarante poteva, entro 25 ottobre scorso presentare un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati. Trascorsa la
predetta data senza che il contribuente non si fosse attivato in tal senso per la correzione, potrà perseguire la strada del modello redditi correttivo nei termini oppure del modello redditi integrativo. © Riproduzione riservata.
Il decreto fiscale stabilisce che l' aliquota è del 10,6 per mille e che l' imposta va versata, per l' anno 2020, in un' unica soluzione entro il 16 dicembre 2020
Con il DL 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato") viene introdotta una nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine ( IMPI ), distinta dall' imposta municipale propria (IMU). Questa nuova imposta sostituirà, a decorrere dall' anno 2020 , ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. A questi fini, si intendono tali le piattaforme con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale come individuato dall' art. 2 del Codice della navigazione. Con riguardo alla base imponibile viene disposto che si applichi l' art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92 (richiamato dall' art. 13 comma 3 del DL 201/2011), il quale stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Alla base imponibile così determinata sarà applicata l' aliquota IMPI (non sarebbe più prevista una riduzione della base imponibile come evidenziato in " IMU per le piattaforme marine dal 2020 " del 22 ottobre 2019) pari al 10,6 per mille . L' imposta determinata applicando l' aliquota del 10,6 per mille sarà di competenza:
-dello Stato per la quota di imposta calcolata applicando l' aliquota del 7,6 per mille; - del Comune per la parte rimanente, calcolata applicando l' aliquota del 3 per mille. Gli enti locali non possono modificare la quota dell' imposta loro spettante. I Comuni, inoltre, saranno individuati con un apposito decreto del Ministro dell' Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell' Interno, il Ministro della Difesa e con il Ministro dello Sviluppo economico, che dovrà essere emanato d' intesa con la Conferenza Stato Città e autonomie locali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale (nello stesso DM saranno stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai Comuni individuati). In relazione alle modalità di versamento è previsto che per il solo anno 2020 l' imposta dovrà essere interamente versata allo Stato in un' unica soluzione entro il 16 dicembre 2020 (sarà lo Stato a provvedere alla redistribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base delle risultanze del citato DM). Per gli anni successivi, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al Comune competente (in tal senso la relazione illustrativa al decreto fiscale). Le attività di accertamento e riscossione relative all' IMPI sulle piattaforme marine sono svolte dai Comuni (quindi anche per la parte erariale), ai quali spetteranno le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le
23/2011 prevede che l' IMU relativa agli immobili strumentali sia deducibile dal reddito d' impresa e dal reddito di lavoro autonomo e che sia, invece, indeducibile ai fini dell' IRAP. La percentuale di deducibilità dell' IMU dal reddito d' impresa è pari al: - 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2020-2021, per i soggetti "solari"); - 70% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti "solari"); - 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti "solari"). Confermata l' applicazione delle disposizioni anche ai rigassificatori Viene infine stabilito che sono fatte salve le disposizioni contenute nel comma 728 dell' art. 1 della L.
205/2017, in base alle quali i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all' esercizio dell' attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto rientrano nella nozione di fabbricato, assoggettabile a imposizione per la sola porzione destinata a uso abitativo e di servizi civili (anche per questi immobili si dovranno utilizzare i valori contabili). Il decreto fiscale, quindi, prevede che anche a tali immobili (i rigassificatori), per uniformità di trattamento , si applichino le disposizioni introdotte per le piattaforme marine concernenti l' aliquota cui assoggettare gli immobili in questione e la relativa ripartizione, l' individuazione del Comune cui spetta il gettito, il versamento relativo all' annualità 2020, il riconoscimento al Comune dei poteri di accertamento e di riscossione nonché la deducibilità prevista per l' IMU e le altre disposizioni della stessa imposta in quanto compatibili.
Detrazione del 50% Ho venduto un appartamento. Prima della messa in vendita il condominio aveva già approvato lavori di ristrutturazione e le relative rate che ho pagato in toto prima del rogito. In accordo con il compratore, ho fatto scrivere dal notaio sul contratto di compravendita che le detrazioni fiscali spettano alla parte venditrice. È sufficiente questo documento per continuare a beneficiare delle detrazioni nei prossimi anni?
Lettera firmata - via email Come indicato nella guida dell' Agenzia delle Entrate, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all' acquirente (persona fisica) dell' immobile. In assenza di specifiche indicazioni nell' atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all' acquirente.
Ai fini della detrazione fa fede il possesso al 31 dicembre. La previsione nell' atto di compravendita «che le detrazioni fiscali spettano alla parte venditrice»
è sufficiente per poter detrarre le quote da lei pagate anche se l' immobile è stato ceduto. Previdenza Sono vedova e percepisco, oltre al trattamento
minimo come pensione di vecchiaia, la reversibilità di mio marito. Ho l' usufrutto della casa in cui abito e un conto di deposito. Gli interessi che percepisco vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi? Può l' Inps decurtare la pensione di reversibilità tenendo conto degli interessi percepiti sul deposito? Sono solo 600 euro l' anno.... Lettera firmata - via email La pensione di reversibilità può andare incontro a una riduzione se il coniuge superstite è titolare di redditi assoggettabili a Irpef superiori a determinate soglie (da tre volte il trattamento minimo Inps in su). I redditi da prendere in considerazione sono solo quelli soggetti ad Irpef e da denunciare al fisco con la dichiarazione annuale.
Gli interessi sui conti correnti e conti di deposito sono tassati alla fonte e non vanno dichiarati al Fisco con il 730. Di conseguenza non hanno effetto ai fini di un' eventuale riduzione della pensione di reversibilità. Condominio Abito in un condominio dove abbiamo una sola tabella millesimale di proprietà generale. Per le spese delle parti comuni serve un' altra tabella? Lettera firmata - via email La ripartizione delle spese comuni avviene sulla base della tabella millesimale di proprietà generale. Di norma, però, a questa vengono affiancate una tabella per scale e ascensore, e una per il riscaldamento, se il servizio è centralizzato.