ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna
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Atti amministrativi
Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4903 del 15/10/2020
Oggetto ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI
REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA, ATTI DET-AMB-2020-3441 DEL 23/07/2020 E DET-AMB-2020-3893 DEL 20/08/2020 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLI'- CESENA
Proposta n. PDET-AMB-2020-5042 del 14/10/2020
Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Dirigente adottante MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA
Questo giorno quindici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 -
47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena Unità Gestione Demanio Idrico
ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI
REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA ATTI DET-AMB-2020-3441 DEL 23/07/2020 E DET-AMB-2020-3893 DEL 20/08/2020 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLI’-CESENA
LA DIRIGENTE
VISTI:
− il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
− la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
− la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
− la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
− il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici e s. m. e i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
− il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
− la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
− le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021” e DGR n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;
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PREMESSO che:
− il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all’art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV);
• ai sensi dell’art.12 bis del TU 1775/33 il rispetto del DMV è condizione necessaria per il rilascio del titolo concessorio, conseguentemente il titolare di concessione è obbligato a sospendere il prelievo quando la portata del corso d’acqua scenda al di sotto del DMV o quando l’Amministrazione rende noto il divieto di prelevare acqua;
• anche ai titolari di autorizzazione provvisoria e a coloro che abbiano presentato un’istanza che legittima il prelievo, ai sensi della normativa vigente, è fatto obbligo il rispetto del DMV costituendo tale valore misura per il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore;
DATO ATTO che:
− l'art. 57 delle Norme del PTA "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni sono regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV sono applicati entro il 31.12.2016;
− nell'Allegato D della D.G.R. n.2067/2015 sono stati individuati i valori correttivi della componente morfologica-ambientale, fissando il valore del DMV di riferimento per tutti i corpi idrici regionali naturali;
− il Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica) stabilisce che, ai fini del bilancio idrico, il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al DMV dei corpi idrici interessati;
− in particolare, l’art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica devono essere regolate in modo da “garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici” come previsto dall’art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 (come modificato dall’art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);
RICHIAMATE:
• le determinazioni dirigenziali Arpae n. DET-AMB-2020-3441 del 23/07/2020 e DET-AMB-2020-3893 del 20/08/2020 di sospensione dei prelievi dai corsi d'acqua nel territorio di competenza del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena che dispongono:
1. il divieto totale, con esclusione di alcune tipologie di utilizzo, del prelievo dai seguenti corsi d'acqua e loro affluenti:
▪ fiume Uso e affluenti
▪ fiume Rubicone e affluenti
▪ torrente Pisciatello e affluenti
▪ fiume Montone e affluenti
▪ fiume Ronco-Bidente e affluenti
▪ torrente Rabbi e affluenti
▪ affluenti fiume Lamone
2. di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d’acqua lo consenta;
CONSIDERATO CHE:
• le precipitazioni verificatesi negli ultimi giorni hanno riportato valori di portata in linea al DMV (deflusso minimo vitale) idrologico nei fiumi e torrenti oggetto del provvedimento di divieto di prelievo;
• le necessità di prelievo idrico a fini irrigui sono attualmente inferiori in relazione al periodo stagionale;
RITENUTO quindi possibile riprendere l'attività di prelievo di acqua pubblica superficiale dai corpi idrici di competenza sopra indicati, mantenendo altresì monitorata la situazione e di provvedere, nel caso le condizioni climatiche e di conseguenza le portate si dovessero abbassare, ad emettere i necessari provvedimenti;
DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;
VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di revocare i provvedimenti adottati con le determinazioni n. DET-AMB-2020-3441 del 23/07/2020 e DET-AMB-2020-3893 del 20/08/2020 di divieto di prelievo dai seguenti corsi d’acqua di competenza del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena :
▪ fiume Uso e affluenti
▪ fiume Rubicone e affluenti
▪ torrente Pisciatello e affluenti
▪ fiume Montone e affluenti
▪ fiume Ronco-Bidente e affluenti
▪ torrente Rabbi e affluenti
▪ affluenti fiume Lamone
2. di far decorrere l’efficacia della presente determinazione dirigenziale dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Area Romagna, alla Provincia di Forlì-Cesena, a tutti i Comuni del territorio della Provincia di Forlì-Cesena, all’Ente Parco, ai Comando dei Carabinieri Forestali territorialmente competente, nonché alle Associazioni di categoria interessate e al Consorzio di Bonifica della Romagna;
4. che l’originale del presente atto è conservato presso l’archivio informatico Arpae;
5. di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all’Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).
La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
*Dr. Mariagrazia Cacciaguerra
*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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SIATTESTACHEILPRESENTEDOCUMENTOÈCOPIACONFORMEDELL’ATTOORIGINALEFIRMATODIGITALMENTE.